Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/02/2025, n. 1497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1497 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 32614/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19.09.2024 da
1) Parte_1
Nata a GU (Equador) il 30.01.1990
Cittadina equadoregna:
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Benedetta Cargnel presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_1
Nato a GU (Equador) il 24.12.1988
Cittadino italiano:
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alberto Tedoldi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 16.05.2009
(Atto N. 276 parte 2 serie A volume R03 - anno 2009 - Comune di MILANO).
separati consensualmente decreto di omologa n. 900/2023 emesso il 20.01.2023 del Tribunale di
Milano
nata il [...] a [...], cittadina italiana;
Persona_1
- nato il [...] a [...], cittadino Parte_2 italiano.
FATTO
La Signora con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. Parte_1 depositato in data 20 settembre 2024 ha chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni ivi previste.
All'udienza del 4 febbraio 2025, avanti al Giudice onorario, le parti entrambe comparse personalmente hanno raggiunto un accordo complessivo della lite, dichiarando di volersi divorziare alle condizioni previste nel ricorso depositato e hanno pertanto chiesto procedersi ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. rinunciando al deposito di ulteriori difese ex art. 473 bis. 17 c.p.c. e con revoca dell'udienza già fissata avanti al Giudice delegato.
Le parti hanno chiesto il recepimento del seguente accordo:
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la signora e Parte_1 Controparte_1 in data 16 maggio 2009, matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano
(Atto N. 276 parte 2 serie A volume R03 - anno 2009 - Comune di MILANO).
2. ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
A. Sull'esercizio della responsabilità genitoriale: Disporre l'affidamento congiunto dei figli, con collocamento degli stessi presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
Le decisioni che riguardano l'ordinaria amministrazione saranno adottate dal genitore collocatario, fermo restando il potere-dovere di vigilanza dell'altro genitore.
B. Contatti e permanenza dei figli presso ciascun genitore:
Stabilire, nell'interesse dei minori, le corrette modalità di visita del padre nei confronti dei figli, in particolare e in particolare, salvo che vi siano accordi diversi tra le parti: Disporre che durante l'anno scolastico, il padre vedrà e terrà con sé i figli secondo accordi diretti con gli stessi, attesa l'età e comunque previa comunicazione e accordo con la madre, Disporre che il padre veda e tenga con sé i ragazzi a week end alternati il primo e il terzo di ogni mese dal sabato mattina alle ore 10.00 sino alla domenica sera alle ore 20.00, dando atto che il pernottamento presso il padre inizierà non appena lo stesso disporrà di una abitazione idonea ad ospitare i figli;
Disporre che il padre veda e tenga con sé i ragazzi un pomeriggio alla settimana fino alle 21:00, quando li riaccompagnerà presso la casa familiare;
disporre che i figli stiano con i genitori per quindici giorni ciascuno durante le vacanze estive, periodo da concordare entro il 30 aprile di ogni anno, per le vacanze natalizie dal 23 dicembre al 30 dicembre ore 18.00 con un genitore e dalle ore 18 del 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore ad anni alterni. Disporre che ciascun genitore possa chiamare i figli quando sono con l'altro genitore una volta al giorno nella fascia oraria compresa tra le ore 19,30 e le ore 21,00;
C. Sul mantenimento dei figli:
Ordinare al resistente di provvedere al mantenimento ordinario dei figli mediante la corresponsione di una somma mensile di €. 450,00# (€ 225,00 per figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat dal luglio di ciascun anno, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei a carico del padre un contributo pari 50% delle spese Per_2 straordinarie sostenute nell'interesse dei figli come previsto dal protocollo di Milano del 14.11.2017,
e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Confermare che l'assegno famigliare sarà integralmente percepito dalla Signora ”. Parte_1
Il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha emesso ordinanza con la quale ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate, hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano il 16 maggio
2009 tra e Parte_1 [...]
. Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rho (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 19.02.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG