Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4251 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
, rappresentata e difesa dall' Avv. Paola Parise c/o il cui studio in Corigliano-Rossano, Parte_1
Au di Rossano, alla Via Aspromonte, 34, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
– elettivamente domiciliato in Castrovillari, presso la sede dell'Istituto, al Corso Calabria, rapp.to e difeso dall'Avv. Roberto Annovazzi
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito anche ATP per brevità) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, l'istante, vedendosi riconosciuta invalida senza diritto all'accompagnamento nonché ai benefici di cui alla L. 104/92 (art. 3, comma 3°), ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto al quale andavano riconosciute le provvidenze a causa delle pluripatologie da cui risultava affetta con decorrenza dalla data della domanda spinta in via amministrativa;
richiedeva, conseguentemente, la nomina di Consulente allo scopo di accertare
CP_ Si è costituito l' già resistente in ATP, rilevando l'infondatezza delle eccezioni della ricorrente relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di ATP meritevole di conferma deducendo, ancor prima, il mancato rispetto del termine: a) semestrale per l'espletamento della fase di ATP;
b) entro cui andava effettuata la dichiarazione di dissenso;
b) entro cui andava iscritto il ricorso a seguito del proposto dissenso.
Acquisito il fascicolo della pregressa fase di Accertamento tecnico Preventivo, disposta nuova CTU con operazioni peritali affidate al Dott. e depositata la relazione peritale alla udienza odierna le Persona_1
Parti, presenti come da verbale di udienza, chiedevano decidersi la causa.
1. L'opposizione deve ritenersi fondata.
2. Giova, in primo luogo, rilevare come in sede di ATP veniva disposta la riunione dei 2 distinti procedimenti introdotti dalla Parte (1918/22 RG e 2355/22 RG).
Va, preliminarmente, vagliata l'eccezione sollevata dal resistente in ATP ed afferente al mancato rispetto dei diversi termini posti a carico della ricorrente.
Le eccezioni sono destituite di fondamento atteso che la visita c/o la Commissione Medica è stata espletata il
21.05.2021 laddove i ricorsi sono stati proposti entro il termine semestrale;
difatti il verbale afferente all'accompagnamento è stato gravato con ricorso per ATP (1918/22 RG) in data 07.04.2022 mentre il verbale dell'handicap grave risulta impugnato con ricorso per ATP (2355/22 RG) iscritto il 03.05.2022 a fronte della ricezione dello stesso in data 05.11.2021 con raccomandata a/r.
Ancor prima il decreto di conclusione delle operazioni peritali è stato comunicato il 22.09.2023 laddove la dichiarazione di dissenso è intervenuta il 23.10.2023 (lunedì) ossia entro i previsti 30 giorni. Parimenti il ricorso di merito risulta iscritto il 17.11.2023 ossia entro il termine di 30 giorni decorrente dalla dichiarazione di dissenso.
3. La sig.ra con il ricorso aveva chiesto, opponendosi alle risultanze delle procedure di ATP in Pt_1 precedenza espletate (1918/22 RG in esso confluito a seguito di riunione il Proc. 2355722 RG), accertarsi il diritto all'indennità di accompagnamento nonché ai benefici in tema di handicap grave.
Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ... [omissis]”
Per consolidato orientamento giurisprudenziale le condizioni previste dall'art. 1 della L. 18/80 per l'attribuzione della indennità in parola consistono, pertanto, alternativamente, nella impossibilità di deambulare autonomamente o nella incapacità di compiere, sempre autonomamente, gli atti quotidiani della vita.
La situazione di non autosufficienza è, dunque, caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore per la deambulazione, o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di compiere da sé; in tale ultimo caso è la cadenza quotidiana che l'atto assume per la propria natura a determinare la permanenza del bisogno, che costituisce la ragione del diritto (Cassazione, 5027/2003;
Cassazione, 13362/2003).
E' stato anche chiarito come non assuma rilevanza ai fini del riconoscimento del beneficio la circostanza che la necessità di un concreto e fattivo aiuto fornito da terzi sia perdurante per l'intera giornata, potendo anche momenti di attesa, qualificabili come assistenza passiva, alternarsi nel corso della giornata a momenti di assistenza attiva, nei quali la prestazione dell'accompagnatore deve concretizzarsi in condotte commissive
(Cassazione, 5783/2003).
A sua volta profilo l'art. 3 della L. 104/92 stabilisce che: “1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
Il CTU nominato nel presente Giudizio, Dott. nella relazione scritta depositata, a seguito dell'esame Per_1 della perizianda e della documentazione versata in atti, ha riscontrato ed accertato in capo alla ricorrente i presupposti di carattere sanitario legittimanti il riconoscimento delle invocate provvidenze;
ciò con decorrenza dalla data della domanda in via amministrativa ossia dal 26.07.2021.
A tal proposito mette conto evidenziare come, in un primo momento, il ctu ha ancorato la decorrenza di benefici al mese di maggio del 2023 ma, a seguito delle puntuali osservazioni della ricorrente, ha retrodatato il medesimo tenuto conto della documentazione sanitaria pregressa prossima alla data di presentazione della domanda che ha trovato, poi, riscontro e conferma proprio nella certificazione sanitaria successiva.
La relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo.
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per questo non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti non avendo, peraltro, le Parti mosso la benché minima contestazione all'elaborato. La domanda deve quindi accogliersi nei termini dianzi esposti.
4. Le spese di lite (intendendosi per tali quelle della presente fase) seguono la soccombenza così come quelle di CTU, liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, uditi i procuratori delle Parti presenti e definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da con ricorso iscritto a seguito di ATP e sulla domanda da Parte_1
CP_ questa proposta nei confronti dell' , in p.l.r.p.t. così provvede:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, la domanda dichiarando ed accertando la sussistenza in capo al ricorrente sig.ra dei presupposti di natura sanitaria afferente alla indennità Parte_1
di accompagnamento ed ai benefici in materia di handicap grave ex art. 3, comma 3°, L. 104/92 con decorrenza dal 26.07.2021;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese e competenze di lite liquidate in €. 2.650,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Paola Parise;
CP_
- Condanna l' , in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese della CTU espletata nella presente fase, liquidate con separato decreto.
Castrovillari, 20 Gennaio 2025 Il G.O.P.
Dott. Corrado Stumpo