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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 16/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1153/2024 R.G.
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gianluca Falco Presidente relatore
Dott. Marcello Cozzolino Giudice
Dott. Francesco Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 1153/2024 R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Lara Di Parte_1 C.F._1
Paolo, elettivamente domiciliata come in atti.
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Luciano Di Felice, elettivamente domiciliato come in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: Separazione giudiziale.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
All'udienza del 13.1.25: “[…] sono comparsi le parti personalmente e Parte_2 [...]
, nonché i loro rispettivi procuratori, i quali comunicano di essere addivenuti ad un accordo CP_1
di separazione che hanno depositato telematicamente in data odierna. Chiedono pertanto al Tribunale di farlo proprio e di convertire il giudizio contenzioso in separazione consensuale”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In data 8.05.1988, e si unirono in matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in Francavilla al Mare (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del
Comune di Francavilla al Mare, anno 1988, numero 28, parte II, Seria A). Dalla loro unione nacquero i figli (il 24.10.1990) e (il 17.1.1995), entrambi oggi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti.
2. Con ricorso depositato telematicamente in data 17.10.2024, ha chiesto Parte_1 all'adito Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, alle seguenti condizioni: “1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) dichiarare l'addebito della separazione al signor ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c. con condanna al Controparte_1
pagamento delle spese di lite;
3) ordinare al Signor di lasciare la casa Controparte_1
coniugale così come indicato alla lettera d) sui provvedimenti indifferibili, considerando la disponibilità dell'immobile corrente in Vacri (CH) di sua proprietà o libero di fissare il proprio domicilio o residenza ove ritenuto più opportuno;
4) disporre che il signor versi in favore CP_1 della moglie un assegno di mantenimento ordinario pari a €.500,00 o diversa somma ritenuta di giustizia onde consentirle il pagamento delle spese ordinarie;
5) condannare quest'ultimo al pagamento delle spese e competenze legali del presente procedimento”.
3. La ha chiesto altresì al Tribunale di adottare i provvedimenti urgenti, ai sensi Parte_1 dell'art. 473-bis.15 c.p.c., per le ragioni indicate nel citato atto introduttivo, da intendersi quivi integralmente richiamato per relationem.
4. Con ordinanza ex art. 473-bis.15 c.p.c. del 24.10.2024 – emessa inaudita altera parte, successivamente confermata con ordinanza del 16.12.2024, a seguito dell'instaurazione del pagina 2 di 5 contraddittorio con il (costituitosi con memoria difensiva depositata in data 14.12.2024) – il CP_1
Tribunale ha accolto la domanda “cautelare” della ricorrente di allontanamento del coniuge dalla casa coniugale.
5. All'udienza di comparizione del 13.1.2025, i procuratori delle parti hanno depositato telematicamente l'accordo sottoscritto dai coniugi in data 11.1.25 (con autentica delle firme ad opera dei rispettivi difensori), con cui i primi – esprimendo la loro volontà di non volersi riconciliare – hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale, alle condizioni ivi concordate.
6. La causa è stata trattenuta – di conseguenza – alla decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Il Tribunale ritiene sussistenti – innanzitutto – le condizioni per pronunziare la separazione personale dei coniugi.
7.1 In primo luogo, l'intervenuta, risalente ed ormai definitiva disgregazione coniugale ha costituito un fatto espressamente riconosciuto sia dalla ricorrente, sia dal resistente, senza soluzione di continuità, nei rispettivi atti processuali.
7.2 In secondo luogo e ad ulteriore conferma di quanto appena evidenziato, in termini di
“irrecuperabilità” della “affectio coniugalis”, milita la domanda di addebito della separazione richiesta dalla ricorrente a carico del resistente.
8. Per quel che riguarda l'accordo di separazione intervenuto tra i coniugi nel corso del giudizio, esso prevede quanto segue: “[…] 1) La signora continuerà a vivere nell'immobile di sua Parte_2
proprietà, precedentemente adibito a casa coniugale, corrente a Francavilla Al Mare in Via Raffaele
Paolucci n. 27 mentre il signor rinuncerà a qualsivoglia pretesa e azione Controparte_1 sull'immobile citato e abiterà nell'immobile di sua proprietà corrente a Vacri (CH) in Via Gabriele
D'Annunzio n. 42 ove ha da sempre fissato la propria residenza anagrafica;
2) Il Sig. CP_1
, vista la condizione economica inferiore della signora , contribuirà al
[...] Parte_2
mantenimento ordinario della stessa versando entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese un assegno di mantenimento ordinario pari a €.200,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT. L'assegno di mantenimento sarà versato sul seguente iban LT933250001419748595, codice BIC/SWIFT:
pagina 3 di 5 REVOLT21- Banca Revolut Bank: UAB intestato alla signora a partire dalla Parte_2
sottoscrizione del presente accordo e con puntualità per tutti i mesi a seguire;
3) La signora Parte_2
rinuncia ad ogni diritto relativo a fondi giacenti su conti e/o libretti postali cointestati, presso BPER
S.p.A. e Poste Italiane, trattandosi di somme di esclusiva proprietà del coniuge;
4) La signora
consentirà al coniuge di prelevare gli ultimi beni di sua proprietà collocati nel magazzino Parte_2
garage entro il 31 gennaio 2025 rinunciando espressamente alla richiesta di addebito della separazione;
5) Ordinare la trascrizione dell'emananda Sentenza a margine dell'Atto di matrimonio contratto in Francavilla al Mare in data 8.5.1988 trascritto al n.28, anno 1988, parte II, Serie A;
6)
Spese legali compensale tra le parti”.
9. Il Collegio ritiene omologabile l'accordo di separazione summenzionato, in quanto le condizioni della separazione ivi concordate, per un verso, non sono contrarie alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume, per altro verso – vista la pacifica indipendenza economica dei figli delle parti – sono libera espressione delle autodeterminazioni adottate da queste ultime, anche per una finalità di definizione conciliativa della controversia originaria.
10. Spese di lite compensate, anche della fase ex art. 473-bis.15 c.p.c.
11. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1153/2024 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario in Francavilla Al Mare (CH) il 08.05.1988 (atto di matrimonio annotato nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Francavilla Al Mare dell'anno 1988, N. 28, P. II,
Serie A).
pagina 4 di 5 DISPONE che la disciplina della separazione sia quella concordata tra le parti con l'accordo consensuale di separazione, sottoscritto dalle stesse in data 11.1.2025 e prodotto telematicamente alla udienza del
13.1.2025.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite, anche della fase ex art. 473-bis.15 c.p.c.
DISPONE che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti riportati nella sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Chieti il 14.1.2025.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 15 gennaio 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gianluca Falco Presidente relatore
Dott. Marcello Cozzolino Giudice
Dott. Francesco Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 1153/2024 R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Lara Di Parte_1 C.F._1
Paolo, elettivamente domiciliata come in atti.
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Luciano Di Felice, elettivamente domiciliato come in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: Separazione giudiziale.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
All'udienza del 13.1.25: “[…] sono comparsi le parti personalmente e Parte_2 [...]
, nonché i loro rispettivi procuratori, i quali comunicano di essere addivenuti ad un accordo CP_1
di separazione che hanno depositato telematicamente in data odierna. Chiedono pertanto al Tribunale di farlo proprio e di convertire il giudizio contenzioso in separazione consensuale”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In data 8.05.1988, e si unirono in matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in Francavilla al Mare (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del
Comune di Francavilla al Mare, anno 1988, numero 28, parte II, Seria A). Dalla loro unione nacquero i figli (il 24.10.1990) e (il 17.1.1995), entrambi oggi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti.
2. Con ricorso depositato telematicamente in data 17.10.2024, ha chiesto Parte_1 all'adito Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, alle seguenti condizioni: “1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) dichiarare l'addebito della separazione al signor ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c. con condanna al Controparte_1
pagamento delle spese di lite;
3) ordinare al Signor di lasciare la casa Controparte_1
coniugale così come indicato alla lettera d) sui provvedimenti indifferibili, considerando la disponibilità dell'immobile corrente in Vacri (CH) di sua proprietà o libero di fissare il proprio domicilio o residenza ove ritenuto più opportuno;
4) disporre che il signor versi in favore CP_1 della moglie un assegno di mantenimento ordinario pari a €.500,00 o diversa somma ritenuta di giustizia onde consentirle il pagamento delle spese ordinarie;
5) condannare quest'ultimo al pagamento delle spese e competenze legali del presente procedimento”.
3. La ha chiesto altresì al Tribunale di adottare i provvedimenti urgenti, ai sensi Parte_1 dell'art. 473-bis.15 c.p.c., per le ragioni indicate nel citato atto introduttivo, da intendersi quivi integralmente richiamato per relationem.
4. Con ordinanza ex art. 473-bis.15 c.p.c. del 24.10.2024 – emessa inaudita altera parte, successivamente confermata con ordinanza del 16.12.2024, a seguito dell'instaurazione del pagina 2 di 5 contraddittorio con il (costituitosi con memoria difensiva depositata in data 14.12.2024) – il CP_1
Tribunale ha accolto la domanda “cautelare” della ricorrente di allontanamento del coniuge dalla casa coniugale.
5. All'udienza di comparizione del 13.1.2025, i procuratori delle parti hanno depositato telematicamente l'accordo sottoscritto dai coniugi in data 11.1.25 (con autentica delle firme ad opera dei rispettivi difensori), con cui i primi – esprimendo la loro volontà di non volersi riconciliare – hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale, alle condizioni ivi concordate.
6. La causa è stata trattenuta – di conseguenza – alla decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Il Tribunale ritiene sussistenti – innanzitutto – le condizioni per pronunziare la separazione personale dei coniugi.
7.1 In primo luogo, l'intervenuta, risalente ed ormai definitiva disgregazione coniugale ha costituito un fatto espressamente riconosciuto sia dalla ricorrente, sia dal resistente, senza soluzione di continuità, nei rispettivi atti processuali.
7.2 In secondo luogo e ad ulteriore conferma di quanto appena evidenziato, in termini di
“irrecuperabilità” della “affectio coniugalis”, milita la domanda di addebito della separazione richiesta dalla ricorrente a carico del resistente.
8. Per quel che riguarda l'accordo di separazione intervenuto tra i coniugi nel corso del giudizio, esso prevede quanto segue: “[…] 1) La signora continuerà a vivere nell'immobile di sua Parte_2
proprietà, precedentemente adibito a casa coniugale, corrente a Francavilla Al Mare in Via Raffaele
Paolucci n. 27 mentre il signor rinuncerà a qualsivoglia pretesa e azione Controparte_1 sull'immobile citato e abiterà nell'immobile di sua proprietà corrente a Vacri (CH) in Via Gabriele
D'Annunzio n. 42 ove ha da sempre fissato la propria residenza anagrafica;
2) Il Sig. CP_1
, vista la condizione economica inferiore della signora , contribuirà al
[...] Parte_2
mantenimento ordinario della stessa versando entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese un assegno di mantenimento ordinario pari a €.200,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT. L'assegno di mantenimento sarà versato sul seguente iban LT933250001419748595, codice BIC/SWIFT:
pagina 3 di 5 REVOLT21- Banca Revolut Bank: UAB intestato alla signora a partire dalla Parte_2
sottoscrizione del presente accordo e con puntualità per tutti i mesi a seguire;
3) La signora Parte_2
rinuncia ad ogni diritto relativo a fondi giacenti su conti e/o libretti postali cointestati, presso BPER
S.p.A. e Poste Italiane, trattandosi di somme di esclusiva proprietà del coniuge;
4) La signora
consentirà al coniuge di prelevare gli ultimi beni di sua proprietà collocati nel magazzino Parte_2
garage entro il 31 gennaio 2025 rinunciando espressamente alla richiesta di addebito della separazione;
5) Ordinare la trascrizione dell'emananda Sentenza a margine dell'Atto di matrimonio contratto in Francavilla al Mare in data 8.5.1988 trascritto al n.28, anno 1988, parte II, Serie A;
6)
Spese legali compensale tra le parti”.
9. Il Collegio ritiene omologabile l'accordo di separazione summenzionato, in quanto le condizioni della separazione ivi concordate, per un verso, non sono contrarie alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume, per altro verso – vista la pacifica indipendenza economica dei figli delle parti – sono libera espressione delle autodeterminazioni adottate da queste ultime, anche per una finalità di definizione conciliativa della controversia originaria.
10. Spese di lite compensate, anche della fase ex art. 473-bis.15 c.p.c.
11. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1153/2024 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario in Francavilla Al Mare (CH) il 08.05.1988 (atto di matrimonio annotato nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Francavilla Al Mare dell'anno 1988, N. 28, P. II,
Serie A).
pagina 4 di 5 DISPONE che la disciplina della separazione sia quella concordata tra le parti con l'accordo consensuale di separazione, sottoscritto dalle stesse in data 11.1.2025 e prodotto telematicamente alla udienza del
13.1.2025.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite, anche della fase ex art. 473-bis.15 c.p.c.
DISPONE che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti riportati nella sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Chieti il 14.1.2025.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 15 gennaio 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
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