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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/09/2025, n. 12836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12836 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Paola Giardina, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 58392 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022, e vertente tra c.f. ) con domicilio eletto in Roma Parte_1 C.F._1 alla via delle Baleniere n. 98 presso lo studio degli avvocati Sebastiano Russo e
Silvia Caradonna giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
contro
, codice fiscale , rappresentata in forza di Controparte_1 P.IVA_1
Mandato Speciale notarile in atti da , rappresentata e Controparte_2 difesa, come da procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Antonio Schiavone presso il cui studio in Roma Via IV
Novembre n. 149 è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 17 gennaio 2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 10562/2022 emesso dal
Tribunale di Roma in data 13.06.2022 nel procedimento nrg 34262/2022, notificato in data 7.7.2022, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore di la somma di € 29.026,67, oltre interessi e spese della Controparte_1 procedura.
Il credito ingiunto traeva origine dal finanziamento n. 2892502, da rimborsarsi in 60 rate a cadenza mensile, concesso in data 14.04.2011 per originari €
15.000,00 al signor dalla Neos Finance e dall'odierno Parte_2 opponente garantito.
A sostegno della propria opposizione, parte attrice ha preliminarmente contestato la legittimazione ad agire di , divenuta titolare del Controparte_1 credito dalla nell'ambito di una operazione di Controparte_3 cartolarizzazione di crediti in blocco con cessione pro-soluto del 28 giugno
2019; nel merito ha eccepito la prescrizione del credito e disconosciuto le sottoscrizioni apposte al contratto di garanzia oggetto di ingiunzione.
Ha resistito in giudizio la chiedendo il rigetto dell'opposizione Controparte_4
e la conferma del decreto.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.1. 2023, il Giudice con propria ordinanza disponeva l'esperimento della media-conciliazione, poi espletata e conclusasi con esito negativo, alla successiva udienza del 24.11.2023 disponeva CTU grafologica per la verificazione delle sottoscrizioni disconosciute, nominando a tale scopo la dott. ssa All'esito, Persona_1 sulle conclusioni rassegnate, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente chiarito che nel rito in esame il diritto del creditore opposto deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza o persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo e il debitore opponente è tenuto a provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa.
Ciò chiarito questo giudice osserva in primo luogo che trattandosi di un'obbligazione pecuniaria sorta da un contratto, la prova del fatto costitutivo della pretesa creditoria è rappresentata esclusivamente dal contratto di finanziamento, in atti (segnatamente all. n. 4 fascicolo monitorio) unitamente
2 alla copia del documento di identità e delle buste paga del garante odierno opponente (segnatamente all. n. 9 e 11 fascicolo monitorio) e, ai fini della scadenza del termine per adempiere, della lettera di decadenza dal beneficio del termine inviata al medesimo il 30.4. 2013 e a destino in data 2 maggio 2013
(segnatamente all. n. 5 e 5a fascicolo monitorio)
L'opposta ha poi provato la titolarità del diritto e la propria legittimazione ad agire allegando copia delle varie cessioni e delle loro notifiche nelle forme di legge (segnatamente all. n. 1 e 2 e 6, 7 e 8)
ha, poi, a fronte del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte CP_1 al contratto di finanziamento n. 2892502 del 14.04. 2011, promosso istanza di verificazione.
La Consulenza tecnica grafologica esperita nel corso del giudizio, correttamente svolta sotto il profilo tecnico e immune da vizi di ordine logico- giuridico, per cui le conclusioni ( cfr. pag. 42) a cui è pervenuto il C.T.U. possono essere fatte proprie dal Tribunale, ha riconosciuto che : “ …con un alto grado di probabilità le firme in verifica, a nome apparente di “
[...]
, apposte sul Contratto “Doc 1 del ricorso per decreto ingiuntivo”: Pt_1
“Contratto di finanziamento n 2892502”, Neos Finance del 14/04/2011, sono autografe in quanto apposte dallo stesso ., rendendo la Parte_1 pretesa creditoria azionata in monitorio validamente azionata anche per tale via.
Il diritto del creditore opposto è stato, quindi, adeguatamente provato, mentre il debitore opponente, tenuto a provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa, nulla ha provato né chiesto di provare, - neppure sotto il profilo della eccepita prescrizione alla luce delle comunicazioni a piena valenza di fatti interruttivi, in atti (segnatamente la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine di cui al doc. 5 è comprensiva dell'avviso di ricevimento sottoscritto dall'odierno opponente)- ottenendo una CTU allo stesso sfavorevole che è posta a base della decisione da questo giudice.
Tanto basta per il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite e di CTU seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, sull'opposizione proposta da così provvede: Parte_1
1) rigetta l'opposizione proposta e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 10562/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data
13.06.2022 e depositato il 17.06.2022 nel procedimento nrg
34262/20222;
2) pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di Ctu;
3) condanna parte opponente alla refusione, in favore di parte opposta delle spese processuali del presente giudizio che liquida in € 2500,00, oltre IVA e CPA e spese generali;
Così deciso in Roma il 19 settembre 2025
Il GO
(Paola Giardina)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Paola Giardina, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 58392 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022, e vertente tra c.f. ) con domicilio eletto in Roma Parte_1 C.F._1 alla via delle Baleniere n. 98 presso lo studio degli avvocati Sebastiano Russo e
Silvia Caradonna giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
contro
, codice fiscale , rappresentata in forza di Controparte_1 P.IVA_1
Mandato Speciale notarile in atti da , rappresentata e Controparte_2 difesa, come da procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Antonio Schiavone presso il cui studio in Roma Via IV
Novembre n. 149 è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 17 gennaio 2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 10562/2022 emesso dal
Tribunale di Roma in data 13.06.2022 nel procedimento nrg 34262/2022, notificato in data 7.7.2022, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore di la somma di € 29.026,67, oltre interessi e spese della Controparte_1 procedura.
Il credito ingiunto traeva origine dal finanziamento n. 2892502, da rimborsarsi in 60 rate a cadenza mensile, concesso in data 14.04.2011 per originari €
15.000,00 al signor dalla Neos Finance e dall'odierno Parte_2 opponente garantito.
A sostegno della propria opposizione, parte attrice ha preliminarmente contestato la legittimazione ad agire di , divenuta titolare del Controparte_1 credito dalla nell'ambito di una operazione di Controparte_3 cartolarizzazione di crediti in blocco con cessione pro-soluto del 28 giugno
2019; nel merito ha eccepito la prescrizione del credito e disconosciuto le sottoscrizioni apposte al contratto di garanzia oggetto di ingiunzione.
Ha resistito in giudizio la chiedendo il rigetto dell'opposizione Controparte_4
e la conferma del decreto.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.1. 2023, il Giudice con propria ordinanza disponeva l'esperimento della media-conciliazione, poi espletata e conclusasi con esito negativo, alla successiva udienza del 24.11.2023 disponeva CTU grafologica per la verificazione delle sottoscrizioni disconosciute, nominando a tale scopo la dott. ssa All'esito, Persona_1 sulle conclusioni rassegnate, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente chiarito che nel rito in esame il diritto del creditore opposto deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza o persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo e il debitore opponente è tenuto a provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa.
Ciò chiarito questo giudice osserva in primo luogo che trattandosi di un'obbligazione pecuniaria sorta da un contratto, la prova del fatto costitutivo della pretesa creditoria è rappresentata esclusivamente dal contratto di finanziamento, in atti (segnatamente all. n. 4 fascicolo monitorio) unitamente
2 alla copia del documento di identità e delle buste paga del garante odierno opponente (segnatamente all. n. 9 e 11 fascicolo monitorio) e, ai fini della scadenza del termine per adempiere, della lettera di decadenza dal beneficio del termine inviata al medesimo il 30.4. 2013 e a destino in data 2 maggio 2013
(segnatamente all. n. 5 e 5a fascicolo monitorio)
L'opposta ha poi provato la titolarità del diritto e la propria legittimazione ad agire allegando copia delle varie cessioni e delle loro notifiche nelle forme di legge (segnatamente all. n. 1 e 2 e 6, 7 e 8)
ha, poi, a fronte del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte CP_1 al contratto di finanziamento n. 2892502 del 14.04. 2011, promosso istanza di verificazione.
La Consulenza tecnica grafologica esperita nel corso del giudizio, correttamente svolta sotto il profilo tecnico e immune da vizi di ordine logico- giuridico, per cui le conclusioni ( cfr. pag. 42) a cui è pervenuto il C.T.U. possono essere fatte proprie dal Tribunale, ha riconosciuto che : “ …con un alto grado di probabilità le firme in verifica, a nome apparente di “
[...]
, apposte sul Contratto “Doc 1 del ricorso per decreto ingiuntivo”: Pt_1
“Contratto di finanziamento n 2892502”, Neos Finance del 14/04/2011, sono autografe in quanto apposte dallo stesso ., rendendo la Parte_1 pretesa creditoria azionata in monitorio validamente azionata anche per tale via.
Il diritto del creditore opposto è stato, quindi, adeguatamente provato, mentre il debitore opponente, tenuto a provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa, nulla ha provato né chiesto di provare, - neppure sotto il profilo della eccepita prescrizione alla luce delle comunicazioni a piena valenza di fatti interruttivi, in atti (segnatamente la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine di cui al doc. 5 è comprensiva dell'avviso di ricevimento sottoscritto dall'odierno opponente)- ottenendo una CTU allo stesso sfavorevole che è posta a base della decisione da questo giudice.
Tanto basta per il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite e di CTU seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, sull'opposizione proposta da così provvede: Parte_1
1) rigetta l'opposizione proposta e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 10562/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data
13.06.2022 e depositato il 17.06.2022 nel procedimento nrg
34262/20222;
2) pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di Ctu;
3) condanna parte opponente alla refusione, in favore di parte opposta delle spese processuali del presente giudizio che liquida in € 2500,00, oltre IVA e CPA e spese generali;
Così deciso in Roma il 19 settembre 2025
Il GO
(Paola Giardina)
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