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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 26/05/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 21/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21/2025
avente ad oggetto: divorzio - scioglimento del matrimonio promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Roberta Cerchiaro ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Matteo Pallanch resistente
posta in decisione sulle conclusioni congiuntamente precisate con note di trattazione scritta depositate in data 30 aprile 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023 per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7 gennaio 2025, la parte ricorrente in epigrafe ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con il sig. in data 22 Controparte_1
marzo 1997 a Canal San Bovo (TN), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
1 Comune di Canal San Bovo, Parte I, N. 1, Anno 1997, dalla cui unione è nata a [...] la figlia n data 16 gennaio 2002 (maggiorenne ed economicamente autosufficiente), Per_1
senza condizioni accessorie e con vittoria di spese di lite.
La sig.ra ha dedotto che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale Pt_1
omologata con decreto di questo Tribunale di data 18 dicembre 2003 e che da allora non è più ripresa la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
La parte ricorrente ha allegato che in sede di accordi di separazione è stato stabilito l'affidamento della figlia – all'epoca minorenne – alla madre con assegnazione alla stessa della casa familiare ed un contributo al mantenimento ordinario di carico del sig. Per_1
pari ad € 350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
la sig.ra ha CP_1 Pt_1
dato atto che il resistente ha provveduto al pagamento del mantenimento in modo abbastanza continuativo per il primo triennio (dal 2004 al 2006) per poi cessare dall'anno 2007, salvo sporadici versamenti avvenuti dopo assidui solleciti.
La ricorrente ha rappresentato che il sig. ha costituito una nuova famiglia con la CP_1
nuova compagna, dalla quale ha avuto altri figli, e che egli non ha mai avuto una relazione affettiva significativa con la figlia Per_1
La sig.ra ha dato atto che lavora a tempo indeterminato in qualità di operaia presso Pt_1
la ditta LU di Agordo (BL) con stipendio annuo lordo di € 26.700,00 e che non è proprietaria di beni immobili;
ella ha rappresentato che il sig. è autosufficiente e CP_1
svolge attività lavorativa, non è proprietario di beni immobili né di beni mobili registrati.
Radicatosi validamente il contraddittorio, la parte resistente si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di divorzio senza condizioni accessorie ed opponendosi alla domanda formulata da controparte di condanna alle spese di lite.
Con note di trattazione scritta depositate in data 30 aprile 2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo ed hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti condizioni: “
1. Pronunciare sentenza di divorzio, i.e. scioglimento del matrimonio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di residenza dei coniugi.
2. Nessuna assegnazione della casa coniugale in quanto è di proprietà della Famiglia della signora Pt_1
2
3. Nessun assegno di mantenimento stante l'autosufficienza economica di entrambe le parti.
4. Nulla quale contributo alla figlia in quanto maggiorenne ed Persona_2
economicamente autosufficiente;
5. Spese di lite compensate”.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n. 2, lett.
b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da oltre sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale (in data 26 novembre 2003) nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con decreto di data 18 dicembre 2003, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica non sussistendo questioni legate alla prole – la figlia maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente - ed essendo ogni altra questione di carattere economico lasciata alla libera disponibilità delle parti, che si sono dichiarate economicamente autosufficienti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia ogni diversa domanda, istanza, difesa disattesa:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) in C.F._1 Controparte_1 C.F._2
data 22 marzo 1997 a Canal San Bovo (TN), trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Canal San Bovo, Parte I, N. 1, Anno 1997, alle condizioni di cui alle note depositate congiuntamente in data 30 aprile 2025, riportate in parte motiva, da aversi in questa sede integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21/2025
avente ad oggetto: divorzio - scioglimento del matrimonio promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Roberta Cerchiaro ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Matteo Pallanch resistente
posta in decisione sulle conclusioni congiuntamente precisate con note di trattazione scritta depositate in data 30 aprile 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023 per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7 gennaio 2025, la parte ricorrente in epigrafe ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con il sig. in data 22 Controparte_1
marzo 1997 a Canal San Bovo (TN), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
1 Comune di Canal San Bovo, Parte I, N. 1, Anno 1997, dalla cui unione è nata a [...] la figlia n data 16 gennaio 2002 (maggiorenne ed economicamente autosufficiente), Per_1
senza condizioni accessorie e con vittoria di spese di lite.
La sig.ra ha dedotto che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale Pt_1
omologata con decreto di questo Tribunale di data 18 dicembre 2003 e che da allora non è più ripresa la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
La parte ricorrente ha allegato che in sede di accordi di separazione è stato stabilito l'affidamento della figlia – all'epoca minorenne – alla madre con assegnazione alla stessa della casa familiare ed un contributo al mantenimento ordinario di carico del sig. Per_1
pari ad € 350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
la sig.ra ha CP_1 Pt_1
dato atto che il resistente ha provveduto al pagamento del mantenimento in modo abbastanza continuativo per il primo triennio (dal 2004 al 2006) per poi cessare dall'anno 2007, salvo sporadici versamenti avvenuti dopo assidui solleciti.
La ricorrente ha rappresentato che il sig. ha costituito una nuova famiglia con la CP_1
nuova compagna, dalla quale ha avuto altri figli, e che egli non ha mai avuto una relazione affettiva significativa con la figlia Per_1
La sig.ra ha dato atto che lavora a tempo indeterminato in qualità di operaia presso Pt_1
la ditta LU di Agordo (BL) con stipendio annuo lordo di € 26.700,00 e che non è proprietaria di beni immobili;
ella ha rappresentato che il sig. è autosufficiente e CP_1
svolge attività lavorativa, non è proprietario di beni immobili né di beni mobili registrati.
Radicatosi validamente il contraddittorio, la parte resistente si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di divorzio senza condizioni accessorie ed opponendosi alla domanda formulata da controparte di condanna alle spese di lite.
Con note di trattazione scritta depositate in data 30 aprile 2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo ed hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti condizioni: “
1. Pronunciare sentenza di divorzio, i.e. scioglimento del matrimonio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di residenza dei coniugi.
2. Nessuna assegnazione della casa coniugale in quanto è di proprietà della Famiglia della signora Pt_1
2
3. Nessun assegno di mantenimento stante l'autosufficienza economica di entrambe le parti.
4. Nulla quale contributo alla figlia in quanto maggiorenne ed Persona_2
economicamente autosufficiente;
5. Spese di lite compensate”.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n. 2, lett.
b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da oltre sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale (in data 26 novembre 2003) nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con decreto di data 18 dicembre 2003, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica non sussistendo questioni legate alla prole – la figlia maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente - ed essendo ogni altra questione di carattere economico lasciata alla libera disponibilità delle parti, che si sono dichiarate economicamente autosufficienti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia ogni diversa domanda, istanza, difesa disattesa:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) in C.F._1 Controparte_1 C.F._2
data 22 marzo 1997 a Canal San Bovo (TN), trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Canal San Bovo, Parte I, N. 1, Anno 1997, alle condizioni di cui alle note depositate congiuntamente in data 30 aprile 2025, riportate in parte motiva, da aversi in questa sede integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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