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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/06/2025, n. 2884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2884 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1520/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Simona
Gambacorta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1520/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Maria Pia Parte_1 C.F._1
Tancini presso cui è elettivamente domiciliata in Rimini, via Soardi n. 18
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Giuseppe Mosso presso cui è elettivamente domiciliata in Bussoleno (TO),
Piazza del Moro n. 2
PARTE CONVENUTA
Oggetto: azione di nullità del testamento
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito:
- in via preliminare, disporre la rinnovazione della CTU, ex artt 194 e 195 cpc, per tutti i motivi esposti in verbale di udienza e che si espliciteranno in sede di comparsa conclusionale:
- all'esito di tale rinnovazione, o, comunque, anche in caso di mancata rinnovazione della
CTU, nella veste da parte del Giudice della funzione di peritus peritorum, alla luce delle
Sentenze della Suprema Corte che si indicheranno in comparsa conclusionale, e sulla base delle puntuali osservazioni della CTP di parte attrice, emettere sentenza parziale in cui dichiarare nullo il testamento olografo di , testamento pubblicato per atto Persona_1
pagina 1 di 8 Notaio di ME (TO) rep 27199/16768, ex art 602 c.c., in quanto non olografo, Per_2
poiché non scritto di pugno dal signor;
Pt_1
conseguentemente, in detta sentenza parziale, dichiarare l'apertura della successione legittima ex art 582 c.c., indicando quali eredi la moglie e la sorella del de cuius, per le quote di legge;
conseguentemente, rimettere in istruttoria la causa al fine di accertare l'ammontare dell'asse ereditario, nominare CTU che determini il valore dell'asse ereditario e addivenire alla divisione dei beni secondo le quote di successione legittima ex art 582 c.c.; con vittoria di spese di lite, o quanto meno compensazione delle stesse.
Per parte convenuta: Voglia l'On.le Tribunale di Torino: nel merito, in via principale, accertare e dichiarare, per i titoli tutti dedotti in giudizio, l'infondatezza delle pretese avversarie, per l'effetto rigettare in toto le domande tutte formulate nei confronti della sig.ra
mandandola assolta da ogni richiesta;
Controparte_1
nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle istanze avversarie, accertare la massa ereditaria esistente alla data del decesso dalla quale decurtare spese anticipate per la successione, interessi e rivalutazione connessi al'andamento dei titoli investiti e quanto accertando in corso di causa;
in via istruttoria, (omissis) con vittoria di spese ed onorari di giudizio, rimborso forfetario ed oneri di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio per sentire dichiarare la nullità ai Parte_1 Controparte_1 sensi dell'art. 602 c.c., per difetto di autografia, del testamento olografo di , Persona_1
deceduto a Torino in data 26.8.2022 e, conseguentemente, dichiarare aperta la successione legittima.
A sostegno della domanda ha dedotto di essere la sorella del de cuius , il Persona_1
quale in vita era sposato con la convenuta;
i coniugi non avevano avuto figli;
in data
30.9.2022 era stato pubblicato, per atto Notaio di ME (TO), testamento olografo Per_2 che nominava erede universale la moglie del de cuius, odierna convenuta;
l'attrice aveva sottoposto tale testamento a perizia calligrafica, che aveva rilevato la non corrispondenza tra la grafia con cui era stata stesa la scheda testamentaria e la calligrafia abituale del de cuius, sicché il testamento era nullo in quanto non scritto dalla mano di . Persona_1
Si è costituita in giudizio , contestando le deduzioni avversarie. Ha Controparte_1
esposto che lei e suo marito avevano un ottimo legame, per cui era del tutto naturale che pagina 2 di 8 quest'ultimo avesse voluto nominarla erede universale, considerando anche che la sorella viveva lontana da anni e non si era mai interessata di lui;
ha poi contestato la perizia avversaria, anche in quanto condotta su una fotocopia, sostenendo la piena autenticità della scheda testamentaria.
L'istruttoria è consistita nell'espletamento di c.t.u. grafologica, discussa all'udienza del
28.1.2025.
Esaurita l'istruttoria, l'udienza di rimessione in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies
c.p.c. è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed alla scadenza del termine, con provvedimento odierno, la causa è stata trattenuta in decisione.
*** *** ***
Parte attrice ha dedotto la nullità del testamento olografo di datato Persona_1
13.12.2001 per mancanza di autografia. A sostegno dei propri assunti, ha allegato perizia grafologica di parte, redatta dalla dott.ssa (doc. 2), che ha posto a raffronto Persona_3
la sottoscrizione posta sul testamento con altre sottoscrizioni presenti in scritture di comparazione che coprono un ampio intervallo temporale (dal 1993 al 2020), concludendo che, con alta probabilità, il testamento non sarebbe riconducibile alla mano di Per_1
pur mettendo in evidenza i limiti insiti in una verifica svolta solo su fotocopia e non
[...] sull'originale.
Va subito rimarcato che, esaminando la sottoscrizione sul testamento e quelle presenti sulle scritture di comparazione, soprattutto quelle più vicine temporalmente all'epoca di redazione del testamento, non emerge ictu oculi alcuna difformità, anzi l'impressione che si trae è di firme molto somiglianti e con evidenti elementi di analogia.
Ad ogni modo, per acquisire un parere tecnico - professionale, è stata disposta c.t.u. grafologica, affidata alla dott.ssa Persona_4
La consulente dell'Ufficio ha fatto ricorso a rigorose tecniche scientifiche al fine di espletare il proprio incarico. Come rilevabile dalla relazione in atti (depositata il 9.12.2024):
- la c.t.u. ha esaminato l'originale del testamento depositato presso il notaio, dott. Per_5
di ME (TO);
[...]
- sono state utilizzate numerose scritture di comparazione provenienti da ambo le parti di cui al presente giudizio ed elencate alle pagine 3-4 della relazione, che coprono un vasto periodo di tempo (dal 1972 al 2016), fra cui scritture di poco antecedenti o successive alla redazione del testamento (2001);
pagina 3 di 8 - è stato illustrato il metodo di lavoro, con particolare riferimento a: la strumentazione impiegata al fine delle indagini, l'utilizzo di linee guida di livello europeo (linee guida indicate dall'European Network of Forensic Science Institutes, aggiornamento del
4/9/2022, di cui al protocollo dell'Associazione Grafologica Italiana), la formazione professionale del consulente (metodo grafologico-peritale giudiziario dell'Università di
Urbino integrato con il metodo grafologico/grafometrico dell'Istituto di Indagini psicologiche di Milano);
- l'analisi tecnica si è svolta in varie fasi (identificazione/classificazione dei documenti prodotti, analisi del documento in verifica con idonea strumentazione, analisi degli scritti autografi con strumentazione ottica, analisi comparativa fra gli scritti contrapposti, formulazione del parere conclusivo) con partecipazione attiva dei consulenti tecnici di parte nel rispetto del principio del contraddittorio.
Del resto, adeguatezza ed attendibilità del metodo scientifico utilizzato non sono stati oggetto di contestazione da parte della consulente di parte attrice.
All'esito, dunque, dell'accurata indagine eseguita, la dott.ssa ha concluso in questi Per_4
termini:
“L'indagine è stata disposta sul testamento a nome datato 13/12/2001, Persona_1
pubblicato dal notaio di ME. Per_2
Da esame strumentale illuminotecnico non sono emerse interpolazioni del supporto o del nastro inchiostrato. Per quanto nei limiti dati dalla strumentazione in dotazione, testo e data della scheda sono verosimilmente compilati con lo stesso mezzo a sfera caricato di inchiostro pasta di colore blu-viola mentre la firma è stata vergata con altro mezzo, sempre
a sfera ma di un tono di blu medio.
Per il confronto sono state acquisite comparative prodotte da entrambe le Parti, costituite principalmente da firme e da qualche esempio di stampatello e di cifre;
il gruppo si svolge in un arco temporale che comprende la data del 2001 portata dal testamento ed è risultato qualitativamente quantitativamente idoneo al buon esito della verifica tecnica.
Da esame interno alla scheda testamentaria: all'interno del testo si è evidenziata omogeneità stilistica e convergenza compositiva tra firma, nominativo del nome-cognome
e grafia di testo. La convergenza riguarda sia la qualità del ductus che la morfologia, evidenziando un incedere scorrevole, sicuro, diligente, nel complesso scolastico ma personalizzato per alcuni elementi compositivi ricorrenti.
La comparazione si è svolta quindi precipuamente:
pagina 4 di 8 1) tra firma in verifica e firme autografe;
2) tra nominativo e firme autografe;
3) tra grafia corsiva in verifica e firme autografe;
4) tra cifre in verifica e cifre autografe.
Dal parallelo si è potuta rilevare la compatibilità dinamica e pressoria nonché la concordanza morfologica dei grafemi maggiormente personalizzati.
Le congruenze sono state confermate nella loro coerenza anche considerando la naturale variabilità delle firme nel corso del tempo.
Tali elementi di compatibilità sono stati considerati in base alla loro pregnanza, al netto delle possibili somiglianze più generiche ed eventualmente più facili da riprodurre in un ipotetico caso di falso.
Esaminata ogni possibile ipotesi esecutiva, i dati di corrispondenza dimostrano la consistenza della tesi di genuinità poiché convergono nella modalità dinamica e formativa, sia considerata nel complesso che in dettaglio.
In sede di conclusioni, alla luce dei dati acquisiti sono quindi state considerate tutte le ipotesi di lavoro, dall'autografia al falso nelle varie possibili declinazioni, ognuna delle quali ad eccezione dell'autografia, poi esclusa per mancanza degli elementi che le determinano
e che sono:
- falso per ricalco escluso per la qualità spontanea del gesto
- falso libero in velocità escluso per la presenza sì di scorrevolezza, ma anche di totali somiglianze formali, talché la concomitanza delle due non può avverarsi in una scrittura artificiosa,
- falso pedissequo per copia almeno parziale di un modello, escluso per la presenza di un tracciato naturale e la presenza di variazioni di lettere all'interno del testo.
L'ipotesi accreditata è risultata quindi quella di autografia, che viene avallata dalla presenza di compatibilità dinamiche, coerenze interne tra firma e testo e tra queste e le comparative, nonché corrispondenze formative letterali nei particolari di dettaglio maggiormente personalizzati”.
La relazione peritale si rivela, inoltre, pienamente esaustiva ed approfondita anche con riguardo alle risposte date alle osservazioni critiche trasmesse dalla c.t.p. di parte attrice dott.ssa (pagg. da 36 a 49). Per_3
Nonostante le puntuali controdeduzioni fornite dalla consulente dell'Ufficio, parte attrice in comparsa conclusionale ha ribadito le contestazioni della propria c.t.p., che si vanno qui di pagina 5 di 8 seguito a prendere specificamente in esame, utilizzando la medesima numerazione di cui alla comparsa conclusionale.
Punto 1): sull'utilizzo di due inchiostri diversi (rilevato anche dalla c.t.u.) è sufficiente ribadire quanto già correttamente evidenziato dalla dott.ssa la circostanza è di per Per_4
sé neutra;
il fatto che la firma sia stata apposta successivamente con altra penna non aggiunge valore all'ipotesi di falso. Testo e firma in questo caso potrebbero essere non contestuali tra loro ma resta il fatto dimostrato che sia stato lo stesso de cuius ad aver apposto la sua firma con altra penna, ancorché magari in un momento diverso.
Punti 2), 3), 10): sui supposti indici di falsità identificabili nel ritmo esecutivo rallentato, pieno di ritocchi e distacchi, interruzioni e riprese, spazi bianchi, le risposte della dott.ssa sono pienamente esaustive e convincenti, avendo messo in evidenza, con specifici Per_4 esempi concreti, che “tali elementi non provano il falso pedissequo come la CTP intenderebbe dimostrare, ma sono peculiarità stilistiche proprie della natura grafica del de cuius e si affiancano a momenti invece di fluidità che la CTP non ha saputo spiegare all'interno dell'ipotesi di falso pedissequo. Gli “aggiustamenti” così come i piccoli ritocchi, le correzioni che la CTP indica come prove dell'attuato falso in realtà sono segni connaturati alla mano genuina del de cuius poiché i medesimi sono rinvenibili sulle comparative”. Dalla lettura delle ampie argomentazioni alle pagine da 37 a 46 della perizia non può affatto condividersi quando affermato da parte attrice nella comparsa conclusionale e cioè che la c.t.u. non abbia risposto alle osservazioni della c.t.p.
Punto 4): sulla cuspide della “t”, la c.t.u. ha dato completa risposta: “Dal parallelo con
l'autografa si può invece osservare come la modalità aguzza con una sorta di ripasso sul tracciato, sia la medesima. Non si tratta quindi di un'interruzione ma appunto di un ritorno su medesimo percorso, per un breve passaggio. Si noti inoltre la concordanza morfologica oltre che dinamica, del tratto ondulato a salire” (pag. 47).
Punto 5): sugli “sbandamenti”, anche qui le risposte date dalla c.t.u. sono puntuali ed esaustive e soprattutto non è vero quanto scritto da parte attrice in conclusionale per cui il confronto sarebbe stato fatto solo con lettere in stampatello, poiché la c.t.u. richiama anche la firma in corsivo nella firma A doc.6/5.3. La comparazione con lo stampatello, del resto, non è inattendibile, trattandosi di stampatello sicuramente autografo e quindi comunque in grado di rivelare una gestualità grafica propria del de cuius.
Punti da 6) a 9): è sufficiente richiamare quanto scritto dalla c.t.u. a pag. 50: “in merito alle variabilità letterali segnalate dalla CTP che concludono la relazione di osservazioni, per
pagina 6 di 8 ognuna di esse esiste specifica dimostrazione di coerenza morfologica nelle tavole già allestite nella ctu preliminare, alle quali si rimanda. Per quanto esaminato e qui nuovamente dimostrato, si ritiene che dalle osservazioni di parte attrice non siano emersi nuovi elementi o dati di rilievo che possano giustificare la modifica dell'esito già espresso nella ctu preliminare.” Sui punti in esame può rilevarsi che le osservazioni della c.t.p. appaiono una pedissequa riaffermazione della propria tesi, disancorata dai contenuti ben dettagliati e motivati della relazione peritale, sicché le deduzioni della dott.ssa non Per_3
assumono, nei fatti, valore di reale critica alle argomentazioni della c.t.u., in grado di porle seriamente in discussione e scalfirne la validità.
Per tutto quanto esposto, le conclusioni della c.t.u. vanno integralmente recepite ai fini della decisione della causa.
Agli esiti della c.t.u. può aggiungersi che la nomina, da parte di , della moglie Persona_1
come erede universale non appare un fatto anomalo o stravagante, da cui, quindi, possa trarsi un elemento indiziario della falsità del testamento, tenuto conto (quali circostanze pacifiche) che la convenuta è stata l'unica moglie di , che i coniugi erano Persona_1
sposati da molti anni, che non hanno avuto figli, che la sorella risiede in altra regione
(circostanza che lascia presumere quanto meno una non assiduità di frequentazione) e che i depositi bancari indicati nella denuncia di successione (doc. 5 convenuta) erano cointestati fra i coniugi, a conferma di una comunione spirituale e materiale fra gli stessi e di un menage condiviso.
Per questi motivi
la domanda va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo come da nota spese.
Sempre in virtù della soccombenza, le spese di c.t.u., come già liquidate con decreto del
27.1.2025, vengono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta la domanda;
condanna a rifondere a le spese di lite, che si liquidano Parte_1 Controparte_1 in complessivi € 5.100,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di . Parte_1
Così deciso in Torino, in data 11 giugno 2025.
pagina 7 di 8 Minuta redatta dal M.O.T. dott. Davide Bergo.
Il Giudice
dott.ssa Simona Gambacorta
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Simona
Gambacorta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1520/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Maria Pia Parte_1 C.F._1
Tancini presso cui è elettivamente domiciliata in Rimini, via Soardi n. 18
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Giuseppe Mosso presso cui è elettivamente domiciliata in Bussoleno (TO),
Piazza del Moro n. 2
PARTE CONVENUTA
Oggetto: azione di nullità del testamento
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito:
- in via preliminare, disporre la rinnovazione della CTU, ex artt 194 e 195 cpc, per tutti i motivi esposti in verbale di udienza e che si espliciteranno in sede di comparsa conclusionale:
- all'esito di tale rinnovazione, o, comunque, anche in caso di mancata rinnovazione della
CTU, nella veste da parte del Giudice della funzione di peritus peritorum, alla luce delle
Sentenze della Suprema Corte che si indicheranno in comparsa conclusionale, e sulla base delle puntuali osservazioni della CTP di parte attrice, emettere sentenza parziale in cui dichiarare nullo il testamento olografo di , testamento pubblicato per atto Persona_1
pagina 1 di 8 Notaio di ME (TO) rep 27199/16768, ex art 602 c.c., in quanto non olografo, Per_2
poiché non scritto di pugno dal signor;
Pt_1
conseguentemente, in detta sentenza parziale, dichiarare l'apertura della successione legittima ex art 582 c.c., indicando quali eredi la moglie e la sorella del de cuius, per le quote di legge;
conseguentemente, rimettere in istruttoria la causa al fine di accertare l'ammontare dell'asse ereditario, nominare CTU che determini il valore dell'asse ereditario e addivenire alla divisione dei beni secondo le quote di successione legittima ex art 582 c.c.; con vittoria di spese di lite, o quanto meno compensazione delle stesse.
Per parte convenuta: Voglia l'On.le Tribunale di Torino: nel merito, in via principale, accertare e dichiarare, per i titoli tutti dedotti in giudizio, l'infondatezza delle pretese avversarie, per l'effetto rigettare in toto le domande tutte formulate nei confronti della sig.ra
mandandola assolta da ogni richiesta;
Controparte_1
nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle istanze avversarie, accertare la massa ereditaria esistente alla data del decesso dalla quale decurtare spese anticipate per la successione, interessi e rivalutazione connessi al'andamento dei titoli investiti e quanto accertando in corso di causa;
in via istruttoria, (omissis) con vittoria di spese ed onorari di giudizio, rimborso forfetario ed oneri di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio per sentire dichiarare la nullità ai Parte_1 Controparte_1 sensi dell'art. 602 c.c., per difetto di autografia, del testamento olografo di , Persona_1
deceduto a Torino in data 26.8.2022 e, conseguentemente, dichiarare aperta la successione legittima.
A sostegno della domanda ha dedotto di essere la sorella del de cuius , il Persona_1
quale in vita era sposato con la convenuta;
i coniugi non avevano avuto figli;
in data
30.9.2022 era stato pubblicato, per atto Notaio di ME (TO), testamento olografo Per_2 che nominava erede universale la moglie del de cuius, odierna convenuta;
l'attrice aveva sottoposto tale testamento a perizia calligrafica, che aveva rilevato la non corrispondenza tra la grafia con cui era stata stesa la scheda testamentaria e la calligrafia abituale del de cuius, sicché il testamento era nullo in quanto non scritto dalla mano di . Persona_1
Si è costituita in giudizio , contestando le deduzioni avversarie. Ha Controparte_1
esposto che lei e suo marito avevano un ottimo legame, per cui era del tutto naturale che pagina 2 di 8 quest'ultimo avesse voluto nominarla erede universale, considerando anche che la sorella viveva lontana da anni e non si era mai interessata di lui;
ha poi contestato la perizia avversaria, anche in quanto condotta su una fotocopia, sostenendo la piena autenticità della scheda testamentaria.
L'istruttoria è consistita nell'espletamento di c.t.u. grafologica, discussa all'udienza del
28.1.2025.
Esaurita l'istruttoria, l'udienza di rimessione in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies
c.p.c. è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed alla scadenza del termine, con provvedimento odierno, la causa è stata trattenuta in decisione.
*** *** ***
Parte attrice ha dedotto la nullità del testamento olografo di datato Persona_1
13.12.2001 per mancanza di autografia. A sostegno dei propri assunti, ha allegato perizia grafologica di parte, redatta dalla dott.ssa (doc. 2), che ha posto a raffronto Persona_3
la sottoscrizione posta sul testamento con altre sottoscrizioni presenti in scritture di comparazione che coprono un ampio intervallo temporale (dal 1993 al 2020), concludendo che, con alta probabilità, il testamento non sarebbe riconducibile alla mano di Per_1
pur mettendo in evidenza i limiti insiti in una verifica svolta solo su fotocopia e non
[...] sull'originale.
Va subito rimarcato che, esaminando la sottoscrizione sul testamento e quelle presenti sulle scritture di comparazione, soprattutto quelle più vicine temporalmente all'epoca di redazione del testamento, non emerge ictu oculi alcuna difformità, anzi l'impressione che si trae è di firme molto somiglianti e con evidenti elementi di analogia.
Ad ogni modo, per acquisire un parere tecnico - professionale, è stata disposta c.t.u. grafologica, affidata alla dott.ssa Persona_4
La consulente dell'Ufficio ha fatto ricorso a rigorose tecniche scientifiche al fine di espletare il proprio incarico. Come rilevabile dalla relazione in atti (depositata il 9.12.2024):
- la c.t.u. ha esaminato l'originale del testamento depositato presso il notaio, dott. Per_5
di ME (TO);
[...]
- sono state utilizzate numerose scritture di comparazione provenienti da ambo le parti di cui al presente giudizio ed elencate alle pagine 3-4 della relazione, che coprono un vasto periodo di tempo (dal 1972 al 2016), fra cui scritture di poco antecedenti o successive alla redazione del testamento (2001);
pagina 3 di 8 - è stato illustrato il metodo di lavoro, con particolare riferimento a: la strumentazione impiegata al fine delle indagini, l'utilizzo di linee guida di livello europeo (linee guida indicate dall'European Network of Forensic Science Institutes, aggiornamento del
4/9/2022, di cui al protocollo dell'Associazione Grafologica Italiana), la formazione professionale del consulente (metodo grafologico-peritale giudiziario dell'Università di
Urbino integrato con il metodo grafologico/grafometrico dell'Istituto di Indagini psicologiche di Milano);
- l'analisi tecnica si è svolta in varie fasi (identificazione/classificazione dei documenti prodotti, analisi del documento in verifica con idonea strumentazione, analisi degli scritti autografi con strumentazione ottica, analisi comparativa fra gli scritti contrapposti, formulazione del parere conclusivo) con partecipazione attiva dei consulenti tecnici di parte nel rispetto del principio del contraddittorio.
Del resto, adeguatezza ed attendibilità del metodo scientifico utilizzato non sono stati oggetto di contestazione da parte della consulente di parte attrice.
All'esito, dunque, dell'accurata indagine eseguita, la dott.ssa ha concluso in questi Per_4
termini:
“L'indagine è stata disposta sul testamento a nome datato 13/12/2001, Persona_1
pubblicato dal notaio di ME. Per_2
Da esame strumentale illuminotecnico non sono emerse interpolazioni del supporto o del nastro inchiostrato. Per quanto nei limiti dati dalla strumentazione in dotazione, testo e data della scheda sono verosimilmente compilati con lo stesso mezzo a sfera caricato di inchiostro pasta di colore blu-viola mentre la firma è stata vergata con altro mezzo, sempre
a sfera ma di un tono di blu medio.
Per il confronto sono state acquisite comparative prodotte da entrambe le Parti, costituite principalmente da firme e da qualche esempio di stampatello e di cifre;
il gruppo si svolge in un arco temporale che comprende la data del 2001 portata dal testamento ed è risultato qualitativamente quantitativamente idoneo al buon esito della verifica tecnica.
Da esame interno alla scheda testamentaria: all'interno del testo si è evidenziata omogeneità stilistica e convergenza compositiva tra firma, nominativo del nome-cognome
e grafia di testo. La convergenza riguarda sia la qualità del ductus che la morfologia, evidenziando un incedere scorrevole, sicuro, diligente, nel complesso scolastico ma personalizzato per alcuni elementi compositivi ricorrenti.
La comparazione si è svolta quindi precipuamente:
pagina 4 di 8 1) tra firma in verifica e firme autografe;
2) tra nominativo e firme autografe;
3) tra grafia corsiva in verifica e firme autografe;
4) tra cifre in verifica e cifre autografe.
Dal parallelo si è potuta rilevare la compatibilità dinamica e pressoria nonché la concordanza morfologica dei grafemi maggiormente personalizzati.
Le congruenze sono state confermate nella loro coerenza anche considerando la naturale variabilità delle firme nel corso del tempo.
Tali elementi di compatibilità sono stati considerati in base alla loro pregnanza, al netto delle possibili somiglianze più generiche ed eventualmente più facili da riprodurre in un ipotetico caso di falso.
Esaminata ogni possibile ipotesi esecutiva, i dati di corrispondenza dimostrano la consistenza della tesi di genuinità poiché convergono nella modalità dinamica e formativa, sia considerata nel complesso che in dettaglio.
In sede di conclusioni, alla luce dei dati acquisiti sono quindi state considerate tutte le ipotesi di lavoro, dall'autografia al falso nelle varie possibili declinazioni, ognuna delle quali ad eccezione dell'autografia, poi esclusa per mancanza degli elementi che le determinano
e che sono:
- falso per ricalco escluso per la qualità spontanea del gesto
- falso libero in velocità escluso per la presenza sì di scorrevolezza, ma anche di totali somiglianze formali, talché la concomitanza delle due non può avverarsi in una scrittura artificiosa,
- falso pedissequo per copia almeno parziale di un modello, escluso per la presenza di un tracciato naturale e la presenza di variazioni di lettere all'interno del testo.
L'ipotesi accreditata è risultata quindi quella di autografia, che viene avallata dalla presenza di compatibilità dinamiche, coerenze interne tra firma e testo e tra queste e le comparative, nonché corrispondenze formative letterali nei particolari di dettaglio maggiormente personalizzati”.
La relazione peritale si rivela, inoltre, pienamente esaustiva ed approfondita anche con riguardo alle risposte date alle osservazioni critiche trasmesse dalla c.t.p. di parte attrice dott.ssa (pagg. da 36 a 49). Per_3
Nonostante le puntuali controdeduzioni fornite dalla consulente dell'Ufficio, parte attrice in comparsa conclusionale ha ribadito le contestazioni della propria c.t.p., che si vanno qui di pagina 5 di 8 seguito a prendere specificamente in esame, utilizzando la medesima numerazione di cui alla comparsa conclusionale.
Punto 1): sull'utilizzo di due inchiostri diversi (rilevato anche dalla c.t.u.) è sufficiente ribadire quanto già correttamente evidenziato dalla dott.ssa la circostanza è di per Per_4
sé neutra;
il fatto che la firma sia stata apposta successivamente con altra penna non aggiunge valore all'ipotesi di falso. Testo e firma in questo caso potrebbero essere non contestuali tra loro ma resta il fatto dimostrato che sia stato lo stesso de cuius ad aver apposto la sua firma con altra penna, ancorché magari in un momento diverso.
Punti 2), 3), 10): sui supposti indici di falsità identificabili nel ritmo esecutivo rallentato, pieno di ritocchi e distacchi, interruzioni e riprese, spazi bianchi, le risposte della dott.ssa sono pienamente esaustive e convincenti, avendo messo in evidenza, con specifici Per_4 esempi concreti, che “tali elementi non provano il falso pedissequo come la CTP intenderebbe dimostrare, ma sono peculiarità stilistiche proprie della natura grafica del de cuius e si affiancano a momenti invece di fluidità che la CTP non ha saputo spiegare all'interno dell'ipotesi di falso pedissequo. Gli “aggiustamenti” così come i piccoli ritocchi, le correzioni che la CTP indica come prove dell'attuato falso in realtà sono segni connaturati alla mano genuina del de cuius poiché i medesimi sono rinvenibili sulle comparative”. Dalla lettura delle ampie argomentazioni alle pagine da 37 a 46 della perizia non può affatto condividersi quando affermato da parte attrice nella comparsa conclusionale e cioè che la c.t.u. non abbia risposto alle osservazioni della c.t.p.
Punto 4): sulla cuspide della “t”, la c.t.u. ha dato completa risposta: “Dal parallelo con
l'autografa si può invece osservare come la modalità aguzza con una sorta di ripasso sul tracciato, sia la medesima. Non si tratta quindi di un'interruzione ma appunto di un ritorno su medesimo percorso, per un breve passaggio. Si noti inoltre la concordanza morfologica oltre che dinamica, del tratto ondulato a salire” (pag. 47).
Punto 5): sugli “sbandamenti”, anche qui le risposte date dalla c.t.u. sono puntuali ed esaustive e soprattutto non è vero quanto scritto da parte attrice in conclusionale per cui il confronto sarebbe stato fatto solo con lettere in stampatello, poiché la c.t.u. richiama anche la firma in corsivo nella firma A doc.6/5.3. La comparazione con lo stampatello, del resto, non è inattendibile, trattandosi di stampatello sicuramente autografo e quindi comunque in grado di rivelare una gestualità grafica propria del de cuius.
Punti da 6) a 9): è sufficiente richiamare quanto scritto dalla c.t.u. a pag. 50: “in merito alle variabilità letterali segnalate dalla CTP che concludono la relazione di osservazioni, per
pagina 6 di 8 ognuna di esse esiste specifica dimostrazione di coerenza morfologica nelle tavole già allestite nella ctu preliminare, alle quali si rimanda. Per quanto esaminato e qui nuovamente dimostrato, si ritiene che dalle osservazioni di parte attrice non siano emersi nuovi elementi o dati di rilievo che possano giustificare la modifica dell'esito già espresso nella ctu preliminare.” Sui punti in esame può rilevarsi che le osservazioni della c.t.p. appaiono una pedissequa riaffermazione della propria tesi, disancorata dai contenuti ben dettagliati e motivati della relazione peritale, sicché le deduzioni della dott.ssa non Per_3
assumono, nei fatti, valore di reale critica alle argomentazioni della c.t.u., in grado di porle seriamente in discussione e scalfirne la validità.
Per tutto quanto esposto, le conclusioni della c.t.u. vanno integralmente recepite ai fini della decisione della causa.
Agli esiti della c.t.u. può aggiungersi che la nomina, da parte di , della moglie Persona_1
come erede universale non appare un fatto anomalo o stravagante, da cui, quindi, possa trarsi un elemento indiziario della falsità del testamento, tenuto conto (quali circostanze pacifiche) che la convenuta è stata l'unica moglie di , che i coniugi erano Persona_1
sposati da molti anni, che non hanno avuto figli, che la sorella risiede in altra regione
(circostanza che lascia presumere quanto meno una non assiduità di frequentazione) e che i depositi bancari indicati nella denuncia di successione (doc. 5 convenuta) erano cointestati fra i coniugi, a conferma di una comunione spirituale e materiale fra gli stessi e di un menage condiviso.
Per questi motivi
la domanda va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo come da nota spese.
Sempre in virtù della soccombenza, le spese di c.t.u., come già liquidate con decreto del
27.1.2025, vengono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta la domanda;
condanna a rifondere a le spese di lite, che si liquidano Parte_1 Controparte_1 in complessivi € 5.100,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di . Parte_1
Così deciso in Torino, in data 11 giugno 2025.
pagina 7 di 8 Minuta redatta dal M.O.T. dott. Davide Bergo.
Il Giudice
dott.ssa Simona Gambacorta
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