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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 06/02/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 1125/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Michelangelo Salvagni ( presso Email_1 il cui studio sito a Roma in Via Sabiniano n. 5 è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
contro
:
(Cod. Fisc. e P.I. con sede legale a Parte_2 P.IVA_1
Milano in Via Gaetano Negri n.1 in persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Fuso
) ed elettivamente domiciliata presso lo Email_2
Studio DE FUSCO LEGAL sito a Roma in Piazza dell'Enciclopedia italiana 50
RESISTENTE
Avente ad oggetto
DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E RISARCIMENTO DANNI
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente :
1) Accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto in fatto e diritto, l'illegittimità della dequalificazione professionale subita dal ricorrente, per il periodo dal febbraio 2013 e tutt'ora in essere, o altri periodi ritenuti di giustizia, per violazione degli artt. 2103, 2087 c.c. nonché artt. 32 e 41 Cost. e 1175 e 1375
c.c.;
2) Ordinare alla in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore, di adibire il ricorrente alle mansioni riconducibili al 6° livello del
CCNL delle Telecomunicazioni;
3) condannare la società resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente per l'illegittima dequalificazione professionale, come analiticamente dedotti in ricorso, comprendendovi:
a) il danno alla professionalità conseguente alla riduzione della propria posizione professionale e della possibilità di ulteriore affinamento, anche come perdita di esperienza e capacità professionale e di chance, da accertarsi anche in via presuntiva e da quantificarsi in via equitativa in misura pari a una mensilità di retribuzione, o una percentuale della stessa o, ancora, altra somma ritenuta di giustizia, per ogni mese di adibizione alle mansioni inferiori dal febbraio 2013, alla data dell'emananda sentenza, o altro periodo ritenuto di giustizia, sulla base di € 3.200,68 mensili, o altra somma di giustizia;
b) il danno morale, esistenziale, alla dignità, all'identità personale e all'immagine nella misura di € 30.000,00 (trentamila/00), o altra somma di giustizia da determinarsi secondo equità.
Con calcolo del danno da svalutazione monetaria dal sorgere dei singoli crediti al soddisfo ed interessi legali sulle somme rivalutate ex art. 429 c.p.c..
Con sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c. e vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre iva e cpa e spese generali da liquidarsi al difensore dichiaratosi antistatario.
Per la parte resistente :
In via principale e nel merito : rigettare integralmente l'avverso ricorso in quanto inammissibile, improponibile e, comunque, del tutto infondato, in fatto e in diritto, per le causali di cui in narrativa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
MOTIVAZIONE
Il ricorso presentato ex art. 414 cpc da – assunto da Parte_1 nel maggio 1987 con contratto di lavoro a tempo Parte_2 indeterminato inizialmente con le mansioni di tecnico di centrale di commutazione inquadrato al livello 3° del CCNL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE ESERCIZI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE , dal 1990 al febbraio 2003 con mansioni di assistente tecnico specialista di commutazione elettronica inquadrato al livello 5° , dal marzo 2003 al gennaio 2013 con l'incarico di team leader formalmente inquadrato dal 1\07\2007 al livello 6 con qualifica di coordinatore di settori operativi − finalizzato all'accertamento dell'ingiusto demansionamento asseritamente subito dal febbraio 2013 in poi quando lo stesso è stato adibito alle mansioni di tecnico specialistpresso il settore SA , all'esito della espletata istruttoria è risultato immeritevole di accoglimento
Risulta in primo luogo fondata l'eccezione di difetto di allegazione ritualmente sollevata nei suoi atti dalla resistente.
La più recente giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione ( cfr. Cass.
Sez. L. Ordinanza n. 21527 del 31/07/2024 Rv. 671947 - 01) ha infatti chiarito che il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno e che tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale .
Onere probatorio quest'ultimo di certo non assolto dal lavoratore che nell'atto introduttivo del giudizio si è limitato a dedurre in modo assolutamente generico , mediante il diffuso utilizzo di formule di stile e stereotipate e senza l'articolazione di specifici mezzi di prova sul punto , l'asserita esistenza di un
“…danno professionale da accertarsi anche per il tramite di presunzione e da liquidarsi in via equitativa…inteso come impoverimento del proprio bagaglio professionale, delle proprie competenze specifiche, delle connesse relazioni lavorative, della perdita di chance di promozioni e/o differenti impieghi in altre società o in forma autonoma…una forzosa rinuncia allo svolgimento di attività non remunerative, fonte di compiacimento o benessere per il danneggiato… pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) che altera le abitudini e gli apparati relazionali propri del soggetto, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno…” derivante da “…comportamenti illegittimi posti in essere da parte del datore di lavoro che hanno leso il diritto del ricorrente alla libera esplicazione della propria personalità nel luogo del lavoro, diritto questo fondamentale e garantito dagli art. 1 e 2 della Costituzione…”.
Ad abundantiam va detto che nel merito la compiuta istruttoria orale abbia permesso di escludere l'esistenza del denunciato demansionamento del lavoratore , asseritamente determinato dalla perdita dal febbraio 2013 del ruolo di coordinamento proprio della mansione di Team Leader e dalla assunzione delle mansioni di tecnico specialistsecondo la ricostruzione fattuale descritta nei capitoli 19-20-21-22-23-28-33 del ricorso oggetto delle espletate prove testimoniali :
19) Il ricorrente, dal febbraio 2013 ad oggi, è stato adibito a mansioni del tutto operative, consistenti nel mero inserimento dati in apposito sistema informatico seguendo delle procedure guidate predefinite e standardizzate che non implicano alcun contributo autonomo e alcun margine di iniziativa da parte dello stesso.
20) Il ricorrente dal febbraio 2013 ad oggi ha svolto solo una parziale formazione di appena una settimana sulla tipologia dei reclami.
21) Inoltre, il ricorrente, dal febbraio 2013 ad oggi, è rimasto nella stessa sede precedente di Via Bramante n. 12, nella stanza di fronte a quella degli addetti al
Gruppo di lavoro che prima coordinava quale Team Leader, che ora lo vedono svolgere mansioni inferiori, essendo un addetto di un gruppo specialist a sua volta coordinato da un altro team leader ( , con evidente Persona_1 svalutazione e disistima di sé e screditamento nei confronti degli ex sottoposti.
22) In particolare, il ricorrente, dall'1.2.2013 ad oggi, svolge, presso il settore
“SA” nella funzione Network, mansioni di tecnico specialist, utilizzando procedure informatiche predefinite mediante un sistema informatico aziendale, occupandosi dei seguenti compiti: a) dopo aver eseguito l'accesso alla postazione, riceve a cascata sul proprio computer, tramite i sistemi aziendali preposti, le seguenti lavorazioni da svolgere: i. segnalazioni, cd. ticket, di guasto
Fonia, problematiche di connettività ADSL e fibra, esclusivamente di clienti residenziali TIM da lavorare in back office;
ii. richieste di richiamata ai tecnici che operano sul campo.
23) Il ricorrente, pertanto, dal febbraio 2013 ad oggi, in qualità di tecnico specialist per il servizio telefonico “187” (assistenza tecnica) si limita - con il supporto di sistemi informativi e programmi software dedicati e appositamente predisposti e attraverso e secondo procedure standardizzate e metodologie definite - a svolgere i seguenti compiti: svolgimento delle attività di back office, attraverso l'utilizzo dei sistemi informatici aziendali denominati “BOM” e “ESTAR”: a) ricevere, tramite un sistema a cascata continua, il cd. ticket proveniente da una segnalazione fatta dal cliente al servizio assistenza tecnica/commerciale con cui il cliente medesimo segnala un disservizio e indica espressamente la ragione dello stesso;
b) tramite diverse applicazioni aziendali on line, seguire la procedura informatica che lo indirizza direttamente per effettuare dei test sulla linea telefonica o ADSL, ponendo in essere le seguenti attività: i. inserire il numero telefonico del cliente su un programma informatico aziendale deputato ii. scegliere dal menù a tendina il tipo di guasto segnalato dal cliente, in base a quanto descritto dal medesimo (ad es. non funzionamento della linea, problemi di fonia, rumorosità della linea, connessione lenta, cadute di connessione, mancata navigazione, ecc.) iii. cliccare sul comando “ok” per consentire al test di partire in automatico (cd. “diagnostic tool”) iv. a seconda della problematica segnalata in automatico dal sistema (che provvede automaticamente a fare la diagnosi) a seguito del suddetto test - o tentare la risoluzione on line scegliendo sul sistema aziendale denominato “GMP”, tra due opzioni standard: “sblocco porta” e “cambio porta” - o inserire il numero telefonico sull'applicativo aziendale denominato “NGASP” e tentare alcune azioni predefinite - seguendo una procedura informatica contenuta in apposita maschera “AUD” (ex “WANTS”) - come, ad esempio, la modifica del parametro
“margine di rumore della linea dati” o della “velocità massima di allineamento” della stessa, scegliendo da un menù a tendina il tipo di opzione già indicata a video v. in caso di reali problematiche tecniche non risolvibili dal ricorrente con le suddette operazioni predefinite, girare la segnalazione al II livello di intervento da remoto;
c) ricontattare il cliente e chiedere al medesimo se il problema è risolto e, in caso contrario, veicolare il ticket al tecnico sul luogo o nuovamente al II livello di intervento;
d) nel caso in cui il cliente non sia disponibile, fissare col medesimo un appuntamento telefonico per ricontattarlo successivamente;
e) in occasione delle suddette chiamate, sponsorizzare con il cliente l'intervento a pagamento del tecnico cd. “DOCTOR TIM” (ex
“SOSPC”), cercando di convincerlo dell'utilità di tale tipo di assistenza.
28) Si evidenzia, inoltre, che successivamente al febbraio 2013 (data di inizio della dequalificazione del ricorrente), nei reparti tecnici con sede di lavoro
Rimini venivano nominati nuovi coordinatori (con livello 5°), quali ad esempio:
a) , al Delivery configuratori;
b) , ai progettisti di Testimone_1 Persona_2
Rete; c) nel settore SA, che coordinava dapprima gli Addetti del Persona_1 gruppo di lavoro dapprima coordinato dal ricorrente e che attualmente coordina lo stesso ricorrente nel gruppo Specialist; d) , al Delivery Persona_3 configuratori.
33) Il ricorrente, pertanto, dall'1.2.2013 ad oggi, non è stato adibito ad alcuna funzione di tipo specialistico che possa permettere al medesimo di preservare e sviluppare il grado di professionalità acquisito nella fase pregressa del rapporto di lavoro e/o comunque ad alcuna funzione riconducibile al 6° livello di inquadramento contrattuale
Va premesso che secondo la declaratoria di cui all'art. 23 del CCNL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE ESERCIZI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE al livello 6° appartengono “…le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di elevata e consolidata preparazione e di particolare capacità professionale e gestionale, svolgono funzioni direttive inerenti attività complesse. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite e sono esercitate attraverso la guida e il controllo di settori operativi, ovvero attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo” .
Risulta evidente dalla lettura della declaratoria contrattuale l'assenza tra gli elementi caratterizzanti del livello 6 del riferimento a funzioni di coordinamento (proprie del ruolo di Team Leader ricoperto dal ricorrente) ed invece l'insistenza sulle elevate e consolidate conoscenze tecnologiche e sulla esplicazione di funzioni specialistiche complesse .
Circostanza questa confermata dai profili professionali ricollegati a tale livello professionale , comprendenti tra gli altri la figura dello SPECIALISTA ESPERTO DI SOLUZIONI INFORMATICHE definito come quel lavoratore che “…in possesso di elevate e consolidate conoscenze tecnologiche e del mercato di riferimento, concorre al raggiungimento degli obiettivi prefissati, effettuando in autonomia le attività necessarie ad analizzare, progettare, sviluppare e validare soluzioni informatiche tecnologicamente avanzate, per massimizzare il beneficio aziendale;
svolge, inoltre, attività di supporto al cliente nella scelta di soluzioni implementative IT per poi seguirlo nelle fasi di attuazione dell'intero progetto o soluzione, anche attraverso una forte interazione con altre funzioni e attività. Interviene tempestivamente, inoltre, nel gestire e risolvere le anomalie che si possano presentare in relazione ai prodotti definiti…”.
Risulta allora decisivo che la compiuta istruttoria orale abbia confermato attraverso le deposizioni testimoniali di seguito riportate per stralcio che la mansione di tecnico specialist attribuita al ricorrente implichi la risoluzione di problematiche complesse che richiedono una elevata e consolidata preparazione nonché una notevole capacità professionale e gestionale unitamente ad un contributo professionale autonomo e innovativo : elementi tutti questi che caratterizzano per come visto il livello 6 del CCNL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE ESERCIZI SERVIZI DI
TELECOMUNICAZIONE.
, dipendente di dal 5\09\1977 con attuali mansioni Testimone_2 Pt_2 di impiegata addetta al 187 : “ …Noi agli specialist mandiamo i guasti che non riusciamo a risolvere anche a livello di abilitazione di livello superiore…Noi prendiamo la segnalazione dei clienti e la trasmettiamo agli specialist solo quello che non sappiamo fare o non riusciamo a lavorare perché sprovvisti delle abilitazioni che hanno gli specialist…”
, che è stata dipendente di fino a luglio 2024 Testimone_3 Pt_2 con mansioni di responsabile RJM e adesso lavora per : CP_1
“…Confermo che il ricorrente dal febbraio 2013 ha cambiato mansione e fa lo specialista in SA …lui non fa mero inserimento di dati ma risolve dei casi complessi , fa da supporto alle altre strutture e fa anche formazione perché sono persone che hanno una conoscenza tecnica di un certo livello… Gli specialisti si occupano di casi complessi che non sono semplici e seguono la procedura ma ci sono dei problemi che vanno al di là della procedura per cui o usano le proprie competenze o si devono interfacciare con le altre strutture per risolvere le problematiche . Uno specialist è deputato alla risoluzione dei problemi . Ci sono dei profili di password che non sono accessibili agli altri tecnici on line…Gli specialisti risolvono le cose che non sanno risolvere i tecnici…Dal 2013 al 2019 è stato adibito a funzioni di specialist e anche di formazione…” .
, che è stato dipendente di fino a luglio 2024 con Testimone_4 Pt_2 mansioni dal 2020 di specialista e prima di tecnico on line e che adesso lavora per : “ …Confermo tutti i punti i) , ii) , iii) , vi) e v) che sono le CP_1 funzionalità di base che fanno tutti gli specialisti del gruppo …Lo specialista si occupa ovviamente anche di altro come la formazione ai tecnici…” .
, che lavora per dal 1997 con attuali mansioni di Testimone_5 Pt_2 Responsabile Assistenza Clienti : “…ON Controparte_2 ricopriva e ricopre il ruolo di Specialist ... I tecnici hanno un livello di competenza medio mentre gli specialisti hanno un livello alto . ADR: La diagnosi avviene attraverso l'utilizzo di numerosi strumenti informatici , ad es.
, e attraverso l'esame delle informazioni il tecnico on line per i problemi CP_3 non difficili o lo specialist per i problemi complessi interpretano le risposte che arrivavano sui vari sistemi e fanno le diagnosi . Non viene affidato tutto a procedure standardizzate altrimenti sarebbe inutile l'utilizzo del personale .Ogni sistema dà delle risposte e queste vanno interpretate . Il sistema non dà la diagnosi . Nessun sistema in automatico fa la diagnosi …Confermo tutti i punti i)
, ii) , iii) , vi) che sono le funzionalità di base che fanno tutti gli specialisti del gruppo . Non confermo il punto v) perché è lui (il il II livello . In Parte_1 casi rari viene coinvolta la Direzione Generale…Se “diagnostic tool” rileva un guasto multiplo sia al tecnico che al il sistema evidenzia il Parte_1 problema e in quel caso gli suggerisce di inviare il ticket ad altri colleghi che sono di profilo più basso del che hanno il compito di aprire un Parte_1 ticket per la risoluzione di un guasto massivo e in quel caso intervengono i tecnici esterni…Lui è sempre stato adibito alle attività specialistiche anche adesso come tutti gli specialisti…”.
, che ha lavorato per fino al luglio 2024 e dopo è CP_4 Pt_2 passato in con mansioni dal 2009 di Specialist : “ …Confermo nel CP_1 senso che noi specialist dobbiamo cercare di risolvere i problemi con i mezzi a nostra disposizione ( tipo programmi ) ma se non li risolviamo mandiamo i casi ad un tecnico o li trasferiamo ad altri colleghi dotati di competenza diversa . Se c'è un guasto che deve essere riparato da altro settore , avviene il trasferimento
. Se noi individuiamo un guasto che è al di fuori delle nostre possibilità , alla riparazione provvede un altro settore e noi lo avvisiamo . Il secondo livello siamo noi specialisti , noi siamo un livello elevato : lo skip base riceve le segnalazioni dei clienti e le risolve se è in grado , se non lo è lo trasferisce allo specialista …”.
, che ha lavorato per fino al luglio 2024 e dopo è Parte_3 Pt_2 passato in con mansioni di Responsabile della Linea HOME : “ CP_1
…ADR: Io sono Responsabile della Linea di al 2019 in poi e tra Parte_1 me e il c'è il Team Leader (prima e attualmente Parte_1 Per_4
)…l'attività dello specialist è abbastanza complessa e richiede competenze Per_1 specifiche…In linea di massima queste sono le attività per la gestione dei ticket ma lo specialist fa altro come interfacciarsi con i colleghi della Direzione Generale per segnalare delle anomalie…Confermo le circostanze indicate nei punti i) , ii), iii) e iv) del punto b) : questo fa parte del sistema ESTAR da cui si parte : questo è la base ed è l'inizio della diagnosi;
lo specialist fa molto di più e va molto oltre . Quanto al punto v) va detto che il secondo livello è lo specialist
…Se c'è un guasto che richiede la necessità di un intervento sul posto viene mandato un tecnico non lo specialista …”.
Per la soccombenza le spese del giudizio, in dispositivo liquidate, cedono a carico della parte ricorrente .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro visto l'art. 429 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato il giorno 13\12\2023, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con
[...]
: Parte_2
1) Rigetta il ricorso .
2) Condanna alla rifusione in favore di Parte_1 [...] delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che Parte_2 ai sensi del regolamento n. 147 del 2022 si liquidano in complessivi euro
5.901,00 ( di cui euro 770,00 a titolo di rimborso spese forfetarie ), oltre a spese generali e ad I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge .
Così deciso in Rimini il giorno 06\02\2025 .
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'