Decreto cautelare 16 maggio 2025
Sentenza breve 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 06/06/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 01051/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00793/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articolo 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 793 del 2025, proposto da Si.Eco S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B51E79B597, rappresentata e difesa dagli avvocati Vito Aurelio Pappalepore, Angela Ferrara e Francesco Pappalepore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Centrale Unica di Committenza Tra i Comuni di Nocera Inferiore, Agri, Mercato San Severino, Castel San Giorgio e Pagani, non costituito in giudizio;
Comune di Mercato San Severino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Velia Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato OS Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa concessione di idonee misure cautelari ex articoli 55 e 56 cod. proc. amm.
-della determinazione n. generale 311 del 9 maggio 2025, con la quale il Comune di Mercato San Severino ha preso atto dei verbali di gara per l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, dei servizi di igiene urbana e complementari del Comune di Mercato San Severino - CIG: B51E79B597;
-della determinazione n. generale 312 del 9 maggio 2025, con la quale il Comune di Mercato San Severino ha disposto l’esecuzione anticipata, ai sensi dell’articolo17 del D.Lgs. n.36/2023, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, dei servizi di igiene urbana e complementari del Comune di Mercato S. Severino (SA) - CIG: B51E79B597, nelle more della ultimazione delle verifiche e della stipula del contratto, con inizio a far data dal 29 maggio 2024;
-dei verbali di gara relativi all’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, dei servizi di igiene urbana e complementari del Comune di Mercato San Severino - CIG: B51E79B597;
-della proposta di aggiudicazione della Commissione di gara relativa all’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, dei servizi di igiene urbana e complementari del Comune di Mercato San Severino - CIG: B51E79B597;
- di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compreso il bando/disciplinare di gara ove venisse interpretato nel senso di circoscrivere la verifica dell’anomalia dell’offerta soltanto all’ipotesi che “le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. La ricorrenza di tale condizione costituisce elemento specifico, ai sensi dell’articolo 110 del Codice”;
con conseguente declaratoria di inefficacia
del contratto eventualmente nelle more stipulato con l’illegittimo primo classificato;
e per la condanna
del Comune di Mercato San Severino e della Centrale Unica di Committenza a risarcire SI.ECO spa del danno ingiusto cagionato dall’illegittimo affidamento del servizio in via anticipata in assenza di approvazione degli atti di gara e di aggiudicazione dell’appalto; nonché dello svolgimento della gara e dall’esito dell’aggiudicazione stessa, anzitutto in forma specifica con il subentro, ex articolo 122 cod. proc. amm., nel contratto qualora stipulato, ovvero – se non possibile – per equivalente economico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Velia Ambiente S.r.l. e del Comune di Mercato San Severino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa OS NN ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 cod. proc. amm.;
Premesso che la ricorrente in epigrafe indicata:
- con atto notificato e depositato in data 15 maggio 2025 ha impugnato la determinazione generale n. 311 del 9 maggio 2025, con la quale il Comune di Mercato San Severino ha preso atto dei verbali di gara per l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, dei servizi di igiene urbana e complementari e la coeva determinazione 312 del 9 maggio 2025, con la quale il medesimo Comune ha disposto l’esecuzione anticipata, ai sensi dell’articolo17 del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, dei servizi di igiene urbana e complementari, nelle more della ultimazione delle verifiche e della stipula del contratto, con inizio a far data dal 29 maggio 2024, nonché di tutti gli atti presupposti;
- a sostegno del ricorso ha contestato la violazione dell’articolo 17 del d.lgs. 36/2023, in quanto la consegna anticipata sarebbe stata disposta illegittimamente prima della verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario e prima ancora della stessa aggiudicazione, nonché ha contestato la proposta di aggiudicazione;
- ha chiesto l’adozione di misure cautelari urgenti anche monocratiche;
Rilevato che:
- con decreto presidenziale del 16 maggio 2025, n. 202, è stata accolta l’istanza di cautela monocratica;
- si è costituita la controinteressata Velia Ambiente s.r.l. che ha resistito nel merito al ricorso;
- si è costituito anche il Comune di Mercato San Severino, il quale ha eccepito l’improcedibilità del ricorso, in quanto con determina n. 204 del 28 maggio 2025, preso atto del Decreto Presidenziale n. 202/2025, ha disposto proroga del servizio in favore della odierna ricorrente fino al 30 giugno 2025, sicché « La proroga del servizio elide ogni ragione di adombrato pregiudizio in relazione alla esecuzione anticipata del servizio »;
- all’udienza camerale del 5 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di una sua possibile definizione con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- il Collegio ritiene che l'adozione del nuovo provvedimento comporti l'improcedibilità del giudizio, come eccepito dal Comune resistente, per sopravvenuta carenza di interesse, tenuto conto che il nuovo provvedimento si sostituisce integralmente a quello originario, non producendo quest’ultimo più alcun effetto lesivo per la società ricorrente, in modo da rendere privo di ogni concreta utilità anche un eventuale accoglimento dell'impugnativa originaria;
- non residua, quindi, alcun interesse ad agire rispetto ai motivi formulati in relazione alla esecuzione anticipata dell’appalto;
- ad ogni modo, non sussiste alcun interesse rispetto ai motivi formulati avverso la proposta di aggiudicazione, in quanto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza che il Collegio condivide, non sono di regola immediatamente lesivi gli atti endoprocedimentali, che rilevano ai fini dello sviluppo dell' iter procedimentale, ma non esprimono la determinazione finale dell'amministrazione, fino alla cui adozione restano sconosciuti tanto l'esito del procedimento, quanto la possibilità che esso conduca ad un provvedimento lesivo: essi, dunque, non sono suscettibili di autonoma impugnazione e possono essere contestati soltanto unitamente al provvedimento finale conseguentemente adottato; che, nello specifico contesto delle gare pubbliche, l'atto di aggiudicazione definitiva presenta una sua autonomia decisoria che lo rende l'unico atto della serie procedimentale dotato di specifica portata lesiva (cfr. T.A.R. NO, sez. I, sentenza n. 316 del 30 gennaio 2024; T.A.R. Campania, Napoli, sezione V, 09 dicembre 2021, n. 7912; Consiglio di Stato, sezione V, 6 maggio 2015, n. 2274);
Ritenuto, quindi, di dover dichiarare improcedibile il presente ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e di compensare le spese di lite tra tutte le parti, in considerazione della sua definizione in sede cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di NO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
NN Saporito, Primo Referendario
OS NN ZZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OS NN ZZ | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO