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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/04/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8173/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Piergiorgio Donati ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8173/2022 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 [...]
, elettivamente domiciliato in VIA FARINI N.35 40124 BOLOGNA presso il difensore Parte_1
ATTORE/I contro
), con il patrocinio dell'avv. ALVISI PAOLO, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA SAVENELLA N.17 40124 BOLOGNA presso il difensore
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
L'opponente conclude come da atto introduttivo;
parte convenuta opposta conclude come da memoria ex art. 183 comma 6° n.1 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi nel nuovo testo dell'art. 132 co.2° n.4 c.p.c. introdotto dall'art. 45 comma 17 L. n. 68/2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art.58 co.2 legge cit., si espone quanto segue.
Con atto di citazione del 07.07.2022 l'avv. in proprio, proponeva opposizione ex Parte_1 art. 615 cpc ad atto di precetto notificato il 10.04.2022 con il quale per il tramite del suo CP_1 difensore, preannunciava di voler soddisfare coattivamente il credito di €.13.533,42 in esito a giudizio di primo grado definito con sentenza n. 2306/2021 del Tribunale di Bologna.
A sostegno dell'opposizione l'attore eccepiva l'incongruenza dell'importo precettato, siccome frutto di errore di calcolo delle spese legali ed aggravio di spese non dovute, contestandone il quantum debitoris1. Nel merito assumeva l'erroneità della citata sentenza di condanna al pagamento delle somme richiamate in precetto, deducendo che avverso la decisione del Tribunale di Bologna era stato proposto appello con specifica richiesta di sospensione della provvisoria efficacia esecutiva del titolo esecutivo. 1Le spese legali ammonterebbero ad € 3.225,00; le spese di registrazione delle sentenza sarebbero già state pagate;
spese di notifica inesistenti in quanto effettuate via pec;
compensi impropriamente calcolati. pagina 1 di 3 Si costituiva con comparsa di risposta sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza CP_1 dell'opposizione, argomentando come i motivi di merito relativi alla formazione del titolo esecutivo debbano essere trattati esclusivamente in sede di impugnazione e non in sede di opposizione all'esecuzione. Evidenziava inoltre l'assoluta insussistenza tanto del fumus boni iuris quanto del periculum in mora ai fini della sospensione dell'esecuzione.
In convenuto opposto contestava altresì le argomentazioni di controparte laddove venivano dedotti errori materiali e incongruenze circa le spese legali, ritenendole infondate e pretestuose. Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione, la condanna di controparte alle spese di lite e il risarcimento del danno per lite temeraria.
Concessi i termini per le memorie ex art. 183 comma 6° cpc vecchio rito, disatteso l'invito proposto formalmente dal giudice istruttore alla conciliazione previa specifica formulazione delle condizioni, la causa giungeva alla fase conclusiva siccome sufficientemente istruita.
Nelle more del procedimento perveniva la sentenza della Corte di Appello di Bologna n.1344/2024 relativa all'impugnazione promossa dall'odierno opponente, opportunamente depositata dalla difesa del convenuto, con cui si respingeva la domanda di riforma e confermava la sentenza di primo grado, con condanna alle spese di fase.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione ex art. 281 sexies comma 3° c.p.c.
* * *
L'opposizione a precetto non è fondata dovendo pronunciarsi il rigetto.
Costituisce jus receptum il principio secondo cui nel giudizio di opposizione all'esecuzione, promossa sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, il potere di cognizione del giudice è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo stesso, avendo esso sindacato solo sulla persistente validità di quest'ultimo, in particolare sotto il profilo formale, e potendo attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione (ex multis Cass. Sez. I, n.3667 del 14.02.2013)2.
Sono in tal senso inammissibili nel giudizio di opposizione a precetto i motivi afferenti l'accertamento delle vicende di diritto sostanziale, in quanto riservate esclusivamente al Giudice deputato per la formazione del titolo esecutivo, laddove le eventuali censure di merito relative alla formazione del titolo possono essere fatte valere solo con l'impugnazione o, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso (ex pluribus Tribunale Termini Imerese sez. I, 06/09/2024,
n.1261)
Sui profili di merito evidenziati da parte opponente lo scrivente non può, quindi, prendere posizione se non denunciandone l'inammissibilità in questa sede, in conformità agli enunciati principi che ne precludono al giudice del giudizio di opposizione il sindacato;
peraltro la sentenza del giudice di primo grado è già stata sottoposta al vaglio del giudice di appello, non subendo, come documentato alcuna riforma.
Gli ulteriori rilievi critici sollevati dall'attore ed afferenti la correttezza e congruità degli importi computati in precetto, se da un lato non incidono sulla validità del precetto stesso, in quanto l'atto di precetto oggetto di causa rispetta i requisiti legali fissati dal secondo comma dell'art. 480 c.p.c. – 2 Il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese dedotto o che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione pagina 2 di 3 peraltro l'odierna opposizione è dichiaratamente finalizzata alla sospensione dell'esecuzione – dall'altro risultano essere privi di pregio. In tal senso risulta pacifico come il pagamento dell'imposta di registro da parte dell'opponente (€.225,00) sia stato eseguito in data successiva alla notifica dell'atto di precetto. Così come pacifica la debenza degli importi dovuti a titolo di compensi per la redazione del precetto, risultando contenuti nei valori medi tabellari, e degli ulteriori importi siccome accessori di legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 CP_1 complessivi €.4.800,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Bologna, 11 aprile 2025.
Il GOP
dott. Piergiorgio Donati
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Piergiorgio Donati ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8173/2022 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 [...]
, elettivamente domiciliato in VIA FARINI N.35 40124 BOLOGNA presso il difensore Parte_1
ATTORE/I contro
), con il patrocinio dell'avv. ALVISI PAOLO, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA SAVENELLA N.17 40124 BOLOGNA presso il difensore
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
L'opponente conclude come da atto introduttivo;
parte convenuta opposta conclude come da memoria ex art. 183 comma 6° n.1 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi nel nuovo testo dell'art. 132 co.2° n.4 c.p.c. introdotto dall'art. 45 comma 17 L. n. 68/2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art.58 co.2 legge cit., si espone quanto segue.
Con atto di citazione del 07.07.2022 l'avv. in proprio, proponeva opposizione ex Parte_1 art. 615 cpc ad atto di precetto notificato il 10.04.2022 con il quale per il tramite del suo CP_1 difensore, preannunciava di voler soddisfare coattivamente il credito di €.13.533,42 in esito a giudizio di primo grado definito con sentenza n. 2306/2021 del Tribunale di Bologna.
A sostegno dell'opposizione l'attore eccepiva l'incongruenza dell'importo precettato, siccome frutto di errore di calcolo delle spese legali ed aggravio di spese non dovute, contestandone il quantum debitoris1. Nel merito assumeva l'erroneità della citata sentenza di condanna al pagamento delle somme richiamate in precetto, deducendo che avverso la decisione del Tribunale di Bologna era stato proposto appello con specifica richiesta di sospensione della provvisoria efficacia esecutiva del titolo esecutivo. 1Le spese legali ammonterebbero ad € 3.225,00; le spese di registrazione delle sentenza sarebbero già state pagate;
spese di notifica inesistenti in quanto effettuate via pec;
compensi impropriamente calcolati. pagina 1 di 3 Si costituiva con comparsa di risposta sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza CP_1 dell'opposizione, argomentando come i motivi di merito relativi alla formazione del titolo esecutivo debbano essere trattati esclusivamente in sede di impugnazione e non in sede di opposizione all'esecuzione. Evidenziava inoltre l'assoluta insussistenza tanto del fumus boni iuris quanto del periculum in mora ai fini della sospensione dell'esecuzione.
In convenuto opposto contestava altresì le argomentazioni di controparte laddove venivano dedotti errori materiali e incongruenze circa le spese legali, ritenendole infondate e pretestuose. Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione, la condanna di controparte alle spese di lite e il risarcimento del danno per lite temeraria.
Concessi i termini per le memorie ex art. 183 comma 6° cpc vecchio rito, disatteso l'invito proposto formalmente dal giudice istruttore alla conciliazione previa specifica formulazione delle condizioni, la causa giungeva alla fase conclusiva siccome sufficientemente istruita.
Nelle more del procedimento perveniva la sentenza della Corte di Appello di Bologna n.1344/2024 relativa all'impugnazione promossa dall'odierno opponente, opportunamente depositata dalla difesa del convenuto, con cui si respingeva la domanda di riforma e confermava la sentenza di primo grado, con condanna alle spese di fase.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione ex art. 281 sexies comma 3° c.p.c.
* * *
L'opposizione a precetto non è fondata dovendo pronunciarsi il rigetto.
Costituisce jus receptum il principio secondo cui nel giudizio di opposizione all'esecuzione, promossa sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, il potere di cognizione del giudice è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo stesso, avendo esso sindacato solo sulla persistente validità di quest'ultimo, in particolare sotto il profilo formale, e potendo attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione (ex multis Cass. Sez. I, n.3667 del 14.02.2013)2.
Sono in tal senso inammissibili nel giudizio di opposizione a precetto i motivi afferenti l'accertamento delle vicende di diritto sostanziale, in quanto riservate esclusivamente al Giudice deputato per la formazione del titolo esecutivo, laddove le eventuali censure di merito relative alla formazione del titolo possono essere fatte valere solo con l'impugnazione o, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso (ex pluribus Tribunale Termini Imerese sez. I, 06/09/2024,
n.1261)
Sui profili di merito evidenziati da parte opponente lo scrivente non può, quindi, prendere posizione se non denunciandone l'inammissibilità in questa sede, in conformità agli enunciati principi che ne precludono al giudice del giudizio di opposizione il sindacato;
peraltro la sentenza del giudice di primo grado è già stata sottoposta al vaglio del giudice di appello, non subendo, come documentato alcuna riforma.
Gli ulteriori rilievi critici sollevati dall'attore ed afferenti la correttezza e congruità degli importi computati in precetto, se da un lato non incidono sulla validità del precetto stesso, in quanto l'atto di precetto oggetto di causa rispetta i requisiti legali fissati dal secondo comma dell'art. 480 c.p.c. – 2 Il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese dedotto o che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione pagina 2 di 3 peraltro l'odierna opposizione è dichiaratamente finalizzata alla sospensione dell'esecuzione – dall'altro risultano essere privi di pregio. In tal senso risulta pacifico come il pagamento dell'imposta di registro da parte dell'opponente (€.225,00) sia stato eseguito in data successiva alla notifica dell'atto di precetto. Così come pacifica la debenza degli importi dovuti a titolo di compensi per la redazione del precetto, risultando contenuti nei valori medi tabellari, e degli ulteriori importi siccome accessori di legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 CP_1 complessivi €.4.800,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Bologna, 11 aprile 2025.
Il GOP
dott. Piergiorgio Donati
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