Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 14/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 431/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Laura Di Lauro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 431/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza depositata in data 11.6.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il
30.9.2024
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to in Parte_1 C.F._1
Gradisca d'Isonzo (GO), alla via San Michele n. 4, presso lo studio dell'Avv.
MACORATTI LUCA, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti
- ATTORE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to in CP_1 C.F._2
Gorizia, alla VIA RANDACCIO 6, presso lo studio dell'Avv. STRATTA
BARBARA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
- CONVENUTO
NONCHÉ
(fu ), nato a Cormons in [...] CP_1 Controparte_2
08.05.1899, nonchè i suoi eredi e/o legittimi successori e/o aventi causa;
EREDI E/O LEGITTIMI SUCCESSORI E/O AVENTI CAUSA DI
(fu ) in TE (anche TEg ed Controparte_3 Controparte_2
anche ) nata a [...] in data [...] Controparte_4
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: Usucapione.
Conclusioni: nelle note scritte depositate il 10.6.2024, parte attrice ha chiesto, nel merito:
a) accertare e dichiarare che l'attore ha posseduto per Parte_1
l'intero, con i requisiti per l'acquisto ad usucapionem, i beni insistenti sulla p.c. 587/15 (sub. 2) in P.T. 369, c.t. 7°, C.C. di Cormons, ubicati al piano terra ed al piano primo contornati in rosso nella planimetria catastale depositata unitamente all'atto di citazione come all. 4);
b) conseguentemente e previa predisposizione di idoneo piano di frazionamento, dichiarare che lo stesso attore ha acquistato Parte_1
per usucapione ultraventennale la proprietà anche dei 3/5 i.p dei beni insistenti sulla p.c. 587/15 (sub. 2) in P.T. 369, c.t. 7°, C.C. di Cormons, ubicati al piano terra ed al piano primo contornati in rosso nella planimetria catastale depositata unitamente all'atto di citazione come all. 4), attualmente di iscritta proprietà di (fu ), nato a [...] CP_1 Controparte_2
in data 08.05.1899; (fu ) in TE Controparte_3 Controparte_2
(anche Kastelic o TEg) nata a [...] in data [...];
[...]
nato a [...] in data [...]; autorizzandone CP_1 conseguentemente l'intavolazione, per l'intera quota di proprietà, a suo nome;
- spese di lite e del procedimento di mediazione rifuse.
In via istruttoria, il difensore ha reiterato la richiesta consulenza tecnica atta all'individuazione precisa dei beni oggetto di domanda insistenti sulla p.c.
587/15 (sub. 2) in P.T. 369, c.t. 7°, C.C. di Cormons, ubicati al piano terra ed al piano primo e contornati in rosso nella planimetria catastale depositata unitamente all'atto di citazione quale all. 4), e quindi alla predisposizione di idoneo piano di frazionamento ai fini della sua successiva intavolazione.
- 2 -
Nelle note scritte depositate il 10.6.2024, il difensore di ha CP_1
chiesto, contrariis rejectis, in via principale di merito, rigettare la pretesa avversaria perché infondata in fatto e in diritto e, in via istruttoria, ha reiterato tutte le istanze e le eccezioni formulate con le memorie di cui all'art. 183 cpc di data 07.06.2022 e 27.06.2022 laddove non accolte e pedissequamente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premesso di Parte_1 essere proprietario per la quota di 2/5 dell'immobile individuato alla p.c.
587/15, sub. 2, in P.T. 369, c.t. 7° C.C. di Cormons, unitamente a
[...]
fu , fu in CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_2
TEg e per la restante quota dei 3/5, corrispondente a una CP_1
porzione del fabbricato sito in Cormons, alla via Brolo nn. 2 e 4, insistente, altresì, sulle pc. 587/9 e 587/2, suddiviso in tre unità immobiliari, con cortile retrostante sulle pp.cc. 587/15, 587/9, 587/14, 587/13 e 587/11, ha agito in giudizio per sentir dichiarare l'avvenuto acquisto, per usucapione, dell'intera proprietà dell'immobile tavolarmente individuato alla p.c. 587/15 in P.T. 369,
c.t. 7° C.C. di Cormons e più precisamente dei locali cantina siti al piano terra del suddetto fabbricato e dell'appartamento al piano primo, contornati in rosso nella planimetria catastale in atti (v. doc. 4), deducendo:
- che il fabbricato per cui è causa è costituito da due ali tra loro indipendenti, separate da un androne di ingresso, e l'ala destra dell'edificio, rispetto al portone d'ingresso, tavolarmente individuata alla p.c. 587/15, sub. 2, in P.T. 369, c.t. 7° C.C. di Cormons, è composta da piano terra, ove vi sono due cantine, cui si accede tramite due porte, e da un appartamento al primo piano;
- di essere divenuto proprietario della quota di 1/5 dell'immobile in virtù di successione ereditaria in morte di e di aver Per_1 acquistato dal padre l'ulteriore quota di 1/5, con Persona_2
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contratto di compravendita dell'8.11.1979 (v. doc. da 7 a 9 di parte attrice);
- di aver vissuto nell'appartamento sito al primo piano, con i propri genitori, dalla propria nascita sino al 1982, a seguito del trasferimento presso altra abitazione unitamente alla propria famiglia;
- di aver continuato a possedere gli immobili oggetto di causa,
utilizzando sia la cantina al piano terra per riporvi i propri beni che l'appartamento al primo piano per ospitarvi la propria madre
[...]
fino al suo decesso, avvenuto nel 2002, e anche Per_3
successivamente recandovisi ogniqualvolta lo desiderasse, in quanto nel possesso esclusivo, da oltre trent'anni, delle chiavi di accesso ai locali cantina e all'appartamento al primo piano, nonché curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria.
Si è tempestivamente costituito nel presente giudizio solo il CP_1 quale, in via preliminare, ha eccepito l'improcedibilità della domanda per l'omesso esperimento del tentativo di mediazione, e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto, contestando la sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario.
In particolare, il convenuto ha, innanzitutto, lamentato la genericità delle allegazioni attoree in relazione all'individuazione del dies a quo del possesso utile per l'usucapione ed ha, altresì, contestato la sussistenza degli ulteriori requisiti, deducendo che “l'utilizzo del bene in comproprietà da parte del comproprietario discende dal titolo di comproprietà” (v. pag. 2 della comparsa di costituzione), non essendo di per sé sufficiente a dimostrare il possesso utile per l'usucapione e che, in ogni caso, il bene immobile per cui è causa era stato concesso in godimento ai genitori dell'odierno attore, con contratto di locazione, dietro pagamento di un canone mensile.
Il convenuto ha, altresì, contestato tanto la continuità del possesso del bene da parte dell'odierno attore dopo aver lasciato l'abitazione dei genitori nel 1982
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che la circostanza allegata da in ordine all'esecuzione di Parte_1
interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.
Gli altri convenuti sono rimasti contumaci, come dichiarato con ordinanza del
7.4.2022.
La causa è stata istruita con il deposito di documenti, l'espletamento dell'interrogatorio formale del convenuto e delle prove testimoniali ed assunta in decisione con ordinanza depositata fuori udienza in data 11.6.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, vanno rigettate le istanze istruttorie reiterate dalle parti nelle note scritte depositate il 10.6.2024, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, con conferma della propria ordinanza del
27.9.2022, alla cui motivazione integralmente si rinvia.
Nel merito, i principi regolatori della materia possono essere così brevemente esplicati: 1) colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso (Cassazione civile, sez. II, 6 settembre 2002); 2) affinché si abbia possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus, e che non sia dovuta a mera tolleranza (Cass., sez. II, 14.2.2017, n.
3898; Cass., sez. II, 3.4.1992, n. 4092); 3) la prova del possesso ad usucapionem deve essere seria ed univoca, concernendo tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva e quindi, non solo il corpus, ma anche l'animus, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi
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considerare come proprietario del bene (Cassazione civile, sez. II, 21/02/2013,
n. 4332).
In particolare, in tema di beni in comproprietà, la Corte di cassazione ha chiarito che “il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune” (cfr. Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 24781 del 19/10/2017)
Ciò posto, si rileva che, a fronte delle difese svolte dal convenuto nel proprio atto introduttivo, l'attore ha precisato, nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1
c.p.c, di aver esercitato uti dominus il possesso pacifico ed esclusivo sull'immobile oggetto di causa dal 1979, protrattosi anche successivamente al proprio trasferimento presso altra abitazione, risalente al 1982, contestando il versamento di un canone di locazione per il godimento del bene.
Tanto premesso, all'esito dell'attività istruttoria svolta, si ritiene che l'attore non abbia fornito adeguata dimostrazione della sussistenza dei presupposti dell'acquisto della proprietà per usucapione, pertanto, la domanda va rigettata.
In particolare, a fronte delle precisazioni contenute nella memoria attorea ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. in ordine al dies a quo del possesso utile per l'usucapione, si ritiene che l'attore non abbia dimostrato la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario successivamente al 1982.
In particolare, si ritiene, innanzitutto, che madre dell'attore, Persona_3 abbia continuato a vivere nell'appartamento al primo piano del fabbricato, sito
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in Cormons, alla via Brolo, dopo la separazione dal marito, in quanto titolare di una autonoma posizione giuridica qualificata rispetto all'immobile oggetto di causa, ove si è estrinsecata la vita familiare.
Escluso, dunque, che la madre dell'attore abbia continuato ad essere nel godimento dell'immobile, sulla base di un titolo fondato sulla mera ospitalità, quest'ultimo non ha allegato né tantomeno provato comportamenti seri ed univoci idonei a dimostrare l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario, essendosi limitato ad allegare, in maniera generica, di essersi recato presso gli immobili per cui è causa, anche dopo la morte della madre, ogni qual volta lo desiderasse e di aver provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria, in assenza di ulteriori precisazioni, depositando, a tal fine, unicamente documentazione risalente al 1987 (v. in particolare, copia dell'autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune di Cormons, fattura n. 17 relativa all'installazione dell'impianto di riscaldamento, con prova del pagamento, e fattura relativa all'esecuzione di opere relative all'impianto del gas, di cui ai doc. 11, 14 e 15) e copia della SCIA presentata nel 2013 da entrambe le parti costituite per interventi di straordinaria manutenzione del tetto del fabbricato (v. doc. 50 parte attrice).
Analogamente, non è stata fornita la prova della sussistenza dei presupposti per l'acquisto della proprietà, per usucapione, dei locali cantina posti al piano terra, alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni , Testimone_1 indifferente rispetto ai fatti di causa, e , figlia dell'attore. Tes_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, secondo i parametri medi dello scaglione compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, ivi compreso il procedimento di mediazione, tenuto conto del valore della causa, determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c., sulla base della rendita catastale, pari ad € 321,50, risultante dalla visura catastale in atti.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Gorizia, Sezione Unica civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna al pagamento delle spese del presente Parte_1
giudizio in favore di (c.f.: ), liquidate CP_1 C.F._2 complessivamente in € 14.103,00 per compensi, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali al 15%;
3) nulla sulle spese in favore dei restanti convenuti rimasti contumaci.
Così deciso in Gorizia, il 14.1.2025
Il Giudice
(dott.ssa Laura Di Lauro)
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