Art. 17.
Tanto gli ufficiali nominati in applicazione delle norme di cui all'art. 12, quanto quelli nominati in applicazione delle norme di cui agli articoli 13 e 14, saranno collocati nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza secondo le risultanze di una unica graduatoria di merito da compilarsi in base alla votazione conseguita nei singoli concorsi da ciascuno di essi.
A parita' di merito, precederanno quelli che siano gia' in servizio nel Corpo con le funzioni di ufficiale.
Tanto gli ufficiali nominati in applicazione delle norme di cui all'art. 12, quanto quelli nominati in applicazione delle norme di cui agli articoli 13 e 14, saranno collocati nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza secondo le risultanze di una unica graduatoria di merito da compilarsi in base alla votazione conseguita nei singoli concorsi da ciascuno di essi.
A parita' di merito, precederanno quelli che siano gia' in servizio nel Corpo con le funzioni di ufficiale.