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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/06/2025, n. 3177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3177 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Tribunale presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania,
dottoressa Maria Mottese, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 11878/2016 R. G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo,
promossa da in persona del suo legale rappresentante p. t., con sede in Mascali Parte_1
(CT), via della Contea, n. 18, P. IVA elettivamente domiciliata in Catania, P.IVA_1
via Napoli n. 61, presso lo studio dell'avv. Antonio Puliatti, che la rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti in allegato all'atto di citazione in opposizione,
OPPONENTE
contro con sede in Mascali (CT), via XI Traversa, n. 26, C. F. in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p. t., l'Amministratore Unico, elettivamente domiciliata in Messina, Via La Farina, 278, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Pantano, che la rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti in allegato alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore, OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'opponente, con l'atto di citazione in opposizione, eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo opposto e l'inesistenza del credito azionato dalla società opposta e di cui al decreto ingiuntivo n° 1994/2016, emesso il giorno 16.5.2016 dal Tribunale di Catania,
notificato il 23.06.2016, con il quale era stato ingiunto il pagamento, in favore della della complessiva somma di euro 39.440,58, oltre interessi legali come Controparte_1
da domanda al soddisfo, quale residuo per l'opera prestata presso i cantieri edili siti in
Mascali, via dei Giurati (per n. 5 villette a schiera e n. 2 villette bifamiliari), in Mascali,
via Spiaggia, in Riposto, via Pio la Torre, 20, e in Fiumefreddo di Sicilia, via San
Vincenzo, 62, ed oltre a spese e compensi del giudizio monitorio.
Ciò in quanto eccepiva che essa opponente non aveva stipulato alcun contratto di appalto,
concernente i lavori indicati nella fattura azionata con il procedimento monitorio, con la ditta opposta, per i cantieri siti in Mascali, via Spiaggia, in Riposto, via Pio la Torre, 20,
e in Fiumefreddo di Sicilia, via San Vincenzo, 62, e di avere già completamente pagato quanto dovuto e portato dalle fatture relative al solo cantiere di via Dei Giurati.
Chiedeva, pertanto, accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva di essa opponente.
Chiedeva revocarsi e/o annullarsi il decreto ingiuntivo opposto.
La società opposta, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione,
deducendo l'esistenza del contratto di appalto tra essa opposta e la ditta opponente,
avente ad oggetto i lavori eseguiti in tutti i cantieri elencati nella fattura azionata con il procedimento monitorio, quale saldo comprensivo “degli ulteriori lavori effettuati dopo il
2009”, adducendo, a riprova di ciò, l'esistenza di una richiesta di applicazione aliquota I.V.A ridotta al 4% in data 19.11.2007, sottoscritta dal legale rappresentante della Pt_1
[...]
Veniva denegata la provvisoria esecutività del d. i. opposto, veniva ammessa la prova testimoniale articolata dall'opposta e facultata la parte opponente alla prova del contrario.
Precisate le conclusioni come da apposito verbale, la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta, per i motivi che seguono.
Nel giudizio di opposizione ad ingiunzione di pagamento solo formalmente l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, atteso che è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete addurre e provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, trovando applicazione i criteri di cui all'art. 2697 c. c. in tema di onere probatorio previsto per l'adempimento contrattuale.
Quanto all'onere probatorio gravante sul creditore – opposto (il quale, trattandosi di azione di adempimento contrattuale, deve provare il rapporto, il proprio adempimento e dedurre l'inadempimento del debitore), esso non risulta essere stato assolto, atteso che la prova del rapporto (la cui esistenza è stata contestata dall'opponente, ad eccezione del cantiere di via Dei Giurati) non è stata fornita, se si ha riguardo agli elementi che seguono.
Non è stata provata l'esistenza di alcun contratto di appalto tra le parti per i cantieri siti in
Mascali, via Spiaggia, in Riposto, via Pio la Torre, 20, e in Fiumefreddo di Sicilia, via
San Vincenzo, 62. La richiesta sottoscritta dal legale rappresentante di di applicazione Controparte_2
aliquota I.V.A ridotta al 4% in data 19.11.2007, riguarda solo il cantiere di via Dei
Giurati, per come ivi espressamente indicato.
Le precedenti fatture emesse dall'opposta, in atti, concernenti l'esecuzione dei lavori nel cantiere edile sito in Mascali, via Dei Giurati, svoltisi negli anni 2007/2009, risultano tutte pagate, per come incontestato tra le parti.
L'esame dei testimoni ammessi nulla ha provato in ordine al rapporto tra le parti, in quanto il teste , zio del legale rappresentante della società opposta, ha Testimone_1
dichiarato di avere lavorato alle dipendenze della nel cantiere di Mascali, Controparte_1
via Dei Giurati, in Mascali, via Spiaggia, in Riposto, via Pio La Torre e in Fiumefreddo,
via San Vincenzo, tra il 2007 e il 2009 (e non successivamente), e che i lavori erano stati eseguiti dalla su richiesta di ma ha dichiarato di non Controparte_1 CP_3
sapere se lo li avesse commissionati personalmente o quale legale rappresentante di CP_3
una società, né ha saputo indicare l'importo ancora da ricevere dalla per Controparte_1
singolo cantiere.
Il teste ha riferito di avere lavorato nel cantiere di Mascali, via Dei Giurati Tes_2
nel 2007 o 2008 e, per qualche giorno, nel cantiere di via Spiaggia. Nulla ha riferito in ordine a chi avesse commissionato i lavori.
Il teste ha riferito di avere lavorato nel 2008 nel cantiere di Mascali, Testimone_3
via Spiaggia e nel cantiere di Fiumefreddo, e, solo per qualche settimana, nel cantiere di via Dei Giurati. Nulla ha riferito in ordine a chi avesse commissionato i lavori.
Di contro, il teste , a prova contraria, nulla ha riferito di rilevante ai Testimone_4
fini della decisione, avendo eseguito in proprio lavori di impiantistica idraulica nel solo cantiere di via Dei Giurati, ove ha visto lavorare gli operai di un'altra ditta, dapprima indicata come CP_1
Gli altri testi a prova contraria, nulla ha dichiarato in ordine ai fatti di Testimone_5 causa e ha confermato che la aveva eseguito lavori di Testimone_6 Controparte_1
pavimentazioni nel cantiere di via Dei Giurati “circa dieci anni fa”.
È rimasta carente di riscontro probatorio la circostanza che i lavori eseguiti nei cantieri di
Mascali, via Spiaggia, di Riposto, via Pio La Torre e di Fiumefreddo, via San Vincenzo,
siano stati commissionati dall'opponente né che i detti cantieri sia riferibili alla Pt_1
sussistendo carenza di legittimazione passiva nei di lei confronti.
[...]
Nulla, pertanto, è dovuto dalla alla società opposta per i lavori eseguiti nei Parte_1
detti tre cantieri.
Riguardo al cantiere di Mascali, via Dei Giurati, l'unico riferibile alla società opponente,
la circostanza che la vi avesse lavorato, negli anni 2007/2009, non è Controparte_1
contestata.
È rimasta carente di prova la circostanza, affermata dall'opposta, che vi avesse lavorato anche in epoca successiva al 2009, epoca in cui la stessa avrebbe eseguito ulteriori lavori,
non pagati, richiesti, in uno al saldo dei precedenti, con la fattura azionata con il procedimento monitorio.
Nulla l'opposta ha specificato in ordine ai lavori eseguiti nei singoli cantieri, specie in quello, che qui interessa, di Mascali, via Dei Giurati, né in ordine agli importi dovuti per i singoli cantieri, posto che la fattura posta a base del procedimento monitorio reca la descrizione sommaria dei lavori e l'indicazione dei cantieri, senza individuare gli importi dovuti per ognuno di essi.
Pertanto, anche a voler ritenere che una parte della somma portata dalla fattura in esame possa riferirsi a lavori eseguiti nel cantiere di Mascali, via Dei Giurati, non è possibile la sua individuazione.
Conclusivamente, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.T.M. il Giudice Onorario della Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nel giudizio annotato al n. 11878/2016 R. G., disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e difesa, così statuisce:
Accoglie l'opposizione proposta dalla società in persona del suo Parte_1
legale rappresentante p. t., avverso il decreto ingiuntivo n° 1994/2016, emesso il giorno
16.5.2016 dal Tribunale di Catania, notificato il 23.06.2016;
Per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n° 1994/2016, emesso il giorno
16.5.2016 dal Tribunale di Catania, notificato il 23.06.2016;
Condanna l'opposta in persona del legale rappresentante p. t., al Controparte_1
pagamento delle spese processuali in favore dell'opponente che Parte_1
liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre 15% per spese generali sui compensi, oltre
IVA e C.P.A.
Così deciso in Catania il 20.05.2025
Il G.O.T.