Articolo 27 della Legge 24 gennaio 1979, n. 18
Articolo 26Articolo 28
Versione
14 febbraio 1979
Art. 27.
Gli elettori di cui all'articolo precedente votano per le liste presentate nella circoscrizione alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.
Entrata in vigore il 14 febbraio 1979