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Sentenza 24 novembre 2020
Ordinanza cautelare 15 gennaio 2021
Decreto presidenziale 23 febbraio 2021
Ordinanza cautelare 8 marzo 2021
Accoglimento
Sentenza 20 luglio 2021
Accoglimento
Sentenza 14 luglio 2022
Accoglimento
Sentenza 9 novembre 2023
Ordinanza collegiale 11 gennaio 2024
Accoglimento
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 22/04/2025, n. 3457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3457 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03457/2025REG.PROV.COLL.
N. 06348/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6348 del 2024, proposto da Giza S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Cantile, con domicilio eletto presso lo studio IO Caliendo in Roma, via del Trullo n. 6;
contro
Comune di Frosinone, non costituito in giudizio;
nei confronti
Athena S.r.l., non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 9624/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 il Cons. Gianluca Rovelli e dato atto che l'avvocato Paolo Cantile ha depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, Giza S.r.l.S. chiede che venga data esecuzione alla sentenza di questa Sezione n. 9624 del 9.11.2023.
2. Riferisce che la sentenza, il giorno 10 novembre 2023, è stata trasmessa al Comune di Frosinone e che l’Ente non ha ancora ottemperato.
3. La ricorrente chiede quindi che sia ordinato al Comune di Frosinone di dare integrale esecuzione alla sentenza e che sia liquidato il risarcimento dei danni ivi quantificati, le spese già liquidate con la pronuncia di cui si chiede l’esecuzione e il rimborso del contributo unificato di € 450,00.
4. In caso di perdurante inerzia ovvero di condotta anche solo parzialmente elusiva chiede che sia nominato un Commissario ad acta .
5. Ai sensi della lettera e) dell’articolo 114 del c.p.a. chiede che sia fissata la somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato. Chiede altresì, che l’Amministrazione sia condannata a risarcire i danni per il rifiuto di eseguire la sentenza.
6. Il Comune di Frosinone non si è costituito in giudizio.
7. Alla camera di consiglio del 16 gennaio 2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
8. Viene all’esame del Collegio il ricorso proposto da Giza s.r.l.s. per ottenere la corretta esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 9624 del 9 novembre 2023. La citata sentenza veniva pronunciata all’esito del giudizio instaurato per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 6014/2022 che, a sua volta, definiva un giudizio di ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5455/2021.
9. Nella sentenza di cui è chiesta l’esecuzione si legge: “Sulla base del chiaro comando contenuto nella sentenza 6014/2022, in sostanza ignorato dal Comune di Frosinone, non va effettuata la riduzione corrispondente all ’aliunde perceptum . Nella sentenza si legge: “ 20. Peraltro, avuto riguardo alla particolarità della fattispecie e nello specifico alle reiterate richieste di autotutela, alla domanda di subentro formulata sia in prime cure che nel giudizio di appello e finanche nell’odierna sede di ottemperanza, si deve ritenere secondo l’id quod plerumque accidit che la GIZA, confidando nel subentro nel contratto, non abbia potuto utilizzare i mezzi o le maestranze in altri lavori e che pertanto il danno da lucro cessante, da correlarsi all’utile che sarebbe conseguito dall’esecuzione dell’appalto vada ristorato per intero, potendo l’onere probatorio gravante sulla parte danneggiata intendersi assolto anche con il ricorso a serie presunzioni”.
13.2. Si deve aggiungere il danno curriculare per un importo pari a € 7.407,58.
13.3. Alla somma complessiva di € 56,791,48 vanno aggiunti interessi e rivalutazione monetaria, anche in questo caso, secondo il chiaro comando contenuto nella sentenza, che di seguito si riporta: “22. Le somme così liquidate dovranno poi essere rivalutate, a decorrere dalla data di stipula del contratto con la controinteressata, all’attualità e sulla somma rivalutata di anno in anno andranno applicati gli interessi legali fino all’effettivo soddisfo, venendo in considerazione un debito di valore”.
14. Va esclusa la ricorrenza dei presupposti per pervenire all'accoglimento della richiesta di liquidazione di una somma di denaro a titolo di penalità di mora in ragione della natura ampiamente satisfattiva del tasso di interesse applicato per il ritardo con decorrenza fissata sino al soddisfo.
15. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Il contributo unificato è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente e rappresenta un’obbligazione ex lege espressamente prevista dall'art. 13, comma 6 bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 (tra le altre, Consiglio di Stato sez. V, 21 novembre 2018, n. 6587 e Consiglio di Stato sez. V, 2 marzo 2018, n. 1291)” .
10. Con memoria depositata il 10 gennaio 2025, la ricorrente ha riferito che:
a) il Comune di Frosinone ha versato a Giza interamente il danno e le spese legali della pronuncia del 9 novembre 2023; il Comune ha liquidato gli importi di cui alla sentenza n. 9264 del 2023 solo dopo la proposizione del ricorso e il deposito dello stesso;
b) il Comune non ha ancora corrisposto contributi unificati anticipati, spese legali liquidate delle diverse sentenze del Consiglio di Stato intervenute nella presente vicenda controversa (primo appello e secondo appello per ottemperanza); in particolare, in relazione al giudizio avente numero di R.G. 9435 del 2020, definito con sentenza del Consiglio di Stato n. 5455 del 2021, il Comune deve ancora corrispondere il contributo di primo e secondo grado, quanto alla pronuncia 6014 del 2022 del Consiglio di Stato deve ancora essere corrisposto il contributo per € 450,00, e, sempre quanto alla sentenza n. 6014 del 2022 del Consiglio di Stato, deve essere corrisposta la somma di cui alla seguente statuizione: “..Condanna il Comune di Frosinone alla refusione delle spese di lite della presente fase, liquidate in complessivi euro 3.00,00 (tremila/00) oltre alla refusione del contributo unificato.. ”.
Stante la persistente, seppure parziale, inottemperanza del Comune di Frosinone, la domanda della ricorrente deve essere accolta e, per l’effetto:
a) è nominato commissario ad acta il Prefetto di Frosinone o un funzionario dotato di idonea qualificazione professionale da lui delegato che si sostituirà all’amministrazione e provvederà all’esecuzione integrale della sentenza;
b) il compenso spettante al commissario è posto a carico dell’amministrazione intimata e sarà liquidato dalla Sezione su istanza del Commissario che documenterà l’attività svolta e le spese sostenute per adempiere al suo ufficio;
c) è applicata la penalità di mora per il ritardo nell'adempimento del giudicato, in conformità al costante orientamento secondo cui, ai sensi dell'art. 114, comma 4, cit., la cd. astreinte può trovare applicazione dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di cognizione (o in quella successiva di ottemperanza), mentre la data di scadenza va fissata al momento dell’insediamento del Commissario ad acta (Consiglio di Stato sez. V, 5 maggio 2022, n. 3543); in concreto, l' astreinte è da calcolare nella misura dell'interesse legale sulla somma di cui è chiesta l’ottemperanza in aggiunta agli interessi legali dovuti ex lege ; la penalità di mora dovrà essere corrisposta a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all'effettivo soddisfacimento del credito o, in alternativa, sino alla data di insediamento del commissario ad acta.
11. È inammissibile per genericità la domanda volta a ottenere la liquidazione della ulteriore somma da riconoscere a titolo di risarcimento, posto che la ricorrente non allega né deduce alcunché in ordine agli ulteriori danni subiti, ed essendo peraltro, medio tempore, intervenuto il pagamento delle somme di cui alla sentenza n. 9264 del 2023.
12. La condotta complessiva dell’Amministrazione richiede il vaglio di competenza della Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, a cui, a cura della Segreteria, devono essere trasmessi, in formato digitale, in uno con la presente sentenza, tutti gli atti del presente fascicolo, tutti gli atti del fascicolo R.G. 8388/2022 e tutti gli atti del fascicolo R.G. 8132/2021.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara cessata la materia del contendere, come da motivazione, e in parte lo accoglie e, per l’effetto:
a) ordina all'amministrazione di dare integrale esecuzione alle sentenze citate parte motiva nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
b) nomina quale Commissario ad acta il Prefetto di Frosinone, il quale, con facoltà di delega, provvederà a dare esecuzione alle sentenze indicate in motivazione, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all'amministrazione, previa richiesta della ricorrente; pone a carico del Comune di Frosinone l’eventuale compenso spettante al commissario che sarà liquidato con separato provvedimento su documentata istanza dell’interessato;
c) accoglie, nei sensi e nei limiti di cui alla parte motiva, la richiesta della fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, lett. e);
d) condanna il Comune di Frosinone al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 5.000 (cinquemila) oltre accessori e spese di legge e refusione del contributo unificato in favore di Giza S.r.l.S., da distrarsi in favore dei procuratori della società ricorrente, dichiaratisi antistatari;
e) dispone, a cura della Segreteria della Sezione, la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, per le valutazioni di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Maggio, Presidente FF
Alberto Urso, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore
Diana Caminiti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Rovelli | Alessandro Maggio |
IL SEGRETARIO