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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/03/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7476/2017 promossa da:
rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Limatola e Parte_1
Marco Pati Clausi e con gli stessi elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Enrico Pisanu e con lo stesso elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.09.2017, il ricorrente indicato in epigrafe – premettendo di essere stato assunto in data 09.05.2008 alle dipendenze della società con Controparte_1
contratto di assunzione a tempo indeterminato ed orario pieno, con iniziale prova fissata in
45 giorni, per lo svolgimento delle mansioni di autista, addetto alla sede aziendale sita in
Marcianise (CE) – Zona Industriale ASI pad. A) mod. 21, e con inquadramento nel livello 5° livello del CCNL Terziario e Commercio e specificando che il rapporto era proseguito, a seguito di trasferimento di ramo d'azienda, in data 01.03.2011, senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2112 c.c., con la (trasformata, in data 16.03.2011, Controparte_2 nella , con riconoscimento al ricorrente del superiore 4° livello del CCNL Controparte_1
di categoria – proponeva impugnativa del trasferimento disposto con lettera del 18.01.2017
e, per tale ragione, conveniva in giudizio l'intestata società chiedendo di “- previo accertamento di tutto quanto dedotto ed eccepito nel presente ricorso, accertare e dichiarare la nullità
e/o inefficacia del provvedimento di trasferimento comunicato dalla al sig. Controparte_1 con lettera del 18.01.2017, ricevuta il 19.01.2017, dall'unità produttiva di Parte_1
Marcianise (CE), a quella di Roma, in quanto privo della contestuale indica-zioni delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e/o produttive ex art. 2 l n. 604/1966, ovvero per avere l'azienda al momento dell'assunzione del ricorrente rinunciato al cambiamento di sede del proprio dipendente;
- in via gradata, accertare e dichiarare l'illegittimità del trasferimento per pale-se violazione del combinato disposto degli artt. 2103 e 1175, 1375 c.c.; - per l'effetto, ordinare alla società convenuta di revocare il provvedimento de quo e disporre la riammissione immediata in servizio del ricorrente presso la sede di lavoro di Marcianise (CE), zona Ind.le ASI Pad. A Mod. 21, adibendolo alle medesime mansioni sinora svolte di contatore ovvero ad altre equivalenti;
- condannare, in ogni caso, la
[...] al risarcimento dei danni patrimoniali nella misura di Euro 5.838,02, a titolo di CP_1 retribuzione lorda persa nel periodo di astensione facoltativa dal lavoro, con riserva di integrare ta-le richiesta in corso di causa qualora dovessero maturare nuove differenze, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali alla personalità morale del ricorrente da liquidarsi in via equitativa;
il tutto oltre interessi e rivalutazione dalle singole somme al soddisfo”, con vittoria di spese e con attribuzione.
A sostegno della propria posizione, l'istante precisava di essere stato inizialmente addetto alla consegna e/o al ritiro, a mezzo furgone, presso i clienti dell'azienda (banche, istituzioni pubbliche, privati etc.), di moneta metallica, custodita e contata nei magazzini della società convenuta, operante nel settore, specificando, ancora, che, a far data dal 01.01.2016, era stato addetto allo svolgimento, all'interno dei capannoni aziendali in Marcianise, delle mansioni di contatore della moneta metallica.
Lamentava, tuttavia, di aver ricevuto, in data 19.01.2017, lettera del 18.01.2017, con cui la società gli comunicava il trasferimento presso la sede di Roma;
l'istante, Controparte_1 ancora, deduceva che, a seguito di tale comunicazione, nei giorni immediatamente successivi, avrebbe cominciato ad accusare disturbi alla salute, poi sfociati, nella giornata del 02.02.2017, in un malore accusato durante l'orario di lavoro, con conseguente intervento del 118 e trasporto dello stesso al vicino pronto soccorso, dove gli veniva diagnosticato uno stato di “ansia acuta”, con prescrizione di 10 giorni di riposo.
Dedotto di aver impugnato, con lettera del 08.02.2017, il predetto provvedimento di trasferimento, esponeva che a tale lettera faceva seguito nota della società del 22.02.2017 con cui assumeva che, in sostanza, sarebbe stata ribadita la legittimità del provvedimento di trasferimento adottato;
aggiungeva che, nelle more del periodo di malattia, per sopravvenuta sindrome ansioso reattiva, correlata a problematiche di lavoro, in ragione anche del provvedimento di trasferimento adottato dall'azienda – asseritamente illegittimo
– proponeva domanda cautelare innanzi a questo Tribunale, la quale veniva, tuttavia, respinta per insussistenza del requisito del periculum in mora.
Il ricorrente, in ogni caso, assumeva che, in tale periodo, a partire da mese di febbraio del
2017, terminata la malattia, si sarebbe visto costretto ad usufruire dei congedi parentali per stare vicino alla propria famiglia (moglie e figlio minorenne) ed evitare di prestare la propria attività lavorativa presso la sede di destinazione di Roma, in considerazione del provvedimento di trasferimento, deducendo, inoltre, che a causa della condotta – asseritamente illecita – dell'azienda, avrebbe subìto una riduzione consistente della propria retribuzione, ricevendo, a fronte della retribuzione globale di fatto pari ad euro 1.625,49, la paga lorda di euro 431,99 per i mesi di marzo ed aprile, euro 468,90 per i mesi di maggio e giugno 2017 ed euro 487,65 per luglio 2017.
Affermava, ancora, che, terminato il periodo di astensione dal lavoro, avrebbe rinnovato, con lettera inviata a mezzo pec in data 01.09.2017 il proprio rifiuto – che assumeva essere legittimo – a rendere la prestazione presso la sede di destinazione di Roma, reiterando la messa a disposizione delle proprie energie lavorative presso la sede di provenienza di
Marcianise.
Concludeva, in ogni caso, deducendo, per i motivi indicati in ricorso, la nullità e/o inefficacia del trasferimento nonché l'illegittimità del provvedimento del 18.01.2017.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva la in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., la quale eccepiva l'infondatezza del ricorso e che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto. In particolare, la società, dando, in ogni caso, atto che, nelle more, in data 26.09.2017, il lavoratore era stato licenziato, in primo luogo, riteneva infondate le eccezioni spiegate dal ricorrente a fondamento della dedotta illegittimità del trasferimento disposto in data
18.01.2017, adducendo, al riguardo, ragioni tecnico-organizzative che assumeva essere contenute nell'ambito del provvedimento impugnato nonché spiegate al lavoratore anche dall'amministratore delegato ed, ancora, l'impossibilità di continuare ad avvalersi del ricorrente presso la sede di Caserta (ovvero di Marcianise) alla luce di una diminuzione dei carichi di consegna e ritiro moneta presso tale sede e di contestuale aumento del carico di lavoro presso la filiale di Roma, come ragioni del provvedimento di trasferimento della stessa, ritenendo, in ogni caso, insussistente una rinuncia datoriale al trasferimento del proprio dipendente in virtù di quanto riportato nel contratto di assunzione, come prospettato in ricorso.
Riteneva, pertanto, sussistente un giustificato motivo oggettivo posto alla base del trasferimento del ricorrente;
in ogni caso, riteneva comprovate le esigenze sottese al trasferimento anche in considerazione dei carichi familiari e delle tipologie di patenti in possesso dei lavoratori impiegati presso la sede di Caserta, rilevando, infine, che l'adibizione del ricorrente ad autista presso la filiale di Roma non avrebbe integrato l'adibizione dello stesso a mansioni inferiori.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Incontestata la sussistenza del rapporto, oltre che documentalmente provata, va osservato che il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità del trasferimento del ricorrente per insussistenza del giustificato motivo oggettivo nonché la connessa richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti per effetto del provvedimento con cui, in data 18.01.2017, si disponeva il trasferimento del lavoratore.
Tanto premesso, con riguardo alla domanda volta all'accertamento dell'illegittimità del trasferimento della ricorrente dalla filiale sita in Marcianise (CE) a quella di Roma, come da lettera del 18.01.2017, va, innanzitutto, affrontata la questione concernente la permanenza dell'interesse del ricorrente a seguito del licenziamento dello stesso, avvenuto nelle more del giudizio, ovvero in data 26.09.2017, come da lettera di licenziamento versata in atti dalla società resistente (cfr. allegato n. 13 della produzione di parte resistente).
Al riguardo, con riferimento all'interesse ad agire del lavoratore ceduto o trasferito – come nel caso in esame – la giurisprudenza ha correttamente ritenuto sussistente tale interesse anche in presenza di licenziamento, sia prima che dopo la pronunzia favorevole di primo grado.
Sul punto, vale richiamare quanto affermato dal giudice di legittimità, il quale, con riferimento a fattispecie assimilabili, ha ritenuto che, qualora l'attore abbia chiesto l'accertamento di un diritto e la conseguente condanna del convenuto ad un fare, la circostanza che, nel corso del giudizio, sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione non determina la cessazione della materia del contendere, non estinguendosi l'interesse all'accertamento del fatto controverso (v., in tali termini, Cass. 19.11.2010 n. 23476,
Cass.
2.9.2010 n. 19009).
Peraltro, deve considerarsi, sempre con riguardo alla sussistenza di un interesse ad agire del prestatore di lavoro, che la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (cfr. Cass. 20.03.2009 n. 6909).
Ebbene, nel caso di specie, il licenziamento del ricorrente non incide sull'interesse di quest'ultimo ad una pronuncia di merito, avendo questi comunque conservato il proprio interesse all'accertamento dell'illegittimità del trasferimento ai fini risarcitori, pur nell'impossibilità di ripristinare la situazione originaria.
Così, venendo al merito della questione concernente l'impugnativa di trasferimento, va osservato che pacifica è la circostanza la con lettera datata 18.01.2017, Controparte_3 disponeva il trasferimento del ricorrente presso la sede di Roma.
Ebbene, osserva la giudicante come, nel caso di specie, trovi applicazione la disciplina prevista dall'art. 2103 c.c. Come è noto, l'art. 2103 c.c. riconosce al datore di lavoro uno ius variandi in ordine al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa e subordina, tuttavia, l'esercizio di tale facoltà
a “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”.
Nel segnare il limite oltre il quale l'interesse del datore alla mobilità della forza lavoro prevale rispetto al contrapposto interesse del lavoratore a permanere nella sede originaria, la norma, con disposizione di carattere generale, espressamente pone a carico dell'imprenditore l'onere di provare le ragioni poste a base del trasferimento.
Come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, “In tema di mutamento della sede di lavoro del lavoratore, sebbene il provvedimento di trasferimento non sia soggetto ad alcun onere di forma e non debba necessariamente contenere l'indicazione dei motivi, né il datore di lavoro abbia l'obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda, ove sia contestata la legittimità del trasferimento, il datore di lavoro ha l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato e, se può integrare o modificare la motivazione eventualmente enunciata nel provvedimento, non può limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di legittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte, ma deve comunque dimostrare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento” (cfr., in tal senso, Cass., sez. lav., 13 gennaio
2017, n. 807; Cass., sez. lav., 17 maggio 2010, n. 11984).
Fermo, dunque, l'onere in capo al datore di lavoro di dimostrare le ragioni oggettive che hanno condotto alla scelta di trasferire il lavoratore, va osservato che l'art. 2103 c.c., pur nella sua scarna formulazione, segna in maniera inequivocabile la prevalenza dell'interesse dell'imprenditore alla mobilità della forza lavoro sull'interesse del lavoratore a non veder mutato l'originario luogo di svolgimento della propria prestazione, a condizione che la scelta imprenditoriale di trasferire il lavoratore sia fondata su “comprovate” ragioni di carattere obiettivo e non risponda, invece, ad un uso pretestuoso e meramente strumentale del relativo potere.
La dimostrazione della sussistenza di ragioni oggettive ed effettive poste a fondamento del provvedimento di trasferimento è, dunque, da un lato, onere precipuo del datore di lavoro che afferma la legittimità del mutamento della sede lavorativa del dipendente, ma, dall'altro lato, è anche condizione necessaria e sufficiente per escludere la sussistenza del carattere pretestuoso dell'atto datoriale. Tuttavia, nel procedere ad una simile indagine, occorre considerare che, in materia, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che il controllo giudiziale sulla legittimità del provvedimento, ai sensi dell'art. 2103 c.c., è limitato all'accertamento della sussistenza delle
"comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" del trasferimento affermate dal datore di lavoro, di cui questi è tenuto a dimostrare la sussistenza, non essendo, invece, sindacabile, in virtù del principio di libertà dell'iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), il merito della scelta operata dall'imprenditore.
In particolare, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, con orientamento costante, ha affermato che il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell'impresa e non può essere dilatato fino a comprendere il merito della scelta operata dall'imprenditore; quest'ultima, inoltre, non deve presentare necessariamente i caratteri dell'inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una delle possibili scelte, tutte ragionevoli, che il datore di lavoro può adottare sul piano tecnico, organizzativo e produttivo.
Quindi, non sono sindacabili né l'idoneità della scelta dell'imprenditore a soddisfare l'obiettivo postosi né l'opportunità della stessa né l'opzione tra più soluzioni organizzative e neanche i criteri di individuazione nell'ambito del personale astrattamente suscettibile di movimentazione, salvo che risulti diversamente disposto dalla contrattazione collettiva e ferma l'applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e
1375 c.c..
In definitiva, se è pur vero che al giudice non è consentito alcun sindacato sul merito delle scelte, va, comunque, rilevato che permane un sindacato sulla effettività delle ragioni poste a fondamento delle stesse.
Nell'accertare la legittimità del trasferimento del lavoratore, il giudice è chiamato, quindi, a verificare, iuxta alligata et probata, la veridicità delle ragioni organizzative dedotte dal datore e, poi, l'effettiva sussistenza di un collegamento causale tra le stesse ed il trasferimento del lavoratore, al fine di evitare che esso possa essere fondato su motivazioni arbitrarie o meramente pretestuose. Ebbene, facendo applicazione di tali principi al caso di specie, ritiene la giudicante che il provvedimento di trasferimento adottato dalla resistente non appaia adottato in violazione della disciplina richiamata e che lo stesso, dunque, sia legittimo.
Nel caso de quo, infatti, parte resistente invoca, a giustificazione del proprio provvedimento, una diminuzione dei servizi di consegna e ritiro moneta effettuati dalla sede di Marcianise dovuto alla scelta di esternalizzare tali servizi nonché un significativo aumento di lavoro e la necessità di assumere nuovi autisti – con la medesima qualifica del ricorrente – presso la sede di Roma, deducendo, pertanto, che tali scelte sarebbero state effettuate per motivi interni di carattere economico- organizzativo, specificando, inoltre, l'impossibilità di un utilizzo di altri lavoratori per ragioni legate ai profili soggettivi di quest'ultimi e precisando che il trasferimento a Roma del ricorrente sarebbe stato, di fatto, l'unica misura alternativa al licenziamento dello stesso per assumere nuovo personale presso altre filiali, in violazione della legge.
Ciò posto, a fronte di tali deduzioni, non appare configurarsi, nel caso di specie, un'ipotesi di trasferimento illegittimo.
Ed, invero, alla luce della documentazione versata in atti, non è emerso alcun elemento a supporto di quanto dedotto dalla parte ricorrente in ordine all'illegittimità del provvedimento in questa sede impugnato.
In particolare, dall'esame dei documenti allegati, è risultato che la resistente – sulla quale gravava l'onere di provare la legittimità del trasferimento – alla luce di una serie di circostanze documentalmente provate (in particolare, cfr. allegati nn. 4, 5, 6 e 7 della produzione di parte resistente) e comunque esplicitate nell'ambito della comunicazione del
18.01.2017 – abbia provveduto allo spostamento del ricorrente presso la sede di Roma per ragioni di carattere organizzativo, stante la necessità di un autista, per la cui qualifica, peraltro, il ricorrente era stato in origine assunto (cfr. allegato n. 3 della produzione di parte resistente), salvo la successiva scelta datoriale di assegnargli, presso la sede di Marcianise, le mansioni di contatore della moneta metallica.
Dalla documentazione prodotta, tra l'altro, si evince altresì che, in ragione della diminuzione di fabbisogno di organico e del calo del fatturato presso la sede di Marcianise, la resistente, con comunicazione del 18.01.2017, disponeva il trasferimento anche del lavoratore di NA (cfr. allegato n. 9 della produzione di parte resistente), Per_1 contestualmente a quello dell'odierno ricorrente, nonché la mancata conferma, nell'ultimo periodo del 2016, del contratto di apprendistato del lavoratore Persona_2
Nel caso de quo, pertanto, il trasferimento non risulta dovuto ad una generica esigenza economica di riduzione del personale, bensì ad esigenze di matrice imprenditoriale direttamente connesse alla gestione organizzativa della compagine della resistente, di per sé insindacabili in questa sede.
Deve, peraltro, osservarsi, al riguardo, che le affermazioni di parte ricorrente si risolvono essenzialmente in giudizi circa la congruenza di decisioni aziendali di organizzazione dell'attività, che rimangono, invece, di stretta competenza del datore di lavoro;
ciò che il
Giudice può fare è verificare se determinati fatti inerenti la vita dell'azienda si siano verificati e se gli stessi possano identificarsi con le eccezioni stabilite dalla legge, per ritenere la legittimità o meno del provvedimento di trasferimento;
l'eventuale verifica di tali fatti arresta, a parere di questa decidente, il compito del giudice, che non può incidere sugli assetti organizzativi dell'azienda, imponendo cambiamenti nella gestione dell'attività economica e del personale.
Del resto, neppure giuridicamente possibile appare imporre al datore di lavoro di creare o conservare una figura professionale ad hoc per garantire al lavoratore la conservazione della sede di lavoro originaria.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Ne consegue che va, dunque, rigettata altresì la domanda spiegata a titolo risarcitorio per i danni patrimoniali e non patrimoniali che il ricorrente assume di aver subìto a seguito del trasferimento disposto con la lettera del 18.01.2017, non essendo in alcun modo emersi profili di illegittimità dello stesso.
Al riguardo, va, peraltro, evidenziato che, condividendo le argomentazioni formulate dalla parte resistente sul punto, con riferimento alla sussistenza del danno patrimoniale, la scelta del lavoratore di richiedere congedi parentali (seppur collegata a quella datoriale di trasferirlo presso la sede di Roma) pur essendo insindacabile – nella stessa misura in cui lo
è quella del datore di lavoro di trasferirlo in presenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (come nel caso di specie) – sebbene la stessa comporti, di fatto, una decurtazione sulla retribuzione, non integra un danno imputabile alla società, non solo alla luce della legittimità del provvedimento di trasferimento adottato dalla convenuta, ma anche in quanto tale richiesta appare il frutto di una libera scelta del ricorrente. Il tipo di pronuncia e la qualità delle parti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di giudizio.
S. Maria C.V., 24.03.2025 Il Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7476/2017 promossa da:
rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Limatola e Parte_1
Marco Pati Clausi e con gli stessi elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Enrico Pisanu e con lo stesso elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.09.2017, il ricorrente indicato in epigrafe – premettendo di essere stato assunto in data 09.05.2008 alle dipendenze della società con Controparte_1
contratto di assunzione a tempo indeterminato ed orario pieno, con iniziale prova fissata in
45 giorni, per lo svolgimento delle mansioni di autista, addetto alla sede aziendale sita in
Marcianise (CE) – Zona Industriale ASI pad. A) mod. 21, e con inquadramento nel livello 5° livello del CCNL Terziario e Commercio e specificando che il rapporto era proseguito, a seguito di trasferimento di ramo d'azienda, in data 01.03.2011, senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2112 c.c., con la (trasformata, in data 16.03.2011, Controparte_2 nella , con riconoscimento al ricorrente del superiore 4° livello del CCNL Controparte_1
di categoria – proponeva impugnativa del trasferimento disposto con lettera del 18.01.2017
e, per tale ragione, conveniva in giudizio l'intestata società chiedendo di “- previo accertamento di tutto quanto dedotto ed eccepito nel presente ricorso, accertare e dichiarare la nullità
e/o inefficacia del provvedimento di trasferimento comunicato dalla al sig. Controparte_1 con lettera del 18.01.2017, ricevuta il 19.01.2017, dall'unità produttiva di Parte_1
Marcianise (CE), a quella di Roma, in quanto privo della contestuale indica-zioni delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e/o produttive ex art. 2 l n. 604/1966, ovvero per avere l'azienda al momento dell'assunzione del ricorrente rinunciato al cambiamento di sede del proprio dipendente;
- in via gradata, accertare e dichiarare l'illegittimità del trasferimento per pale-se violazione del combinato disposto degli artt. 2103 e 1175, 1375 c.c.; - per l'effetto, ordinare alla società convenuta di revocare il provvedimento de quo e disporre la riammissione immediata in servizio del ricorrente presso la sede di lavoro di Marcianise (CE), zona Ind.le ASI Pad. A Mod. 21, adibendolo alle medesime mansioni sinora svolte di contatore ovvero ad altre equivalenti;
- condannare, in ogni caso, la
[...] al risarcimento dei danni patrimoniali nella misura di Euro 5.838,02, a titolo di CP_1 retribuzione lorda persa nel periodo di astensione facoltativa dal lavoro, con riserva di integrare ta-le richiesta in corso di causa qualora dovessero maturare nuove differenze, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali alla personalità morale del ricorrente da liquidarsi in via equitativa;
il tutto oltre interessi e rivalutazione dalle singole somme al soddisfo”, con vittoria di spese e con attribuzione.
A sostegno della propria posizione, l'istante precisava di essere stato inizialmente addetto alla consegna e/o al ritiro, a mezzo furgone, presso i clienti dell'azienda (banche, istituzioni pubbliche, privati etc.), di moneta metallica, custodita e contata nei magazzini della società convenuta, operante nel settore, specificando, ancora, che, a far data dal 01.01.2016, era stato addetto allo svolgimento, all'interno dei capannoni aziendali in Marcianise, delle mansioni di contatore della moneta metallica.
Lamentava, tuttavia, di aver ricevuto, in data 19.01.2017, lettera del 18.01.2017, con cui la società gli comunicava il trasferimento presso la sede di Roma;
l'istante, Controparte_1 ancora, deduceva che, a seguito di tale comunicazione, nei giorni immediatamente successivi, avrebbe cominciato ad accusare disturbi alla salute, poi sfociati, nella giornata del 02.02.2017, in un malore accusato durante l'orario di lavoro, con conseguente intervento del 118 e trasporto dello stesso al vicino pronto soccorso, dove gli veniva diagnosticato uno stato di “ansia acuta”, con prescrizione di 10 giorni di riposo.
Dedotto di aver impugnato, con lettera del 08.02.2017, il predetto provvedimento di trasferimento, esponeva che a tale lettera faceva seguito nota della società del 22.02.2017 con cui assumeva che, in sostanza, sarebbe stata ribadita la legittimità del provvedimento di trasferimento adottato;
aggiungeva che, nelle more del periodo di malattia, per sopravvenuta sindrome ansioso reattiva, correlata a problematiche di lavoro, in ragione anche del provvedimento di trasferimento adottato dall'azienda – asseritamente illegittimo
– proponeva domanda cautelare innanzi a questo Tribunale, la quale veniva, tuttavia, respinta per insussistenza del requisito del periculum in mora.
Il ricorrente, in ogni caso, assumeva che, in tale periodo, a partire da mese di febbraio del
2017, terminata la malattia, si sarebbe visto costretto ad usufruire dei congedi parentali per stare vicino alla propria famiglia (moglie e figlio minorenne) ed evitare di prestare la propria attività lavorativa presso la sede di destinazione di Roma, in considerazione del provvedimento di trasferimento, deducendo, inoltre, che a causa della condotta – asseritamente illecita – dell'azienda, avrebbe subìto una riduzione consistente della propria retribuzione, ricevendo, a fronte della retribuzione globale di fatto pari ad euro 1.625,49, la paga lorda di euro 431,99 per i mesi di marzo ed aprile, euro 468,90 per i mesi di maggio e giugno 2017 ed euro 487,65 per luglio 2017.
Affermava, ancora, che, terminato il periodo di astensione dal lavoro, avrebbe rinnovato, con lettera inviata a mezzo pec in data 01.09.2017 il proprio rifiuto – che assumeva essere legittimo – a rendere la prestazione presso la sede di destinazione di Roma, reiterando la messa a disposizione delle proprie energie lavorative presso la sede di provenienza di
Marcianise.
Concludeva, in ogni caso, deducendo, per i motivi indicati in ricorso, la nullità e/o inefficacia del trasferimento nonché l'illegittimità del provvedimento del 18.01.2017.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva la in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., la quale eccepiva l'infondatezza del ricorso e che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto. In particolare, la società, dando, in ogni caso, atto che, nelle more, in data 26.09.2017, il lavoratore era stato licenziato, in primo luogo, riteneva infondate le eccezioni spiegate dal ricorrente a fondamento della dedotta illegittimità del trasferimento disposto in data
18.01.2017, adducendo, al riguardo, ragioni tecnico-organizzative che assumeva essere contenute nell'ambito del provvedimento impugnato nonché spiegate al lavoratore anche dall'amministratore delegato ed, ancora, l'impossibilità di continuare ad avvalersi del ricorrente presso la sede di Caserta (ovvero di Marcianise) alla luce di una diminuzione dei carichi di consegna e ritiro moneta presso tale sede e di contestuale aumento del carico di lavoro presso la filiale di Roma, come ragioni del provvedimento di trasferimento della stessa, ritenendo, in ogni caso, insussistente una rinuncia datoriale al trasferimento del proprio dipendente in virtù di quanto riportato nel contratto di assunzione, come prospettato in ricorso.
Riteneva, pertanto, sussistente un giustificato motivo oggettivo posto alla base del trasferimento del ricorrente;
in ogni caso, riteneva comprovate le esigenze sottese al trasferimento anche in considerazione dei carichi familiari e delle tipologie di patenti in possesso dei lavoratori impiegati presso la sede di Caserta, rilevando, infine, che l'adibizione del ricorrente ad autista presso la filiale di Roma non avrebbe integrato l'adibizione dello stesso a mansioni inferiori.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Incontestata la sussistenza del rapporto, oltre che documentalmente provata, va osservato che il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità del trasferimento del ricorrente per insussistenza del giustificato motivo oggettivo nonché la connessa richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti per effetto del provvedimento con cui, in data 18.01.2017, si disponeva il trasferimento del lavoratore.
Tanto premesso, con riguardo alla domanda volta all'accertamento dell'illegittimità del trasferimento della ricorrente dalla filiale sita in Marcianise (CE) a quella di Roma, come da lettera del 18.01.2017, va, innanzitutto, affrontata la questione concernente la permanenza dell'interesse del ricorrente a seguito del licenziamento dello stesso, avvenuto nelle more del giudizio, ovvero in data 26.09.2017, come da lettera di licenziamento versata in atti dalla società resistente (cfr. allegato n. 13 della produzione di parte resistente).
Al riguardo, con riferimento all'interesse ad agire del lavoratore ceduto o trasferito – come nel caso in esame – la giurisprudenza ha correttamente ritenuto sussistente tale interesse anche in presenza di licenziamento, sia prima che dopo la pronunzia favorevole di primo grado.
Sul punto, vale richiamare quanto affermato dal giudice di legittimità, il quale, con riferimento a fattispecie assimilabili, ha ritenuto che, qualora l'attore abbia chiesto l'accertamento di un diritto e la conseguente condanna del convenuto ad un fare, la circostanza che, nel corso del giudizio, sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione non determina la cessazione della materia del contendere, non estinguendosi l'interesse all'accertamento del fatto controverso (v., in tali termini, Cass. 19.11.2010 n. 23476,
Cass.
2.9.2010 n. 19009).
Peraltro, deve considerarsi, sempre con riguardo alla sussistenza di un interesse ad agire del prestatore di lavoro, che la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (cfr. Cass. 20.03.2009 n. 6909).
Ebbene, nel caso di specie, il licenziamento del ricorrente non incide sull'interesse di quest'ultimo ad una pronuncia di merito, avendo questi comunque conservato il proprio interesse all'accertamento dell'illegittimità del trasferimento ai fini risarcitori, pur nell'impossibilità di ripristinare la situazione originaria.
Così, venendo al merito della questione concernente l'impugnativa di trasferimento, va osservato che pacifica è la circostanza la con lettera datata 18.01.2017, Controparte_3 disponeva il trasferimento del ricorrente presso la sede di Roma.
Ebbene, osserva la giudicante come, nel caso di specie, trovi applicazione la disciplina prevista dall'art. 2103 c.c. Come è noto, l'art. 2103 c.c. riconosce al datore di lavoro uno ius variandi in ordine al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa e subordina, tuttavia, l'esercizio di tale facoltà
a “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”.
Nel segnare il limite oltre il quale l'interesse del datore alla mobilità della forza lavoro prevale rispetto al contrapposto interesse del lavoratore a permanere nella sede originaria, la norma, con disposizione di carattere generale, espressamente pone a carico dell'imprenditore l'onere di provare le ragioni poste a base del trasferimento.
Come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, “In tema di mutamento della sede di lavoro del lavoratore, sebbene il provvedimento di trasferimento non sia soggetto ad alcun onere di forma e non debba necessariamente contenere l'indicazione dei motivi, né il datore di lavoro abbia l'obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda, ove sia contestata la legittimità del trasferimento, il datore di lavoro ha l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato e, se può integrare o modificare la motivazione eventualmente enunciata nel provvedimento, non può limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di legittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte, ma deve comunque dimostrare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento” (cfr., in tal senso, Cass., sez. lav., 13 gennaio
2017, n. 807; Cass., sez. lav., 17 maggio 2010, n. 11984).
Fermo, dunque, l'onere in capo al datore di lavoro di dimostrare le ragioni oggettive che hanno condotto alla scelta di trasferire il lavoratore, va osservato che l'art. 2103 c.c., pur nella sua scarna formulazione, segna in maniera inequivocabile la prevalenza dell'interesse dell'imprenditore alla mobilità della forza lavoro sull'interesse del lavoratore a non veder mutato l'originario luogo di svolgimento della propria prestazione, a condizione che la scelta imprenditoriale di trasferire il lavoratore sia fondata su “comprovate” ragioni di carattere obiettivo e non risponda, invece, ad un uso pretestuoso e meramente strumentale del relativo potere.
La dimostrazione della sussistenza di ragioni oggettive ed effettive poste a fondamento del provvedimento di trasferimento è, dunque, da un lato, onere precipuo del datore di lavoro che afferma la legittimità del mutamento della sede lavorativa del dipendente, ma, dall'altro lato, è anche condizione necessaria e sufficiente per escludere la sussistenza del carattere pretestuoso dell'atto datoriale. Tuttavia, nel procedere ad una simile indagine, occorre considerare che, in materia, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che il controllo giudiziale sulla legittimità del provvedimento, ai sensi dell'art. 2103 c.c., è limitato all'accertamento della sussistenza delle
"comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" del trasferimento affermate dal datore di lavoro, di cui questi è tenuto a dimostrare la sussistenza, non essendo, invece, sindacabile, in virtù del principio di libertà dell'iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), il merito della scelta operata dall'imprenditore.
In particolare, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, con orientamento costante, ha affermato che il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell'impresa e non può essere dilatato fino a comprendere il merito della scelta operata dall'imprenditore; quest'ultima, inoltre, non deve presentare necessariamente i caratteri dell'inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una delle possibili scelte, tutte ragionevoli, che il datore di lavoro può adottare sul piano tecnico, organizzativo e produttivo.
Quindi, non sono sindacabili né l'idoneità della scelta dell'imprenditore a soddisfare l'obiettivo postosi né l'opportunità della stessa né l'opzione tra più soluzioni organizzative e neanche i criteri di individuazione nell'ambito del personale astrattamente suscettibile di movimentazione, salvo che risulti diversamente disposto dalla contrattazione collettiva e ferma l'applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e
1375 c.c..
In definitiva, se è pur vero che al giudice non è consentito alcun sindacato sul merito delle scelte, va, comunque, rilevato che permane un sindacato sulla effettività delle ragioni poste a fondamento delle stesse.
Nell'accertare la legittimità del trasferimento del lavoratore, il giudice è chiamato, quindi, a verificare, iuxta alligata et probata, la veridicità delle ragioni organizzative dedotte dal datore e, poi, l'effettiva sussistenza di un collegamento causale tra le stesse ed il trasferimento del lavoratore, al fine di evitare che esso possa essere fondato su motivazioni arbitrarie o meramente pretestuose. Ebbene, facendo applicazione di tali principi al caso di specie, ritiene la giudicante che il provvedimento di trasferimento adottato dalla resistente non appaia adottato in violazione della disciplina richiamata e che lo stesso, dunque, sia legittimo.
Nel caso de quo, infatti, parte resistente invoca, a giustificazione del proprio provvedimento, una diminuzione dei servizi di consegna e ritiro moneta effettuati dalla sede di Marcianise dovuto alla scelta di esternalizzare tali servizi nonché un significativo aumento di lavoro e la necessità di assumere nuovi autisti – con la medesima qualifica del ricorrente – presso la sede di Roma, deducendo, pertanto, che tali scelte sarebbero state effettuate per motivi interni di carattere economico- organizzativo, specificando, inoltre, l'impossibilità di un utilizzo di altri lavoratori per ragioni legate ai profili soggettivi di quest'ultimi e precisando che il trasferimento a Roma del ricorrente sarebbe stato, di fatto, l'unica misura alternativa al licenziamento dello stesso per assumere nuovo personale presso altre filiali, in violazione della legge.
Ciò posto, a fronte di tali deduzioni, non appare configurarsi, nel caso di specie, un'ipotesi di trasferimento illegittimo.
Ed, invero, alla luce della documentazione versata in atti, non è emerso alcun elemento a supporto di quanto dedotto dalla parte ricorrente in ordine all'illegittimità del provvedimento in questa sede impugnato.
In particolare, dall'esame dei documenti allegati, è risultato che la resistente – sulla quale gravava l'onere di provare la legittimità del trasferimento – alla luce di una serie di circostanze documentalmente provate (in particolare, cfr. allegati nn. 4, 5, 6 e 7 della produzione di parte resistente) e comunque esplicitate nell'ambito della comunicazione del
18.01.2017 – abbia provveduto allo spostamento del ricorrente presso la sede di Roma per ragioni di carattere organizzativo, stante la necessità di un autista, per la cui qualifica, peraltro, il ricorrente era stato in origine assunto (cfr. allegato n. 3 della produzione di parte resistente), salvo la successiva scelta datoriale di assegnargli, presso la sede di Marcianise, le mansioni di contatore della moneta metallica.
Dalla documentazione prodotta, tra l'altro, si evince altresì che, in ragione della diminuzione di fabbisogno di organico e del calo del fatturato presso la sede di Marcianise, la resistente, con comunicazione del 18.01.2017, disponeva il trasferimento anche del lavoratore di NA (cfr. allegato n. 9 della produzione di parte resistente), Per_1 contestualmente a quello dell'odierno ricorrente, nonché la mancata conferma, nell'ultimo periodo del 2016, del contratto di apprendistato del lavoratore Persona_2
Nel caso de quo, pertanto, il trasferimento non risulta dovuto ad una generica esigenza economica di riduzione del personale, bensì ad esigenze di matrice imprenditoriale direttamente connesse alla gestione organizzativa della compagine della resistente, di per sé insindacabili in questa sede.
Deve, peraltro, osservarsi, al riguardo, che le affermazioni di parte ricorrente si risolvono essenzialmente in giudizi circa la congruenza di decisioni aziendali di organizzazione dell'attività, che rimangono, invece, di stretta competenza del datore di lavoro;
ciò che il
Giudice può fare è verificare se determinati fatti inerenti la vita dell'azienda si siano verificati e se gli stessi possano identificarsi con le eccezioni stabilite dalla legge, per ritenere la legittimità o meno del provvedimento di trasferimento;
l'eventuale verifica di tali fatti arresta, a parere di questa decidente, il compito del giudice, che non può incidere sugli assetti organizzativi dell'azienda, imponendo cambiamenti nella gestione dell'attività economica e del personale.
Del resto, neppure giuridicamente possibile appare imporre al datore di lavoro di creare o conservare una figura professionale ad hoc per garantire al lavoratore la conservazione della sede di lavoro originaria.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Ne consegue che va, dunque, rigettata altresì la domanda spiegata a titolo risarcitorio per i danni patrimoniali e non patrimoniali che il ricorrente assume di aver subìto a seguito del trasferimento disposto con la lettera del 18.01.2017, non essendo in alcun modo emersi profili di illegittimità dello stesso.
Al riguardo, va, peraltro, evidenziato che, condividendo le argomentazioni formulate dalla parte resistente sul punto, con riferimento alla sussistenza del danno patrimoniale, la scelta del lavoratore di richiedere congedi parentali (seppur collegata a quella datoriale di trasferirlo presso la sede di Roma) pur essendo insindacabile – nella stessa misura in cui lo
è quella del datore di lavoro di trasferirlo in presenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (come nel caso di specie) – sebbene la stessa comporti, di fatto, una decurtazione sulla retribuzione, non integra un danno imputabile alla società, non solo alla luce della legittimità del provvedimento di trasferimento adottato dalla convenuta, ma anche in quanto tale richiesta appare il frutto di una libera scelta del ricorrente. Il tipo di pronuncia e la qualità delle parti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di giudizio.
S. Maria C.V., 24.03.2025 Il Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico