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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 02/10/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2909/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunito in camera di conSIlio nelle persone di:
Dr. Gian Andrea Morbelli Presidente
Dr.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dr.ssa Sara Pozzetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. R.G. 2909/2023 avente ad oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio
Proposta da:
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. LEUZZI Parte_1
GIUSEPPE come da procura allegata;
- parte ricorrente –
-
CONTRO nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
COLOMBARO RENZO come da procura allegata;
- parte resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
---
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“Contrariis rejectis, dato atto di quanto confermato dalla SInor all'udienza del Controparte_1
20.01.2025, tenuto conto di quanto è emerso nel corso del giudizio, piaccia all'on.Le giudicante: 1. Pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio di cui trattasi e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
2. Accertato e dichiarato che la SInor è economicamente autosufficiente, Controparte_1 dichiararsi che la medesima non ha diritto ad assegno di mantenimento/divorzio e, conseguentemente, revocarsi quello, in sede di reclamo, disposto dalla Corte d'Appello di
Torino, tenuto anche conto di quanto pattiziamente concordato dalle parti in sede di separazione ovvero, subordinatamente, ridurre quest'ultimo in misura simbolica;
Per_ 3. Confermarsi che , il figlio delle parti, è economicamente autosufficiente e, conseguentemente, non ha diritto ad assegno di mantenimento;
4. Ridursi l'assegno di mantenimento ad Euro 500,00 mensili (con provvedimento temporaneo ed urgente, elevato ad Euro 700,00 mensili) per la figlia tenendo conto che al Per_2 mantenimento di quest'ultima deve concorrere anche la madre le cui capacità economiche/patrimoniali sono risultate essere di molto migliorate, come dalla stessa riconosciuto all'udienza del 20.01.2025;
5. Disporsi che alle spese straordinarie dei figli le parti concorreranno nella misura del 50%.
Con il favore delle spese di causa ed onorari di patrocinio”.
Per parte resistente:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione piaccia al Tribunale Ill.mo pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio di cui trattasi e per l'effetto ordinare al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze ed in via riconvenzionale previe le declaratorie del caso porre a carico del ricorrente per le ragioni in atti assegno divorzile a favore d che si propone nella somma di € 500,00 ed in ogni Controparte_1 caso in somma non minore ad € 350,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
Porre a carico del SI. fino a quando non avrà raggiunto l'indipendenza Parte_1 economica assegno di mantenimento a favore della figlia di circa € 700,00 mensili, Per_2 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.
Con vittoria di spese ed onorari di patrocinio”.
In assenza di conclusioni da parte del PM.
---
I SI.ri e contraevano matrimonio con rito civile a Parte_1 Controparte_1
Torino in data 21.6.2001, matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del medesimo
Comune al n. 260, Parte I, Anno 2001. Dall'unione nascevano i figli (nato a [...] il [...]), maggiorenne ed Persona_3 economicamente autonomo e (nata a [...] il [...]), maggiorenne Persona_4 ma non ancora economicamente autonoma.
In data 3.5.2018 il Tribunale di Asti omologava la separazione consensuale e i coniugi interrompevano la convivenza senza più riconciliarsi.
Con ricorso depositato in data 30.10.2023, il SI. chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio e la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore della SI.ra in sede di separazione e del contributo al Controparte_1 mantenimento in favore del figlio primogenito in ragione della loro Persona_3 sopraggiunta indipendenza economica.
In data 22.1.2024, si costituiva in giudizio parte resistente aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio, ma contestando in fatto e in diritto le restanti allegazioni controparte e chiedendo in via riconvenzionale il riconoscimento in suo favore di un importo a titolo di assegno divorzile.
Il G.I. nominato fissava udienza al 04.03.2024 e nelle more le parti integravano le rispettive difese ai sensi dell'art. 473bis.17 e ss. c.p.c.
All'udienza di comparizione, vanamente esperito il tentativo di conciliazione, le parti integravano la documentazione in atti su ordine del Giudice e, all'esito dell'esame di tale documentazione, il
Giudice, con ordinanza in data 27.03.2024 disponeva il passaggio alla fase istruttoria, emettendo altresì provvedimenti provvisori ex art. 473 bis.22 c.p.c., con cui poneva a carico del ricorrente il versamento della somma di € 700 a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre al Per_2
50% delle spese straordinarie come individuate dal protocollo del Tribunale di Asti e il versamento mensile della somma di € 500,00 a titolo di assegno divorzile in favore della resistente.
Successivamente, con ordinanza resa dalla Corte d'Appello di Torino in data 12.6.2024 a seguito di reclamo nell'ambito del procedimento R.G. n. 127/2024 V.G., a parziale riforma della predetta ordinanza, la somma dovuta a titolo di assegno divorzile veniva ridotta a € 350,00, mantenendo per il resto invariata l'ordinanza di codesto Tribunale delli 27.03.2024.
All'udienza del 20.01.2025, esaurita l'istruttoria, il giudice rinviava la causa per rimessione in decisione all'udienza del 16.06.2025, successivamente rinviata al giorno 08.09.2025, assegnando alle parti i termini a ritroso di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
All'udienza del 08.09.2025, le parti insistevano per l'accoglimento delle precisate conclusioni.
---
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo scioglimento del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, risultando integrata la fattispecie di cui all'art. 3, n. 2, lettera b) della
Legge 01/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 06/03/1987, n. 74. È provata l'esistenza del decreto di omologa della separazione personale dei coniugi emesso da questo Tribunale in data 03.05.2018.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo prescritto dalla legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge resistente.
È dimostrato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostruita.
Deve pertanto essere accolta la domanda di scioglimento del matrimonio proposta dalla parte ricorrente, cui la parte resistente non si è opposta.
L'assegno divorzile
Merita di essere accolta la domanda di riconoscimento di assegno divorzile formulata in via riconvenzionale dalla parte resistente per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, in punto di diritto, occorre ricordare che l'assegno divorzile può essere riconosciuto, ai sensi dell'art. 5, comma 6, Legge n. 898/1970, al coniuge che ne fa istanza:
“quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. Nella presente sede, il Collegio non può esimersi dal prendere le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018 che ha diffusamente affrontato il tema dell'assegno divorzile sancendo il principio di diritto di seguito enunciato, a cui questo Collegio intende dare concreta attuazione: “Ai sensi dell'art. 5, co. 6 della l n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la l.
n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Ora, nel richiamare il principio espresso dalle Sezioni Unite, si comprende come il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge economicamente più debole ex art. 5, comma 6
Legge n. 898/1970, imponga una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi. Infatti, la situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza e solo mediante una puntuale ricomposizione del profilo soggettivo del richiedente che non trascuri l'incidenza della relazione matrimoniale sulla condizione attuale, la valutazione di adeguatezza può ritenersi fondata sul principio di solidarietà.
Il pregio della suddetta pronuncia è stato quello di aver chiarito che l'assegno divorzile assicura al coniuge economicamente più debole una tutela in chiave perequativa ogniqualvolta sussista una sensibile “disparità di condizioni economico-patrimoniali, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare”, e al tempo stesso una funzione compensativa, nella misura in cui l'assegno è finalizzato a ristorare il coniuge che abbia sacrificato le proprie ambizioni personali di realizzazione lavorativa in ragione di scelte endofamiliari.
A seguito dell'istruttoria svolta, è emerso che, a seguito della nascita del figlio primogenito, la SI.ra cessò la sua precedente attività lavorativa di segretaria presso lo studio medico Controparte_1 oculistico ”Eidomed” di Torino, per poter accudire il figlio e che, per ridurre le spese correnti, i coniugi si trasferirono da Torino, ove occupavano un alloggio a titolo di locazione, a Mombercelli presso l'unità immobiliare di proprietà della SI.ra , madre della resistente, e Persona_5 concessa ai coniugi a titolo di comodato d'uso gratuito dal 2005 al 2017. A cavallo tra gli anni
2011 e 2012, la SI.ra coadiuvò il marito nella conduzione dell'attività Controparte_1 commerciale di vendita di mangimi e toelettatura di animali che lo stesso aveva appena avviato (cfr. udienza 23.9.2024), circostanza confermata dallo stesso ricorrente all'udienza del 20.01.2025.
È provato, pertanto, che la SI.ra conformemente alle decisioni assunte in Controparte_1 ambito familiare, abbia lasciato la propria attività lavorativa per dedicarsi alla crescita dei figli minori e alla gestione della famiglia e, successivamente, abbia favorito coadiuvato l'attività lavorativa appena intrapresa dal marito, il tutto a scapito della propria carriera lavorativa.
Il SI. , che ha scientemente omesso di depositare la richiesta autocertificazione, oggi Parte_1 produce redditi da lavoro dipendente per l'importo di euro 60.548 (vedasi modello 730/2023 prodotto dal ricorrente), gode di un cospicuo capitale immobiliare costituito da 6 immobili percepisce € 650 al mese a titolo di locazione dell'appartamento sito in Torino di sua proprietà, risultano nei primi due mesi del 2024 versamenti in contanti sul proprio conto personale di circa
€ 450 al mese ad oggi non giustificati, corrisponde mensilmente per due finanziamenti contratti prima della separazione una rata mensile complessiva di € 600, è proprietario di una vettura Land
Rover del 2001; il conto corrente intestato alla società Bau Bau Miccio Miccio srl della quale è socio per il 90% risulta in passivo nell'ultimo trimestre, paga una rata mensile di € 700 circa per un finanziamento stipulato per l'avviamento della società, non sono stati depositati i bilanci della srl.
La SI.ra dopo la separazione, ha conseguito la qualifica di OSS e, a far data dal CP_1
01.10.2024, è stata assunta come OSS presso la Cooperati Sociale “La Strada” con contratto a tempo indeterminato e retribuzione media mensile di circa € 1.500 (cfr. doc. 12 prodotto da parte resistente); vive nell'ex casa familiare di proprietà della madre per la quale corrisponde solo le spese, è comproprietaria con il padre di un appartamento sito a La Loggia dove vive il padre, è titolare di due vetture (di cui una in uso alla figlia) e non ha finanziamenti in corso.
La comparazione tra le capacità economico-reddituali delle parti evidenzia l'esistenza di una notevole disparità in favore del SI. , squilibrio difficilmente colmabile Parte_1 considerando che la SI.ra orami 61enne, ha reperito un'attività lavorativa solo CP_1 recentemente (a seguito della separazione personale intervenuta dopo ben 17 anni di matrimonio) alla quale corrisponderà un minimo accumulo contributivo con ridotte prospettive pensionistiche,
e l'assenza di prevedibili sviluppi di carriera.
Non può trovare accoglimento il rilievo del SI. secondo il quale lui e la moglie Parte_1 in sede di separazione avrebbero pattuito che la corresponsione dell'assegno di mantenimento di
Euro 500,00 mensili sarebbe andato automaticamente a cessare dal momento in cui la resistente avrebbe reperito un'attività lavorativa in grado di generare un reddito almeno pari a tale contributo
(cfr. pag. 4 ricorso per separazione consensuale prodotto dal SI. con memoria in data Parte_1
29.2.2024). Tale pattuizione, infatti, riguardava la disciplina dell'assegno di mantenimento di cui all'art. 156 c.c., che è slegata dalla disciplina dell'assegno divorzile, regolato invece dall'art. 5 della
Legge n. 898/1970. Giova infatti ricordare che gli accordi dei coniugi diretti a fissare in sede di separazione i reciproci rapporti economici in relazione al futuro assegno divorzile sono nulli per illiceità della causa, avuto riguardo alla natura di detto assegno, previsto a tutela del coniuge più debole che rende indisponibile il diritto a richiederlo. Ne consegue che gli accordi di separazione, dovendo essere interpretati secundum ius, non possono implicare rinuncia all'assegno di divorzio
(Cass. Civ., sent. 30/01/2017, n. 2224).
Da quanto sopra esposto, risulta pertanto provato che la SI.ra in attuazione di Controparte_1 scelte familiari concordate, si dedicò per l'intera durata del matrimonio (di ben 17 anni) alla cura dei figli e della famiglia e, successivamente, all'avviamento dell'attività imprenditoriale intrapresa dal marito, rinunciando così allo sviluppo di una propria carriera e alle relative remunerazioni e favorendo l'attività lavorativa del marito e le sue capacità di guadagno.
Sussistono, pertanto, i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile, quantomeno in relazione alla funzione perequativo/compensativa, in favore della SI.ra e a carico del CP_1 SI. che si quantifica, nell'importo mensile di € 350,00, somma rivalutabile Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT.
Sul mantenimento dei figli
Risulta circostanza pacifica tra le parti che , il figlio primogenito, abbia raggiunto la Persona_3 propria indipendenza economica esercitando stabile attività lavorativa, e pertanto nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento del medesimo.
Di contro, la figlia secondogenita , benché divenuta maggiorenne, non ha ancora Persona_4 raggiunto la propria indipendenza economica essendo ancora impegnata nel completamento del percorso di studi universitario. In ragione delle attuali capacità reddituali delle parti, dell'età di e delle connesse eSIenze, nonché della abituale permanenza della figlia presso l'abitazione Per_2 materna, pare equo confermare a carico del SI. la corresponsione in favore della Parte_1 resistente di un contributo al mantenimento della figlia di € 700,00 mensili, somma Per_2 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così come individuate dal protocollo del Tribunale di Asti in data 17.7.2017, con decorrenza dalla presente sentenza.
Spese di lite
Stante la prevalente soccombenza del resistente in punto determinazione assegno di divorzio e contributo al mantenimento della figlia le spese del presente giudizio, liquidate come in Per_2 dispositivo in applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa, da considerarsi indeterminabile, della semplicità della lite e delle attività in concreto svolte, sono compensate tra le parti nella misura di ¼; la restante quita di 3/4 è posta a carico del SI. . Parte_1
A tutela della privacy delle parti, va disposto il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui all'art. 52, comma 2 D.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, respinta ogni diversa istanza:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Torino in data 21.6.2001 tra e matrimonio trascritto nei registri del Parte_1 Controparte_1 medesimo Comune al n. 260, Parte I, Anno 2001;
- dispone che il SI. versi entro il 5 di ogni mese alla SI.ra Parte_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia , la somma
[...] Persona_4 di € 700,00, somma rivalutabile annualmente ex indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così come individuate dal protocollo di questo Tribunale datato 17.7.2017 che qui si richiama;
- dispone che il SI. versi entro il 5 di ogni mese alla SI.ra Parte_1 CP_1
a titolo di assegno divorzile, la somma di € 350,00, somma rivalutabile
[...] annualmente ex indici ISTAT, con decorrenza dalla presente sentenza;
- condanna a corrispondere a la quota di ¾ delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, se e come per legge;
- dichiara la restante quota di ¼ delle spese di lite compensata tra le parti. Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Torino di provvedere alle incombenze di legge.
Visto l'art. 52, comma 2 del D.lgs. n. 196/2003, dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Asti in data 17 settembre 2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Pozzetti
Il Presidente
Dr. Gian Andrea Morbelli
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunito in camera di conSIlio nelle persone di:
Dr. Gian Andrea Morbelli Presidente
Dr.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dr.ssa Sara Pozzetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. R.G. 2909/2023 avente ad oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio
Proposta da:
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. LEUZZI Parte_1
GIUSEPPE come da procura allegata;
- parte ricorrente –
-
CONTRO nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
COLOMBARO RENZO come da procura allegata;
- parte resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“Contrariis rejectis, dato atto di quanto confermato dalla SInor all'udienza del Controparte_1
20.01.2025, tenuto conto di quanto è emerso nel corso del giudizio, piaccia all'on.Le giudicante: 1. Pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio di cui trattasi e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
2. Accertato e dichiarato che la SInor è economicamente autosufficiente, Controparte_1 dichiararsi che la medesima non ha diritto ad assegno di mantenimento/divorzio e, conseguentemente, revocarsi quello, in sede di reclamo, disposto dalla Corte d'Appello di
Torino, tenuto anche conto di quanto pattiziamente concordato dalle parti in sede di separazione ovvero, subordinatamente, ridurre quest'ultimo in misura simbolica;
Per_ 3. Confermarsi che , il figlio delle parti, è economicamente autosufficiente e, conseguentemente, non ha diritto ad assegno di mantenimento;
4. Ridursi l'assegno di mantenimento ad Euro 500,00 mensili (con provvedimento temporaneo ed urgente, elevato ad Euro 700,00 mensili) per la figlia tenendo conto che al Per_2 mantenimento di quest'ultima deve concorrere anche la madre le cui capacità economiche/patrimoniali sono risultate essere di molto migliorate, come dalla stessa riconosciuto all'udienza del 20.01.2025;
5. Disporsi che alle spese straordinarie dei figli le parti concorreranno nella misura del 50%.
Con il favore delle spese di causa ed onorari di patrocinio”.
Per parte resistente:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione piaccia al Tribunale Ill.mo pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio di cui trattasi e per l'effetto ordinare al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze ed in via riconvenzionale previe le declaratorie del caso porre a carico del ricorrente per le ragioni in atti assegno divorzile a favore d che si propone nella somma di € 500,00 ed in ogni Controparte_1 caso in somma non minore ad € 350,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
Porre a carico del SI. fino a quando non avrà raggiunto l'indipendenza Parte_1 economica assegno di mantenimento a favore della figlia di circa € 700,00 mensili, Per_2 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.
Con vittoria di spese ed onorari di patrocinio”.
In assenza di conclusioni da parte del PM.
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I SI.ri e contraevano matrimonio con rito civile a Parte_1 Controparte_1
Torino in data 21.6.2001, matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del medesimo
Comune al n. 260, Parte I, Anno 2001. Dall'unione nascevano i figli (nato a [...] il [...]), maggiorenne ed Persona_3 economicamente autonomo e (nata a [...] il [...]), maggiorenne Persona_4 ma non ancora economicamente autonoma.
In data 3.5.2018 il Tribunale di Asti omologava la separazione consensuale e i coniugi interrompevano la convivenza senza più riconciliarsi.
Con ricorso depositato in data 30.10.2023, il SI. chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio e la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore della SI.ra in sede di separazione e del contributo al Controparte_1 mantenimento in favore del figlio primogenito in ragione della loro Persona_3 sopraggiunta indipendenza economica.
In data 22.1.2024, si costituiva in giudizio parte resistente aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio, ma contestando in fatto e in diritto le restanti allegazioni controparte e chiedendo in via riconvenzionale il riconoscimento in suo favore di un importo a titolo di assegno divorzile.
Il G.I. nominato fissava udienza al 04.03.2024 e nelle more le parti integravano le rispettive difese ai sensi dell'art. 473bis.17 e ss. c.p.c.
All'udienza di comparizione, vanamente esperito il tentativo di conciliazione, le parti integravano la documentazione in atti su ordine del Giudice e, all'esito dell'esame di tale documentazione, il
Giudice, con ordinanza in data 27.03.2024 disponeva il passaggio alla fase istruttoria, emettendo altresì provvedimenti provvisori ex art. 473 bis.22 c.p.c., con cui poneva a carico del ricorrente il versamento della somma di € 700 a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre al Per_2
50% delle spese straordinarie come individuate dal protocollo del Tribunale di Asti e il versamento mensile della somma di € 500,00 a titolo di assegno divorzile in favore della resistente.
Successivamente, con ordinanza resa dalla Corte d'Appello di Torino in data 12.6.2024 a seguito di reclamo nell'ambito del procedimento R.G. n. 127/2024 V.G., a parziale riforma della predetta ordinanza, la somma dovuta a titolo di assegno divorzile veniva ridotta a € 350,00, mantenendo per il resto invariata l'ordinanza di codesto Tribunale delli 27.03.2024.
All'udienza del 20.01.2025, esaurita l'istruttoria, il giudice rinviava la causa per rimessione in decisione all'udienza del 16.06.2025, successivamente rinviata al giorno 08.09.2025, assegnando alle parti i termini a ritroso di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
All'udienza del 08.09.2025, le parti insistevano per l'accoglimento delle precisate conclusioni.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo scioglimento del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, risultando integrata la fattispecie di cui all'art. 3, n. 2, lettera b) della
Legge 01/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 06/03/1987, n. 74. È provata l'esistenza del decreto di omologa della separazione personale dei coniugi emesso da questo Tribunale in data 03.05.2018.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo prescritto dalla legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge resistente.
È dimostrato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostruita.
Deve pertanto essere accolta la domanda di scioglimento del matrimonio proposta dalla parte ricorrente, cui la parte resistente non si è opposta.
L'assegno divorzile
Merita di essere accolta la domanda di riconoscimento di assegno divorzile formulata in via riconvenzionale dalla parte resistente per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, in punto di diritto, occorre ricordare che l'assegno divorzile può essere riconosciuto, ai sensi dell'art. 5, comma 6, Legge n. 898/1970, al coniuge che ne fa istanza:
“quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. Nella presente sede, il Collegio non può esimersi dal prendere le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018 che ha diffusamente affrontato il tema dell'assegno divorzile sancendo il principio di diritto di seguito enunciato, a cui questo Collegio intende dare concreta attuazione: “Ai sensi dell'art. 5, co. 6 della l n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la l.
n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Ora, nel richiamare il principio espresso dalle Sezioni Unite, si comprende come il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge economicamente più debole ex art. 5, comma 6
Legge n. 898/1970, imponga una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi. Infatti, la situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza e solo mediante una puntuale ricomposizione del profilo soggettivo del richiedente che non trascuri l'incidenza della relazione matrimoniale sulla condizione attuale, la valutazione di adeguatezza può ritenersi fondata sul principio di solidarietà.
Il pregio della suddetta pronuncia è stato quello di aver chiarito che l'assegno divorzile assicura al coniuge economicamente più debole una tutela in chiave perequativa ogniqualvolta sussista una sensibile “disparità di condizioni economico-patrimoniali, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare”, e al tempo stesso una funzione compensativa, nella misura in cui l'assegno è finalizzato a ristorare il coniuge che abbia sacrificato le proprie ambizioni personali di realizzazione lavorativa in ragione di scelte endofamiliari.
A seguito dell'istruttoria svolta, è emerso che, a seguito della nascita del figlio primogenito, la SI.ra cessò la sua precedente attività lavorativa di segretaria presso lo studio medico Controparte_1 oculistico ”Eidomed” di Torino, per poter accudire il figlio e che, per ridurre le spese correnti, i coniugi si trasferirono da Torino, ove occupavano un alloggio a titolo di locazione, a Mombercelli presso l'unità immobiliare di proprietà della SI.ra , madre della resistente, e Persona_5 concessa ai coniugi a titolo di comodato d'uso gratuito dal 2005 al 2017. A cavallo tra gli anni
2011 e 2012, la SI.ra coadiuvò il marito nella conduzione dell'attività Controparte_1 commerciale di vendita di mangimi e toelettatura di animali che lo stesso aveva appena avviato (cfr. udienza 23.9.2024), circostanza confermata dallo stesso ricorrente all'udienza del 20.01.2025.
È provato, pertanto, che la SI.ra conformemente alle decisioni assunte in Controparte_1 ambito familiare, abbia lasciato la propria attività lavorativa per dedicarsi alla crescita dei figli minori e alla gestione della famiglia e, successivamente, abbia favorito coadiuvato l'attività lavorativa appena intrapresa dal marito, il tutto a scapito della propria carriera lavorativa.
Il SI. , che ha scientemente omesso di depositare la richiesta autocertificazione, oggi Parte_1 produce redditi da lavoro dipendente per l'importo di euro 60.548 (vedasi modello 730/2023 prodotto dal ricorrente), gode di un cospicuo capitale immobiliare costituito da 6 immobili percepisce € 650 al mese a titolo di locazione dell'appartamento sito in Torino di sua proprietà, risultano nei primi due mesi del 2024 versamenti in contanti sul proprio conto personale di circa
€ 450 al mese ad oggi non giustificati, corrisponde mensilmente per due finanziamenti contratti prima della separazione una rata mensile complessiva di € 600, è proprietario di una vettura Land
Rover del 2001; il conto corrente intestato alla società Bau Bau Miccio Miccio srl della quale è socio per il 90% risulta in passivo nell'ultimo trimestre, paga una rata mensile di € 700 circa per un finanziamento stipulato per l'avviamento della società, non sono stati depositati i bilanci della srl.
La SI.ra dopo la separazione, ha conseguito la qualifica di OSS e, a far data dal CP_1
01.10.2024, è stata assunta come OSS presso la Cooperati Sociale “La Strada” con contratto a tempo indeterminato e retribuzione media mensile di circa € 1.500 (cfr. doc. 12 prodotto da parte resistente); vive nell'ex casa familiare di proprietà della madre per la quale corrisponde solo le spese, è comproprietaria con il padre di un appartamento sito a La Loggia dove vive il padre, è titolare di due vetture (di cui una in uso alla figlia) e non ha finanziamenti in corso.
La comparazione tra le capacità economico-reddituali delle parti evidenzia l'esistenza di una notevole disparità in favore del SI. , squilibrio difficilmente colmabile Parte_1 considerando che la SI.ra orami 61enne, ha reperito un'attività lavorativa solo CP_1 recentemente (a seguito della separazione personale intervenuta dopo ben 17 anni di matrimonio) alla quale corrisponderà un minimo accumulo contributivo con ridotte prospettive pensionistiche,
e l'assenza di prevedibili sviluppi di carriera.
Non può trovare accoglimento il rilievo del SI. secondo il quale lui e la moglie Parte_1 in sede di separazione avrebbero pattuito che la corresponsione dell'assegno di mantenimento di
Euro 500,00 mensili sarebbe andato automaticamente a cessare dal momento in cui la resistente avrebbe reperito un'attività lavorativa in grado di generare un reddito almeno pari a tale contributo
(cfr. pag. 4 ricorso per separazione consensuale prodotto dal SI. con memoria in data Parte_1
29.2.2024). Tale pattuizione, infatti, riguardava la disciplina dell'assegno di mantenimento di cui all'art. 156 c.c., che è slegata dalla disciplina dell'assegno divorzile, regolato invece dall'art. 5 della
Legge n. 898/1970. Giova infatti ricordare che gli accordi dei coniugi diretti a fissare in sede di separazione i reciproci rapporti economici in relazione al futuro assegno divorzile sono nulli per illiceità della causa, avuto riguardo alla natura di detto assegno, previsto a tutela del coniuge più debole che rende indisponibile il diritto a richiederlo. Ne consegue che gli accordi di separazione, dovendo essere interpretati secundum ius, non possono implicare rinuncia all'assegno di divorzio
(Cass. Civ., sent. 30/01/2017, n. 2224).
Da quanto sopra esposto, risulta pertanto provato che la SI.ra in attuazione di Controparte_1 scelte familiari concordate, si dedicò per l'intera durata del matrimonio (di ben 17 anni) alla cura dei figli e della famiglia e, successivamente, all'avviamento dell'attività imprenditoriale intrapresa dal marito, rinunciando così allo sviluppo di una propria carriera e alle relative remunerazioni e favorendo l'attività lavorativa del marito e le sue capacità di guadagno.
Sussistono, pertanto, i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile, quantomeno in relazione alla funzione perequativo/compensativa, in favore della SI.ra e a carico del CP_1 SI. che si quantifica, nell'importo mensile di € 350,00, somma rivalutabile Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT.
Sul mantenimento dei figli
Risulta circostanza pacifica tra le parti che , il figlio primogenito, abbia raggiunto la Persona_3 propria indipendenza economica esercitando stabile attività lavorativa, e pertanto nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento del medesimo.
Di contro, la figlia secondogenita , benché divenuta maggiorenne, non ha ancora Persona_4 raggiunto la propria indipendenza economica essendo ancora impegnata nel completamento del percorso di studi universitario. In ragione delle attuali capacità reddituali delle parti, dell'età di e delle connesse eSIenze, nonché della abituale permanenza della figlia presso l'abitazione Per_2 materna, pare equo confermare a carico del SI. la corresponsione in favore della Parte_1 resistente di un contributo al mantenimento della figlia di € 700,00 mensili, somma Per_2 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così come individuate dal protocollo del Tribunale di Asti in data 17.7.2017, con decorrenza dalla presente sentenza.
Spese di lite
Stante la prevalente soccombenza del resistente in punto determinazione assegno di divorzio e contributo al mantenimento della figlia le spese del presente giudizio, liquidate come in Per_2 dispositivo in applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa, da considerarsi indeterminabile, della semplicità della lite e delle attività in concreto svolte, sono compensate tra le parti nella misura di ¼; la restante quita di 3/4 è posta a carico del SI. . Parte_1
A tutela della privacy delle parti, va disposto il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui all'art. 52, comma 2 D.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, respinta ogni diversa istanza:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Torino in data 21.6.2001 tra e matrimonio trascritto nei registri del Parte_1 Controparte_1 medesimo Comune al n. 260, Parte I, Anno 2001;
- dispone che il SI. versi entro il 5 di ogni mese alla SI.ra Parte_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia , la somma
[...] Persona_4 di € 700,00, somma rivalutabile annualmente ex indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così come individuate dal protocollo di questo Tribunale datato 17.7.2017 che qui si richiama;
- dispone che il SI. versi entro il 5 di ogni mese alla SI.ra Parte_1 CP_1
a titolo di assegno divorzile, la somma di € 350,00, somma rivalutabile
[...] annualmente ex indici ISTAT, con decorrenza dalla presente sentenza;
- condanna a corrispondere a la quota di ¾ delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, se e come per legge;
- dichiara la restante quota di ¼ delle spese di lite compensata tra le parti. Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Torino di provvedere alle incombenze di legge.
Visto l'art. 52, comma 2 del D.lgs. n. 196/2003, dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Asti in data 17 settembre 2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Pozzetti
Il Presidente
Dr. Gian Andrea Morbelli