Articolo 2 della Legge 29 dicembre 1948, n. 1482
Articolo 1Articolo 3
Versione
6 gennaio 1949
Art. 2.
Alle operazioni di credito effettuate dalle Sezioni di credito industriale dei Banchi di Napoli, Sicilia e Sardegna, ai sensi dei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598 e 5 marzo 1948, n. 121 , nonche' alle operazioni di credito effettuate dalle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419 , e' esteso il privilegio previsto dall' art. 7 del decreto legislativo 1 novembre 1944, n. 367 , modificato dall' art. 3 del decreto legislativo 1 ottobre 1917, n. 1075 , qualora non sia escluso dai rispettivi atti di finanziamento che potranno limitarlo a determinati beni dell'azienda finanziata.
Qualora nei confronti della stessa azienda siano fatte piu' annotazioni di privilegio, l'ordine di priority e' determinato dalla data delle annotazioni medesime. Alle operazioni, di cui al primo comma del presente articolo, si estendono anche, in quanto applicabili, gli articoli 6, 9 comma primo e secondo, e 10 del decreto legislativo 1 novembre 1944, n. 367 .
Entrata in vigore il 6 gennaio 1949
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