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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 13/09/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei Giudici
Dr. Giulio Lino Maria Giuntoli
Dr. Elisa Pinna Giudice
Dr. Valentina Prudente, Giudice rel.est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 585 dell'anno2025, pendente
TRA
Parte_1
: avv. BACCIGALUPI PATRIZIA
[...]
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
Controparte_1
: avv.BANDONI LIV
[...]
- PARTE CONVENUTA -
Sulle seguenti conclusioni congiunte:
Le parti, nel reciproco rispetto, vivranno separatamente.
2. Il SI. entro 3 (tre) _1 mesi dall'omologa della separazione, s'impegna a trasferire alla SI.ra Parte_1 che accetta, la propria quota di proprietà (pari al 50%) della casa coniugale, con ciò rinunciando al diritto di usufrutto sulla stessa. Il bene, ubicato a Carrara (MS), loc. Marina, Viale Galileo Galilei n. 119/A, piano 1°, censito al N.C.E.U al Fg. 78, Part. 584, Sub. 2, Cat.
P a g . 1 | 4 A²ʾ, Classe 3, Vani 5, rendita Euro 516,46, superficie totale 110 m², superficie totale escluse aree scoperte 99 m², è attualmente intestato a (CF ), _1 C.F._1 nato a [...] il [...], il quale vanta un diritto di proprietà, per ½, in regime di comunione dei beni con e a (C.F. Parte_1 Parte_1
, nata a [...] il [...], la quale vanta un diritto di C.F._2 Proprietà, per ½, in regime di comunione dei beni con Inoltre, _1 _1
(CF ), come sopra generalizzato, vanta sul medesimo immobile
[...] C.F._1 un diritto di usufrutto, pari a ½, in regime di comunione dei beni con e Parte_1 (C.F. , come sopra individuata, vanta sul Parte_1 C.F._2 medesimo immobile un diritto di usufrutto, pari a ½, in regime di comunione dei beni con
Come specificato, detto diritto di usufrutto verrà traferito da _1 _1 a che accetta. Le parti dichiarano che il trasferimento verrà eseguito a Parte_1 corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto conosciuto e accettato e che comprende tutti i diritti accessori, servitù attive e passive pertinenze e quota proporzionale degli spazi condominiali in ragione dei millesimi. L'immobile è pervenuto agli attuali proprietari per atto pubblico, Notaio di Carrara del 12.02.2002, repertorio n. 136436. Il bene Persona_1 confina, oltre che con il sub. 1, ubicato al piano terreno, a nord con i mappali 577 e 579, a est con viale G. Galilei, a sud con i mappali 532 e 546, e ovest con i mappali 581 e 885. I SI.ri e dichiarano che la planimetria, depositata in catasto in _1 Parte_1 data 29.12.1996, Prot. n. B4436, è conforme allo stato di fatto dell'immobile oggetto del presente atto. I coniugi dichiarano, inoltre, che il bene è libero da ipoteche e/o trascrizioni pregiudizievoli. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40, II comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive proroghe e modifiche, i titolari dichiarano che l'immobile oggetto di trasferimento è stato costruito in base a concessione edilizia n. 402/1991 e successive varianti, e che dopo la sua costruzione non ha subito modifiche che comportino permesso di costruire o DIA o SCIA. Il valore del bene è di € 138.515,00 (centotrentottomilacinquecentoquindici/00). Il cessionario viene espressamente mallevato per l'eventuale mancanza delle dichiarazioni di agibilità e abitabilità. Già a partire dal deposito della presente istanza, tutti gli oneri e le fiscalità connessi all'immobile saranno a carico della SI.ra he sosterrà anche tutte Pt_1 le spese relative al passaggio del bene.
3. La SI.ra entro 3 (tre) mesi Parte_1 dall'omologa della separazione, s'impegna a trasferire al SI. che accetta, la _1 propria quota di proprietà (pari al 50%) dell'immobile sito a Bosa (OR), Via Venezia n. 31, piano 3°, censito al Fg. 43, Part. 754, Sub. 21, Cat. A 3, Classe 6, vani 3,5, rendita Euro 189,80, superficie totale 55 m², superficie totale escluse aree scoperte 47 m², attualmente intestato a (CF ), nato a [...] il [...], il quale _1 C.F._1 vanta un diritto di proprietà, per ½, in regime di comunione dei beni con Parte_1 e a (C.F. , nata a [...] il [...], la Parte_1 C.F._2 quale vanta un diritto di Proprietà, per ½, in regime di comunione dei beni con _1
. Le parti dichiarano che il trasferimento verrà eseguito a corpo e non a misura, nello
[...] stato di fatto e di diritto conosciuto e accettato e che comprende tutti i diritti accessori, servitù attive e passive pertinenze e quota proporzionale degli spazi condominiali in ragione dei millesimi. L'immobile è pervenuto agli attuali proprietari per atto di compravendita del 23.07.2019, Notaio di Macomer (NU), repertorio n. 14764. Il bene confina: Persona_2 a nord con i mappali 239 e 240, a ovest con il mappale 241, a sud con il mappale 28 e con via Venezia, a est con un canale, mentre al piano confina con i sub. 18 e 20. I SI.ri _1 e dichiarano che la planimetria, depositata in catasto in data 30.11.2006, Parte_1 Prot. N. NU0117114, è conforme allo stato di fatto dell'immobile oggetto del presente atto. I coniugi dichiarano, inoltre, che il bene è libero da ipoteche e/o trascrizioni pregiudizievoli. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40, II comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive proroghe e modifiche, i titolari dichiarano che l'immobile oggetto di trasferimento è stato
P a g . 2 | 4 costruito in base a concessione edilizia n. 10/05 del 14.01.2005 e successive varianti, e che dopo la sua costruzione non ha subito modifiche che comportino permesso di costruire o DIA
o SCIA. Il valore del bene è di € 101.640,34 (centounomilaseicentoquaranta/34). Il cessionario viene espressamente mallevato per l'eventuale mancanza delle dichiarazioni di agibilità e abitabilità. Già a partire dal deposito della presente istanza, tutti gli oneri e le fiscalità connessi all'immobile saranno a carico del SI. che sosterrà anche tutte le spese relative al _1 passaggio del bene.
4. Trattandosi di permuta, i passaggi di proprietà di cui ai punti 2 e 3 del presente atto non comporteranno trasferimento di denaro tra le parti.
5. Le parti esonerano espressamente il Conservatore dei registri immobiliari da ogni responsabilità.
6. I trasferimenti godono di esenzione da imposta di bollo, registro, ipotecaria e catastale ex art. 19 L. n. 74/1987 e sentenza n. 154 del 10.05.1999 Corte Costituzionale.
7. Le parti e i loro difensori prendono atto che, non trattandosi di atto notarile, il Tribunale si limiterà a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento di proprietà.
8. Le parti, in caso di rifiuto della trascrizione da parte del Conservatore, s'impegnano comunque a stipulare i relativi atti davanti al Notaio.
9. L'autoveicolo Evo, Mod. 5, Tg. GR245PF, sarà definitivamente assegnato al SI. (già intestatario del bene mobile registrato). Pertanto, quest'ultimo, a partire _1 dal deposito del presente atto, si occuperà di tutte le relative spese. 10. Lo scooter Kymco Agility 200, Tg. DV 92779, sarà definitivamente assegnato alla SI.ra (già Parte_1 intestataria del bene mobile registrato). Pertanto, quest'ultima, a partire dal deposito del presente atto, si occuperà di tutte le relative spese. 11. I coniugi, entro 4 (quattro) mesi dalla pronuncia della separazione, s'impegnano a chiudere e/o a verificare l'effettiva chiusura (con conseguente divisione delle eventuali rimanenze al 50% ciascuno) dei seguenti conti correnti e i depositi amministrati / rubriche fondi comuni: - conto corrente, n. 50491/1000/00005416, acceso presso Banca Intesa Sanpaolo;
- deposito amministrato n. 68690/3100/06939521, presso Banca Intesa Sanpaolo;
- deposito amministrato n. 50491/3100/06939521 Banca Intesa Sanpaolo;
- rubrica fondi n. 68690/3100/19979263 Banca Intesa Sanpaolo. 12. Al momento dell'omologa della separazione, il SI. verserà – tramite bonifico bancario - alla _1 SI.ra la somma di € 40.000,00 (quarantamila/00), a titolo di contributo Parte_1 una tantum. 13. A parte quanto stabilito al punto precedente, i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, perciò, non saranno tenuti a reciproci obblighi di mantenimento. 14. Poiché è stata data prova della totale indipendenza economica della figlia, (ormai quasi quarantenne), la stessa provvederà al proprio mantenimento. 15. Persona_3 Gli istanti ribadiscono di non volersi riconciliare, con ciò rinunciando espressamente al tentativo di conciliazione di cui all'art. 708 c.p.c.. 16. I SI.ri e _1 Parte_1 inoltre, sono determinati a chiedere cumulativamente sentenza di separazione e di
[...] divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49) c.p.c. 17. Le spese del presente giudizio saranno interamente compensate. I coniugi, inoltre, decorsi i termini di legge, insistevano affinché l'Ill.mo Tribunale adito, decorsi i termini di legge, volesse “rimettere la causa nel ruolo e, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione, preso atto della proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, con conseguente sussistenza di requisiti di fatto e di diritto per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, L. 1 dicembre 1970, n. 898” disporre la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere e pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato a Carrara (MS) il 09.10.1983 e trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del menzionato Comune con il n. 96, parte 2, serie A, anno 1983, alle seguenti condizioni:
1. Confermare le disposizioni patrimoniali relative alla reciproca indipendenza economica dei ricorrenti.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale, sita in Carrara (MS), Viale G. Galilei n. 119/A, censita al N.C.E.U al Fg. 78, Part. 584, Sub. 2, Cat. A 2a), Classe 3, Vani 5, a favore della SI.ra con tutti gli oneri che ne conseguono.
3. Parte_1
P a g . 3 | 4 Confermare l'assegnazione dell'immobile, sito a Bosa (OR), Via Venezia n. 31, censita al Fg. 43, Part. 754, Sub. 21, Cat. A 3, Classe 6, vani 3,5, a favore del SI. con tutti _1 gli oneri che ne conseguono.
4. Confermare l'assegnazione dell'autoveicolo Evo, Mod. 5, Tg. GR245PF, al SI.
5. Confermare l'assegnazione dello scooter Kymco Agility, _1 Tg. DV 92779, alla SI.ra 6. Richiedere la trasmissione al competente Parte_1 Ufficiale dello Stato Civile dell'emananda decisione per la sua annotazione nei registri di matrimonio.
7. Confermare la compensazione delle spese dell'intero giudizio tra gli odierni richiedenti. Infine, giova ribadire che si dichiara, espressamente e sin d'ora, di voler rinunciare ai termini d'impugnazione della sentenza che verrà pronunciata.
MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in data 9 ottobre 1983, a Carrara (MS), registrato presso gli uffici di stato civile nell'anno 1983, numero 96 parte II Serie A Ufficio 2; rilevato che non risulta la presenza di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti;
vista la comunicazione degli atti al P.M.; lette le conclusioni congiuntamente presentate dalle parti, che risultano non in contrasto con la legge e limitandosi il Collegio a prenderne atto nella parte non relativa a diritti indisponibili;
ritenuti sussistenti i presupposti per addivenire alla separazione personale, stante l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, come emerge anche dal contegno processuale delle parti;
ritenuto che
le spese di lite, viste le conclusioni congiunte, debbano essere integralmente compensate;
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE CIVILE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 585 dell'anno 2025, sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 _1
così provvede:
[...]
DICHIARA la separazione tra i coniugi Parte_1 _1
DISPONE sulle condizioni accessorie come da conclusioni in epigrafe da ritenersi in questa sede riportate;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto della presente sentenza e per quanto di propria competenza.
Massa, li 12/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
P a g . 4 | 4