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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 5970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5970 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott. ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 26.6.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza
nella causa iscritta al n. 18954/2023 del ruolo generale vertente tra rapp.to e difeso dall'avv. PUCA DOMENICO e avv.to DE Parte_1
ANGELIS MARIA, con cui elett.te domiciliato in Indirizzo Telematico
ricorrente e
rappr. e difeso dall'avv.TEDESCHI MARIA PIA ed elett.te domiciliato in VIA CP_1
ALCIDE DE GASPERI,55 NAPOLI ,
resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso notificato a mezzo pec in data 07.11.2023, l'istante di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37120230004633435000, del complessivo importo di € 3.515,45, avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi previdenziali I.V.S., fissi sul minimale per il periodo dal 01/2021 al
12/2021, Ente creditore l' . CP_1
Per l'effetto, chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, dichiararsene la illegittimità e la nullità; con vittoria delle spese di giudizio ed attribuzione ai procuratori antistatari.
A sostegno, deduceva: 1) Inesistenza del credito per violazione della Legge n. CP_1
178/2020.
Si costituiva in giudizio la resistente, , la quale Controparte_2 impugnava il ricorso, perché inammissibile, improcedibile, dilatorio, temerario ed infondato in fatto ed in diritto, e, ogni contraria istanza disattesa - ivi inclusa la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, perché manifestamente infondata l'opposizione e perché priva, tale richiesta, dei presupposti di fatto e diritto che ne consentano l'accoglimento - chiede il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite.
Deduceva che, in alternativa al ricorso, il contribuente avrebbe potuto presentare, per economia processuale, un'istanza in autotutela (c.d. sgravio) all'Ente titolare del credito ( ), con la consapevolezza, tuttavia, che tale atto non sospende i CP_1 termini per presentare ricorso al giudice.
Il contribuente, in forza della normativa attualmente vigente, avrebbe anche potuto inoltrare, direttamente al concessionario per la riscossione, l'istanza di sgravio, purchè in presenza di almeno uno dei motivi elencati nel primo comma dell'art. 538 della legge n. 228/2015.
Si costituiva in giudizio l' il quale chiedeva dichiararsi la nullità del ricorso, CP_1
l'improcedibilità della domanda per effetto della disposizione normativa
(D.L.193/16) che ha consentito ai contribuenti di accedere ENTRO IL 21.4.2017 al beneficio della definizione agevolata con riduzione del debito per la parte corrispondente alle sanzioni civili ed agli interessi legali che maturano sulla contribuzione dovuta, e nel merito il rigetto della domanda.
Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni preliminari sollevate dall' CP_1
In primis, come sostenuto dallo stesso , la norma richiamata, finalizzata a CP_3 garantire un introito alle casse dello Stato con evidente risparmio di spesa per il contribuente, incide potenzialmente su tutti i giudizi relativi alla materia contributiva riguardante il periodo dal 2000 al 2016. Nella specie, trattasi di crediti contributivi relativi al 2021, pertanto essi sono al di fuori dell'applicazione della suddetta normativa.
Va invece accolta l'eccezione sollevata dall' relativa al proprio Controparte_2 difetto di legittimazione passiva.
Ed invero, l''avviso di addebito impugnato è dell' e non risulta alcun atto CP_1 esecutivo relativo all' pertanto, in caso di Controparte_2 opposizione solo per motivi di merito, detta legittimazione spetta esclusivamente all'ente impositore (nel caso de quo, ) in quanto la società concessionaria del CP_1 servizio di riscossione è titolare unicamente dell'azione esecutiva.
Quanto al merito della controversia, va ribadito che il ricorrente - a seguito dell'emanazione della Legge n. 178/2020, che prevedeva l'esonero contributivo per l'anno 2021 per i primi tre trimestri - ritenendo di rientrare nella tipologia prevista, non pagava le somme dovute all' per contributi fissi relativi al primo trimestre CP_1 dell'anno 2021 e presentava domanda di esonero in data 21.09.2021, che veniva accolta dall' con provvedimento del 22.09.2021. CP_1
In data 11.05.2022, tuttavia, l' inviava un invito a regolarizzare per non esser CP_1 stata pagata la prima rata dei contributi fissi anno 2021; in data 13.09.2023, annullava in autotutela il provvedimento di esonero contributivo e detto atto veniva impugnato dalla ricorrente con ricorso al Comitato Provinciale, ad oggi ancora non definito;
in data 05.10.2023 l' notificava avviso di addebito per contributi CP_1 omessi per i primi tre mesi dell'anno 2021.
Orbene, quanto all'eccezione sollevata dalla parte opponente in ordine alla intempestività dell'avviso di addebito notificato prima di attendere l'esito del ricorso amministrativo, va precisato che il complesso delle disposizioni normative che si sono susseguite nel tempo ovvero a partire dall'art. 30 della legge 88/1989 all'art. 24 Dlsg. 46/99 ed infine l'art. 7 comma 3 D.L. 70/2011 convertito in legge
106/2011 confermano che gli avvisi di addebito dell' sostituendo le cartelle CP_1 esattoriali hanno efficacia di titolo esecutivo e che per essi non è previsto che si debba attendere l'esito dei ricorsi amministrativi.
Tale assunto è peraltro ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione la quale più volte ha ribadito il principio che il ricorso amministrativo non ha effetto sospensivo, né preclude all'ente l'esercizio dei poteri di riscossione coattiva ( cfr. ex multis Cass sez. lav. N. 26033/2015 e n. 20182/2017). Venendo pertanto, al merito, è incontestato tra le parti che le somme richieste nell'avviso di addebito per cui è causa sono relative al primo semestre dell'anno
2021 e che esse non sono state pagate.
Inoltre è altrettanto pacifico che la domanda di esonero è stata presentata nel settembre del 2021 e che nella suddetta, parte opponente dichiarava di essere in regola con la posizione contributiva, il che significa che fino al quel momento avrebbe dovuto regolarmente versare i contributi dei primi due trimestri e che solo eventualmente dopo l'accoglimento della domanda avrebbe potuto ottenere il rimborso.
Pertanto, essendo l'avviso di addebito in questione relativo al semestre 2021 e non essendovi ulteriori eccezioni in ordine al quantum della pretesa, la domanda non può essere accolta.
Giusti motivi consistenti nella qualità delle parti inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1)rigetta l'opposizione
2) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' ; Controparte_2
3)compensa le spese di lite tra le parti
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 21/07/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott. ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 26.6.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza
nella causa iscritta al n. 18954/2023 del ruolo generale vertente tra rapp.to e difeso dall'avv. PUCA DOMENICO e avv.to DE Parte_1
ANGELIS MARIA, con cui elett.te domiciliato in Indirizzo Telematico
ricorrente e
rappr. e difeso dall'avv.TEDESCHI MARIA PIA ed elett.te domiciliato in VIA CP_1
ALCIDE DE GASPERI,55 NAPOLI ,
resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso notificato a mezzo pec in data 07.11.2023, l'istante di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37120230004633435000, del complessivo importo di € 3.515,45, avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi previdenziali I.V.S., fissi sul minimale per il periodo dal 01/2021 al
12/2021, Ente creditore l' . CP_1
Per l'effetto, chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, dichiararsene la illegittimità e la nullità; con vittoria delle spese di giudizio ed attribuzione ai procuratori antistatari.
A sostegno, deduceva: 1) Inesistenza del credito per violazione della Legge n. CP_1
178/2020.
Si costituiva in giudizio la resistente, , la quale Controparte_2 impugnava il ricorso, perché inammissibile, improcedibile, dilatorio, temerario ed infondato in fatto ed in diritto, e, ogni contraria istanza disattesa - ivi inclusa la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, perché manifestamente infondata l'opposizione e perché priva, tale richiesta, dei presupposti di fatto e diritto che ne consentano l'accoglimento - chiede il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite.
Deduceva che, in alternativa al ricorso, il contribuente avrebbe potuto presentare, per economia processuale, un'istanza in autotutela (c.d. sgravio) all'Ente titolare del credito ( ), con la consapevolezza, tuttavia, che tale atto non sospende i CP_1 termini per presentare ricorso al giudice.
Il contribuente, in forza della normativa attualmente vigente, avrebbe anche potuto inoltrare, direttamente al concessionario per la riscossione, l'istanza di sgravio, purchè in presenza di almeno uno dei motivi elencati nel primo comma dell'art. 538 della legge n. 228/2015.
Si costituiva in giudizio l' il quale chiedeva dichiararsi la nullità del ricorso, CP_1
l'improcedibilità della domanda per effetto della disposizione normativa
(D.L.193/16) che ha consentito ai contribuenti di accedere ENTRO IL 21.4.2017 al beneficio della definizione agevolata con riduzione del debito per la parte corrispondente alle sanzioni civili ed agli interessi legali che maturano sulla contribuzione dovuta, e nel merito il rigetto della domanda.
Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni preliminari sollevate dall' CP_1
In primis, come sostenuto dallo stesso , la norma richiamata, finalizzata a CP_3 garantire un introito alle casse dello Stato con evidente risparmio di spesa per il contribuente, incide potenzialmente su tutti i giudizi relativi alla materia contributiva riguardante il periodo dal 2000 al 2016. Nella specie, trattasi di crediti contributivi relativi al 2021, pertanto essi sono al di fuori dell'applicazione della suddetta normativa.
Va invece accolta l'eccezione sollevata dall' relativa al proprio Controparte_2 difetto di legittimazione passiva.
Ed invero, l''avviso di addebito impugnato è dell' e non risulta alcun atto CP_1 esecutivo relativo all' pertanto, in caso di Controparte_2 opposizione solo per motivi di merito, detta legittimazione spetta esclusivamente all'ente impositore (nel caso de quo, ) in quanto la società concessionaria del CP_1 servizio di riscossione è titolare unicamente dell'azione esecutiva.
Quanto al merito della controversia, va ribadito che il ricorrente - a seguito dell'emanazione della Legge n. 178/2020, che prevedeva l'esonero contributivo per l'anno 2021 per i primi tre trimestri - ritenendo di rientrare nella tipologia prevista, non pagava le somme dovute all' per contributi fissi relativi al primo trimestre CP_1 dell'anno 2021 e presentava domanda di esonero in data 21.09.2021, che veniva accolta dall' con provvedimento del 22.09.2021. CP_1
In data 11.05.2022, tuttavia, l' inviava un invito a regolarizzare per non esser CP_1 stata pagata la prima rata dei contributi fissi anno 2021; in data 13.09.2023, annullava in autotutela il provvedimento di esonero contributivo e detto atto veniva impugnato dalla ricorrente con ricorso al Comitato Provinciale, ad oggi ancora non definito;
in data 05.10.2023 l' notificava avviso di addebito per contributi CP_1 omessi per i primi tre mesi dell'anno 2021.
Orbene, quanto all'eccezione sollevata dalla parte opponente in ordine alla intempestività dell'avviso di addebito notificato prima di attendere l'esito del ricorso amministrativo, va precisato che il complesso delle disposizioni normative che si sono susseguite nel tempo ovvero a partire dall'art. 30 della legge 88/1989 all'art. 24 Dlsg. 46/99 ed infine l'art. 7 comma 3 D.L. 70/2011 convertito in legge
106/2011 confermano che gli avvisi di addebito dell' sostituendo le cartelle CP_1 esattoriali hanno efficacia di titolo esecutivo e che per essi non è previsto che si debba attendere l'esito dei ricorsi amministrativi.
Tale assunto è peraltro ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione la quale più volte ha ribadito il principio che il ricorso amministrativo non ha effetto sospensivo, né preclude all'ente l'esercizio dei poteri di riscossione coattiva ( cfr. ex multis Cass sez. lav. N. 26033/2015 e n. 20182/2017). Venendo pertanto, al merito, è incontestato tra le parti che le somme richieste nell'avviso di addebito per cui è causa sono relative al primo semestre dell'anno
2021 e che esse non sono state pagate.
Inoltre è altrettanto pacifico che la domanda di esonero è stata presentata nel settembre del 2021 e che nella suddetta, parte opponente dichiarava di essere in regola con la posizione contributiva, il che significa che fino al quel momento avrebbe dovuto regolarmente versare i contributi dei primi due trimestri e che solo eventualmente dopo l'accoglimento della domanda avrebbe potuto ottenere il rimborso.
Pertanto, essendo l'avviso di addebito in questione relativo al semestre 2021 e non essendovi ulteriori eccezioni in ordine al quantum della pretesa, la domanda non può essere accolta.
Giusti motivi consistenti nella qualità delle parti inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1)rigetta l'opposizione
2) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' ; Controparte_2
3)compensa le spese di lite tra le parti
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 21/07/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo