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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 20/10/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Maria Grixoni Presidente
Dott. Cinzia Caleffi Consigliere
Dott. Cristina Fois Consigliere-relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta al n. 92 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, promossa da
( ) in persona del Presidente in carica, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Alessandra Braglia e Massimo Cambule, come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
( ), Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
( ), ( ) e C.F._2 Controparte_3 C.F._3 Controparte_4
( ), rappresentati e difesi dall'Avv. Franco Dore, come da procura in atti;
C.F._4
APPELLATI
*****
All'udienza del 13 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello Adita , respinta ogni contraria istanza -in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza
n.49/2023 emessa dal Tribunale di Sassari, Giudice Dott. ssa Elisabetta Carta, nel giudizio recante
R.G. 2637/2019, depositata in cancelleria in data 18.1.2023, rigettare la domanda di accertamento di usucapione degli immobili oggetto di causa e di esecuzione degli adempimenti connessi;
-In via riconvenzionale ordinare il rilascio dei beni detenuti illegittimamente;
-In via ulteriore e riconvenzionale accertati tutti i danni patrimoniali e non subiti e subendi, condannare pare attrice
a titolo di risarcimento danni, della somma complessiva che verrà quantificata in corso di causa in base al parametro di euro 350,00/ha, con riferimento a ciascun terreno ovvero della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e cioè a partire dalla data di acquisto dei suddetti terreni da parte dell'Amministrazione regionale e dunque dal 29 agosto 2016. - con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA”
Nell'interesse degli appellati:
[…]Voglia la Corte di appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, 1. dichiararsi, per le ragioni di cui all'espositiva che precede, l'inammissibilità dell'appello o comunque la sua manifesta infondatezza con il conseguente rigetto dello stesso.
2. in alternativa ed ove superato dall'appellante lo scrutinio di ammissibilità della proposta impugnazione, rigettarsi
l'appello proposto dalla . in quanto del tutto infondato in fatto ed Parte_1 in diritto.
3. in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del presente grado. ”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli odierni appellati citavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari la Parte_1
(d'ora in poi solo deducendo di essere al possesso pacifico,
[...] CP_5 Pt_1 pubblico, continuativo, ininterrotto ed ultraventennale di distinti appezzamenti di terreno posti in
Comune di Alghero, "Località Lazzaretto, facenti parte - tutti tranne parte di quello della CP_1 in catasto al F. 49 Mapp. 753/parte di 2537 mq. circa e F. 49 Mapp. 881/parte di 184 mq. circa - di un fondo distinto nel Catasto Terreni del Comune di Alghero al foglio 48, mappale 1017, per una minima porzione avente classificazione catastale "seminativo irriguo" e per la restante e quasi totalitaria superficie classificazione "vigneto", di proprietà, secondo le risultanze catastali, della che ne avrebbe praticato l'acquisto dalla Società Bonifiche Sarde Parte_1
S.p.A. con atto pubblico in data 29 agosto 2016.
La assumeva di aver composseduto il terreno inizialmente insieme al padre CP_6 Per_1
deceduto nel 2002, dunque in via esclusiva, supportata dal marito e da vari prestatori
[...]
d'opera. Possesso estrinsecatosi nella realizzazione delle opere di delimitazione con recinzione e cancello, nell'originaria conduzione a vigneto e, quindi, dal 2011 nell'impianto e conduzione di un oliveto, nell'inserimento dei terreni nel fascicolo aziendale intestato a (che nel Persona_1 1991 aveva inoltrato denuncia delle variazioni di coltura), quindi nell'azienda dell'attrice, coltivatrice diretta regolarmente iscritta al relativo albo nonché in regola con gli oneri fiscali e previdenziali. assumeva di essere al possesso dal 1993 di due distinti appezzamenti di Controparte_2 terreno, entrambi facenti parte del mappale 1017 sopra richiamato, coltivati parte ad oliveto e la restante parte originariamente a vigneto, al momento “al riposo”e sul quale sarebbe allo studio un progetto per impiantarvi un allevamento di api. Terreno in ogni caso periodicamente arato e ripulito dalla personalmente o mediante ricorso anche a manovalanza esterna alla cerchia familiare. CP_2
riferiva di essere al possesso da oltre trent'anni di due appezzamenti: a) Controparte_3 terreno dell'estensione di circa 5.125 mq. a confine per un lato con predio di proprietà
[...]
per altro lato a strada comunale, per altro lato ancora a terreno di proprietà eredi Controparte_1
Per_ e per ulteriore lato con aventi causa da;
b) terreno dell'estensione di mq. Persona_3
4.541 circa a confine per un lato con predio di proprietà e per altri lati al Controparte_1 terreno individuato in catasto al foglio 48, mappale 1017. Terreni originariamente destinati a vigneto con sporadiche e giovani piante di ulivo, quindi, successivamente all'espianto del vigneto, venne incrementato l'uliveto con la messa a dimora di numerosi alberi di ulivo che nell'insieme connotano il fondo come uliveto, che oggi consta di trenta piante. Nel corso degli anni il terreno è stato in parte anche destinato ad orto per il fabbisogno familiare con piantumazione di fave, piselli, angurie e ortaggi in genere. , regolarmente iscritto negli anni all'albo dei Controparte_3
Coltivatori diretti, ancora oggi, ancorché in pensione ed avanti con gli anni, continua a dedicarsi alla coltivazione del fondo anche con la collaborazione dei figli.
sosteneva di essere al possesso, da circa cinquanta anni, dell'appezzamento Controparte_4 di terreno della estensione di circa 4570 mq. a confine con eredi , per un lato, a strade CP_7 interpoderali per due lati e per l'ulteriore lato a terreno incolto facente parte del mappale generale
1017 del foglio 48. La destinazione del terreno è sempre stata - e lo è ancora oggi - quella di vigneto, che ha sempre costituito parte dell'azienda agraria che l'attrice conduceva nella sua qualità di Coltivatore diretto fino all'anno 2014. Da tale anno, fermo restando il possesso dei beni aziendali, la gestione dell'azienda è stata assunta dal figlio , che è iscritto all'albo delle Controparte_8 imprese artigiane ed agricole. Il terreno oggetto di causa è recintato e chiuso con cancello da oltre venti anni.
Gli attori assumevano di aver esercitato il potere di fatto sui terreni di cui è causa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà con l'intento di tenere il bene come proprio, ritenendo di averne acquistato la proprietà per usucapione.
La si costituiva in giudizio e contestava le avverse pretese. Pt_1 In via pregiudiziale eccepiva l'improcedibilità delle domande per mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Nel merito, contestava che gli attori potessero invocare un possesso uti dominus dei terreni che avevano ricevuto dall' in base ad un contratto di comodato gratuito e Pt_2 precario, concluso nella forma orale. Tali terreni sarebbero stati concessi dal suddetto Ente “quali quote aggiuntive” di altri terreni assegnati ad altro titolo dallo stesso Ente ai sensi della legge di riforma agraria in quel momento vigente. Il fine di queste assegnazioni aggiuntive era quello di garantire ai proprietari una superficie di terreno coltivabile che permettesse il decoroso sostentamento delle relative famiglie. Il titolo di tale detenzione non era mutato negli anni, neanche con il trasferimento dei beni alla Società Bonifiche Sarde, parte venditrice di tali immobili alla
Gli attori avevano sempre detenuto i suddetti beni non come possessori uti Parte_1 dominus ma con la consapevolezza che gli stessi fossero di un altro soggetto, quindi come meri detentori. A sostegno di tali assunti la produceva risposta della all'invito Pt_1 CP_1 dell'Amministrazione regionale di regolarizzazione della sua posizione, contenente offerta di acquistare il bene ovvero di affittarlo mediante regolare contratto, nonché analoghe richieste inoltrate in precedenza dai Sigg. e dalle quali emergeva con chiarezza il titolo in CP_3 CP_4 base al quale avevano avuto i terreni (quote aggiuntive) e la consapevolezza dell'altrui proprietà.
Gli interessati chiedevano, infatti, di poter acquistare il terreno consegnatogli come quota integrativa.
Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. gli odierni appellati negavano di aver acquistato la disponibilità dei terreni in forza di un comodato gratuito, ma al limite per effetto di assegnazione di quota integrativa del “podere assegnato”, con patto di futura vendita, ai sensi della legge di riforma agraria in quel momento vigente, dunque con uno strumento giuridico assolutamente al di fuori del paradigma del comodato. Contestavano di aver mai riconosciuto la proprietà in capo ai formali intestatari nel tempo succedutisi ( Bonifiche, , sostenevano di aver sempre Pt_2 Pt_1 posseduto uti dominus, non rilevando a tali fini la mera consapevolezza dell'altruità.
Il Tribunale, istruita la causa con soli documenti, con sentenza n. 49/2023 in data 16/1/2023 accoglieva le domande attoree.
Il Tribunale fondava la decisione sulle seguenti argomentazioni: come precisato dagli stessi attori nella memoria ex art. 183 c.p.c e non specificatamente contestato dalla gli appellanti Pt_1 avevano acquisito la disponibilità materiale dei terreni a titolo di quote integrative in forza di un contratto di futura vendita con riservato dominio a favore dell'Ente di Riforma. Contratto al quale si accompagnava l'immediato passaggio del possesso, utile, se protratto per oltre vent'anni con le caratteristiche di cui all'art. 1158 c.c., all'acquisto della proprietà a titolo originario. Contr Avverso la sentenza ha proposto appello la lamentando: i) erroneità, contraddittorietà e illogicità della motivazione, nella parte in cui il Tribunale affermava che non era stato prodotto in giudizio alcun documento dal quale risultasse il titolo dell'assegnazione dei terreni ai fini della qualificazione giuridica, per far riferimento immediatamente dopo ad un'assegnazione con patto di futura vendita ai sensi della legge di riforma agraria al tempo vigente;
ii) per aver utilizzato ai fini decisori una mancata contestazione della rispetto all'esistenza di un patto di futura vendita, Pt_1 dedotta dagli attori soltanto con la memoria ex art. 183 6° co. n. 1 c.p.c, laddove la aveva Pt_1 sempre contestato l'esistenza di un titolo diverso dal comodato;
iii) in ogni caso, neppure l'esistenza di un contratto di futura vendita con riserva di proprietà (non prodotto in atti) sarebbe stato idoneo al conseguimento del possesso;
iv) errata interpretazione delle norme sulla vendita con riserva di proprietà, secondo la giurisprudenza maggioritaria contratto inidoneo a trasferire il possesso prima del pagamento dell'ultima rata e del trasferimento della proprietà.
Hanno resistito gli appellati, concludendo per la conferma della sentenza con vittoria delle spese di lite.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria e previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata previa assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla è fondato per le ragioni di seguito indicate. Pt_1
Accertata la relazione di fatto esistente tra gli attori e i terreni nella loro disponibilità, costituenti “quote integrative” dei poderi già loro assegnati dall' il tribunale ha ritenuto di Pt_2 poter qualificare tale relazione di fatto in termini di possesso in quanto accompagnata a contratti di futura vendita ai sensi della legge di riforma agraria al momento vigente.
Più nello specifico, il Tribunale ha affermato che gli attori, nella memoria ex art. 183 n. 1
c.p.c., avevano dedotto che le assegnazioni in godimento di quota integrativa del “podere assegnato” siano state convenute con patto di futura vendita, ai sensi della legge di riforma Contr agraria in quel momento vigente, e che a fronte di tale nuova deduzione, la nella memoria immediatamente successiva, non aveva contestato tale qualificazione, anzi aveva ammesso che in base alle norme speciali di riforma agraria le assegnazioni erano state effettuate con il riservato dominio sui beni a favore degli Enti di riforma, limitandosi ad argomentare che tale assegnazione non sarebbe stata comunque idonea a far acquisire il bene con l'istituto dell'usucapione, atteso che la relazione di fatto sui beni oggetto del presente giudizio di parte attrice sarebbe di detenzione e non di possesso. Sulla base di tali assunti, facendo riferimento alla mancata contestazione di tale nuova Contr deduzione da parte della e ad un certo orientamento della giurisprudenza di legittimità
(ordinanza n. 41027/2021), il Tribunale ha ritenuto che i terreni erano stati acquistati dagli attori con patto di futura vendita, e che tale contratto, in quanto finalizzato al trasferimento della proprietà, di cui l'immissione in possesso costituiva l'anticipazione dell'effetto traslativo perseguito, era idoneo al trasferimento immediato del possesso che, se esercitato per vent'anni con le caratteristiche indicate dalla norma, ben poteva fondare un acquisto per usucapione.
Si tratta di una ratio decidendi che la Corte non intende condividere.
Prima di tutto nella parte in cui il tribunale ha posto alla base della decisione l'esistenza di un contratto di vendita con riserva di proprietà, dunque di un atto da stipularsi necessariamente per iscritto (ex art. 1350 c.c.), mai prodotto in giudizio da nessuna delle parti.
In citazione, gli attori si sono limitati a domandare l'usucapione della proprietà dei terreni, invocando esclusivamente situazioni possessorie più che consolidate, omettendo volutamente qualsiasi riferimento al momento inziale di apprensione del bene, a maggior ragione al titolo, limitandosi a descrivere le attività - di delimitazione, realizzazione di migliorie, coltivazione e pulizia - svolte nei terreni da oltre venti, trenta, quarant'anni.
La si è difesa, sostenendo che i terreni dei quali era dedotto l'acquisto per usucapione Pt_1 erano in realtà le c.d. “quote integrative” concesse dall' ai coloni già assegnatari di poderi Pt_2 in comodato gratuito e precario volte a garantire una superficie di terreno coltivabile che Pt_2 permettesse il decoroso sostentamento delle famiglie, con la conseguenza che gli attori ne avevano goduto come meri detentori, salva l'interversione del possesso, nel caso di specie mai dedotta e provata.
A questo punto, soltanto nella prima memoria gli attori, prendendo spunto dalla difesa della Contr e in qualche modo contravvenendo alle precedenti deduzioni, con le quali non avevano mai invocato un titolo del possesso, hanno allegato l'esistenza di un patto di futura vendita, ai sensi della legge di riforma agraria in quel momento vigente, invocando a tali fini la specifica disciplina agraria (art. 17 L. 12/5/1950), senza peraltro fare riferimento ad alcuno specifico contratto, mai prodotto in giudizio.
Ora, trattandosi di contratto di vendita di beni immobili, per i quali è prescritta la forma scritta ad substantiam (art. 1350 c.c.), la sua esistenza non poteva essere provata che attraverso la produzione in giudizio del documento. Nel senso che il contratto, da stipularsi per iscritto per la sua stessa esistenza, se non è agli atti è tamquam non esset. Omessa produzione alla quale non avrebbe potuto certamente ovviare neppure la mancata contestazione della controparte. Va detto peraltro che nel caso di specie non è neppure vero che la abbia Pt_1 implicitamente ammesso, omettendo di contestarlo, l'esistenza di tale contratto, visto che nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c., immediatamente successiva alla nuova deduzione degli attori, ha insistito sul fatto che tali terreni erano stati concessi con un comodato gratuito, limitandosi ad argomentare, in termini puramente generali, che in ogni caso, qualora anche esistente, il contratto di vendita con riserva di proprietà, o patto di futura vendita, non sarebbe stato idoneo al conseguimento del possesso proprio perché connotato dalla permanenza della proprietà in capo al venditore sino al pagamento dell'ultima rata e al trasferimento del diritto.
La decisione del Tribunale è pertanto criticabile sia nella parte in cui, travisando la difesa della Contr
ha ritenuto non contestata la stipulazione di una vendita con riserva di proprietà, e, ancor prima, quando ha affermato l'esistenza di siffatto titolo (sul quale ha costruito poi la situazione possessoria degli attori) in mancanza del relativo documento.
Ora, in mancanza di un contratto di vendita resta il dato di fatto, questo sì incontestato, che gli attori hanno acquistato la disponibilità dei terreni con il consenso e non contro la volontà dell'Ente proprietario, con modalità che, in mancanza di titoli diversi, possono essere ragionevolmente ricondotte ad un comodato d'uso, esattamente come sostenuto dalla sin dal primo atto Pt_1 difensivo e per l'intero corso del giudizio.
D'altronde, che gli attori detenessero i terreni non come proprietari ma con animo di detentori si ricava anche presuntivamente dalla lettera in data 14.3.2019, con la quale, in risposta alla Contr richiesta inviatagli dalla la manifesta la disponibilità alla regolarizzazione della CP_1 posizione e chiede che il terreno in questione le venga trasferito in proprietà, dietro il pagamento di un prezzo da concordarsi … alternativamente …manifesta la disponibilità alla stipulazione di un contratto di affitto in conformità alle regole poste dalla legge 3 maggio 1982 n. 203 tenuto conto, tra l'altro, della qualità di coltivatore diretto dalla stessa rivestita… Ancora prima, con lettere inviate all'Ersat-Società Bonifiche Sarde rispettivamente il 20.2.1992 e il 5.3.1992 Controparte_3
e chiedevano di poter acquistare le quote di terreno assegnategli a titolo di quota Controparte_4 integrativa, così pacificamente riconoscendo l'altrui proprietà.
Inoltre, è documentato che nel fascicolo aziendale della i terreni di cui al fg. 48 n. CP_1
1017 e fg. 49 n. 881 sono inseriti con titolo di possesso “comodato”.
Mentre e non hanno neppure inserito i Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 terreni oggetto di causa nei rispettivi fascicoli aziendali (cfr. comunicazione del 4/11/2019). Pt_3
A ciò si aggiunge l'ulteriore argomentazione che, in quanto terreni rientranti nel patrimonio di enti di riforma fondiaria ( , ed essendo destinati all'attuazione della funzione istituzionale Pt_2 di redistribuzione della proprietà terriera ai contadini (come stabilito dall'art. 1 della l. n. 230 del 1950) non possono, in quanto destinati a un pubblico servizio, essere sottratti a tale finalità se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi degli artt. 830, comma 2, e 828, comma 2,
c.c., con conseguente impossibilità giuridica della loro acquisizione da parte di terzi per usucapione, ancorché sia venuto a scadenza il termine ordinatorio previsto dall'art. 20 della medesima l. n. 230 del 1950 per l'assegnazione delle terre acquisite. (cfr. Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 19802 del 17/07/2025).
Dunque, diversamente da quando sostenuto dal Tribunale, dalle risultanze di causa era emerso con sufficiente certezza che gli odierni appellati avevano acquistato la disponibilità delle c.d. “quote integrative” col consenso dell' dunque con modalità che in mancanza di un diverso titolo, Pt_2 possono essere ragionevolmente ricondotte ad un comodato d'uso.
Al riguardo Cassazione n. 8177/2012 ha avuto già modo di pronunciarsi in controversie analoghe, insorte tra gli assegnatari di e dunque delle quote aggiuntive, e l'ente Parte_4 proprietario, confermando la qualificazione del rapporto in termini di comodato d'uso, caratterizzato dalla volontà dell'ente proprietario, come tale inidoneo a connotare la relazione materiale col terreno in termini di possesso, salvo l'eventuale deduzione e prova di un atto d'interversione, nel caso di specie, inutile ripetere, mai dedotto. Gli attori hanno infatti dedotto un utilizzo e un godimento protratti sin dall'originaria concessione e per l'intero periodo con le medesime modalità, perfettamente compatibili col rapporto personale di comodato dei terreni, concessi in uso alle famiglie degli assegnatari dei poderi proprio per garantire il sostentamento delle famiglie. Dunque, la possibilità di recintarli, sfruttarli economicamente e coltivarli, ritraendone tutti i frutti, rientrava tra le stesse finalità della concessione in uso a titolo precario, e non sarebbe bastato un mutamento puramente interiore dell'animus degli assegnatari a trasformare la detenzione in possesso.
E' noto infatti, che “l'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore – rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento – dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi". Non rilevano, a tal fine, l'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, verificandosi, in questo caso, un'ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale, né meri atti di esercizio del possesso, traducendosi gli stessi in un'ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene. (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 26327 del 20/12/2016). In ogni caso, qualora fosse anche intercorsa tra le parti una vendita con riserva di proprietà (ma così non è perché non è prodotto in atti alcun contratto di vendita), il negozio non sarebbe stato idoneo a trasferire il possesso (ammesso che il possesso, in quanto situazione di fatto sia suscettibile di trasferimento) al momento della stipulazione del contratto. Tale ricostruzione porterebbe infatti a risultati macroscopicamente in contrasto con la volontà delle stesse parti, che hanno voluto invece differire ad un momento successivo il trasferimento del diritto, con la conseguenza che il rapporto del futuro acquirente con il bene non poteva che essere di mera detenzione e non di possesso, quest'ultimo rimasto in capo al venditore proprietario. Diversamente ragionando si arriverebbe all'inaccettabile conclusione che in forza del possesso ventennale l'acquirente, magari prima ancora del pagamento di un piano rateale di trent'anni, diventerebbe proprietario a titolo originario dell'immobile con un esito contrario allo stesso programma negoziale delle parti.
In sintesi, non si vede come un possesso uti dominus, sorretto dal consenso del proprietario, possa essere scisso dal trasferimento della proprietà, mentre diverso è il caso in cui si possiede
“contro la volontà del proprietario” e non con il suo consenso.
Nel caso di specie i pretesi usucapenti hanno ricevuto la disponibilità dei terreni per usarne dal disciolto (e non sarebbe potuto essere altrimenti, visto che si trattava di terreni destinati ad Pt_2 attuare la finalità pubblicistica della ridistribuzione delle terre ai contadini) con modalità riconducibili ad un contratto di comodato d'uso, dunque con l'animo dei detentori, con conseguente infondatezza di qualsivoglia pretesa dominicale fondata su un'inesistente situazione possessoria.
In parziale accoglimento dell'appello proposto dalla deve essere rigettata la domanda Pt_1 di usucapione proposta da e , con conseguente condanna degli CP_1 CP_4 CP_2 CP_3 stessi al rilascio dei terreni nella disponibilità dell'appellante.
Viceversa, in mancanza di qualsiasi elemento, anche solo indiziario, di un danno subito dall'ente proprietario per la mancata disponibilità dei terreni, non può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale risarcitoria, avendo da tempo la giurisprudenza di legittimità superato l'impostazione del c.d. “danno presunto” da occupazione senza titolo (cfr. Cass. Sezioni Unite n. Contr 33645 del 2022). Al contrario, nel caso di specie, la gratuità del comodato (non avendo la mai fatto riferimento a un canone) è elemento sintomatico dell'assenza di un danno patrimoniale derivante dalla mancata disponibilità dei terreni.
In ragione della lunga inerzia degli enti che si sono succeduti nella proprietà e delle aspettative vanamente alimentate negli assegnatari sulla possibilità di regolarizzare la posizione mediante acquisto dei terreni o stipulazione di un contratto di locazione, nonché dell'infondatezza della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa deduzione, eccezione e domanda, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza n. 49/2023 del Tribunale di Sassari pubblicata il 16.1.2023
1) rigetta la domanda di usucapione proposta da Controparte_1 Controparte_2
e ; Controparte_3 Controparte_4
2) condanna gli appellati al rilascio dei terreni nella disponibilità della Controparte_9
;
[...]
3) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dalla Pt_1
4) compensa le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025.
Il consigliere estensore
Dr.ssa Cristina Fois Il Presidente
Dr.ssa Maria Grixoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Maria Grixoni Presidente
Dott. Cinzia Caleffi Consigliere
Dott. Cristina Fois Consigliere-relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta al n. 92 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, promossa da
( ) in persona del Presidente in carica, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Alessandra Braglia e Massimo Cambule, come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
( ), Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
( ), ( ) e C.F._2 Controparte_3 C.F._3 Controparte_4
( ), rappresentati e difesi dall'Avv. Franco Dore, come da procura in atti;
C.F._4
APPELLATI
*****
All'udienza del 13 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello Adita , respinta ogni contraria istanza -in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza
n.49/2023 emessa dal Tribunale di Sassari, Giudice Dott. ssa Elisabetta Carta, nel giudizio recante
R.G. 2637/2019, depositata in cancelleria in data 18.1.2023, rigettare la domanda di accertamento di usucapione degli immobili oggetto di causa e di esecuzione degli adempimenti connessi;
-In via riconvenzionale ordinare il rilascio dei beni detenuti illegittimamente;
-In via ulteriore e riconvenzionale accertati tutti i danni patrimoniali e non subiti e subendi, condannare pare attrice
a titolo di risarcimento danni, della somma complessiva che verrà quantificata in corso di causa in base al parametro di euro 350,00/ha, con riferimento a ciascun terreno ovvero della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e cioè a partire dalla data di acquisto dei suddetti terreni da parte dell'Amministrazione regionale e dunque dal 29 agosto 2016. - con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA”
Nell'interesse degli appellati:
[…]Voglia la Corte di appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, 1. dichiararsi, per le ragioni di cui all'espositiva che precede, l'inammissibilità dell'appello o comunque la sua manifesta infondatezza con il conseguente rigetto dello stesso.
2. in alternativa ed ove superato dall'appellante lo scrutinio di ammissibilità della proposta impugnazione, rigettarsi
l'appello proposto dalla . in quanto del tutto infondato in fatto ed Parte_1 in diritto.
3. in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del presente grado. ”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli odierni appellati citavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari la Parte_1
(d'ora in poi solo deducendo di essere al possesso pacifico,
[...] CP_5 Pt_1 pubblico, continuativo, ininterrotto ed ultraventennale di distinti appezzamenti di terreno posti in
Comune di Alghero, "Località Lazzaretto, facenti parte - tutti tranne parte di quello della CP_1 in catasto al F. 49 Mapp. 753/parte di 2537 mq. circa e F. 49 Mapp. 881/parte di 184 mq. circa - di un fondo distinto nel Catasto Terreni del Comune di Alghero al foglio 48, mappale 1017, per una minima porzione avente classificazione catastale "seminativo irriguo" e per la restante e quasi totalitaria superficie classificazione "vigneto", di proprietà, secondo le risultanze catastali, della che ne avrebbe praticato l'acquisto dalla Società Bonifiche Sarde Parte_1
S.p.A. con atto pubblico in data 29 agosto 2016.
La assumeva di aver composseduto il terreno inizialmente insieme al padre CP_6 Per_1
deceduto nel 2002, dunque in via esclusiva, supportata dal marito e da vari prestatori
[...]
d'opera. Possesso estrinsecatosi nella realizzazione delle opere di delimitazione con recinzione e cancello, nell'originaria conduzione a vigneto e, quindi, dal 2011 nell'impianto e conduzione di un oliveto, nell'inserimento dei terreni nel fascicolo aziendale intestato a (che nel Persona_1 1991 aveva inoltrato denuncia delle variazioni di coltura), quindi nell'azienda dell'attrice, coltivatrice diretta regolarmente iscritta al relativo albo nonché in regola con gli oneri fiscali e previdenziali. assumeva di essere al possesso dal 1993 di due distinti appezzamenti di Controparte_2 terreno, entrambi facenti parte del mappale 1017 sopra richiamato, coltivati parte ad oliveto e la restante parte originariamente a vigneto, al momento “al riposo”e sul quale sarebbe allo studio un progetto per impiantarvi un allevamento di api. Terreno in ogni caso periodicamente arato e ripulito dalla personalmente o mediante ricorso anche a manovalanza esterna alla cerchia familiare. CP_2
riferiva di essere al possesso da oltre trent'anni di due appezzamenti: a) Controparte_3 terreno dell'estensione di circa 5.125 mq. a confine per un lato con predio di proprietà
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per altro lato a strada comunale, per altro lato ancora a terreno di proprietà eredi Controparte_1
Per_ e per ulteriore lato con aventi causa da;
b) terreno dell'estensione di mq. Persona_3
4.541 circa a confine per un lato con predio di proprietà e per altri lati al Controparte_1 terreno individuato in catasto al foglio 48, mappale 1017. Terreni originariamente destinati a vigneto con sporadiche e giovani piante di ulivo, quindi, successivamente all'espianto del vigneto, venne incrementato l'uliveto con la messa a dimora di numerosi alberi di ulivo che nell'insieme connotano il fondo come uliveto, che oggi consta di trenta piante. Nel corso degli anni il terreno è stato in parte anche destinato ad orto per il fabbisogno familiare con piantumazione di fave, piselli, angurie e ortaggi in genere. , regolarmente iscritto negli anni all'albo dei Controparte_3
Coltivatori diretti, ancora oggi, ancorché in pensione ed avanti con gli anni, continua a dedicarsi alla coltivazione del fondo anche con la collaborazione dei figli.
sosteneva di essere al possesso, da circa cinquanta anni, dell'appezzamento Controparte_4 di terreno della estensione di circa 4570 mq. a confine con eredi , per un lato, a strade CP_7 interpoderali per due lati e per l'ulteriore lato a terreno incolto facente parte del mappale generale
1017 del foglio 48. La destinazione del terreno è sempre stata - e lo è ancora oggi - quella di vigneto, che ha sempre costituito parte dell'azienda agraria che l'attrice conduceva nella sua qualità di Coltivatore diretto fino all'anno 2014. Da tale anno, fermo restando il possesso dei beni aziendali, la gestione dell'azienda è stata assunta dal figlio , che è iscritto all'albo delle Controparte_8 imprese artigiane ed agricole. Il terreno oggetto di causa è recintato e chiuso con cancello da oltre venti anni.
Gli attori assumevano di aver esercitato il potere di fatto sui terreni di cui è causa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà con l'intento di tenere il bene come proprio, ritenendo di averne acquistato la proprietà per usucapione.
La si costituiva in giudizio e contestava le avverse pretese. Pt_1 In via pregiudiziale eccepiva l'improcedibilità delle domande per mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Nel merito, contestava che gli attori potessero invocare un possesso uti dominus dei terreni che avevano ricevuto dall' in base ad un contratto di comodato gratuito e Pt_2 precario, concluso nella forma orale. Tali terreni sarebbero stati concessi dal suddetto Ente “quali quote aggiuntive” di altri terreni assegnati ad altro titolo dallo stesso Ente ai sensi della legge di riforma agraria in quel momento vigente. Il fine di queste assegnazioni aggiuntive era quello di garantire ai proprietari una superficie di terreno coltivabile che permettesse il decoroso sostentamento delle relative famiglie. Il titolo di tale detenzione non era mutato negli anni, neanche con il trasferimento dei beni alla Società Bonifiche Sarde, parte venditrice di tali immobili alla
Gli attori avevano sempre detenuto i suddetti beni non come possessori uti Parte_1 dominus ma con la consapevolezza che gli stessi fossero di un altro soggetto, quindi come meri detentori. A sostegno di tali assunti la produceva risposta della all'invito Pt_1 CP_1 dell'Amministrazione regionale di regolarizzazione della sua posizione, contenente offerta di acquistare il bene ovvero di affittarlo mediante regolare contratto, nonché analoghe richieste inoltrate in precedenza dai Sigg. e dalle quali emergeva con chiarezza il titolo in CP_3 CP_4 base al quale avevano avuto i terreni (quote aggiuntive) e la consapevolezza dell'altrui proprietà.
Gli interessati chiedevano, infatti, di poter acquistare il terreno consegnatogli come quota integrativa.
Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. gli odierni appellati negavano di aver acquistato la disponibilità dei terreni in forza di un comodato gratuito, ma al limite per effetto di assegnazione di quota integrativa del “podere assegnato”, con patto di futura vendita, ai sensi della legge di riforma agraria in quel momento vigente, dunque con uno strumento giuridico assolutamente al di fuori del paradigma del comodato. Contestavano di aver mai riconosciuto la proprietà in capo ai formali intestatari nel tempo succedutisi ( Bonifiche, , sostenevano di aver sempre Pt_2 Pt_1 posseduto uti dominus, non rilevando a tali fini la mera consapevolezza dell'altruità.
Il Tribunale, istruita la causa con soli documenti, con sentenza n. 49/2023 in data 16/1/2023 accoglieva le domande attoree.
Il Tribunale fondava la decisione sulle seguenti argomentazioni: come precisato dagli stessi attori nella memoria ex art. 183 c.p.c e non specificatamente contestato dalla gli appellanti Pt_1 avevano acquisito la disponibilità materiale dei terreni a titolo di quote integrative in forza di un contratto di futura vendita con riservato dominio a favore dell'Ente di Riforma. Contratto al quale si accompagnava l'immediato passaggio del possesso, utile, se protratto per oltre vent'anni con le caratteristiche di cui all'art. 1158 c.c., all'acquisto della proprietà a titolo originario. Contr Avverso la sentenza ha proposto appello la lamentando: i) erroneità, contraddittorietà e illogicità della motivazione, nella parte in cui il Tribunale affermava che non era stato prodotto in giudizio alcun documento dal quale risultasse il titolo dell'assegnazione dei terreni ai fini della qualificazione giuridica, per far riferimento immediatamente dopo ad un'assegnazione con patto di futura vendita ai sensi della legge di riforma agraria al tempo vigente;
ii) per aver utilizzato ai fini decisori una mancata contestazione della rispetto all'esistenza di un patto di futura vendita, Pt_1 dedotta dagli attori soltanto con la memoria ex art. 183 6° co. n. 1 c.p.c, laddove la aveva Pt_1 sempre contestato l'esistenza di un titolo diverso dal comodato;
iii) in ogni caso, neppure l'esistenza di un contratto di futura vendita con riserva di proprietà (non prodotto in atti) sarebbe stato idoneo al conseguimento del possesso;
iv) errata interpretazione delle norme sulla vendita con riserva di proprietà, secondo la giurisprudenza maggioritaria contratto inidoneo a trasferire il possesso prima del pagamento dell'ultima rata e del trasferimento della proprietà.
Hanno resistito gli appellati, concludendo per la conferma della sentenza con vittoria delle spese di lite.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria e previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata previa assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla è fondato per le ragioni di seguito indicate. Pt_1
Accertata la relazione di fatto esistente tra gli attori e i terreni nella loro disponibilità, costituenti “quote integrative” dei poderi già loro assegnati dall' il tribunale ha ritenuto di Pt_2 poter qualificare tale relazione di fatto in termini di possesso in quanto accompagnata a contratti di futura vendita ai sensi della legge di riforma agraria al momento vigente.
Più nello specifico, il Tribunale ha affermato che gli attori, nella memoria ex art. 183 n. 1
c.p.c., avevano dedotto che le assegnazioni in godimento di quota integrativa del “podere assegnato” siano state convenute con patto di futura vendita, ai sensi della legge di riforma Contr agraria in quel momento vigente, e che a fronte di tale nuova deduzione, la nella memoria immediatamente successiva, non aveva contestato tale qualificazione, anzi aveva ammesso che in base alle norme speciali di riforma agraria le assegnazioni erano state effettuate con il riservato dominio sui beni a favore degli Enti di riforma, limitandosi ad argomentare che tale assegnazione non sarebbe stata comunque idonea a far acquisire il bene con l'istituto dell'usucapione, atteso che la relazione di fatto sui beni oggetto del presente giudizio di parte attrice sarebbe di detenzione e non di possesso. Sulla base di tali assunti, facendo riferimento alla mancata contestazione di tale nuova Contr deduzione da parte della e ad un certo orientamento della giurisprudenza di legittimità
(ordinanza n. 41027/2021), il Tribunale ha ritenuto che i terreni erano stati acquistati dagli attori con patto di futura vendita, e che tale contratto, in quanto finalizzato al trasferimento della proprietà, di cui l'immissione in possesso costituiva l'anticipazione dell'effetto traslativo perseguito, era idoneo al trasferimento immediato del possesso che, se esercitato per vent'anni con le caratteristiche indicate dalla norma, ben poteva fondare un acquisto per usucapione.
Si tratta di una ratio decidendi che la Corte non intende condividere.
Prima di tutto nella parte in cui il tribunale ha posto alla base della decisione l'esistenza di un contratto di vendita con riserva di proprietà, dunque di un atto da stipularsi necessariamente per iscritto (ex art. 1350 c.c.), mai prodotto in giudizio da nessuna delle parti.
In citazione, gli attori si sono limitati a domandare l'usucapione della proprietà dei terreni, invocando esclusivamente situazioni possessorie più che consolidate, omettendo volutamente qualsiasi riferimento al momento inziale di apprensione del bene, a maggior ragione al titolo, limitandosi a descrivere le attività - di delimitazione, realizzazione di migliorie, coltivazione e pulizia - svolte nei terreni da oltre venti, trenta, quarant'anni.
La si è difesa, sostenendo che i terreni dei quali era dedotto l'acquisto per usucapione Pt_1 erano in realtà le c.d. “quote integrative” concesse dall' ai coloni già assegnatari di poderi Pt_2 in comodato gratuito e precario volte a garantire una superficie di terreno coltivabile che Pt_2 permettesse il decoroso sostentamento delle famiglie, con la conseguenza che gli attori ne avevano goduto come meri detentori, salva l'interversione del possesso, nel caso di specie mai dedotta e provata.
A questo punto, soltanto nella prima memoria gli attori, prendendo spunto dalla difesa della Contr e in qualche modo contravvenendo alle precedenti deduzioni, con le quali non avevano mai invocato un titolo del possesso, hanno allegato l'esistenza di un patto di futura vendita, ai sensi della legge di riforma agraria in quel momento vigente, invocando a tali fini la specifica disciplina agraria (art. 17 L. 12/5/1950), senza peraltro fare riferimento ad alcuno specifico contratto, mai prodotto in giudizio.
Ora, trattandosi di contratto di vendita di beni immobili, per i quali è prescritta la forma scritta ad substantiam (art. 1350 c.c.), la sua esistenza non poteva essere provata che attraverso la produzione in giudizio del documento. Nel senso che il contratto, da stipularsi per iscritto per la sua stessa esistenza, se non è agli atti è tamquam non esset. Omessa produzione alla quale non avrebbe potuto certamente ovviare neppure la mancata contestazione della controparte. Va detto peraltro che nel caso di specie non è neppure vero che la abbia Pt_1 implicitamente ammesso, omettendo di contestarlo, l'esistenza di tale contratto, visto che nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c., immediatamente successiva alla nuova deduzione degli attori, ha insistito sul fatto che tali terreni erano stati concessi con un comodato gratuito, limitandosi ad argomentare, in termini puramente generali, che in ogni caso, qualora anche esistente, il contratto di vendita con riserva di proprietà, o patto di futura vendita, non sarebbe stato idoneo al conseguimento del possesso proprio perché connotato dalla permanenza della proprietà in capo al venditore sino al pagamento dell'ultima rata e al trasferimento del diritto.
La decisione del Tribunale è pertanto criticabile sia nella parte in cui, travisando la difesa della Contr
ha ritenuto non contestata la stipulazione di una vendita con riserva di proprietà, e, ancor prima, quando ha affermato l'esistenza di siffatto titolo (sul quale ha costruito poi la situazione possessoria degli attori) in mancanza del relativo documento.
Ora, in mancanza di un contratto di vendita resta il dato di fatto, questo sì incontestato, che gli attori hanno acquistato la disponibilità dei terreni con il consenso e non contro la volontà dell'Ente proprietario, con modalità che, in mancanza di titoli diversi, possono essere ragionevolmente ricondotte ad un comodato d'uso, esattamente come sostenuto dalla sin dal primo atto Pt_1 difensivo e per l'intero corso del giudizio.
D'altronde, che gli attori detenessero i terreni non come proprietari ma con animo di detentori si ricava anche presuntivamente dalla lettera in data 14.3.2019, con la quale, in risposta alla Contr richiesta inviatagli dalla la manifesta la disponibilità alla regolarizzazione della CP_1 posizione e chiede che il terreno in questione le venga trasferito in proprietà, dietro il pagamento di un prezzo da concordarsi … alternativamente …manifesta la disponibilità alla stipulazione di un contratto di affitto in conformità alle regole poste dalla legge 3 maggio 1982 n. 203 tenuto conto, tra l'altro, della qualità di coltivatore diretto dalla stessa rivestita… Ancora prima, con lettere inviate all'Ersat-Società Bonifiche Sarde rispettivamente il 20.2.1992 e il 5.3.1992 Controparte_3
e chiedevano di poter acquistare le quote di terreno assegnategli a titolo di quota Controparte_4 integrativa, così pacificamente riconoscendo l'altrui proprietà.
Inoltre, è documentato che nel fascicolo aziendale della i terreni di cui al fg. 48 n. CP_1
1017 e fg. 49 n. 881 sono inseriti con titolo di possesso “comodato”.
Mentre e non hanno neppure inserito i Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 terreni oggetto di causa nei rispettivi fascicoli aziendali (cfr. comunicazione del 4/11/2019). Pt_3
A ciò si aggiunge l'ulteriore argomentazione che, in quanto terreni rientranti nel patrimonio di enti di riforma fondiaria ( , ed essendo destinati all'attuazione della funzione istituzionale Pt_2 di redistribuzione della proprietà terriera ai contadini (come stabilito dall'art. 1 della l. n. 230 del 1950) non possono, in quanto destinati a un pubblico servizio, essere sottratti a tale finalità se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi degli artt. 830, comma 2, e 828, comma 2,
c.c., con conseguente impossibilità giuridica della loro acquisizione da parte di terzi per usucapione, ancorché sia venuto a scadenza il termine ordinatorio previsto dall'art. 20 della medesima l. n. 230 del 1950 per l'assegnazione delle terre acquisite. (cfr. Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 19802 del 17/07/2025).
Dunque, diversamente da quando sostenuto dal Tribunale, dalle risultanze di causa era emerso con sufficiente certezza che gli odierni appellati avevano acquistato la disponibilità delle c.d. “quote integrative” col consenso dell' dunque con modalità che in mancanza di un diverso titolo, Pt_2 possono essere ragionevolmente ricondotte ad un comodato d'uso.
Al riguardo Cassazione n. 8177/2012 ha avuto già modo di pronunciarsi in controversie analoghe, insorte tra gli assegnatari di e dunque delle quote aggiuntive, e l'ente Parte_4 proprietario, confermando la qualificazione del rapporto in termini di comodato d'uso, caratterizzato dalla volontà dell'ente proprietario, come tale inidoneo a connotare la relazione materiale col terreno in termini di possesso, salvo l'eventuale deduzione e prova di un atto d'interversione, nel caso di specie, inutile ripetere, mai dedotto. Gli attori hanno infatti dedotto un utilizzo e un godimento protratti sin dall'originaria concessione e per l'intero periodo con le medesime modalità, perfettamente compatibili col rapporto personale di comodato dei terreni, concessi in uso alle famiglie degli assegnatari dei poderi proprio per garantire il sostentamento delle famiglie. Dunque, la possibilità di recintarli, sfruttarli economicamente e coltivarli, ritraendone tutti i frutti, rientrava tra le stesse finalità della concessione in uso a titolo precario, e non sarebbe bastato un mutamento puramente interiore dell'animus degli assegnatari a trasformare la detenzione in possesso.
E' noto infatti, che “l'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore – rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento – dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi". Non rilevano, a tal fine, l'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, verificandosi, in questo caso, un'ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale, né meri atti di esercizio del possesso, traducendosi gli stessi in un'ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene. (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 26327 del 20/12/2016). In ogni caso, qualora fosse anche intercorsa tra le parti una vendita con riserva di proprietà (ma così non è perché non è prodotto in atti alcun contratto di vendita), il negozio non sarebbe stato idoneo a trasferire il possesso (ammesso che il possesso, in quanto situazione di fatto sia suscettibile di trasferimento) al momento della stipulazione del contratto. Tale ricostruzione porterebbe infatti a risultati macroscopicamente in contrasto con la volontà delle stesse parti, che hanno voluto invece differire ad un momento successivo il trasferimento del diritto, con la conseguenza che il rapporto del futuro acquirente con il bene non poteva che essere di mera detenzione e non di possesso, quest'ultimo rimasto in capo al venditore proprietario. Diversamente ragionando si arriverebbe all'inaccettabile conclusione che in forza del possesso ventennale l'acquirente, magari prima ancora del pagamento di un piano rateale di trent'anni, diventerebbe proprietario a titolo originario dell'immobile con un esito contrario allo stesso programma negoziale delle parti.
In sintesi, non si vede come un possesso uti dominus, sorretto dal consenso del proprietario, possa essere scisso dal trasferimento della proprietà, mentre diverso è il caso in cui si possiede
“contro la volontà del proprietario” e non con il suo consenso.
Nel caso di specie i pretesi usucapenti hanno ricevuto la disponibilità dei terreni per usarne dal disciolto (e non sarebbe potuto essere altrimenti, visto che si trattava di terreni destinati ad Pt_2 attuare la finalità pubblicistica della ridistribuzione delle terre ai contadini) con modalità riconducibili ad un contratto di comodato d'uso, dunque con l'animo dei detentori, con conseguente infondatezza di qualsivoglia pretesa dominicale fondata su un'inesistente situazione possessoria.
In parziale accoglimento dell'appello proposto dalla deve essere rigettata la domanda Pt_1 di usucapione proposta da e , con conseguente condanna degli CP_1 CP_4 CP_2 CP_3 stessi al rilascio dei terreni nella disponibilità dell'appellante.
Viceversa, in mancanza di qualsiasi elemento, anche solo indiziario, di un danno subito dall'ente proprietario per la mancata disponibilità dei terreni, non può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale risarcitoria, avendo da tempo la giurisprudenza di legittimità superato l'impostazione del c.d. “danno presunto” da occupazione senza titolo (cfr. Cass. Sezioni Unite n. Contr 33645 del 2022). Al contrario, nel caso di specie, la gratuità del comodato (non avendo la mai fatto riferimento a un canone) è elemento sintomatico dell'assenza di un danno patrimoniale derivante dalla mancata disponibilità dei terreni.
In ragione della lunga inerzia degli enti che si sono succeduti nella proprietà e delle aspettative vanamente alimentate negli assegnatari sulla possibilità di regolarizzare la posizione mediante acquisto dei terreni o stipulazione di un contratto di locazione, nonché dell'infondatezza della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa deduzione, eccezione e domanda, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza n. 49/2023 del Tribunale di Sassari pubblicata il 16.1.2023
1) rigetta la domanda di usucapione proposta da Controparte_1 Controparte_2
e ; Controparte_3 Controparte_4
2) condanna gli appellati al rilascio dei terreni nella disponibilità della Controparte_9
;
[...]
3) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dalla Pt_1
4) compensa le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025.
Il consigliere estensore
Dr.ssa Cristina Fois Il Presidente
Dr.ssa Maria Grixoni