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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 04/11/2024, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, sezione unica civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice rel./est. dott. Riccardo Sabato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24 R.G. dell'anno 2023 tra:
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Emidio Brandi, presso il cui studio, in Sapri (Sa) alla via Garibaldi n. 13, è elettivamente domiciliata
- ricorrente -
e
, C.F. , nato a [...] il [...] e residente a CP_1 C.F._2
Sapri (Sa) alla via Cassandra n. 77, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Rosa
Pepe, presso il cui studio, in Sala Consilina (Sa) al corso Vittorio Emanuele n. 12, è elettivamente domiciliato,
- resistente –
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lagonegro. avente ad oggetto: divorzio giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 15.10.2024. Il P.M. in data 4.04.2024 nulla ha opposto.
pagina 1 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 10.01.2023 ha premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio concordatario con , in Paola (Cs) il 9.07.2005 e dal quale sono nati a CP_1
Sapri (Sa), il 13.07.2007 e il 10.12.2011; che l'intestato Tribunale, con decreto del Per_1 Per_2
13.12.2016 nel giudizio iscritto al n.539/2016 R.G., ha omologato le condizioni della separazione di cui al verbale del 16.11.2016 rese innanzi al Presidente alla detta udienza;
che in data
2.11.2021, ha depositato ricorso ex art. 710 c.p.c. per la modifica delle condizioni CP_1
della separazione iscritto al n. 635/2021 deducendo il mancato rispetto da parte di T_
degli accordi in ordine agli incontri tra padre e figli, alla gestione delle risorse
[...] dell'indennità del figlio e all'abbandono della casa coniugale a lei assegnata;
che in data Per_2
5.01.2022 si è costituita chiedendo il rigetto della richiesta di modifica delle Parte_1
condizioni perché inammissibile e infondata ed esponendo di avere sempre favorito gli incontri tra i figli e il padre il quale, invece, ha disatteso le indicazioni dei servizi sociali finalizzate a ristabilire un rapporto con i figli, e , quest'ultimo affetto da sindrome dello spettro Per_1 Per_2
autistico, di avere impiegato le somme di cui sono titolari i minori per i loro interessi e infine di avere lasciato la casa familiare, previa consultazione con i servizi sociali, a il quale CP_1
ha accettato le chiavi entrandone in possesso e nella piena disponibilità; che con decreto emesso il 6.07.2022 (dep. l'8.07.2022), il Tribunale di Lagonegro ha così provveduto: “Dispone l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione Per_3 Persona_4
prevalente presso il domicilio della madre, regolando il regime di visita e di incontri con il genitore non collocatario secondo le modalità indicate in parte motiva;
• Pone a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere, entro il 5 di ogni mese, in favore di , l'assegno
[...] Parte_1 di € 600,00 a titolo di mantenimento dei minori (euro 300,00 per ciascun figlio), assegno soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie;
• Revoca l'assegnazione della casa coniugale disposto in favore di T_
; • Rigetta la domanda di risarcimento ai sensi dell'art. 709-ter proposta da
[...] T_
; • Ammonisce al rispetto dell'onere di rendicontazione delle risorse
[...] Parte_1 derivanti dalle indennità di cui i minori sono percettori;
• Invita le parti ad intraprendere un percorso di sostegno psicologico ed un percorso di mediazione familiare;
• Rigetta la domanda ai sensi dell'art. 96 cpc;
• Compensa integralmente le spese di lite tra le parti”; che la separazione tra essi coniugi dura ininterrottamente dal mese di maggio 2016 e non vi è alcuna pagina 2 di 8 possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza;
che la ricorrente ha lasciato la casa familiare di proprietà del resistente trasferendo la residenza presso un domicilio autonomo, ove dimora con i figli, e , l'attuale compagno e la figlia nata Per_1 Per_2
dalla loro unione;
che hanno risolto tutte le questioni attinenti alla casa coniugale non avendo in sospeso alcun'altra questione economica se non quella relativa al mantenimento dei figli;
che quindi sussistono i presupposti per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto premesso, ha chiesto al Tribunale, previa emanazione dei provvedimenti presidenziali, di accogliere le seguenti conclusioni: “Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la sig.ra e il sig. di cui sopra, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile Parte_1 CP_1
del Comune di Paola, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel comune di residenza. Disporre, l'affido esclusivo dei figli e Per_1 Per_4
alla madre, attribuendole l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale;
in
[...]
subordine, previa valutazione positiva della idoneità genitoriale del resistente anche a mezzo di
CTU, mantenere il regime di affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, autorizzandola ad esercitare separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione riguardanti l'ambito medico- terapeutico e quello scolastico dei figli;
Disporre le modalità di visita dei figli minori da parte del sig. , così come definite dal Decreto di parziale accoglimento del ricorso per la CP_1
modifica delle condizioni di separazione del Tribunale di Lagonegro e illustrate in premessa
(punto 1), cui ci si riporta integralmente;
Disporre, a carico del sig. un assegno di CP_1 mantenimento in favore di entrambi i figli pari ad almeno € 800,00 mensili da versare alla sig.ra
entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al rimborso del 50% delle spese mediche non T_
mutuabili e delle spese straordinarie previamente concordate e documentate. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata il 24.07.2023 si è costituito il quale in via preliminare, ha eccepito la irritualità della notifica in CP_1
quanto effettuata a mani di persona non convivente comportando per il resistente un ritardo nel prendere conoscenza dell'atto notificato e il ne bis in idem in quanto le istanze di cui all'atto introduttivo sono state oggetto di recente modifica con decreto del 6.07.2022 reso dall'intestato pagina 3 di 8 Tribunale;
nel merito, ha aderito alla domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio opponendosi, invece, a tutto quanto dedotto e richiesto dalla ricorrente in ordine soprattutto all'affido esclusivo, evidenziando il mancato impegno della ricorrente nel favorire il recupero del rapporto tra il resistente e figli;
opponendosi, inoltre, alla richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento, peraltro già incrementato, anche in considerazione dell'indennità di accompagnamento di euro 522,00 di cui è titolare il figlio e dell'indennità di euro Per_2
292,00 di cui ha beneficiato il figlio sino a dicembre 2021, oltre al fatto che la ricorrente Per_1
sin dalla separazione non ha versato la quota relativa alle spese straordinarie.
Tanto premesso ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ In via principale: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, nonché lo scioglimento del vincolo coniugale tra i sigg.ri e alle stesse condizioni previste dal Decreto CP_1 Parte_1
n. 635/2021 R.G., emesso da codesto Tribunale il 6/07/2022; ribadire ed incardinare l'affido condiviso o congiunto dei minori e ai sensi e per gli effetti della Legge n. Per_1 Persona_4
54/2006, con tutte le conseguenze che il Tribunale riterrà opportune e di giustizia;
In via riconvenzionale: disporre incontri “protetti”, in spazio neutro, tra il padre e i due CP_1
figli e , con la supervisione di altri periti, diversi dalle assistenti sociali, che finora Per_1 Per_2 hanno seguito il caso”.
All'udienza di prima comparizione del 20.09.2023 innanzi al Presidente, resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, le parti hanno chiesto un rinvio per definire le condizioni del divorzio in maniera consensuale.
All'udienza del 21.02.2024, le parti sono comparse personalmente e hanno dichiarato di volere divorziare alle condizioni concordate di cui all'accordo sottoscritto da entrambi i coniugi e depositato telematicamente il 20.02.2024 precisando che “l'importo di euro 700,00 che il CP_1
verserà alla per il mantenimento dei figli è da intendersi di euro 350,00 per ciascun T_ figlio”.
Alla detta udienza, a titolo di provvedimenti temporanei e urgenti, sono state adottate le condizioni di cui all'accordo del 20.02.2024 e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni innanzi al G.I. all'udienza del 15.04.2024.
Il P.M. in data 4.04.2024 nulla ha opposto.
2. La domanda è fondata e va accolta.
pagina 4 di 8 Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre sei mesi dalla comparizione innanzi al Presidente in sede di separazione (16.11.2016) e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
D'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi è definitivamente venuta meno e non possa dunque ricostituirsi.
Devono essere quindi eseguite le formalità prescritte dalla legge.
3. In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale prende atto dell'accordo intervenuto tra i coniugi, debitamente sottoscritto il 20.02.2024 e depositato telematicamente, nonché confermato personalmente dai medesimi all'udienza del 21.02.2024.
L'accordo in ordine all'affido ha previsto “il regime di affido condiviso dei minori e Per_1 Per_4
ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il domicilio della madre
[...]
e regolamentazione del regime di visita e di incontri con il genitore non Parte_1
collocatario, secondo le modalità attualmente vigenti e indicate dal Decreto di modifica delle condizioni di separazione, emesso dal Tribunale di Lagonegro N. Cronol. 4037/2022 del
08/07/2022 - RG N. 635/2021”.
Per quanto riguarda le ulteriori condizioni ha statuito:
“1. La signora si impegna a favorire il recupero del rapporto padre-figli, anche con T_
l'aiuto di figure specializzate.
2. Il Sig. e la Sig.ra convengono che l'importo dell'assegno di CP_1 Parte_1
mantenimento dei minori, corrisposto mensilmente dal padre , sia aumentato sino CP_1
ad Euro 700,00 (settecento), a decorrere dal mese successivo a quello di emanazione del Decreto di omologa del presente Accordo;
tanto in virtù del contributo dato dalla madre alla famiglia, considerata la circostanza che i figli sono prevalentemente collocati presso la madre, nonché la valenza economica dei compiti di accudimento e di cura dei figli che la medesima ricorrente ricopre in via continuativa, nonché in funzione delle crescenti esigenze dei minori, specialmente dal punto di vista medico;
contestualmente la Sig.ra rinuncia “sine die” alla Parte_1
rivalutazione annuale ISTAT- FOI del medesimo assegno di mantenimento, tanto per il passato, quanto per il presente ed il futuro.
3. Il Sig. e la Sig.ra convengono che il contributo in misura del CP_1 Parte_1
50% per le spese straordinarie sostenute dalla madre -Sig.ra sia limitato per il padre T_
pagina 5 di 8 alle sole spese mediche ed a quelle di istruzione, nonché che il rimborso delle suindicate spese straordinarie sostenute dalla Sig.ra sia dovuto anche in assenza di preventivo accordo. T_
4. Il Sig. e la Sig.ra convengono che la gestione dell'Indennità di CP_1 Parte_1 accompagnamento, corrisposta dall' INPS in favore del figlio minore continuerà Persona_4
ad essere eseguita in via esclusiva e senza obbligo di rendicontazione dalla madre e genitrice collocataria, che provvede quotidianamente all'assistenza e alla cura del minore disabile.
5. Il Sig. e la Sig.ra convengono che l'Assegno unico universale CP_1 Parte_1 erogato dall'INPS continuerà ad essere ripartito al 50% tra gli esercenti la potestà genitoriale, come espressamente previsto dalla Legge istitutiva di tale sussidio (L. n. 46/2021), in caso di affidamento congiunto della prole.
6. Il Sig. e la Sig.ra convengono che i permessi familiari retribuiti CP_1 Parte_1
per tre giorni al mese ed i congedi parentali, previsti anche ai sensi della Legge n. 104/1992, compreso il congedo biennale per assistenza al figlio disabile, siano fruibili interamente ed esclusivamente dalla madre e genitrice collocataria, che provvede quotidianamente alla cura e all'assistenza dei due minori, ed a tal fine sin da ora il Sig. si obbliga ad inviare CP_1 autorizzazione all'uopo predisposta al Dirigente dell Controparte_2
presso cui la Sig.ra è impiegata, nonché a consegnarne copia alla diretta
[...] T_ interessata a mezzo PEC.
7. Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti”.
All'udienza del 21.02.2024, le parti sono comparse personalmente e hanno precisato che
“l'importo di euro 700,00 che il verserà alla per il mantenimento dei figli è da CP_1 T_ intendersi di euro 350,00 per ciascun figlio”.
Ciò posto, in ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale preso atto della volontà dei coniugi,
i quali si sono riportati congiuntamente alle conclusioni di cui all'accordo, dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita e assegni di mantenimento), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
4. Ricorrono giusti motivi, vista la natura della causa e le conclusioni congiunte, per dichiarare compensate tra le parti le spese processuali come dalle stesse richiesto nell'accordo raggiunto in corso di causa.
pagina 6 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 9.07.2005, in
Paola (Cs), tra , nato a [...] [...] e CP_1 T_
nata a [...] il [...];
[...]
2) dispone l'affido condiviso dei minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Persona_4
collocazione prevalente presso il domicilio della madre e Parte_1
regolamentazione del regime di visita e di incontri con il genitore non collocatario, secondo le modalità indicate dal decreto di modifica delle condizioni di separazione, emesso dal Tribunale di Lagonegro n. cronol. 4037/2022 del 08/07/2022 reso nel giudizio iscritto al n. R.G. 635/2021;
3) pone a carico di l'assegno di euro 700,00 mensili a titolo di contributo al CP_1
mantenimento dei due figli (euro 350,00 per ciascun figlio) che dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ciascun mese in favore di secondo le ulteriori Parte_1 condizioni concordate dalle parti nell'accordo riportato in parte motiva;
4) pone a carico di il pagamento del 50% delle spese straordinarie per i due CP_1 figli alle condizioni concordate dalle parti nell'accordo riportato in parte motiva;
5) prende atto degli ulteriori accordi tra le parti;
6) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato civile competente per le annotazioni ai sensi dell'art. 5 della L. 898/70 e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396 (atto n. 61, Parte 2, Serie A reg. atti matrimonio anno 2005);
7) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati Identificativi o altri dati anche relativi
a terzi dai quali può desumersi l'identità di minori o delle parti ai sensi dell'art. 52, comma 5, d.
Igs. n. 196 del 2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.11.2024
pagina 7 di 8 Il Giudice rel. est. Il Presidente dott. Maurizio Ferrara dott.ssa Giuliana Santa Trotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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