Articolo 17 della Legge 26 gennaio 1942, n. 39
Articolo 16Articolo 18
Versione
17 febbraio 1942
Art. 17.

Tanto gli ufficiali nominati in applicazione delle norme di cui all'art. 12, quanto quelli nominati in applicazione delle norme di cui agli articoli 13 e 14, saranno collocati nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza secondo le risultanze di una unica graduatoria di merito da compilarsi in base alla votazione conseguita nei singoli concorsi da ciascuno di essi.

A parita' di merito, precederanno quelli che siano gia' in servizio nel Corpo con le funzioni di ufficiale.
Entrata in vigore il 17 febbraio 1942