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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/12/2025, n. 1796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1796 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 575/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati
AN IE Presidente - relatore
Maria Angela Marchesiello Consigliere
Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello, iscritta nel registro generale con numero d'ordine 575 del 2023
T R A
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Coratella, del Parte_1 C.F._1
foro di Trani, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Andria alla via Lorenzo Bonomo n. 51, nonché presso il suo domicilio digitale ( , giusta procura Email_1 in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E
( , rappresentata e difesa, giusta mandato in Controparte_1 P.IVA_1
calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Gennaro Arcucci, del foro di Milano, elettivamente domiciliata in al corso Vittorio Emanuele II n. 60 (presso lo studio dell'avv. Vittorio CP_1
Russi), nonché presso il domicilio digitale dell'avv. Gennaro Arcucci
Email_2
APPELLATA avverso la sentenza n. cron. 1658/2022 del 2.11.2022, emessa dal Tribunale di Trani - Sezione Civile in composizione monocratica e pubblicata in data 4.11.2022, nel giudizio portante il numero di R.G. n.
3724/2019.
All'udienza del 31.10.2025, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione ex art. 352 c.p.c. (post riforma
Cartabia).
pagina 1 di 15 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
(d'ora in poi – breviter – solo ») esponendo: 1) di aver intrattenuto con la Banca rapporti
[...] CP_1
di conto corrente e, a seguito di una vendita immobiliare, di aver depositato la somma di €500.000,00 sotto forma di Time Deposit; 2) che, in data 22.1.2013, aveva sottoscritto la scheda di adesione per
«l'offerta in opzione di azioni ordinarie di nuova emissione e di obbligazioni convertibili subordinate del prestito denominato BPB 7% 2013-2018 convertibile subordinato con facoltà di rimborso», divenendo possessore di n. 1041 azioni BPB;
3) di aver sottoscritto ulteriori schede di adesione in data
14.2.2013, 19.2.2013 e, ancora, in data 26.11.2014, con l'acquisto di azioni subordinate al prestito denominato «BPB 6,50% 2014-2021», risultando, in definitiva, possessore di n. 24.294 azioni); 4) che tutte le operazioni suesposte erano state effettuate in assenza di un contratto quadro;
5) che, preso atto della riduzione del prezzo di smobilizzo delle azioni, in data 2.5.2016 e 29.06.2017, aveva ordinato la vendita di n. 21.000 azioni;
6) che entrambi gli ordini avevano avuto esito negativo;
7) di essere venuto a conoscenza del mancato rispetto, da parte dell'istituto bancario convenuto, del criterio della priorità degli ordini di vendita, così da permettere ad alcuni azionisti di vendere le proprie azioni in via anticipata;
8) che, in data 9.1.2018, gli erano state assegnate gratuitamente n. 1029 azioni BPB, come rilevato dall'estratto conto al 31.12.2018.
Sulla base di dette circostanza di fatto, l'attore eccepiva: i) la nullità relativa del contratto quadro ad oggetto la prestazione di servizi ed attività di investimento, non essendovi stata conclusione in forma scritta della negoziazione dei titoli, oltre la scheda di adesione sottoscritta dall'attore; ii) l'inosservanza, da parte della degli specifici obblighi informativi dettati in materia di prodotti illiquidi, con CP_1 violazione dell'art. 21 TUF e della Comunicazione Consob n. 9019104 del 2.03.2009; iii) l'errata valutazione circa l'adeguatezza delle operazioni di investimento proposte al cliente dall'istituto bancario, per non avere tenuto conto della propensione al rischio dell'investitore, delle sue esigenze informative e delle singole strategie di investimento, con violazione degli artt. 39 e 40 reg. n. CP_2
16190/2007, nonché della normativa post-Mifid e degli artt. 1337 e 1375 c.c.; iv) la violazione della normativa di settore in materia di conflitto d'interesse, dal momento che la Banca negoziatrice era stata parte dello stesso gruppo della Banca collocatrice dei titoli;
v) la concentrazione del portafoglio dei titoli emessi, in violazione del generale principio della diversificazione del portafoglio.
Concludendo, chiedeva di: a) accertare e dichiarare la nullità del contratto quadro relativo Parte_1
alla prestazione di servizi e attività di investimento, oltre che di tutti gli ordini di investimento effettuati, con condanna della convenuta alla restituzione delle somme investite o di altra somma ritenuta di giustizia, ovvero al risarcimento danni subiti e subendi da determinarsi in via equitativa;
b)
pagina 2 di 15 accertare l'inadempimento della convenuta agli obblighi informativi e dichiarare la nullità o CP_1
l'annullabilità, ovvero la risoluzione ex art. 1453 c.c. dei contratti di acquisto dei titoli BPB, con condanna della convenuta alla restituzione delle somme investite o di altra somma ritenuta di giustizia, ovvero al risarcimento danni subiti e subendi da determinarsi in via equitativa;
c) in via autonoma e concorrente, accertare e dichiarare la violazione da parte della degli artt. 39 e 40 reg. Consob n. CP_1
16190/2007 e della normativa post Mifid, nonché dichiararne la responsabilità precontrattuale per violazione dei principi di correttezza e buona fede, con conseguente condanna nei termini di cui sopra;
d) in subordine, accertata la violazione del criterio cronologico degli ordini di vendita delle azioni, condannare la convenuta al pagamento del valore delle azioni possedute alla data dell'ordine di vendita o al risarcimento danni da quantificarsi in via equitativa;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Nel costituirsi, la eccepiva la prescrizione dei crediti oggetto del giudizio e contestava la CP_1
fondatezza delle domande attoree, chiedendone il rigetto con vittoria di spese di lite.
Istruita la causa documentalmente, il Tribunale di Trani Sez. Civile, con sentenza n. 1658/2022 del
4.11.2022, rigettava le domande e condannava l'attore alla rifusione delle spese processuali secondo il principio di soccombenza.
Il primo giudice, nel deliberare preliminarmente sulla eccezione di prescrizione sollevata dalla CP_1
faceva decorrere il relativo termine «quinquennale» dalla data di acquisto «disinformato» dei titoli rischiosi (e non già dalle perdite di valore registrate), per cui, a suo dire, «la sollevata eccezione riguardava «al più le operazioni di investimento sottoscritte fino al 2013 e pertanto entro il quinquennio dalla proposizione della domanda».
Nel merito, poi, il giudice disattendeva le contestazioni mosse dal all'attività della Pt_1 CP_1 risultando documentata l'avvenuta informazione sulle caratteristiche dell'investimento de quo e dei rischi ad esso connesso, oltre che adeguata l'operazione al profilo di rischio del cliente.
Valorizzava, in particolare, la pregressa esperienza finanziaria del , il quale, alla data del Pt_1
31.12.2008, risultò titolare di n. 200 azioni BPB e, nel corso degli anni, effettuò ripetute operazioni di investimento aventi ad oggetto azioni dell'istituto di credito convenuto (nello specifico, 5.2.2009 - acquisto di n. 200 azioni per adesione aumento di capitale;
15.6.2010, acquisto di n. 600 azioni BPB;
4.5.2012 assegnazione di n. 20 azioni BPB a titolo gratuito;
19.2.2013, acquisto di n. 11.770 azioni
BPB per adesione aumento di capitale;
19.4.2013, assegnazione di n. 256 azioni a titolo gratuito;
24.7.2013, acquisto di n. 700 azioni BPB;
1.9.2014, assegnazione di n. 10.527 azioni BPB per adesione aumento di capitale;
12.1.2019, assegnazione di n. 1029 azioni BPB a titolo gratuito, nonché operazioni di vendita di 500 azioni andate a buon fine il 18.9.2015 e 16.10.2015; 12.1.2018 – assegnazione di n.
1.029 azioni BPB a titolo gratuito).
pagina 3 di 15 Il Tribunale valutava i contratti quadro di investimento sottoscritti dall'attore e i questionari di profilatura del cliente, in occasione dei quali l'attore dichiarò di avere conoscenza e dimestichezza dello strumento finanziario «azioni» e di investire per conseguire una «crescita del capitale nel medio - lungo periodo», ovvero di essere disposto ad accettare il «rischio di perderlo almeno in parte», desumendosi da ciò un profilo di rischi e un'esperienza finanziaria «media».
Il primo giudice riteneva dirimente, inoltre, l'attestazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza circa le informazioni ricevute sulla CP_1
rischiosità dell'investimento suggerito e sollecitato, ovvero della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo d'investitore; sotto altro profilo, dava atto del difetto di prova del nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno sofferto.
Evidenziava, infine, che il incassò periodicamente i dividendi erogati dalla pari ad Pt_1 CP_1
€4.459,71, ovvero cedole pari ad €24.739,91, e che lo stesso cliente vendette n. 1000 azioni BPB nel
2015 per il controvalore di €9.530,00, mentre non andarono a buon fine gli ordini di vendita immessi a partire dal dicembre 2015.
Avverso la sentenza, ha proposto appello concludendo per l'accoglimento delle Parte_1
domande, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Nel costituirsi, in via preliminare, ha eccepito inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., mentre, nel merito, ne ha chiesto il rigetto e, in subordine, di accertarsi – ex art. 1227 c.c. – il concorso di colpa dell'appellante.
All'udienza del 31.10.2025 invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata introitata a sentenza ex art. 352 c.p.c. (post riforma Cartabia).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di appello, lamenta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, Parte_1 che ha portato il primo giudice ad accertare l'adempimento della agli obblighi informativi CP_1
prescritti dalla normativa di settore, sulla base della mera consegna della documentazione relativa alla natura e ai rischi dello strumento finanziario (azioni illiquide), senza valutare l' inadeguatezza delle operazioni di investimento al profilo di rischio del cliente e considerare, tra l'altro, il conflitto d'interesse e la concentrazione del portafoglio titoli, unitamente alle altre circostanze specificatamente dedotte.
Il motivo è fondato e va accolto.
Anzitutto, va delimitato l'oggetto del presente giudizio di appello sia con riguardo alle domande esaminabili da questa Corte, sia, più nello specifico, alle operazioni di investimento per le quali l'appellante può ancora vantare il proprio diritto.
pagina 4 di 15 Il Tribunale ha correttamente disatteso l'eccezione di nullità dei contratti quadro per difetto di forma scritta, attesa la loro produzione in atti da parte della (pg. 6 della sentenza: «parte convenuta CP_1
allegava i contratti quadro di investimento sottoscritti dall'attore»).
Residuano, dunque, le ulteriori domande di nullità, annullamento e risoluzione dei contratti di acquisto dei titoli, con conseguente restituzione del capitale investito (v. conclusione sub. II dell'atto di appello), nonché di risarcimento del danno (v. conclusione sub. III), formulate da sul Parte_2
comune presupposto della violazione, da parte della Banca, degli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore1.
A tal proposito, va rammento che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, cui questa
Corte intende dare continuità, in assenza di un'esplicita previsione normativa, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, non può determinare l'invalidità del contratto quadro o dei singoli atti negoziali posti in essere in base allo stesso, ma può dar luogo soltanto a conseguenze risarcitorie, costituendo fonte di responsabilità precontrattuale nel caso in cui detta violazione si verifichi nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti, ovvero fonte di responsabilità contrattuale, nonché causa di risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto quadro (in termini,
Cass. civ. n. 23454/2020, che richiama Cass. n. 16820/2016; n. 8462/2014).
Per quanto qui di interesse, il ha fondato le proprie pretese, tra cui quella risarcitoria, sull' Pt_1
inadempimento della intermediaria agli obblighi di comportamento - in relazione agli ordini di investimento compiuti tra il 2013 e il 2014 - che le imponevano di informare il cliente in merito alle operazioni prima della loro conclusione, assicurandone l'adeguatezza al profilo di rischio (v. pg. 1 – 3 dell'atto di citazione di primo grado2). Proprio la dedotta inosservanza di detti obblighi informativi, che si collocano tra il conferimento dell'ordine e la sua esecuzione, giustifica soltanto una responsabilità di tipo contrattuale, con conseguente possibilità di risolvere i contratti di investimento conclusi e ottenere la restituzione del capitale, ovvero di conseguire il risarcimento dal danno (in tal senso, App. Bari n. 847/2025, che richiama App. Torino n. 813/2024 e Cass. civ. n. 8997/2021).
Tuttavia, è il caso qui di osservare che il giudice di prime cure, nel pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione sollevata dalla l'ha accolta, ancorchè limitatamente alle “operazioni di CP_1
investimento sottoscritte fino al 2013 e pertanto entro il quinquennio dalla proposizione della domanda” (pg. 5 della sentenza).
Pertanto, in disparte ogni valutazione sull'individuazione dell'esatto termine di prescrizione in relazione alla natura della responsabilità dedotta (non oggetto di specifica censura), spettava all'appellante impugnare la sentenza sul punto, ragion per cui, non avendolo fatto sull'erronea convinzione di un rigetto della stessa eccezione (v. pg. 8 atto di appello3), resta precluso a questa Corte ogni indagine sulle operazioni di investimento compiute “fino al 2013”.
In definitiva, alla luce delle reciproche allegazioni, deve aversi riguardo all' operazione finanziaria del
26.11.2014, ad oggetto l'offerta in opzione di 13.377 azioni di nuova emissione e di n. 13.377 obbligazioni subordinate al prestito denominato “ 6,50% 2014-2021 Controparte_1 subordinato TIER II”, per un controvalore di €199.986,15 (v. scheda di adesione per azionisti – doc. fasc. parte appellante).
Ciò premesso, e venendo al merito, il d.lgs. n. 58 del 1998, art. 21, nella formulazione ratione temporis applicabile, stabilisce, al comma 1, che gli intermediari, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori, devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse degli investitori e per l'integrità dei mercati (lett. a), ovvero acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre informati (lett. b).
Gli artt. 27 e 31 del Regolamento Consob n. 16190 del 2007 precisano ulteriormente il contenuto di tale obbligo contrattuale, disponendo che gli intermediari forniscano ai clienti o potenziali clienti, «in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente
6,50% 2014-2021 subordinato TIER II”; dalla scheda di adesione si evinceva che il era in Controparte_1 Pt_1 possesso di n.24.294 azioni, per le quali non è dato sapere in quale momento sia stata acquistate. Si precisa che questa difesa non dispone, per tali operazioni di ordini di acquisti, conferme di acquisto, scheda di adeguatezza e valutazione di appropriatezza ovvero note informative, valutazione finanziaria, propensione al rischio;
In data 09.01.2018 venivano assegnate gratuitamente al sig. n.1029 azioni BPB, circostanza quest'ultima confermata dall'estratto al Pt_1 31.12.2018»). 3 Cfr. pg. 8 dell'atto di appello: «Il Giudice di prime cure, dopo aver correttamente rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata da controparte, passa ad esaminare il merito della domanda ritenendo la pretesa di parte attrice comunque infondata». pagina 6 di 15 comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole».
Dall'esame delle citate disposizioni, aventi un contenuto conformativo delle condotte che gli intermediari devono tenere in fase precontrattuale ed in fase attuativa degli ordini di acquisto, possono individuarsi gli elementi costitutivi dell'obbligo informativo che, in esecuzione del generale principio di buona fede, su di essi incombe al fine di limitare l'asimmetria conoscitiva che caratterizza le operazioni d'investimento finanziario e consentire agli investitori una scelta razionale (cfr., in tema, Cass. civ. n.
18293/2023; n. 33596/2021; n. 16126/2020; n. 7905/2020).
In primo luogo, le norme richiamate evidenziano un “contenuto dinamico” di tale obbligo che accompagna l'investitore nella scelta finale e che, conseguentemente, non è riconducibile ad una generica dichiarazione di conoscenza, non riferibile al contenuto dell'operazione.
Da questo punto di vista, infatti, si afferma costantemente in giurisprudenza che l'intermediario finanziario ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione “adeguata in concreto”, tale cioè̀ da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente (Cass. civ. n. 17340/2008; n. 22147/2010), e che, quindi,
l'assolvimento di tale obbligo implica la formulazione, da parte dell'intermediario medesimo, di indicazioni idonee a descrivere la natura, la quantità e la qualità dei prodotti finanziari ed a rappresentarne la specifica rischiosità (Cass. civ. n. 2836/2025, secondo cui «L'intermediario finanziario ha l'obbligo di fornire un'informazione adeguata e completa all'investitore circa le caratteristiche del prodotto finanziario e i rischi associati, in conformità con gli artt. 21 e 23 del TUF
e con gli artt. 27, 28 e 29 del Regolamento Intermediari Consob»; n. 4727/2018; n. 16861/2017; n.
8089/2016; n. 2535/2016; n. 1376/2016).
Quanto alla latitudine di tali obblighi informativi, si ritiene che essi debbano essere particolarmente estesi e penetranti, giacché diretti a consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, solo dopo aver acquisito l'intero ventaglio delle informazioni, specifiche e personalizzate, che, di volta in volta, alla luce del parametro di diligenza applicabile, l'intermediario deve fornire in ragione delle caratteristiche dell'investitore e del titolo verso cui si indirizza l'investimento, quantunque attuato nel contesto di un rapporto di sola negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini (in tal senso,
Cass. civ. n. 14884/2017).
La prescrizione, nel sistema normativo delineato dal d.lgs. n. 58 del 1998, artt. 21 e 23, e dal reg.
Consob n. 16190 del 2007, di peculiari e pregnanti doveri informativi a carico degli intermediari e nell'interesse dei clienti risparmiatori si giustifica per la funzione che tali doveri hanno di orientare i pagina 7 di 15 clienti medesimi verso scelte di investimento consapevoli e ragionevoli, non già casuali o comunque di segno irresponsabile.
Sotto il profilo probatorio, si tratta di un obbligo il cui adempimento è accertabile esclusivamente sulla base delle concrete informazioni, relative al singolo contratto, fornite al cliente. Perciò, è sempre necessario, per tutte le operazioni, il riscontro probatorio del contenuto specifico delle informazioni fornite al singolo cliente, risultando, conseguentemente, del tutto inidonea una dichiarazione riassuntiva e generica dell'avvenuta completezza dell'informazione, anche se sottoscritta dal cliente.
Sempre restando sul piano processuale, la distribuzione degli oneri di allegazione e di prova in sede giudiziale è regolata dall'art. 23, co. 6, d. lgs. n. 58 del 1998, secondo cui spetta all'intermediario dimostrare di aver agito con la diligenza richiestagli (Cass. civ. n. 35776/2023; n. 18702/2016).
D'altronde, la norma si pone in perfetta armonia e continuità col principio generale che, in presenza dell'inadempimento, pone a carico del debitore la prova dell'esatto adempimento (Cass. sez. un. 13533 del 2001, seguìta, tra le tante, da Cass. civ. n. 15328/2018; n. 10111/2018; n. 826/2015).
Il riparto dell'onere probatorio risulta, dunque, così disciplinato: l'investitore deve allegare l'inadempimento, mentre l'intermediario è tenuto a provare, non la mera assenza di negligenza, ma l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, dimostrando che le informazioni asseritamente omesse in realtà sono state fornite.
Ebbene, a tali princìpi non si è affatto attenuto il giudice di prime cure nel ritenere adempiuti solo formalmente gli obblighi informativi posti a carico della nell'ambito dell'operazione finanziaria CP_1
del 26.11.2014, in assenza della previa e necessaria formulazione di indicazioni idonee a rappresentare la specifica rischiosità dei prodotti finanziari proposti, oltre che della corretta valutazione di adeguatezza dell'investimento.
Alla luce delle contestazioni mosse da all'attività di intermediazione svolta da Parte_1 [...]
è emerso che la suddetta operazione di investimento non fu preceduto Controparte_1 dall'acquisizione, da parte dell'investitore, del corredo informativo sufficiente a fargli ragionevolmente comprendere il tipo specifico di strumenti finanziari oggetto della negoziazione e, di conseguenza, a fargli assumere una decisione “consapevole” e “responsabile”.
In particolare, le lacune informative denunciate dall'appellante hanno riguardato l'illiquidità del prodotto e l'inadeguatezza al suo profilo di rischio, avendo la tra le altre cose, omesso di CP_1 indicare la “scomposizione del complessivo esborso di capitale”, il “valore di smobilizzo dell'investimento nel momento immediatamente successivo all'operazione di acquisto”, le modalità e le condizioni di smobilizzo, evidenziando le maggiori difficoltà, nonché i tempi e costi connessi al livello di illiquidità, e dovendo altresì precisare “che l'unica fonte di liquidità è lo stesso intermediario
pagina 8 di 15 negoziatore”, in modo da consentire al cliente “di confrontare il prodotto illiquido con altri prodotti semplici, noti, liquidi e a basso rischio, di analoga durata e diffusione”.
Ciò detto, è pacifico che quelli venduti a fossero prodotti “illiquidi” o ad essi assimilabili (tali Pt_1
secondo la definizione di cui alla comunicazione n. 9019194/094), in ragione della potenziale CP_2
difficoltà di liquidazione, poiché non quotati in Borsa e, quindi, scambiabili non già in un mercato regolamentato, ma tramite la stessa banca emittente o direttamente tra i suoi soci-azionisti. Dette azioni erano caratterizzate, quindi, dalla difficoltà per l'investitore di monetizzare e recuperare la somma inizialmente investita entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, tali da garantire la buona pluralità di interessi in acquisto e vendita.
Il fatto che i titoli avessero delle limitazioni nella negoziazione aumentava oggettivamente la rischiosità dell'investimento e la probabilità che gli stessi non potessero essere trasformati, al momento della richiesta, in moneta liquida, e ciò indipendentemente dal valore che essi potessero avere al momento della negoziazione e dalla solidità della intermediaria all'atto di acquisto. Né la liquidità delle azioni era garantita dalla possibilità per l'istituto di credito emittente di procedere al riacquisto delle azioni secondo criteri e meccanismi prefissati, circostanza, questa, che esponeva il cliente a un forte rischio di perdita del proprio capitale.
D'altronde, è la medesima a classificare le proprie azioni come strumento finanziario “illiquido” CP_1
non solo nel prospetto informativo e negli estratti dossier titoli forniti al cliente (cfr. doc. fasc. parte appellata), ma anche nei propri scritti difensivi (pg. 43-44 della comparsa di costituzione. «[…] le azioni BPB non erano ancora illiquide, bensì solo sottoposte al rischio di divenire illiquide in futuro, in ragione della mancata quotazione presso i mercati regolamentari»; «nel mese di luglio del 2015, indi dopo l'esecuzione dell'ultimo investimento contestato, la preso atto della sopravvenuta CP_1
contrazione degli scambi delle azioni BPB, ha comunicato a tutti i propri azionisti la natura illiquida delle azioni di propria emissione e l'incremento del profilo di rischio in medio -alto»).
Del resto, tale è la natura attribuita dal primo giudice («acquisto di azioni illiquide»), che ha rigettato la domanda del sotto il diverso profilo dell'avvenuta informazione su tale natura e Pt_2 dell'adeguatezza dello strumento finanziario ancorchè illiquido. Tale punto della sentenza non è stato censurato dalla CP_1
Non depone in senso contrario, inoltre, l'iniziale attribuzione di un profilo di rischio “basso” e “medio”
(poi, divenuto “medio alta” e “alta” nel 2015) a quote del capitale di rischio non quotate, attese le 4 Non rileva la mancata produzione documentale della citata Comunicazione, indipendentemente dalla sua natura di atto amministrativo e non normativo, rivenendosi il fondamento degli obblighi informativi – anche per le azioni illiquide – nel richiamato art. 21 TUF. pagina 9 di 15 caratteristiche e alla natura di detti strumenti finanziari il cui smobilizzo risulta difficile in tempi brevi e che sono esposti a rischi di liquidità incompatibili con i tempi richiesti e a costi sostenibili.
Sulla base di tali premesse, non può affatto ritenersi adempiuto l'obbligo di informazione con la mera consegna, da parte dell'intermediaria, del “set informativo” relativo alle caratteristiche dell'investimento prescelto e dei rischi ad esso connessi, ovvero alla propensione e capacità di investimento del cliente.
Il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari non è sufficiente a soddisfare l'obbligo informativo gravante sull'intermediario, dato il carattere generico e standardizzato del documento, inidoneo – di per sé - a fornire all'investitore un'informazione “adeguata in concreto”, cioè
a soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto (tra le altre, App. Bari n. 625/2023, che cita
Cass. civ. n. 9066/2017).
Tale documento rappresenta, al pari del “documento di sintesi”, l'antitesi del tipo di informazione imposta all'intermediario, che - come già detto - deve essere “specifica”, “personalizzata” e
“adeguata” in ragione tanto delle caratteristiche dell'investitore, quanto di quelle del titolo verso cui si indirizza l'investimento, a maggior ragione se si tratta di strumenti finanziari ad alto rischio di perdita di capitale.
Nemmeno giova alla dedurre di aver messo a disposizione del cliente copia del prospetto e del CP_1 regolamento, nonché delle schede informative con l'indicazione della natura, delle caratteristiche e del rischio di liquidità, ovvero della mancata quotazione delle azioni di cui è causa, dovendo l'intermediario operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati, con particolare riguardo ai costi ed ai rischi patrimoniali – si ripete - della “specifica operazione”, per poter effettuare una scelta consapevole di investimento o disinvestimento (in termini, App. Bari n. 1079/2025, che richiama Cass. civ. n. 9460/2022).
Né tantomeno riveste i caratteri di specificità la dichiarazione dell'appellato “di aver esaminato i fattori di rischio relativi all'Emittente” o “di aver preso visione dei prospetti informativi e dei fattori di rischio”.
Difatti, non rileva la sottoscrizione, da parte dell'investitore, della dichiarazione di aver avuto informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del rischio, che non può essere qualificata come confessione stragiudiziale e non costituisce neppure un'autorizzazione scritta all'investimento, quando sia apposta su un modulo standard – come nel caso di specie – senza alcun riferimento individualizzante da cui desumere l'effettiva presa d'atto dei rischi e delle particolari caratteristiche della specifica operazione (App. Bari n. 1079/2025, cit.; Cass. civ. n. 28175/2019).
pagina 10 di 15 Se ciò non bastasse, ai fini dell'accertamento della responsabilità della Banca, risulta dirimente, altresì, che l'operazione fu tutt'altro che adeguata al profilo di rischio di e al dichiarato obiettivo Parte_1
di investimento, come risultante dal questionario Mifid del 12.7.2013.
L'obbligo di informazione passiva previsto dall'art. 39, comma 1, lett. a) del citato regolamento, risponde alla know your customer rule, consistendo nell'acquisizione delle informazioni necessarie per l'apprezzamento del profilo di rischio proprio dell'investitore e la conseguente individuazione degli strumenti finanziari appropriati per tale investitore (cd. profilatura dell'investitore), ed è funzionale alla valutazione di adeguatezza delle singole operazioni che l'investitore intenderà porre in essere.
Infatti, poiché ciascuna operazione di negoziazione può essere inadeguata tanto per tipologia ed oggetto, quanto per frequenza o dimensione, la valutazione di adeguatezza di un'operazione da parte dell'intermediario richiede necessariamente la preventiva acquisizione delle informazioni concernenti la situazione finanziaria dell'investitore e gli obiettivi che questi si prefigge con il ricorso agli strumenti finanziari.
L'osservanza dell'obbligo di informazione passiva costituisce, dunque, un adempimento che deve necessariamente precedere l'esecuzione delle singole disposizioni dell'investitore (soprattutto se eseguite a distanza di tempo l'una dall'altra), in quanto strumentale alla realizzazione dell'obiettivo regolatorio perseguito di segnalare all'investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere e, in tal modo, di rendere effettivo il suo diritto ad una consapevole scelta di investimento.
Le “altre informazioni disponibili” acquisite dall'intermediario possono essere utilizzate solo in via integrativa e, dunque, non possono da sole essere poste a base della individuazione del profilo dell'investitore e, conseguentemente, elevate a parametro esclusivo della valutazione di adeguatezza dell'operazione.
E ancora, ai sensi dell'art. 40 del richiamato regolamento «sulla base delle informazioni CP_2
ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri: a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio. Una serie di operazioni, ciascuna delle quali è adeguata se considerata isolatamente, può non essere adeguata se avvenga con una frequenza che non è nel migliore interesse del cliente».
pagina 11 di 15 Ne consegue che, in presenza di una disposizione relativa a un'operazione non adeguata per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, l'intermediario è tenuto ad astenersi dall'esecuzione della stessa, a meno che, dopo aver informato l'investitore di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione, abbia successivamente ricevuto relativo ordine scritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.
Valutazione, questa, che la appellante non ha correttamente compiuto, per quanto si viene sùbito CP_1
a dire.
Anzitutto, in occasione del questionario di profilatura del 12.7.2013, il dichiarò di avere come Pt_1
obiettivo di investimento una «crescita del capitale medio – lungo periodo», anche accettando il rischio
«di perderlo almeno in parte». Lo stesso investitore, poi, riferì di aver un patrimonio di «Oltre 500.000
Euro»; infine, quanto alla esperienza e conoscenza in materia finanziaria, precisò di aver svolto in passato studi o professioni tali da consentirgli di acquisire specifiche competenze in ambito finanziario e, di conoscere svariate tipologie di strumenti finanziari, comprese le «obbligazioni» e le «azioni», avendo in precedenza investito «anche solo in azioni o fondi azionari».
Ora, alla luce di tutti questi elementi, risulta errata la valutazione di adeguatezza compiuta dalla CP_1 nel caso di specie, avendo l'appellato acquistato prodotti finanziari (azioni BPB) ad altissimo rischio di perdita del capitale investito, che rendeva opportuno non procedere alla loro esecuzione alla luce degli obiettivi di investimento dichiarati dall' investitore, tesi, per lo più, ad accrescere lo stesso capitale.
E infatti, vero è che il dichiarò, in sede di profilatura, di essere disposto a perdere in parte il Pt_1 proprio capitale e che il profilo “medio” attribuitogli era in linea con la sua reale attitudine, tuttavia, il rischio di liquidità dei titoli non consentiva la loro collocazione in una fascia “bassa” o “media” di profilazione, ma “alta”, come riconosciuto poi dalla nell'allegato dossier titoli del 9.1.2018. CP_1
Pertanto, atteso il rischio intrinseco delle azioni non quotate, anche a volerle considerare non ancora illiquide, questi strumenti finanziari avrebbero dovuto essere riservati a clienti con profilo altamente speculativo, o clienti professionali, e non certamente a clienti c.d. retail quale era l'appellante.
Infatti, in mancanza delle qualità normativamente richieste per essere un investitore qualificato o professionale, il profilo rimane quello dell'investitore retail, con l'applicazione dell'intero sistema di protezione dall'asimmetria informativa messo a punto dalle norme del TUF sopra indicate e integrate dai regolamenti (Cass. civ. n. 10286/2018; n. 30902/2017; n. 8394/2016; n. 9892/2016). Ove CP_2
pure l'investitore reso consapevole dalle informazioni ricevute insista per l'esecuzione dell'ordine,
l'intermediario non è per ciò solo vincolato ad adempiere, potendo recedere «in presenza di ordini
pagina 12 di 15 chiaramente rischiosi, idonei ad integrare gli estremi della giusta causa di recesso, ai sensi dell'articolo 1727 c.c., comma 1» (cfr. Cass. n. 12262/2015; n. 7922/2015).
Ed invero, per la valutazione di adeguatezza e per le omissioni ravvisabili nell'informazioni fornite, è inconferente che il cliente abbia dichiarato, in sede di stipula del contratto quadro, di possedere un'esperienza alta con riferimento ai prodotti finanziari da acquistare o un'elevata propensione al rischio, e, men che meno, che egli si sia eventualmente rifiutato di dare indicazioni sulla propria situazione patrimoniale o sui suoi obiettivi di investimento, dovendo, in quest'ultima evenienza,
l'intermediario ugualmente compiere la valutazione di adeguatezza dell'operazione di investimento in base ai principi generali di correttezza e trasparenza, tenendo conto di tutte le informazioni in suo possesso, come - per esempio – età, professione e presumibile propensione al rischio alla luce delle operazioni pregresse ed abituali (Cass. civ. n. 5250/2016).
Merita di essere qui rammentato che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale,
«l'accertamento “in via presuntiva del nesso di causalità tra il detto inadempimento e il danno patito dall'investitore”. Presunzione che spetta all'intermediario vincere attraverso la prova di aver correttamente adempiuto» (in termini, Cass. civ. n. 18293/2023; n. 12674/2022; n. 31497/2021; n.
29353/2018; n. 14166/2017; n. 12544/2017, che cita Cass. n. 23417/2016, per cui il mancato rispetto degli obblighi di informazione «comporta un alleggerimento dell'onere probatorio gravante sull'investitore ai fini dell'esercizio dell'azione risarcitoria: non nel senso che il danno dall'inadempimento degli obblighi informativi possa rivelarsi in re ipsa, ma in quello più limitato di consentire l'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità»; Cass. civ. n. 5702/2025, che richiama Cass. n. 19891/2022, secondo cui: «In tema di intermediazione finanziaria, grava sull'intermediario, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, dunque, dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggetto di investimento, risultando irrilevante, al fine di andare esente da responsabilità, una valutazione di adeguatezza dell'operazione, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento e, al contempo, condiziona la stessa valutazione di adeguatezza»). Resta salva la prova contraria, gravante sull'intermediario, circa la sussistenza di sopravvenienze che risultino atte a deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria informativa (Cass. civ. n. 2464/2019, che cita
Cass. n. 3914/2018 e n. 4727/2018).
Inoltre, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi, ed i clienti non rientrino in alcuna delle categorie di investitore qualificato pagina 13 di 15 o professionale previste dalla normativa di settore, come nel caso di non è configurabile Parte_1
alcun concorso di colpa di costoro nella produzione del danno (Cass. civ. n. 26064/2017), né, a fortiori, può ascriversi efficacia interruttiva del nesso di causalità alle loro scelte.
Tornando al caso di specie, il rischio del titolo illiquido non appare compatibile con l'obiettivo di investimento dichiarato da contemplante l'accettazione del rischio di perdita parziale, Parte_2 prossima alla metà e non già all'intero, con conseguente valutazione d'inadeguatezza degli investimenti in relazione ai comprovati obiettivi.
Venendo a concludere, quindi, va accolta la domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c. degli ordini di acquisto delle azioni, per violazione degli obblighi informativi da parte della e per inadeguatezza CP_1 delle operazioni di investimento eseguite dall'appellante, con assorbimento delle questioni relative alla violazione degli ulteriori obblighi di condotta (conflitto di interessi, concentrazione del portafoglio titolo).
Con la risoluzione del contratto, poi, si ingenerano tra le parti reciproci obblighi restitutori, in conseguenza degli effetti retroattivi della risoluzione ex art. 1458 c.c., dovendo l'intermediario restituire il capitale investito, decurtato di quanto riscosso dei dividendi e cedole percepiti, ovvero dalle vendite dei titoli, e l'investitore i titoli acquistati, e ciò secondo le regole dell'indebito oggettivo (Cass. civ. n. 2661/2019).
A tale ultimo proposito, è il caso qui di precisare che il primo giudice, anche sulla base della allegazioni della in atti documentate, ha rilevato che convenuta che “il riceveva CP_1 Pt_1
periodicamente i dividendi erogati dalla pari ad Euro 4.459,71, oltre a cedole pari ad Euro CP_1
24.739,91” e che questi “aveva validamente venduto n. 1000 azioni BPB nel 2015 per il controvalore di euro 9.530,00 (cfr. docc. 20-22 – Ordini di vendita eseguiti), non andati invece a buon fine gli ordini di vendita immessi a partire dal dicembre 2015” (pg. 7 della sentenza appellata).
Tale assunto non è stato specificatamente censurato dall'appellante, ragion per cui non c'è motivo per non procedere alla decurtazione di dette somme – ricevute a vario titolo - dall'importo originariamente investito.
In ordine alla autonoma domanda di risarcimento del danno patrimoniale patito dall'appellante, invece, deve rilevarsi l'assenza di prova specifica circa l'esistenza di un danno autonomamente riconoscibile rispetto all'indebito accertato e riconosciuto nonché della sussistenza di presupposti per il riconoscimento di una liquidazione equitativa del danno, in assenza di allegazione e prova.
In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della impugnata sentenza, va dichiarata la risoluzione degli ordini di acquisto delle azioni di per grave Controparte_1 inadempimento di quest'ultima, con conseguente condanna della appellata alla restituzione, in favore di pagina 14 di 15 della somma di €161.256,53 (ossia €199.986,15, cui vanno detratti €4.459,71, Parte_1
€24.739,91 ed €9.530,00), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, previa restituzione dei titoli da parte dell'appallante alla medesima. CP_1
L'accoglimento dell'appello comporta l'assorbimento del secondo motivo, con su si lamenta la condanna degli appellanti alla refusione delle spese processuali di primo grado.
La riforma della sentenza gravata, invece, impone una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado che seguono l'ordinario criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi
DM n.147/2022, in relazione ai valori medi dello scaglione tariffario da €52.001,00 ed €260.000,00).
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. cron. 1658/2022 del 2.11.2022, emessa dal Tribunale di Trani - Parte_1
Sezione Civile in composizione monocratica, pubblicata in data 4.11.2022, nel giudizio portante il numero di R.G. n. 3724/2019, così provvede:
1) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, accertato il grave inadempimento di
[...]
dichiara la risoluzione dell'ordine di acquisto del 26.11.2014, ad Controparte_1 oggetto l'offerta in opzione di 13.377 azioni di nuova emissione e di n. 13.377 obbligazioni subordinate al prestito denominato “ 6,50% 2014-2021 subordinato Controparte_1
TIER II”;
2) condanna al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di €161.256,53, come in parte motiva, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, previa restituzione dei medesimi titoli da parte di a Parte_1 CP_1 [...]
CP_1
3) condanna a rifondere all'appellante le spese processuali, che Controparte_1 liquida, per il primo grado, in €14.648,00 (di cui €14.103,00 per compenso ed €545,00 per esborsi) e, per il secondo grado, in €14.317,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso il 14 novembre 2025 in camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Presidente relatore - estensore
AN IE
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Invero, solo in via subordinata, ovvero in caso rigetto delle prime domande, il ha chiesto di accertare «lo Pt_1 scavalcamento degli ordini cronologici di vendita della azioni, con conseguente condanna della al pagamento del CP_1 valore delle azioni possedute alla data del disposto ordine di vendita ovvero al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione» (cfr. conclusione sub. IV). 2 L'attore ha testualmente dedotto: «[…] in data 22.1.2013 l'istante sottoscriveva scheda di adesione per l'offerta in opzione di azioni ordinarie di nuova emissione e di obbligazioni convertibili subordinate del prestito denominato BPB 7% 2013 - 2018 convertibile subordinato con facoltà di rimborso. Dalla lettura di tale scheda si evince va che il sig. Pt_1 era possessore di n.1041 azioni;
in data 14.2.2013 il sig. l'istante sottoscriveva scheda di adesione per “l'offerta Pt_1 in opzione di azioni ordinarie di nuova emissione e di obbligazioni convertibili subordinate del prestito denominato BPB
7% 2013-2018 convertibile subordinato con facoltà di rimborso”; In data 19.02.2013 l'attore sottoscriveva un ulteriore scheda di adesione per “l'offerta in opzione di azioni ordinarie di nuova emissione e di obbligazioni convertibili subordinate del prestito denominato BPB 7% 2013-2018 convertibile subordinato con facoltà di rimborso”; in data 12.07.2013 il sig. veniva sottoposto a questionario di profilatura dalla quale emergevano una serie di Pt_1 incongruenze ovvero di affermazioni non corrispondenti alla realtà; in data 26.11.2014 l'istante sottoscriveva offerta in opzione agli azionisti di azioni ordinarie di nuova emissione e di obbligazioni subordinate del prestito denominato “ CP_1 pagina 5 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati
AN IE Presidente - relatore
Maria Angela Marchesiello Consigliere
Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello, iscritta nel registro generale con numero d'ordine 575 del 2023
T R A
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Coratella, del Parte_1 C.F._1
foro di Trani, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Andria alla via Lorenzo Bonomo n. 51, nonché presso il suo domicilio digitale ( , giusta procura Email_1 in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E
( , rappresentata e difesa, giusta mandato in Controparte_1 P.IVA_1
calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Gennaro Arcucci, del foro di Milano, elettivamente domiciliata in al corso Vittorio Emanuele II n. 60 (presso lo studio dell'avv. Vittorio CP_1
Russi), nonché presso il domicilio digitale dell'avv. Gennaro Arcucci
Email_2
APPELLATA avverso la sentenza n. cron. 1658/2022 del 2.11.2022, emessa dal Tribunale di Trani - Sezione Civile in composizione monocratica e pubblicata in data 4.11.2022, nel giudizio portante il numero di R.G. n.
3724/2019.
All'udienza del 31.10.2025, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione ex art. 352 c.p.c. (post riforma
Cartabia).
pagina 1 di 15 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
(d'ora in poi – breviter – solo ») esponendo: 1) di aver intrattenuto con la Banca rapporti
[...] CP_1
di conto corrente e, a seguito di una vendita immobiliare, di aver depositato la somma di €500.000,00 sotto forma di Time Deposit; 2) che, in data 22.1.2013, aveva sottoscritto la scheda di adesione per
«l'offerta in opzione di azioni ordinarie di nuova emissione e di obbligazioni convertibili subordinate del prestito denominato BPB 7% 2013-2018 convertibile subordinato con facoltà di rimborso», divenendo possessore di n. 1041 azioni BPB;
3) di aver sottoscritto ulteriori schede di adesione in data
14.2.2013, 19.2.2013 e, ancora, in data 26.11.2014, con l'acquisto di azioni subordinate al prestito denominato «BPB 6,50% 2014-2021», risultando, in definitiva, possessore di n. 24.294 azioni); 4) che tutte le operazioni suesposte erano state effettuate in assenza di un contratto quadro;
5) che, preso atto della riduzione del prezzo di smobilizzo delle azioni, in data 2.5.2016 e 29.06.2017, aveva ordinato la vendita di n. 21.000 azioni;
6) che entrambi gli ordini avevano avuto esito negativo;
7) di essere venuto a conoscenza del mancato rispetto, da parte dell'istituto bancario convenuto, del criterio della priorità degli ordini di vendita, così da permettere ad alcuni azionisti di vendere le proprie azioni in via anticipata;
8) che, in data 9.1.2018, gli erano state assegnate gratuitamente n. 1029 azioni BPB, come rilevato dall'estratto conto al 31.12.2018.
Sulla base di dette circostanza di fatto, l'attore eccepiva: i) la nullità relativa del contratto quadro ad oggetto la prestazione di servizi ed attività di investimento, non essendovi stata conclusione in forma scritta della negoziazione dei titoli, oltre la scheda di adesione sottoscritta dall'attore; ii) l'inosservanza, da parte della degli specifici obblighi informativi dettati in materia di prodotti illiquidi, con CP_1 violazione dell'art. 21 TUF e della Comunicazione Consob n. 9019104 del 2.03.2009; iii) l'errata valutazione circa l'adeguatezza delle operazioni di investimento proposte al cliente dall'istituto bancario, per non avere tenuto conto della propensione al rischio dell'investitore, delle sue esigenze informative e delle singole strategie di investimento, con violazione degli artt. 39 e 40 reg. n. CP_2
16190/2007, nonché della normativa post-Mifid e degli artt. 1337 e 1375 c.c.; iv) la violazione della normativa di settore in materia di conflitto d'interesse, dal momento che la Banca negoziatrice era stata parte dello stesso gruppo della Banca collocatrice dei titoli;
v) la concentrazione del portafoglio dei titoli emessi, in violazione del generale principio della diversificazione del portafoglio.
Concludendo, chiedeva di: a) accertare e dichiarare la nullità del contratto quadro relativo Parte_1
alla prestazione di servizi e attività di investimento, oltre che di tutti gli ordini di investimento effettuati, con condanna della convenuta alla restituzione delle somme investite o di altra somma ritenuta di giustizia, ovvero al risarcimento danni subiti e subendi da determinarsi in via equitativa;
b)
pagina 2 di 15 accertare l'inadempimento della convenuta agli obblighi informativi e dichiarare la nullità o CP_1
l'annullabilità, ovvero la risoluzione ex art. 1453 c.c. dei contratti di acquisto dei titoli BPB, con condanna della convenuta alla restituzione delle somme investite o di altra somma ritenuta di giustizia, ovvero al risarcimento danni subiti e subendi da determinarsi in via equitativa;
c) in via autonoma e concorrente, accertare e dichiarare la violazione da parte della degli artt. 39 e 40 reg. Consob n. CP_1
16190/2007 e della normativa post Mifid, nonché dichiararne la responsabilità precontrattuale per violazione dei principi di correttezza e buona fede, con conseguente condanna nei termini di cui sopra;
d) in subordine, accertata la violazione del criterio cronologico degli ordini di vendita delle azioni, condannare la convenuta al pagamento del valore delle azioni possedute alla data dell'ordine di vendita o al risarcimento danni da quantificarsi in via equitativa;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Nel costituirsi, la eccepiva la prescrizione dei crediti oggetto del giudizio e contestava la CP_1
fondatezza delle domande attoree, chiedendone il rigetto con vittoria di spese di lite.
Istruita la causa documentalmente, il Tribunale di Trani Sez. Civile, con sentenza n. 1658/2022 del
4.11.2022, rigettava le domande e condannava l'attore alla rifusione delle spese processuali secondo il principio di soccombenza.
Il primo giudice, nel deliberare preliminarmente sulla eccezione di prescrizione sollevata dalla CP_1
faceva decorrere il relativo termine «quinquennale» dalla data di acquisto «disinformato» dei titoli rischiosi (e non già dalle perdite di valore registrate), per cui, a suo dire, «la sollevata eccezione riguardava «al più le operazioni di investimento sottoscritte fino al 2013 e pertanto entro il quinquennio dalla proposizione della domanda».
Nel merito, poi, il giudice disattendeva le contestazioni mosse dal all'attività della Pt_1 CP_1 risultando documentata l'avvenuta informazione sulle caratteristiche dell'investimento de quo e dei rischi ad esso connesso, oltre che adeguata l'operazione al profilo di rischio del cliente.
Valorizzava, in particolare, la pregressa esperienza finanziaria del , il quale, alla data del Pt_1
31.12.2008, risultò titolare di n. 200 azioni BPB e, nel corso degli anni, effettuò ripetute operazioni di investimento aventi ad oggetto azioni dell'istituto di credito convenuto (nello specifico, 5.2.2009 - acquisto di n. 200 azioni per adesione aumento di capitale;
15.6.2010, acquisto di n. 600 azioni BPB;
4.5.2012 assegnazione di n. 20 azioni BPB a titolo gratuito;
19.2.2013, acquisto di n. 11.770 azioni
BPB per adesione aumento di capitale;
19.4.2013, assegnazione di n. 256 azioni a titolo gratuito;
24.7.2013, acquisto di n. 700 azioni BPB;
1.9.2014, assegnazione di n. 10.527 azioni BPB per adesione aumento di capitale;
12.1.2019, assegnazione di n. 1029 azioni BPB a titolo gratuito, nonché operazioni di vendita di 500 azioni andate a buon fine il 18.9.2015 e 16.10.2015; 12.1.2018 – assegnazione di n.
1.029 azioni BPB a titolo gratuito).
pagina 3 di 15 Il Tribunale valutava i contratti quadro di investimento sottoscritti dall'attore e i questionari di profilatura del cliente, in occasione dei quali l'attore dichiarò di avere conoscenza e dimestichezza dello strumento finanziario «azioni» e di investire per conseguire una «crescita del capitale nel medio - lungo periodo», ovvero di essere disposto ad accettare il «rischio di perderlo almeno in parte», desumendosi da ciò un profilo di rischi e un'esperienza finanziaria «media».
Il primo giudice riteneva dirimente, inoltre, l'attestazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza circa le informazioni ricevute sulla CP_1
rischiosità dell'investimento suggerito e sollecitato, ovvero della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo d'investitore; sotto altro profilo, dava atto del difetto di prova del nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno sofferto.
Evidenziava, infine, che il incassò periodicamente i dividendi erogati dalla pari ad Pt_1 CP_1
€4.459,71, ovvero cedole pari ad €24.739,91, e che lo stesso cliente vendette n. 1000 azioni BPB nel
2015 per il controvalore di €9.530,00, mentre non andarono a buon fine gli ordini di vendita immessi a partire dal dicembre 2015.
Avverso la sentenza, ha proposto appello concludendo per l'accoglimento delle Parte_1
domande, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Nel costituirsi, in via preliminare, ha eccepito inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., mentre, nel merito, ne ha chiesto il rigetto e, in subordine, di accertarsi – ex art. 1227 c.c. – il concorso di colpa dell'appellante.
All'udienza del 31.10.2025 invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata introitata a sentenza ex art. 352 c.p.c. (post riforma Cartabia).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di appello, lamenta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, Parte_1 che ha portato il primo giudice ad accertare l'adempimento della agli obblighi informativi CP_1
prescritti dalla normativa di settore, sulla base della mera consegna della documentazione relativa alla natura e ai rischi dello strumento finanziario (azioni illiquide), senza valutare l' inadeguatezza delle operazioni di investimento al profilo di rischio del cliente e considerare, tra l'altro, il conflitto d'interesse e la concentrazione del portafoglio titoli, unitamente alle altre circostanze specificatamente dedotte.
Il motivo è fondato e va accolto.
Anzitutto, va delimitato l'oggetto del presente giudizio di appello sia con riguardo alle domande esaminabili da questa Corte, sia, più nello specifico, alle operazioni di investimento per le quali l'appellante può ancora vantare il proprio diritto.
pagina 4 di 15 Il Tribunale ha correttamente disatteso l'eccezione di nullità dei contratti quadro per difetto di forma scritta, attesa la loro produzione in atti da parte della (pg. 6 della sentenza: «parte convenuta CP_1
allegava i contratti quadro di investimento sottoscritti dall'attore»).
Residuano, dunque, le ulteriori domande di nullità, annullamento e risoluzione dei contratti di acquisto dei titoli, con conseguente restituzione del capitale investito (v. conclusione sub. II dell'atto di appello), nonché di risarcimento del danno (v. conclusione sub. III), formulate da sul Parte_2
comune presupposto della violazione, da parte della Banca, degli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore1.
A tal proposito, va rammento che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, cui questa
Corte intende dare continuità, in assenza di un'esplicita previsione normativa, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, non può determinare l'invalidità del contratto quadro o dei singoli atti negoziali posti in essere in base allo stesso, ma può dar luogo soltanto a conseguenze risarcitorie, costituendo fonte di responsabilità precontrattuale nel caso in cui detta violazione si verifichi nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti, ovvero fonte di responsabilità contrattuale, nonché causa di risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto quadro (in termini,
Cass. civ. n. 23454/2020, che richiama Cass. n. 16820/2016; n. 8462/2014).
Per quanto qui di interesse, il ha fondato le proprie pretese, tra cui quella risarcitoria, sull' Pt_1
inadempimento della intermediaria agli obblighi di comportamento - in relazione agli ordini di investimento compiuti tra il 2013 e il 2014 - che le imponevano di informare il cliente in merito alle operazioni prima della loro conclusione, assicurandone l'adeguatezza al profilo di rischio (v. pg. 1 – 3 dell'atto di citazione di primo grado2). Proprio la dedotta inosservanza di detti obblighi informativi, che si collocano tra il conferimento dell'ordine e la sua esecuzione, giustifica soltanto una responsabilità di tipo contrattuale, con conseguente possibilità di risolvere i contratti di investimento conclusi e ottenere la restituzione del capitale, ovvero di conseguire il risarcimento dal danno (in tal senso, App. Bari n. 847/2025, che richiama App. Torino n. 813/2024 e Cass. civ. n. 8997/2021).
Tuttavia, è il caso qui di osservare che il giudice di prime cure, nel pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione sollevata dalla l'ha accolta, ancorchè limitatamente alle “operazioni di CP_1
investimento sottoscritte fino al 2013 e pertanto entro il quinquennio dalla proposizione della domanda” (pg. 5 della sentenza).
Pertanto, in disparte ogni valutazione sull'individuazione dell'esatto termine di prescrizione in relazione alla natura della responsabilità dedotta (non oggetto di specifica censura), spettava all'appellante impugnare la sentenza sul punto, ragion per cui, non avendolo fatto sull'erronea convinzione di un rigetto della stessa eccezione (v. pg. 8 atto di appello3), resta precluso a questa Corte ogni indagine sulle operazioni di investimento compiute “fino al 2013”.
In definitiva, alla luce delle reciproche allegazioni, deve aversi riguardo all' operazione finanziaria del
26.11.2014, ad oggetto l'offerta in opzione di 13.377 azioni di nuova emissione e di n. 13.377 obbligazioni subordinate al prestito denominato “ 6,50% 2014-2021 Controparte_1 subordinato TIER II”, per un controvalore di €199.986,15 (v. scheda di adesione per azionisti – doc. fasc. parte appellante).
Ciò premesso, e venendo al merito, il d.lgs. n. 58 del 1998, art. 21, nella formulazione ratione temporis applicabile, stabilisce, al comma 1, che gli intermediari, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori, devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse degli investitori e per l'integrità dei mercati (lett. a), ovvero acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre informati (lett. b).
Gli artt. 27 e 31 del Regolamento Consob n. 16190 del 2007 precisano ulteriormente il contenuto di tale obbligo contrattuale, disponendo che gli intermediari forniscano ai clienti o potenziali clienti, «in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente
6,50% 2014-2021 subordinato TIER II”; dalla scheda di adesione si evinceva che il era in Controparte_1 Pt_1 possesso di n.24.294 azioni, per le quali non è dato sapere in quale momento sia stata acquistate. Si precisa che questa difesa non dispone, per tali operazioni di ordini di acquisti, conferme di acquisto, scheda di adeguatezza e valutazione di appropriatezza ovvero note informative, valutazione finanziaria, propensione al rischio;
In data 09.01.2018 venivano assegnate gratuitamente al sig. n.1029 azioni BPB, circostanza quest'ultima confermata dall'estratto al Pt_1 31.12.2018»). 3 Cfr. pg. 8 dell'atto di appello: «Il Giudice di prime cure, dopo aver correttamente rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata da controparte, passa ad esaminare il merito della domanda ritenendo la pretesa di parte attrice comunque infondata». pagina 6 di 15 comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole».
Dall'esame delle citate disposizioni, aventi un contenuto conformativo delle condotte che gli intermediari devono tenere in fase precontrattuale ed in fase attuativa degli ordini di acquisto, possono individuarsi gli elementi costitutivi dell'obbligo informativo che, in esecuzione del generale principio di buona fede, su di essi incombe al fine di limitare l'asimmetria conoscitiva che caratterizza le operazioni d'investimento finanziario e consentire agli investitori una scelta razionale (cfr., in tema, Cass. civ. n.
18293/2023; n. 33596/2021; n. 16126/2020; n. 7905/2020).
In primo luogo, le norme richiamate evidenziano un “contenuto dinamico” di tale obbligo che accompagna l'investitore nella scelta finale e che, conseguentemente, non è riconducibile ad una generica dichiarazione di conoscenza, non riferibile al contenuto dell'operazione.
Da questo punto di vista, infatti, si afferma costantemente in giurisprudenza che l'intermediario finanziario ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione “adeguata in concreto”, tale cioè̀ da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente (Cass. civ. n. 17340/2008; n. 22147/2010), e che, quindi,
l'assolvimento di tale obbligo implica la formulazione, da parte dell'intermediario medesimo, di indicazioni idonee a descrivere la natura, la quantità e la qualità dei prodotti finanziari ed a rappresentarne la specifica rischiosità (Cass. civ. n. 2836/2025, secondo cui «L'intermediario finanziario ha l'obbligo di fornire un'informazione adeguata e completa all'investitore circa le caratteristiche del prodotto finanziario e i rischi associati, in conformità con gli artt. 21 e 23 del TUF
e con gli artt. 27, 28 e 29 del Regolamento Intermediari Consob»; n. 4727/2018; n. 16861/2017; n.
8089/2016; n. 2535/2016; n. 1376/2016).
Quanto alla latitudine di tali obblighi informativi, si ritiene che essi debbano essere particolarmente estesi e penetranti, giacché diretti a consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, solo dopo aver acquisito l'intero ventaglio delle informazioni, specifiche e personalizzate, che, di volta in volta, alla luce del parametro di diligenza applicabile, l'intermediario deve fornire in ragione delle caratteristiche dell'investitore e del titolo verso cui si indirizza l'investimento, quantunque attuato nel contesto di un rapporto di sola negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini (in tal senso,
Cass. civ. n. 14884/2017).
La prescrizione, nel sistema normativo delineato dal d.lgs. n. 58 del 1998, artt. 21 e 23, e dal reg.
Consob n. 16190 del 2007, di peculiari e pregnanti doveri informativi a carico degli intermediari e nell'interesse dei clienti risparmiatori si giustifica per la funzione che tali doveri hanno di orientare i pagina 7 di 15 clienti medesimi verso scelte di investimento consapevoli e ragionevoli, non già casuali o comunque di segno irresponsabile.
Sotto il profilo probatorio, si tratta di un obbligo il cui adempimento è accertabile esclusivamente sulla base delle concrete informazioni, relative al singolo contratto, fornite al cliente. Perciò, è sempre necessario, per tutte le operazioni, il riscontro probatorio del contenuto specifico delle informazioni fornite al singolo cliente, risultando, conseguentemente, del tutto inidonea una dichiarazione riassuntiva e generica dell'avvenuta completezza dell'informazione, anche se sottoscritta dal cliente.
Sempre restando sul piano processuale, la distribuzione degli oneri di allegazione e di prova in sede giudiziale è regolata dall'art. 23, co. 6, d. lgs. n. 58 del 1998, secondo cui spetta all'intermediario dimostrare di aver agito con la diligenza richiestagli (Cass. civ. n. 35776/2023; n. 18702/2016).
D'altronde, la norma si pone in perfetta armonia e continuità col principio generale che, in presenza dell'inadempimento, pone a carico del debitore la prova dell'esatto adempimento (Cass. sez. un. 13533 del 2001, seguìta, tra le tante, da Cass. civ. n. 15328/2018; n. 10111/2018; n. 826/2015).
Il riparto dell'onere probatorio risulta, dunque, così disciplinato: l'investitore deve allegare l'inadempimento, mentre l'intermediario è tenuto a provare, non la mera assenza di negligenza, ma l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, dimostrando che le informazioni asseritamente omesse in realtà sono state fornite.
Ebbene, a tali princìpi non si è affatto attenuto il giudice di prime cure nel ritenere adempiuti solo formalmente gli obblighi informativi posti a carico della nell'ambito dell'operazione finanziaria CP_1
del 26.11.2014, in assenza della previa e necessaria formulazione di indicazioni idonee a rappresentare la specifica rischiosità dei prodotti finanziari proposti, oltre che della corretta valutazione di adeguatezza dell'investimento.
Alla luce delle contestazioni mosse da all'attività di intermediazione svolta da Parte_1 [...]
è emerso che la suddetta operazione di investimento non fu preceduto Controparte_1 dall'acquisizione, da parte dell'investitore, del corredo informativo sufficiente a fargli ragionevolmente comprendere il tipo specifico di strumenti finanziari oggetto della negoziazione e, di conseguenza, a fargli assumere una decisione “consapevole” e “responsabile”.
In particolare, le lacune informative denunciate dall'appellante hanno riguardato l'illiquidità del prodotto e l'inadeguatezza al suo profilo di rischio, avendo la tra le altre cose, omesso di CP_1 indicare la “scomposizione del complessivo esborso di capitale”, il “valore di smobilizzo dell'investimento nel momento immediatamente successivo all'operazione di acquisto”, le modalità e le condizioni di smobilizzo, evidenziando le maggiori difficoltà, nonché i tempi e costi connessi al livello di illiquidità, e dovendo altresì precisare “che l'unica fonte di liquidità è lo stesso intermediario
pagina 8 di 15 negoziatore”, in modo da consentire al cliente “di confrontare il prodotto illiquido con altri prodotti semplici, noti, liquidi e a basso rischio, di analoga durata e diffusione”.
Ciò detto, è pacifico che quelli venduti a fossero prodotti “illiquidi” o ad essi assimilabili (tali Pt_1
secondo la definizione di cui alla comunicazione n. 9019194/094), in ragione della potenziale CP_2
difficoltà di liquidazione, poiché non quotati in Borsa e, quindi, scambiabili non già in un mercato regolamentato, ma tramite la stessa banca emittente o direttamente tra i suoi soci-azionisti. Dette azioni erano caratterizzate, quindi, dalla difficoltà per l'investitore di monetizzare e recuperare la somma inizialmente investita entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, tali da garantire la buona pluralità di interessi in acquisto e vendita.
Il fatto che i titoli avessero delle limitazioni nella negoziazione aumentava oggettivamente la rischiosità dell'investimento e la probabilità che gli stessi non potessero essere trasformati, al momento della richiesta, in moneta liquida, e ciò indipendentemente dal valore che essi potessero avere al momento della negoziazione e dalla solidità della intermediaria all'atto di acquisto. Né la liquidità delle azioni era garantita dalla possibilità per l'istituto di credito emittente di procedere al riacquisto delle azioni secondo criteri e meccanismi prefissati, circostanza, questa, che esponeva il cliente a un forte rischio di perdita del proprio capitale.
D'altronde, è la medesima a classificare le proprie azioni come strumento finanziario “illiquido” CP_1
non solo nel prospetto informativo e negli estratti dossier titoli forniti al cliente (cfr. doc. fasc. parte appellata), ma anche nei propri scritti difensivi (pg. 43-44 della comparsa di costituzione. «[…] le azioni BPB non erano ancora illiquide, bensì solo sottoposte al rischio di divenire illiquide in futuro, in ragione della mancata quotazione presso i mercati regolamentari»; «nel mese di luglio del 2015, indi dopo l'esecuzione dell'ultimo investimento contestato, la preso atto della sopravvenuta CP_1
contrazione degli scambi delle azioni BPB, ha comunicato a tutti i propri azionisti la natura illiquida delle azioni di propria emissione e l'incremento del profilo di rischio in medio -alto»).
Del resto, tale è la natura attribuita dal primo giudice («acquisto di azioni illiquide»), che ha rigettato la domanda del sotto il diverso profilo dell'avvenuta informazione su tale natura e Pt_2 dell'adeguatezza dello strumento finanziario ancorchè illiquido. Tale punto della sentenza non è stato censurato dalla CP_1
Non depone in senso contrario, inoltre, l'iniziale attribuzione di un profilo di rischio “basso” e “medio”
(poi, divenuto “medio alta” e “alta” nel 2015) a quote del capitale di rischio non quotate, attese le 4 Non rileva la mancata produzione documentale della citata Comunicazione, indipendentemente dalla sua natura di atto amministrativo e non normativo, rivenendosi il fondamento degli obblighi informativi – anche per le azioni illiquide – nel richiamato art. 21 TUF. pagina 9 di 15 caratteristiche e alla natura di detti strumenti finanziari il cui smobilizzo risulta difficile in tempi brevi e che sono esposti a rischi di liquidità incompatibili con i tempi richiesti e a costi sostenibili.
Sulla base di tali premesse, non può affatto ritenersi adempiuto l'obbligo di informazione con la mera consegna, da parte dell'intermediaria, del “set informativo” relativo alle caratteristiche dell'investimento prescelto e dei rischi ad esso connessi, ovvero alla propensione e capacità di investimento del cliente.
Il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari non è sufficiente a soddisfare l'obbligo informativo gravante sull'intermediario, dato il carattere generico e standardizzato del documento, inidoneo – di per sé - a fornire all'investitore un'informazione “adeguata in concreto”, cioè
a soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto (tra le altre, App. Bari n. 625/2023, che cita
Cass. civ. n. 9066/2017).
Tale documento rappresenta, al pari del “documento di sintesi”, l'antitesi del tipo di informazione imposta all'intermediario, che - come già detto - deve essere “specifica”, “personalizzata” e
“adeguata” in ragione tanto delle caratteristiche dell'investitore, quanto di quelle del titolo verso cui si indirizza l'investimento, a maggior ragione se si tratta di strumenti finanziari ad alto rischio di perdita di capitale.
Nemmeno giova alla dedurre di aver messo a disposizione del cliente copia del prospetto e del CP_1 regolamento, nonché delle schede informative con l'indicazione della natura, delle caratteristiche e del rischio di liquidità, ovvero della mancata quotazione delle azioni di cui è causa, dovendo l'intermediario operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati, con particolare riguardo ai costi ed ai rischi patrimoniali – si ripete - della “specifica operazione”, per poter effettuare una scelta consapevole di investimento o disinvestimento (in termini, App. Bari n. 1079/2025, che richiama Cass. civ. n. 9460/2022).
Né tantomeno riveste i caratteri di specificità la dichiarazione dell'appellato “di aver esaminato i fattori di rischio relativi all'Emittente” o “di aver preso visione dei prospetti informativi e dei fattori di rischio”.
Difatti, non rileva la sottoscrizione, da parte dell'investitore, della dichiarazione di aver avuto informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del rischio, che non può essere qualificata come confessione stragiudiziale e non costituisce neppure un'autorizzazione scritta all'investimento, quando sia apposta su un modulo standard – come nel caso di specie – senza alcun riferimento individualizzante da cui desumere l'effettiva presa d'atto dei rischi e delle particolari caratteristiche della specifica operazione (App. Bari n. 1079/2025, cit.; Cass. civ. n. 28175/2019).
pagina 10 di 15 Se ciò non bastasse, ai fini dell'accertamento della responsabilità della Banca, risulta dirimente, altresì, che l'operazione fu tutt'altro che adeguata al profilo di rischio di e al dichiarato obiettivo Parte_1
di investimento, come risultante dal questionario Mifid del 12.7.2013.
L'obbligo di informazione passiva previsto dall'art. 39, comma 1, lett. a) del citato regolamento, risponde alla know your customer rule, consistendo nell'acquisizione delle informazioni necessarie per l'apprezzamento del profilo di rischio proprio dell'investitore e la conseguente individuazione degli strumenti finanziari appropriati per tale investitore (cd. profilatura dell'investitore), ed è funzionale alla valutazione di adeguatezza delle singole operazioni che l'investitore intenderà porre in essere.
Infatti, poiché ciascuna operazione di negoziazione può essere inadeguata tanto per tipologia ed oggetto, quanto per frequenza o dimensione, la valutazione di adeguatezza di un'operazione da parte dell'intermediario richiede necessariamente la preventiva acquisizione delle informazioni concernenti la situazione finanziaria dell'investitore e gli obiettivi che questi si prefigge con il ricorso agli strumenti finanziari.
L'osservanza dell'obbligo di informazione passiva costituisce, dunque, un adempimento che deve necessariamente precedere l'esecuzione delle singole disposizioni dell'investitore (soprattutto se eseguite a distanza di tempo l'una dall'altra), in quanto strumentale alla realizzazione dell'obiettivo regolatorio perseguito di segnalare all'investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere e, in tal modo, di rendere effettivo il suo diritto ad una consapevole scelta di investimento.
Le “altre informazioni disponibili” acquisite dall'intermediario possono essere utilizzate solo in via integrativa e, dunque, non possono da sole essere poste a base della individuazione del profilo dell'investitore e, conseguentemente, elevate a parametro esclusivo della valutazione di adeguatezza dell'operazione.
E ancora, ai sensi dell'art. 40 del richiamato regolamento «sulla base delle informazioni CP_2
ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri: a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio. Una serie di operazioni, ciascuna delle quali è adeguata se considerata isolatamente, può non essere adeguata se avvenga con una frequenza che non è nel migliore interesse del cliente».
pagina 11 di 15 Ne consegue che, in presenza di una disposizione relativa a un'operazione non adeguata per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, l'intermediario è tenuto ad astenersi dall'esecuzione della stessa, a meno che, dopo aver informato l'investitore di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione, abbia successivamente ricevuto relativo ordine scritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.
Valutazione, questa, che la appellante non ha correttamente compiuto, per quanto si viene sùbito CP_1
a dire.
Anzitutto, in occasione del questionario di profilatura del 12.7.2013, il dichiarò di avere come Pt_1
obiettivo di investimento una «crescita del capitale medio – lungo periodo», anche accettando il rischio
«di perderlo almeno in parte». Lo stesso investitore, poi, riferì di aver un patrimonio di «Oltre 500.000
Euro»; infine, quanto alla esperienza e conoscenza in materia finanziaria, precisò di aver svolto in passato studi o professioni tali da consentirgli di acquisire specifiche competenze in ambito finanziario e, di conoscere svariate tipologie di strumenti finanziari, comprese le «obbligazioni» e le «azioni», avendo in precedenza investito «anche solo in azioni o fondi azionari».
Ora, alla luce di tutti questi elementi, risulta errata la valutazione di adeguatezza compiuta dalla CP_1 nel caso di specie, avendo l'appellato acquistato prodotti finanziari (azioni BPB) ad altissimo rischio di perdita del capitale investito, che rendeva opportuno non procedere alla loro esecuzione alla luce degli obiettivi di investimento dichiarati dall' investitore, tesi, per lo più, ad accrescere lo stesso capitale.
E infatti, vero è che il dichiarò, in sede di profilatura, di essere disposto a perdere in parte il Pt_1 proprio capitale e che il profilo “medio” attribuitogli era in linea con la sua reale attitudine, tuttavia, il rischio di liquidità dei titoli non consentiva la loro collocazione in una fascia “bassa” o “media” di profilazione, ma “alta”, come riconosciuto poi dalla nell'allegato dossier titoli del 9.1.2018. CP_1
Pertanto, atteso il rischio intrinseco delle azioni non quotate, anche a volerle considerare non ancora illiquide, questi strumenti finanziari avrebbero dovuto essere riservati a clienti con profilo altamente speculativo, o clienti professionali, e non certamente a clienti c.d. retail quale era l'appellante.
Infatti, in mancanza delle qualità normativamente richieste per essere un investitore qualificato o professionale, il profilo rimane quello dell'investitore retail, con l'applicazione dell'intero sistema di protezione dall'asimmetria informativa messo a punto dalle norme del TUF sopra indicate e integrate dai regolamenti (Cass. civ. n. 10286/2018; n. 30902/2017; n. 8394/2016; n. 9892/2016). Ove CP_2
pure l'investitore reso consapevole dalle informazioni ricevute insista per l'esecuzione dell'ordine,
l'intermediario non è per ciò solo vincolato ad adempiere, potendo recedere «in presenza di ordini
pagina 12 di 15 chiaramente rischiosi, idonei ad integrare gli estremi della giusta causa di recesso, ai sensi dell'articolo 1727 c.c., comma 1» (cfr. Cass. n. 12262/2015; n. 7922/2015).
Ed invero, per la valutazione di adeguatezza e per le omissioni ravvisabili nell'informazioni fornite, è inconferente che il cliente abbia dichiarato, in sede di stipula del contratto quadro, di possedere un'esperienza alta con riferimento ai prodotti finanziari da acquistare o un'elevata propensione al rischio, e, men che meno, che egli si sia eventualmente rifiutato di dare indicazioni sulla propria situazione patrimoniale o sui suoi obiettivi di investimento, dovendo, in quest'ultima evenienza,
l'intermediario ugualmente compiere la valutazione di adeguatezza dell'operazione di investimento in base ai principi generali di correttezza e trasparenza, tenendo conto di tutte le informazioni in suo possesso, come - per esempio – età, professione e presumibile propensione al rischio alla luce delle operazioni pregresse ed abituali (Cass. civ. n. 5250/2016).
Merita di essere qui rammentato che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale,
«l'accertamento “in via presuntiva del nesso di causalità tra il detto inadempimento e il danno patito dall'investitore”. Presunzione che spetta all'intermediario vincere attraverso la prova di aver correttamente adempiuto» (in termini, Cass. civ. n. 18293/2023; n. 12674/2022; n. 31497/2021; n.
29353/2018; n. 14166/2017; n. 12544/2017, che cita Cass. n. 23417/2016, per cui il mancato rispetto degli obblighi di informazione «comporta un alleggerimento dell'onere probatorio gravante sull'investitore ai fini dell'esercizio dell'azione risarcitoria: non nel senso che il danno dall'inadempimento degli obblighi informativi possa rivelarsi in re ipsa, ma in quello più limitato di consentire l'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità»; Cass. civ. n. 5702/2025, che richiama Cass. n. 19891/2022, secondo cui: «In tema di intermediazione finanziaria, grava sull'intermediario, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, dunque, dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggetto di investimento, risultando irrilevante, al fine di andare esente da responsabilità, una valutazione di adeguatezza dell'operazione, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento e, al contempo, condiziona la stessa valutazione di adeguatezza»). Resta salva la prova contraria, gravante sull'intermediario, circa la sussistenza di sopravvenienze che risultino atte a deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria informativa (Cass. civ. n. 2464/2019, che cita
Cass. n. 3914/2018 e n. 4727/2018).
Inoltre, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi, ed i clienti non rientrino in alcuna delle categorie di investitore qualificato pagina 13 di 15 o professionale previste dalla normativa di settore, come nel caso di non è configurabile Parte_1
alcun concorso di colpa di costoro nella produzione del danno (Cass. civ. n. 26064/2017), né, a fortiori, può ascriversi efficacia interruttiva del nesso di causalità alle loro scelte.
Tornando al caso di specie, il rischio del titolo illiquido non appare compatibile con l'obiettivo di investimento dichiarato da contemplante l'accettazione del rischio di perdita parziale, Parte_2 prossima alla metà e non già all'intero, con conseguente valutazione d'inadeguatezza degli investimenti in relazione ai comprovati obiettivi.
Venendo a concludere, quindi, va accolta la domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c. degli ordini di acquisto delle azioni, per violazione degli obblighi informativi da parte della e per inadeguatezza CP_1 delle operazioni di investimento eseguite dall'appellante, con assorbimento delle questioni relative alla violazione degli ulteriori obblighi di condotta (conflitto di interessi, concentrazione del portafoglio titolo).
Con la risoluzione del contratto, poi, si ingenerano tra le parti reciproci obblighi restitutori, in conseguenza degli effetti retroattivi della risoluzione ex art. 1458 c.c., dovendo l'intermediario restituire il capitale investito, decurtato di quanto riscosso dei dividendi e cedole percepiti, ovvero dalle vendite dei titoli, e l'investitore i titoli acquistati, e ciò secondo le regole dell'indebito oggettivo (Cass. civ. n. 2661/2019).
A tale ultimo proposito, è il caso qui di precisare che il primo giudice, anche sulla base della allegazioni della in atti documentate, ha rilevato che convenuta che “il riceveva CP_1 Pt_1
periodicamente i dividendi erogati dalla pari ad Euro 4.459,71, oltre a cedole pari ad Euro CP_1
24.739,91” e che questi “aveva validamente venduto n. 1000 azioni BPB nel 2015 per il controvalore di euro 9.530,00 (cfr. docc. 20-22 – Ordini di vendita eseguiti), non andati invece a buon fine gli ordini di vendita immessi a partire dal dicembre 2015” (pg. 7 della sentenza appellata).
Tale assunto non è stato specificatamente censurato dall'appellante, ragion per cui non c'è motivo per non procedere alla decurtazione di dette somme – ricevute a vario titolo - dall'importo originariamente investito.
In ordine alla autonoma domanda di risarcimento del danno patrimoniale patito dall'appellante, invece, deve rilevarsi l'assenza di prova specifica circa l'esistenza di un danno autonomamente riconoscibile rispetto all'indebito accertato e riconosciuto nonché della sussistenza di presupposti per il riconoscimento di una liquidazione equitativa del danno, in assenza di allegazione e prova.
In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della impugnata sentenza, va dichiarata la risoluzione degli ordini di acquisto delle azioni di per grave Controparte_1 inadempimento di quest'ultima, con conseguente condanna della appellata alla restituzione, in favore di pagina 14 di 15 della somma di €161.256,53 (ossia €199.986,15, cui vanno detratti €4.459,71, Parte_1
€24.739,91 ed €9.530,00), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, previa restituzione dei titoli da parte dell'appallante alla medesima. CP_1
L'accoglimento dell'appello comporta l'assorbimento del secondo motivo, con su si lamenta la condanna degli appellanti alla refusione delle spese processuali di primo grado.
La riforma della sentenza gravata, invece, impone una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado che seguono l'ordinario criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi
DM n.147/2022, in relazione ai valori medi dello scaglione tariffario da €52.001,00 ed €260.000,00).
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. cron. 1658/2022 del 2.11.2022, emessa dal Tribunale di Trani - Parte_1
Sezione Civile in composizione monocratica, pubblicata in data 4.11.2022, nel giudizio portante il numero di R.G. n. 3724/2019, così provvede:
1) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, accertato il grave inadempimento di
[...]
dichiara la risoluzione dell'ordine di acquisto del 26.11.2014, ad Controparte_1 oggetto l'offerta in opzione di 13.377 azioni di nuova emissione e di n. 13.377 obbligazioni subordinate al prestito denominato “ 6,50% 2014-2021 subordinato Controparte_1
TIER II”;
2) condanna al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di €161.256,53, come in parte motiva, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, previa restituzione dei medesimi titoli da parte di a Parte_1 CP_1 [...]
CP_1
3) condanna a rifondere all'appellante le spese processuali, che Controparte_1 liquida, per il primo grado, in €14.648,00 (di cui €14.103,00 per compenso ed €545,00 per esborsi) e, per il secondo grado, in €14.317,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso il 14 novembre 2025 in camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Presidente relatore - estensore
AN IE
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Invero, solo in via subordinata, ovvero in caso rigetto delle prime domande, il ha chiesto di accertare «lo Pt_1 scavalcamento degli ordini cronologici di vendita della azioni, con conseguente condanna della al pagamento del CP_1 valore delle azioni possedute alla data del disposto ordine di vendita ovvero al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione» (cfr. conclusione sub. IV). 2 L'attore ha testualmente dedotto: «[…] in data 22.1.2013 l'istante sottoscriveva scheda di adesione per l'offerta in opzione di azioni ordinarie di nuova emissione e di obbligazioni convertibili subordinate del prestito denominato BPB 7% 2013 - 2018 convertibile subordinato con facoltà di rimborso. Dalla lettura di tale scheda si evince va che il sig. Pt_1 era possessore di n.1041 azioni;
in data 14.2.2013 il sig. l'istante sottoscriveva scheda di adesione per “l'offerta Pt_1 in opzione di azioni ordinarie di nuova emissione e di obbligazioni convertibili subordinate del prestito denominato BPB
7% 2013-2018 convertibile subordinato con facoltà di rimborso”; In data 19.02.2013 l'attore sottoscriveva un ulteriore scheda di adesione per “l'offerta in opzione di azioni ordinarie di nuova emissione e di obbligazioni convertibili subordinate del prestito denominato BPB 7% 2013-2018 convertibile subordinato con facoltà di rimborso”; in data 12.07.2013 il sig. veniva sottoposto a questionario di profilatura dalla quale emergevano una serie di Pt_1 incongruenze ovvero di affermazioni non corrispondenti alla realtà; in data 26.11.2014 l'istante sottoscriveva offerta in opzione agli azionisti di azioni ordinarie di nuova emissione e di obbligazioni subordinate del prestito denominato “ CP_1 pagina 5 di 15