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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/07/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 3257/2024 R.G.
Promossa dalla
(P. I.V.A. n. ), con sede legale in Settimo San Parte_1 P.IVA_1
Pietro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Pizza e Giuseppe Catapano, presso i quali
è elettivamente domiciliata
Ricorrente opponente
Contro
, nata a [...] il [...], residente in [...]CP_1
Pietro (c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di CodiceFiscale_1
procura speciale allegata al ricorso per ingiunzione, dagli avvocati Luca
Crotta e Laura Porcu, presso i quali è elettivamente domiciliato
Convenuta opposta
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.10.2024 la ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 449/2024, emesso da questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, su ricorso della signora mediante il quale era stato ingiunto il pagamento CP_1
della somma di euro 9.799,52 oltre rivalutazione monetaria e interessi
pagina 1 legali, dalla data di maturazione del credito e fino al saldo, ed oltre le spese legali del procedimento monitorio.
1.1. Nel ricorso per ingiunzione i fatti posti a fondamento della pretesa creditoria sono stati rappresentati come segue.
Parte ricorrente per ingiunzione ha affermato di aver lavorato alle dipendenze della e quindi della CP_2 CP_3
complessivamente dal gennaio 2008 al 31 gennaio 2024.
Il rapporto di lavoro, peraltro formalizzato solo in data 5.3.2009, era regolamentato dal C.C.N.L. per i dipendenti del settore terziario.
In particolare, la lavoratrice aveva prestato la sua attività lavorativa presso il punto vendita gestito dalla sito in Settimo San Pietro, CP_3
via Gramsci nn. 15/17.
Con lettera in data 30 gennaio 2024 la aveva comunicato CP_3
alla ricorrente che “con effetto dal 31.01.2024 non è più in forza presso la - P.IVA per cessata attività”. CP_3 P.IVA_2
Successivamente, la lavoratrice aveva potuto verificare che il punto vendita in cui operava non aveva cessato l'attività, ma era stato ceduto in affitto alla con atto in data 10 gennaio 2024. Parte_1
Con comunicazione inviata via P.E.C. in data 9 febbraio 2024, per il tramite del suo legale, la lavoratrice aveva invitato la a Parte_1
riammetterla in servizio.
Poiché tale comunicazione era rimasta senza esito, con ricorso ex art. 700 c.p.c. la lavoratrice aveva adito il Giudice del Lavoro presso il
Tribunale di Cagliari, domandando di voler ordinare in via d'urgenza alla di ricevere le sue prestazioni lavorative e, comunque, di voler Parte_1
adottare tuti i provvedimenti adeguati alla tutela dei suoi diritti.
Con ordinanza dell'11.4.2024, in accoglimento della richiesta d'urgenza, il giudice aveva ordinato alla di ricevere la Parte_1
prestazione lavorativa di presso il punto vendita Settimo CP_1
san Pietro nella via Gramsci n. 15/17.
Tuttavia, la non aveva ottemperato all'ordine del giudice. Parte_1
pagina 2 Pertanto, la medesima lavoratrice aveva agito in sede monitoria per il pagamento delle retribuzioni maturate dal febbraio 2024 al giugno 2024, oltre ai ratei di quattordicesima mensilità.
1.2. A fondamento dell'opposizione la ha addotto che Parte_1
con i procuratori di parte opposta, che aveva intrapreso le medesime azioni giudiziali di concerto con altri due lavoratori interessati dalle medesime vicende, era intercorso un “intenso colloquio scritto” nel quale, esclusa da parte dei lavoratori la volontà di riprendere servizio presso la quest'ultima aveva avanzato proposte di definizione Parte_1
che, oltre a prevedere il pagamento di 15 mensilità per rinuncia al reintegro (perché tale era la volontà avanzata dai lavoratori), contemplava altresì il pagamento, per ciascun dipendente, del T.F.R. maturato, e ciò al fine di definire in maniera globale ogni questione riferita ai rapporti economici tra le parti.
La proposta di accordo, che implicitamente prevedeva – in alternativa – la ripresa del servizio nelle mansioni originarie, era stata definitivamente respinta in data 3.7.2024 né mai i dipendenti, in data successiva, avevano ripreso servizio, ovvero si erano recati sul posto di lavoro ai fini del loro reinserimento nel ciclo produttivo.
Sulla base di tali argomentazioni parte opponente, avendo ritenuto che il comportamento assunto dai lavoratori fosse da intendersi quale rinuncia alla reintegra, ha richiesto, in via riconvenzionale, che il giudice volesse “dichiarare il licenziamento della con decorrenza CP_1
03.08.2024”.
2. Parte opposta si è costituita in giudizio ed ha resistito all'opposizione.
In particolare, ha osservato come la non avesse mai Parte_1
invitato i lavoratori, né personalmente né tramite il loro procuratore, a riprendere il servizio.
Era infatti accaduto che le parti non avevano trovato un accordo, poiché la lavoratrice non aveva accettato la proposta formulata da
pagina 3 controparte, manifestando l'interesse a proseguire il rapporto di lavoro.
Di conseguenza, l'avvio di trattative tra gli avvocati non poteva certamente integrare un'ipotesi di rinuncia del lavoratore ai diritti acquisiti.
Parte opposta ha quindi richiesto il rigetto dell'avverso ricorso in opposizione, con condanna di parte opponente al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
3. Con ordinanza del 13.2.2025 il giudice ha concesso l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata tenuta in decisione in seguito al deposito di note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
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4. Tanto l'opposizione quanto la domanda riconvenzionale sono infondate, per i motivi di seguito esposti.
Con la citata ordinanza dell'11 aprile 2024, emessa a definizione del procedimento ex art. 700 c.p.c., è stato ordinato all'odierna opponente di ricevere la prestazione lavorativa della lavoratrice opposta presso il punto vendita sito in Settimo San Pietro, nella via Gramsci nn. 15/17.
Tale ordinanza, che non risulta sia stata fatta oggetto di reclamo al
Collegio, ha mantenuto e mantiene la sua efficacia esecutiva.
Ed infatti, l'art. 669-octies, sesto comma, c.p.c., vigente in seguito alle modifiche apportate dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, ha espressamente escluso, per una serie di provvedimenti cautelari, fra i quali anche quelli emessi ai sensi dell'art. 700 c.p.c., la necessità della successiva instaurazione del giudizio di merito entro il termine perentorio fissato dal giudice (o in difetto di quello di 60 gg.), la quale è ora rimessa alla discrezionale scelta delle parti ed è pertanto divenuta solo eventuale e non più obbligatoria.
Di conseguenza, in forza del carattere immediatamente esecutivo della citata ordinanza, l'odierna opponente era tenuta a ricevere le
pagina 4 prestazioni lavorative dell'opposta presso il citato punto vendita.
Per altro verso, già con la citata comunicazione via P.E.C. ricevuta dalla società in data 9 febbraio 2024 la lavoratrice opposta aveva chiaramente manifestato la propria volontà di riprendere servizio, così provvedendo ad offrire le sue prestazioni lavorative e determinando l'insorgenza, in capo all'opponente, di una mora accipiendi.
Di conseguenza, alla lavoratrice opposta spetta la retribuzione richiesta con il ricorso per ingiunzione.
Per contro, la domanda riconvenzionale, quand'anche interpretata nel senso di richiesta tesa ad ottenere una pronuncia dichiarativa dell'estinzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso delle parti (non potendo, evidentemente, il giudice sostituirsi al datore di lavoro nel dichiarare il licenziamento), non merita accoglimento.
Dagli atti di causa risulta che, successivamente all'emissione dell'ordinanza cautelare dell'11 aprile 2024, tra le parti siano intercorse delle trattative finalizzate alla composizione della lite, che non hanno sortito esito positivo.
E tuttavia non risulta che alla lavoratrice sia mai stata intimata la ripresa del servizio.
Del resto, la giurisprudenza formatasi sul disposto dell'art. 18 dello
Statuto dei Lavoratori ha chiarito che il datore di lavoro, pur non essendo vincolato al rispetto di forme solenni, ha pur sempre l'onere di comunicare al lavoratore un invito concreto e specifico a rientrare in azienda nel luogo e nelle mansioni originarie, ovvero in altre se ricorrano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, non essendo sufficiente la manifestazione di una generica disponibilità del datore di lavoro a dare esecuzione al provvedimento (v. Cass. civ., Sezione
Lavoro, sentenza n. 26519 del 27.11.2013).
Appare quindi evidente come, in assenza di un espresso invito alla ripresa del servizio da parte del datore di lavoro, la condotta della lavoratrice che si sia rifiutata di addivenire ad un accordo conciliativo
pagina 5 non possa essere interpretata alla stregua di una rinuncia al proprio diritto alla conservazione del posto di lavoro.
In definitiva, la lavoratrice ha diritto alla retribuzione a lei spettante per il periodo fatto oggetto del ricorso per ingiunzione, durante il quale, come detto, ha messo a disposizione le proprie energie lavorative.
In ordine alla quantificazione delle somme, si osserva che di fronte ai conteggi prodotti in causa dalla lavoratrice, la società opponente non ha formulato alcuna, sia pur minima, contestazione.
Il difetto di contestazione viene valorizzato in questa sede, ai sensi dell'art. 116, comma secondo, c.p.c., al fine di rafforzare il convincimento del Tribunale circa l'esattezza dei calcoli suddetti.
Per quanto sopra esposto, devono essere rigettate tanto l'opposizione quanto la domanda riconvenzionale e deve essere, altresì, confermato e dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
Nell'operare la liquidazione delle spese si procede ai sensi del D.M.
n. 55/2014, applicata la vigente tabella per le cause di lavoro di valore indeterminabile (avuto luogo alla domanda riconvenzionale), osservati i valori compresi tra i minimi ed i medi, e con esclusione della fase istruttoria, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta.
Deve essere disposta la distrazione delle spese in favore dei procuratori antistatari di parte opposta.
6. Si ritiene, inoltre, che sussistano i presupposti per disporre la condanna della società opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
In primo luogo, oltre all'istanza di parte, sussiste la totale soccombenza della parte opponente.
In secondo luogo, sussiste quantomeno la colpa grave, consistente, in particolare, nell'aver parte opponente resistito all'avverso ricorso per ingiunzione mediante la proposizione di difese ed eccezioni da ritenersi manifestamente infondate.
pagina 6 In terzo luogo, sussiste anche il danno risarcibile, atteso che, secondo l'orientamento ormai da tempo consolidatosi, all'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria non osta l'omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subito dalla parte vittoriosa, che non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l'ingiustificata iniziativa dell'avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cui esistenza può ben essere desunta dalla comune esperienza (v. Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 17485 del 23.8.2011).
Tenuto conto delle circostanze sottese al caso concreto, ed in particolare della breve durata del presente giudizio, il danno si liquida, in via equitativa, in euro 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna la alla rifusione delle spese processuali, che Parte_1
liquida in complessivi euro 4.500,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari di parte opposta;
3) condanna la al risarcimento in favore di Parte_1 CP_1
del danno di cui all'art. 96 c.p.c., che liquida in euro 500,00.
Cagliari, 16 luglio 2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
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