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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/01/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
Udienza a trattazione scritta del 24.01.2025 Il giudice onorario, lette le note di trattazione scritta di entrambe le parti;
visto l'art 281 sexies c.p.c. decide la causa come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in persona del giudice onorario dott.ssa Fragale, a seguito discussione della causa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2864/2019 R.G.A.C. vertente TRA (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 zaro alla lo studio dell'avv. Roberta Riccelli che la rappresentata e difende, giusta procura alle liti a margine all'atto di citazione.
-ATTRICE- E
in persona del Sindaco p.t. Controparte_1 ifeso in forza di mandato in calce P.IVA_1 all'atto di costituzione, dall'Avv. Saverio Molica, e RI De Siena elettivamente domiciliato presso il settore Avvocatura del _1
in Catanzaro (CZ), alla via Jannoni – Palazzo De
[...]
-CONVENUTO- Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto Parte_1 in giudizio, davanti a questo tribunale, il , Controparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei da di un incidente occorsole nel pomeriggio del 10/11/2015, verso le ore 16,00 allorquando percorreva, a piedi la via Pugliese, all'altezza del civico n. 35 in Catanzaro. Deduceva l'attrice che a causa delle distacco improvviso del profilo in acciaio posto sul bordo del gradino che stava percorrendo, privandolo dell'appoggio necessario , cadeva a terra causandole una frattura parete posteriore dell'acetabolo sinistro, come da documentazione sanitaria in atti, quantificando il danno in euro 74.189,00. L'attrice ha attribuito la responsabilità dell'accaduto all'Ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il _1
, il quale con comparsa costitutiva, ha contestato l
[...]
a pretesa risarcitoria, infondata in fatto ed in diritto, attribuendo la caduta ad una presunta disattenzione di parte attrice chiedendo, pertanto , ,il rigetto della causa. Espletata l'istruttoria del caso, attraverso l'escussione dei testi indicati dalle parti e facendo ricorso ad una consulenza tecnica d'ufficio medico legale, il tribunale ha rinviato in data odierna per la discussione ai sensi dell'art 281 sexies c.pc. 2. Nel merito della domanda occorre osservare che il paradigma normativo che si attaglia alla fattispecie in esame è quello di cui all'art. 2051 c.c.. di conseguenza, grava sul custode l'onere di dimostrare l'inidoneità in concreto della situazione a provocare l'incidente o la colpa del danneggiato, ovvero l'esistenza di altri fatti idonei ad interrompere il nesso causale fra le condizioni del bene ed il danno (cfr., ex pluribus, cass. n. 26751/2009). Ed infatti la responsabilità per danni di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode. A tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno. Pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il
Pagina 2 di 6 caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode (cfr. cass. n. 25243/2006). 3.1. Nel caso di specie, deve ritenersi compiutamente raggiunta la prova in ordine al fatto che il sinistro occorso ad , si è verificato a Parte_1
Catanzaro, sulla via A. Pugliese all'altezza 5 allorchè la stessa stava scendendo un gradino posto sul marciapiede che costeggiava tale strada, per come confermato dal teste che escusso Testimone_1 all'udienza del 26 febbraio 2021 ha co anze dedotte nell'atto di citazione ed esplicitamente formulate nei capitoli di cui alle memorie n, 2 ex art 183 c.p.c. ovvero che nel giorno e nell'ora indicata ha visto la sig.ra cadere sul gradino che stava percorrendo, in Pt_1 particolare il te sso ha confermato “ preciso che nel momento in cui è caduta io l'avevo appena sorpassata, infatti lei stava percorrendo il marciapiede ove erano presente due gradini io ero sul lato strada quando ho sentito la sig.ra gridare “ahi la gamba” quindi mi sono avvicinato ed ho visto la sig.ra per terra ” Lo stesso poi, a precisa domanda “Vero che nell'atto di scendere il gradino si staccava il profilo di acciaio posto al bordo del gradino e la signora rimaneva priva di appoggio?” lo stesso rispondeva. “ confermo la circostanza nel momento in cui mi sono avvicinato ho visto il gradino dove si era staccato il profilo di acciaio posto al suo bordo.” La fase istruttoria proseguiva anche con l'interrogatorio formale della sig.ra , chiesto da parte convenuta, la quale interrogata Parte_1 all'udienza del 24.09.2021 al fine di fugare ogni dubbio sulla presunta conoscibilità dei luoghi oggetto di causa e quindi della abitudine a percorrere quella via , a precisa domanda : “vero che Lei abitualmente, e quindi anche prima dell'accadimento per cui è causa del 10.11.2015, percorre la Via Pascali di Catanzaro per recarsi nell'abitazione di persona di famiglia e per effettuare acquisti nei negozi che sono sulla stessa via;
che, in particolare, già in epoca anteriore al 10.11.2015, aveva percorso la strada di Via Pascali per recarsi nei negozi posti di fronte la scalinata teatro del sinistro” la sig.ra ha risposto : non è vera la Pt_1 circostanza io dal 2014 sono residente a [...] solo da poco ovvero da qualche mese ho chiesto la residenza presso il Comune di Catanzaro. Preciso che il sinistro per cui è causa è avvenuto in Via Pugliese e non in via Pascali, dove io mi ero recata per effettuare una visita medica. Capitolo 2 ) non è vera la circostanza non ho mai percorso la via Pascali per effettuare acquisti . Capitolo 3) non ho mai percorso la scalinata teatro del sinistro. Parte convenuta ha eccepito il comportamento poco prudente e privo di attenzione dell'attrice dal momento che, usando la normale avvedutezza avrebbe potuto percepire la presenza dell'ostacolo sulle scale e quindi impedire il verificarsi dell'evento.
Pagina 3 di 6 Tale assunto risulta smentito dalle dichiarazioni rese dal teste escusso il quale ha espressamente dichiarato di avere sorpassato Testimone_1 osì facendo presumere che il gradino fosse integro al momento del suo passaggio, per poi subire il distacco solo nel momento del passaggio di parte attrice.
Le circostanze di cui sopra, risultano altresì confermate dalla documentazione fotografica allegata al fascicolo di parte attrice da cui è facilmente evincibile il profilo di acciaio distaccato, ancora sul bordo del gradino, evidentemente scostatosi solo al momento del suo passaggio, causando così la caduta della sig.ra Pt_1
4. La responsabilità per l'evento o deve, quindi , essere imputata esclusivamente al , proprietario della strada sulla Controparte_1 quale l'attrice ha subito l'infortunio , il quale non ha fornito la prova del fortuito.
5. Accertata la fondatezza della domanda formulata dall'attrice nei confronti del , può procedersi alla determinazione Controparte_1 del quantum debeatur. Il CTU medico-legale, dott.ssa , nella relazione depositata in Persona_1 data 24/09/2022 e sui chiarimenti depositati in data 03.02.2023 oltre ad aver accertato la compatibilità con la dinamica lesiva riferita dalla parte, ha stabilito che, a seguito dell'evento lesivo descritto in atti, l'attrice ha riportato una” frattura composta acetabolo sinistro ” così come riscontrato dalla documentazione sanitaria depositata, ritenendo altresì soddisfatto il criterio del nesso di causalità. I danni cagionati devono essere determinati nella misura che il C.T.U. - con valutazione logica e medica pienamente condivisibile, per come esposta nella relazione peritale e nei chiarimenti resi - ha indicato nel 10% quanto al danno biologico permanente;
in giorni 60 di inabilità temporanea totale;
in giorni 90 di inabilità temporanea parziale al 50 % ed in giorni 90 di inabilità temporanea parziale al 25%. Non occorre procedere alla liquidazione del danno morale in applicazione del principio espresso dalle Sezioni Unite (Cass. civ. SS.UU. 11 novembre 2008 n. 26972)che hanno ritenuto che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno esistenziale, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno e pertanto la considerazione del danno non patrimoniale non può che essere unitaria,
Pagina 4 di 6 nel senso indicato dall'interpretazione pienamente condivisibile di cui alla menzionata decisione. Nel caso di specie, peraltro, non è stata neppure allegata la sussistenza di pregiudizi diversi ed ulteriori rispetto a quelli connessi alla lesione alla integrità psicofisica, che possono trovare adeguata e completa soddisfazione nella liquidazione del danno biologico e del danno cosiddetto morale come di seguito effettuata. Peraltro anche la perizia medica effettuata, ha ritenuto” che gli esiti di carattere permanente non incidono sulla capacità generica dell'esaminata, attualmente pensionata”. Ne deriva, dunque, che il danno biologico permanente, nella misura del 10%, tenuto conto dell'età di parte attrice al momento dell'evento dannoso (73 anni), deve essere quantificato in euro 16.719,00 secondo le Tabelle predisposte presso il Tribunale di Milano aggiornate all'anno 2024. A tale somma deve essere aggiunta quella di € 14.662,50 per danno da invalidità temporanea (di cui € 6.900,00 a titolo di I.T.T.; € 5.175,00 a titolo di I.T.P. al 50% ed € 2.587,50 a titolo di I.T.P. al 25%) sulla base teorica di € 115,00 giornaliere, somma minima sempre secondo i criteri tabellari meneghini di cui innanzi, da ritenersi congrua stante la mancata acquisizione - neppure sotto il profilo della mera allegazione - di elementi che inducano ad una personalizzazione di diversa entità. Non occorre procedere alla rivalutazione della somma così liquidata, il cui importo è stato determinato all'attualità sulla base dall'ultimo D.M. emanato in materia. Il CTU ha ritenuto altresì congrue le spese mediche documentate pari ad euro 3.333,00 Deriva da quanto innanzi che alla parte istante dovrà essere liquidata la complessiva somma di €. 34.714,50 a titolo di risarcimento del danno. Le somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale, pari ad euro 31.381,50 sono state computate con criteri valutativi riferiti alla data della presente decisione, sicché vanno riconosciuti i soli interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro (10/11/2015) e rivalutata anno per anno secondo l'incide dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Il danno patrimoniale consistente nelle spese mediche sostenute e pari ad euro 3.333,00 rappresenta debito di valore ed ad essi va riconosciuto rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'esborso fino al soddisfo.
Pagina 5 di 6 6. La liquidazione delle spese processuali avviene, sulla base dei nuovi parametri introdotti dal D.M. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore della causa da parametrarsi alla somma effettivamente attribuita. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in euro 600,00, oltre IVA, giusta decreto contestuale alla presente decisione, dovranno essere poste definitivamente a carico del . Controparte_1
P.Q.M.
Il tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, in accoglimento della domanda spiegata dall'attrice, così provvede:
- condanna il , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al pagam della somma di € 31.381,50 a Parte_1 titolo di risarcimento dei dann oniale oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro 10/11/2015 e rivalutata anno per anno secondo l'incidenza dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
- condanna il , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al pagam della somma di 3.333,00 quali Parte_1 spese mediche oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'esborso fino al soddisfo.
- condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese d uidate nella somma com 4.568,00 (di cui € 759,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge
- pone definitivamente a carico del le spese di c.t.u. Controparte_1
Catanzaro, 24.01.2025
Il giudice onorario Dott.ssa Maura Fragale
Pagina 6 di 6
visto l'art 281 sexies c.p.c. decide la causa come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in persona del giudice onorario dott.ssa Fragale, a seguito discussione della causa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2864/2019 R.G.A.C. vertente TRA (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 zaro alla lo studio dell'avv. Roberta Riccelli che la rappresentata e difende, giusta procura alle liti a margine all'atto di citazione.
-ATTRICE- E
in persona del Sindaco p.t. Controparte_1 ifeso in forza di mandato in calce P.IVA_1 all'atto di costituzione, dall'Avv. Saverio Molica, e RI De Siena elettivamente domiciliato presso il settore Avvocatura del _1
in Catanzaro (CZ), alla via Jannoni – Palazzo De
[...]
-CONVENUTO- Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto Parte_1 in giudizio, davanti a questo tribunale, il , Controparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei da di un incidente occorsole nel pomeriggio del 10/11/2015, verso le ore 16,00 allorquando percorreva, a piedi la via Pugliese, all'altezza del civico n. 35 in Catanzaro. Deduceva l'attrice che a causa delle distacco improvviso del profilo in acciaio posto sul bordo del gradino che stava percorrendo, privandolo dell'appoggio necessario , cadeva a terra causandole una frattura parete posteriore dell'acetabolo sinistro, come da documentazione sanitaria in atti, quantificando il danno in euro 74.189,00. L'attrice ha attribuito la responsabilità dell'accaduto all'Ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il _1
, il quale con comparsa costitutiva, ha contestato l
[...]
a pretesa risarcitoria, infondata in fatto ed in diritto, attribuendo la caduta ad una presunta disattenzione di parte attrice chiedendo, pertanto , ,il rigetto della causa. Espletata l'istruttoria del caso, attraverso l'escussione dei testi indicati dalle parti e facendo ricorso ad una consulenza tecnica d'ufficio medico legale, il tribunale ha rinviato in data odierna per la discussione ai sensi dell'art 281 sexies c.pc. 2. Nel merito della domanda occorre osservare che il paradigma normativo che si attaglia alla fattispecie in esame è quello di cui all'art. 2051 c.c.. di conseguenza, grava sul custode l'onere di dimostrare l'inidoneità in concreto della situazione a provocare l'incidente o la colpa del danneggiato, ovvero l'esistenza di altri fatti idonei ad interrompere il nesso causale fra le condizioni del bene ed il danno (cfr., ex pluribus, cass. n. 26751/2009). Ed infatti la responsabilità per danni di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode. A tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno. Pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il
Pagina 2 di 6 caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode (cfr. cass. n. 25243/2006). 3.1. Nel caso di specie, deve ritenersi compiutamente raggiunta la prova in ordine al fatto che il sinistro occorso ad , si è verificato a Parte_1
Catanzaro, sulla via A. Pugliese all'altezza 5 allorchè la stessa stava scendendo un gradino posto sul marciapiede che costeggiava tale strada, per come confermato dal teste che escusso Testimone_1 all'udienza del 26 febbraio 2021 ha co anze dedotte nell'atto di citazione ed esplicitamente formulate nei capitoli di cui alle memorie n, 2 ex art 183 c.p.c. ovvero che nel giorno e nell'ora indicata ha visto la sig.ra cadere sul gradino che stava percorrendo, in Pt_1 particolare il te sso ha confermato “ preciso che nel momento in cui è caduta io l'avevo appena sorpassata, infatti lei stava percorrendo il marciapiede ove erano presente due gradini io ero sul lato strada quando ho sentito la sig.ra gridare “ahi la gamba” quindi mi sono avvicinato ed ho visto la sig.ra per terra ” Lo stesso poi, a precisa domanda “Vero che nell'atto di scendere il gradino si staccava il profilo di acciaio posto al bordo del gradino e la signora rimaneva priva di appoggio?” lo stesso rispondeva. “ confermo la circostanza nel momento in cui mi sono avvicinato ho visto il gradino dove si era staccato il profilo di acciaio posto al suo bordo.” La fase istruttoria proseguiva anche con l'interrogatorio formale della sig.ra , chiesto da parte convenuta, la quale interrogata Parte_1 all'udienza del 24.09.2021 al fine di fugare ogni dubbio sulla presunta conoscibilità dei luoghi oggetto di causa e quindi della abitudine a percorrere quella via , a precisa domanda : “vero che Lei abitualmente, e quindi anche prima dell'accadimento per cui è causa del 10.11.2015, percorre la Via Pascali di Catanzaro per recarsi nell'abitazione di persona di famiglia e per effettuare acquisti nei negozi che sono sulla stessa via;
che, in particolare, già in epoca anteriore al 10.11.2015, aveva percorso la strada di Via Pascali per recarsi nei negozi posti di fronte la scalinata teatro del sinistro” la sig.ra ha risposto : non è vera la Pt_1 circostanza io dal 2014 sono residente a [...] solo da poco ovvero da qualche mese ho chiesto la residenza presso il Comune di Catanzaro. Preciso che il sinistro per cui è causa è avvenuto in Via Pugliese e non in via Pascali, dove io mi ero recata per effettuare una visita medica. Capitolo 2 ) non è vera la circostanza non ho mai percorso la via Pascali per effettuare acquisti . Capitolo 3) non ho mai percorso la scalinata teatro del sinistro. Parte convenuta ha eccepito il comportamento poco prudente e privo di attenzione dell'attrice dal momento che, usando la normale avvedutezza avrebbe potuto percepire la presenza dell'ostacolo sulle scale e quindi impedire il verificarsi dell'evento.
Pagina 3 di 6 Tale assunto risulta smentito dalle dichiarazioni rese dal teste escusso il quale ha espressamente dichiarato di avere sorpassato Testimone_1 osì facendo presumere che il gradino fosse integro al momento del suo passaggio, per poi subire il distacco solo nel momento del passaggio di parte attrice.
Le circostanze di cui sopra, risultano altresì confermate dalla documentazione fotografica allegata al fascicolo di parte attrice da cui è facilmente evincibile il profilo di acciaio distaccato, ancora sul bordo del gradino, evidentemente scostatosi solo al momento del suo passaggio, causando così la caduta della sig.ra Pt_1
4. La responsabilità per l'evento o deve, quindi , essere imputata esclusivamente al , proprietario della strada sulla Controparte_1 quale l'attrice ha subito l'infortunio , il quale non ha fornito la prova del fortuito.
5. Accertata la fondatezza della domanda formulata dall'attrice nei confronti del , può procedersi alla determinazione Controparte_1 del quantum debeatur. Il CTU medico-legale, dott.ssa , nella relazione depositata in Persona_1 data 24/09/2022 e sui chiarimenti depositati in data 03.02.2023 oltre ad aver accertato la compatibilità con la dinamica lesiva riferita dalla parte, ha stabilito che, a seguito dell'evento lesivo descritto in atti, l'attrice ha riportato una” frattura composta acetabolo sinistro ” così come riscontrato dalla documentazione sanitaria depositata, ritenendo altresì soddisfatto il criterio del nesso di causalità. I danni cagionati devono essere determinati nella misura che il C.T.U. - con valutazione logica e medica pienamente condivisibile, per come esposta nella relazione peritale e nei chiarimenti resi - ha indicato nel 10% quanto al danno biologico permanente;
in giorni 60 di inabilità temporanea totale;
in giorni 90 di inabilità temporanea parziale al 50 % ed in giorni 90 di inabilità temporanea parziale al 25%. Non occorre procedere alla liquidazione del danno morale in applicazione del principio espresso dalle Sezioni Unite (Cass. civ. SS.UU. 11 novembre 2008 n. 26972)che hanno ritenuto che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno esistenziale, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno e pertanto la considerazione del danno non patrimoniale non può che essere unitaria,
Pagina 4 di 6 nel senso indicato dall'interpretazione pienamente condivisibile di cui alla menzionata decisione. Nel caso di specie, peraltro, non è stata neppure allegata la sussistenza di pregiudizi diversi ed ulteriori rispetto a quelli connessi alla lesione alla integrità psicofisica, che possono trovare adeguata e completa soddisfazione nella liquidazione del danno biologico e del danno cosiddetto morale come di seguito effettuata. Peraltro anche la perizia medica effettuata, ha ritenuto” che gli esiti di carattere permanente non incidono sulla capacità generica dell'esaminata, attualmente pensionata”. Ne deriva, dunque, che il danno biologico permanente, nella misura del 10%, tenuto conto dell'età di parte attrice al momento dell'evento dannoso (73 anni), deve essere quantificato in euro 16.719,00 secondo le Tabelle predisposte presso il Tribunale di Milano aggiornate all'anno 2024. A tale somma deve essere aggiunta quella di € 14.662,50 per danno da invalidità temporanea (di cui € 6.900,00 a titolo di I.T.T.; € 5.175,00 a titolo di I.T.P. al 50% ed € 2.587,50 a titolo di I.T.P. al 25%) sulla base teorica di € 115,00 giornaliere, somma minima sempre secondo i criteri tabellari meneghini di cui innanzi, da ritenersi congrua stante la mancata acquisizione - neppure sotto il profilo della mera allegazione - di elementi che inducano ad una personalizzazione di diversa entità. Non occorre procedere alla rivalutazione della somma così liquidata, il cui importo è stato determinato all'attualità sulla base dall'ultimo D.M. emanato in materia. Il CTU ha ritenuto altresì congrue le spese mediche documentate pari ad euro 3.333,00 Deriva da quanto innanzi che alla parte istante dovrà essere liquidata la complessiva somma di €. 34.714,50 a titolo di risarcimento del danno. Le somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale, pari ad euro 31.381,50 sono state computate con criteri valutativi riferiti alla data della presente decisione, sicché vanno riconosciuti i soli interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro (10/11/2015) e rivalutata anno per anno secondo l'incide dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Il danno patrimoniale consistente nelle spese mediche sostenute e pari ad euro 3.333,00 rappresenta debito di valore ed ad essi va riconosciuto rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'esborso fino al soddisfo.
Pagina 5 di 6 6. La liquidazione delle spese processuali avviene, sulla base dei nuovi parametri introdotti dal D.M. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore della causa da parametrarsi alla somma effettivamente attribuita. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in euro 600,00, oltre IVA, giusta decreto contestuale alla presente decisione, dovranno essere poste definitivamente a carico del . Controparte_1
P.Q.M.
Il tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, in accoglimento della domanda spiegata dall'attrice, così provvede:
- condanna il , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al pagam della somma di € 31.381,50 a Parte_1 titolo di risarcimento dei dann oniale oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro 10/11/2015 e rivalutata anno per anno secondo l'incidenza dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
- condanna il , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al pagam della somma di 3.333,00 quali Parte_1 spese mediche oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'esborso fino al soddisfo.
- condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese d uidate nella somma com 4.568,00 (di cui € 759,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge
- pone definitivamente a carico del le spese di c.t.u. Controparte_1
Catanzaro, 24.01.2025
Il giudice onorario Dott.ssa Maura Fragale
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