Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
1
Proc. 15566 / 2022 + 16883/2022 R.G.
Tribunale di OL
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico Felice Angelo Pizzi ha pronunciato all'esito della scadenza del termine per atti difensivi finali di cui all'art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 15566/2022 + 16883/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: rivendica e risarcimento del danno, e vertente
TRA
con codice fiscale , elett.te dom.to in OL Parte_1 C.F._1
alla via R. Falvo n. 20 presso gli avv.ti Carlo de Miro e Fulvia de Miro, dai quali è
rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
con codice fiscale , elett.te dom.to in Controparte_1 C.F._2
OL al Corso A. Lucci n. 137 presso l'avv. Stefano Sorriento, dal quale è
rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI :
le parti concludono come da verbale di udienza dell'8/7/2024 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio poi contrassegnato dal numero di ruolo
15566/2022 R.G. ha dedotto di aver acquistato in data 14/7/2015 in Parte_1
donazione per atto di notar (allegato) dalla propria madre Persona_1 Parte_2
la piena proprietà del locale deposito sito in OL alla via Aniello Falcone n.
[...]
72, costituito da un immobile della consistenza catastale di metri quadrati ventidue (22)
al piano primo sottostrada, confinante con beni condominiali per più lati, con CP_2
e con , salvo se altri, riportato nel Catasto dei Fabbricati di detto
[...] CP_3
Comune al foglio 14, particella 50, subalterno 101, sezione urbana AVV, zona censuaria 6, via Aniello Falcone n. 72, piano SI, categoria C/2, classe 7, mq. 22, rendita catastale euro 267,01. Il bene di cui sopra era stato acquistato dalla donante Parte_2
il 6/10/2005 per atto di notar ed era stato immediatamente posto
[...] Persona_2
nella disponibilità dell' affinché potesse dedicarsi alla propria attività, di cui non Pt_1
è stato specificato l'oggetto. L'attore ha precisato che, nelle more, in virtù di particolari scelte aziendali, egli aveva acquistato anche un altro locale deposito a lui più
congeniale, così determinandosi un uso più discontinuo del cespite per cui è causa.
L ha asserito che nel mese di gennaio 2020, a seguito di avviso da parte della Pt_1
custode dello stabile, recatosi presso il locale di sua proprietà sito alla via Aniello
Falcone n. 72 in OL, aveva riscontrato l'apposizione all'esterno del deposito di un lucchetto, dovuta alla iniziativa di tale che aveva occupato il bene. Controparte_1
Per tale motivo l' a sua volta aveva rimosso il catenaccio di chiusura, vedendosi Pt_1
poi convenuto in giudizio dal con una azione di spoglio. Pertanto l'attore , alla CP_1
luce del rifiuto del di liberare il cespite, ha esercitato azione per la restituzione CP_1
del bene, definendola come azione personale, in quanto detenuto asseritamente da quest'ultimo sine titulo , nonché per il risarcimento del danno, da quantificarsi in corso di causa, derivante dalla occupazione illegittima .
Una volta instaurato il contraddittorio nei confronti del convenuto, quest'ultimo si è
costituito in giudizio con apposita comparsa di risposta ed ha eccepito di avere 3
acquistato con atto per notaio del 25/10/2016 (Rep n. 22210 – Racc Persona_3
13288) da tale la proprietà dell'unità abitativa sita in via Aniello Falcone CP_2
n. 72, ubicata al quarto piano, individuata con il numero interno 10, composta di quattro camere, accessori e locale cantinato ubicato al piano seminterrato del palazzo. Il
resistente ha aggiunto che sin dall'acquisto dell'unità immobiliare abitativa si era immesso nel possesso anche del locale cantinato che utilizzava in modo pubblico e pacifico , ma che nel mese di febbraio 2020, trascorsi quasi quattro anni dall'acquisto e dall'inizio del possesso dell'unità abitativa e del locale pertinenziale, era stato contattato da , il quale si era dichiarato legittimo proprietario del locale Parte_1
cantinato e lo aveva invitato a rimuovere il lucchetto e la serratura di chiusura ivi apposta.
Quindi il ha precisato che il 7/10/2020, recatosi nel locale cantinato per CP_1
depositare alcune sue suppellettili, non aveva potuto accedere allo stesso in quanto era stato rimosso l'originario lucchetto di chiusura, erano stati tranciati i supporti in metallo utilizzati per la chiusura del lucchetto stesso, a chiusura del locale era stato posto un nuovo e diverso lucchetto ed era stata sostituita e/o manomessa la serratura di chiusura della porta, impedendo il funzionamento della chiave in suo possesso.
Di qui il deposito da parte sua, avendo interesse ad essere reintegrato nel possesso del locale cantinato di cui era stato spogliato in modo violento e clandestino, in data
30/11/2020, presso il Tribunale di OL, di un ricorso ex art. 703 c.p.c. per ottenere la reintegra nel suo legittimo possesso del locale cantinato (Tribunale di OL RG).
Il Tribunale di OL con provvedimento del 27/7/2021, all'esito del procedimento possessorio contrassegnato dal numero di ruolo 24506/2021 R.G., in accoglimento della domanda proposta dal , aveva ordinato all' la reintegrazione del primo CP_1 Pt_1
nel possesso del locale cantinato ubicato al piano seminterrato del fabbricato di via 4
Aniello Falcone n. 72, e con verbale di consegna del 9/3/2022 aveva Parte_1
eseguito tale ordine.
Quanto al suo titolo di proprietà del locale deposito, il ha asserito che l'attuale CP_1
consistenza immobiliare a lui pervenuta, regolarmente descritta negli atti di provenienza, corrisponde precisamente all'originaria planimetria d'impianto catastale datata 31/1/1940, dalla quale si evince che l'intera consistenza immobiliare è composta sia dall'appartamento posto al piano quarto interno 10 che dal locale cantinato al piano seminterrato del medesimo fabbricato, costituendo un'unica unità immobiliare.
Al riguardo il resistente ha precisato che l'intera consistenza immobiliare a lui venduta era pervenuta alla sua dante causa per successione dai propri genitori CP_2
e a sua volta era divenuta piena Persona_4 Parte_3 Parte_3
proprietaria della consistenza immobiliare in questione in virtù di atto per notaio Per_5
del 24/1/1979, registrato e trascritto a OL ai nn. 1496/1218 a favore di Pt_3
Co e contro ,
[...] Persona_6 Controparte_4 Controparte_5
[...]
e Per_7 CP_6
Di qui la richiesta di rigetto delle domande attoree.
Quasi subito dopo la instaurazione del giudizio di cui sopra, ha Parte_1
notificato a un secondo atto di citazione, introducendo il distinto Controparte_1
processo contrassegnato dal numero di ruolo 16883/2022 R.G., avente come oggetto la dichiarazione di proprietà in capo al primo del locale deposito individuato nel N.C.E.U.
del Comune di OL al foglio 14, particella 50, subalterno 101, ubicato alla via
Aniello Falcone n. 72 e la condanna del secondo alla restituzione del bene nonché al risarcimento del danno nella misura di euro 20.000, corrispondente alla somma delle spese cui era stato condannato all'esito del procedimento possessorio, pari ad euro
10.000, oltre all'ulteriore importo quantificato in via equitativa nella misura di euro 5
10.000 per le turbative patite nel corso degli ultimi anni, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia .
All'udienza dell'11/12/2023 il processo individuato dal numero di ruolo 16883/2022
R.G. è stato riunito al giudizio contrassegnato dal numero 15566/2022 R.G.
Quindi è stata disposta ed eseguita una consulenza tecnica di ufficio, con il deposito ad opera dell'arch. in data 20/12/2023 della relazione finale e della nota Persona_8
spese, seguito dalla emissione da parte del Giudice di decreto di pagamento in favore dell'ausiliario. All'udienza dell'8/7/2024, sulle conclusioni dell'attore e del convenuto,
il processo è stato rimesso in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito degli atti difensivi finali.
Ora, il Giudice ha il potere/dovere di qualificare giuridicamente la domanda sulla scorta delle concrete allegazioni svolte dalla parte, eventualmente anche prescindendo o disattendendo la qualificazione prescelta da questa prescelta, con il solo limite di non alterare il “petitum” o la “causa petendi” ( tra le più recenti, Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
5153 del 21/2/2019 “Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti
posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto
conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti,
incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la
domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su
una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti” ( conforme anche
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13945 del 03/08/2012 (Rv. 623639 - 01).
Per l'appunto con il primo atto di citazione l'attore ha descritto la sua domanda come azione di restituzione personale ed ha dedotto l'occupazione senza titolo del bene ad opera del , ma se la domanda attorea ha per oggetto immediato la restituzione di CP_1
un immobile asseritamente detenuto sine titulo dal convenuto, tale espressione ( 6
occupazione senza titolo ) non individua, nel sistema positivo processuale e sostanziale,
alcuna azione tipica dotata di peculiari caratterizzazioni e autonome regole, processuali e sostanziali, specifiche. Al contrario, dietro tale terminologia possono celarsi azioni che, seppur condividendo il medesimo petitum, consistente nella richiesta di restituzione di un bene immobile detenuto da altri asseritamente senza alcuna legittimazione,
differiscono profondamente tra loro in relazione alla causa petendi, causa petendi dalla cui individuazione viene a dipendere, non solo la stessa qualificazione giuridica della domanda proposta, ma altresì, e soprattutto, il regime processuale e sostanziale applicabile alla fattispecie, anche in punto di oggetto e riparto dell'onere della prova.
In particolare, in materia di occupazione senza titolo, da un lato, la domanda di restituzione potrebbe trovare fondamento sulla base del dedotto venir meno di un rapporto negoziale di natura obbligatoria intercorrente tra le parti, che legittimava l'altrui detenzione dell'immobile in questione , a causa di vizi genetici dell'accordo contrattuale o per difetti strutturali dello stesso, che ne comportino la nullità o l'annullabilità, ovvero a causa di sopravvenuti disfunzioni causali del medesimo accordo, che ne comportino la risoluzione per inadempimento o per impossibilità
sopravvenuta, ovvero, ancora, per la naturale cessazione dell'efficacia del rapporto stesso per il decorso del termine di durata o per recesso;
dall'altro lato, la stessa domanda potrebbe del tutto prescindere dalla deduzione, ab origine, di alcun rapporto di natura negoziale instauratosi tra le parti, per basarsi esclusivamente sulla dedotta altrui detenzione o possesso privo di alcun titolo giuridico giustificativo, inesistente fin dall'inizio o successivamente caducato.
Nel primo caso l'azione di restituzione esercitata ha natura prettamente personale ed è
caratterizzata dalla relatività, nel secondo caso, invece, essa non può che essere inquadrata nell'azione reale di rivendica, dato che «non è azione di restituzione ma di 7
rivendicazione quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima
l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente
condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa
derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico,
che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra
questa ed il medesimo convenuto» ( Cass. SS.UU. 28 marzo 2014 n. 7305 ).
Tanto emerge dai precedenti della giurisprudenza di legittimità sulla questione ( Cass.
17 gennaio 2011 n. 884; Cass. 23 dicembre 2010 n. 26003; Cass. 9 dicembre 2010 n.
24921; Cass. 27 gennaio 2009 n. 1929; nonché, da ultimo, Cass. SS.UU. 28 marzo 2014
n. 7305 ). Nel caso di specie l'attore ha asserito di essere proprietario del locale deposito in virtù di atto di donazione stipulato in suo favore dalla madre ed ha indicato anche l'atto di proprietà di quest'ultima, facendo valere unicamente la sua qualità di proprietario, il che SInifica che ha esercitato una azione reale di rivendica ex art. 948
c.c. Tanto comporta l'onere a suo carico di provare di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che lui stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo ( v. Cass. civ. n. 28865/2021 ).
Chi è convenuto nel giudizio di rivendicazione, invece, non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio possideo quia possideo , anche nel caso in cui opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, dal momento che tale difesa non implica alcuna rinuncia alla più vantaggiosa posizione di possessore ( v.
Cass. civ. sez. III, 7/6/2018, n. 14734 ).
Il ha comunque fondato le sue difese sulla base di una catena di acquisti a titolo CP_1
derivativo in proprio favore, il che ha reso necessario la nomina di un C.T.U. per l'esame e la valutazione anche dei titoli di proprietà allegati dal resistente. 8
L a sua volta ha pure proposto una domanda di risarcimento ex art. 2043 c.c., Pt_1
prospettando la illegittima occupazione del bene ad opera del come fatto CP_1
illecito causativo di un danno ingiusto lesivo del suo diritto di proprietà.
Ciò premesso, l'azione di rivendica è fondata nel merito. Invero il consulente tecnico di ufficio nominato ex art. 191 c.p.c. dal Giudice ha ricostruito i passaggi di proprietà
nel tempo del locale deposito, previa ispezione diretta dei luoghi ed esame dei titoli di acquisto e dei più remoti atti di provenienza a favore dei danti causa di entrambe parti nonché delle visure e delle planimetrie catastali, ed ha evidenziato nella sua relazione finale che il locale deposito oggetto di causa, censito al sub 101 a partire dal 1997, è il medesimo locale deposito rappresentato nella planimetria catastale del 1940 unitamente all'appartamento al quarto piano censito al sub 10, e che erroneamente non è stata effettuata una “divisione” catastale che stralciasse l'appartamento al sub 10 dal locale cantina, in maniera da attribuire a quest'ultimo un autonomo identificativo catastale.
Più in particolare, l'ausiliario con riguardo ai TITOLI DI ACQUISTO DI PARTE
ATTRICE E DEI SUOI DANTI CAUSA ha riportato nella relazione finale quanto segue :
1) Con atto di donazione per Notaio del 14.7.2015 rep. 2666 raccolta Persona_9
1990, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di OL 1 il 23.7.2015 Registro
Generale 17572-17573 Registro Particolare 13688-13689, il SI. Parte_1
(parte attrice) acquisisce dalla SI.ra “locale deposito sito nel Parte_2
Comune di OL alla via Aniello Falcone n. 72, della consistenza catastale di metri
quadrati ventidue (22) al piano primo sottostrada, confinante con beni condominiali
per più lati, con e con , salvo se altri, riportato nel Catasto CP_2 CP_3
dei Fabbricati di detto comune al foglio 14, particella 50, subalterno 101, sezione
urbana AVV, zona censuaria 6, via Aniello Falcone n. 72, piano S1, categoria C/2, 9
classe 7, mq. 22, rendita catastale euro 267,01; in testa e nella titolarità della donante
”. Parte_2
2) Alla SI.ra , l'immobile pervenne per atto di compravendita per Parte_2
Notaio del 6.10.2005 rep. 13011 raccolta 6395 trascritto presso la Persona_2
Conservatoria dei RR.II. di OL 1 il 19.10.2005 Registro Generale 37042 Registro
Particolare 17398 dalla SI.ra . Con tale atto la SI.ra Persona_10 Parte_2
acquistava la piena proprietà del “seguente immobile in OL alla via A.
[...]
Falcone n.72 e precisamente il locale scantinato al piano seminterrato della
consistenza catastale di metri quadrati 22, confinante con terrapieno scala
condominiale, con cortile condominiale e scala di accesso, proprietà aliena, s.a.,
riportato al catasto fabbricati alla sez. Avv fol. 14 part. 50 sub 101 zc. 6 ctg. C2 cl.4 mq
22 rc 168,16”.
3) Alla SI.ra l'immobile pervenne in virtù di atto di compravendita Persona_10
per Notaio del 19.3.2003 rep. 10543 raccolta 3802 trascritto presso la Per_11
Conservatoria dei RR.II. di OL 1 il 2.4.2003 Registro Generale 7693 Registro
Particolare 5042 dalla SI.ra . Con tale atto la SI.ra Persona_12 Persona_10
acquista la piena proprietà della “seguente unità immobiliare in OL alla via A.
Falcone n.72 : piccolo locale scantinato al piano seminterrato della consistenza
catastale di metri quadrati ventidue;
confinante con terrapieno scala condominiale, con
cortile condominiale e scala di accesso, con proprietà aliena, salvo altri. Riportato in
NCEU di detto Comune con i seguenti dati: sez. Avv, foglio 14, particella 50 sub 101,
z.c. 6, cat. C/2, cl. 4, mq 22, rendita catastale euro 168,16”.
4) Alla SI.ra l'immobile pervenne in virtù di atto di compravendita per Persona_12
Notaio del 7.3.1957 rep. 2597 raccolta 1085 trascritto presso la Persona_13
Conservatoria dei RR.II. di OL 3 il 16.3.1957 Registro Generale 9694 Registro 10
Particolare 6909 dal SI. . Con tale atto la SI.ra CP_7 Persona_12
acquista “il piccolo scantinato nel fabbricato in OL alla via Aniello Falcone 72, già
n.23, confinante con proprietà ed intercapedini comuni verso la proprietà Per_14
e e con proprietà eredi riportato in catasto infra la partita CP_8 CP_9 Per_15
6676 esenti, scadenza esonero 1 giugno 1958 e propriamente lo scantinato da lui
acquistato assieme ad altro immobile con mio rogito 18 dicembre 1954, trascritto addì
21 detti al n. 34250/26576…La vendita è fatta con tutti i diritti accessioni e dipendenze
e con tutte le modifiche apportate a detto scantinato e nello stato in cui attualmente
rattrovasi”.
5) Al SI. l'immobile pervenne con atto di compravendita per Notaio CP_7
del 18.12.1954 rep. 2099 raccolta 802 trascritto presso la Persona_13
Conservatoria dei RR.II. di OL 3 il 21.12.1954 Registro Generale 34250 Registro
Particolare 26576 dalla SI.ra . Con tale atto, il SI. Persona_16
acquista “…quartino al secondo piano, interno 6, … e scantinato nel CP_7
fabbricato in OL via Aniello Falcone n. 72, già 23, … con ingresso
dall'intercapedine verso la proprietà e delimitato dalla casa del portiere, dal CP_8
muro di proprietà e dal muro di sostegno dell'androne già riportato nel catasto Per_14
fabbricati di OL, sezione Avvocata alla partita esenti 4.400 mappale 714/44 foglio
23, scadenza esonero fondiaria 31 maggio 1958 … su detto immobile gravano le
seguenti formalità ipotecarie: a) iscrizione per evizione 30 luglio 1941 n.13259/1422 a
favore di Per dette formalità, che non hanno più ragione di Persona_17
sussistere per essere estinta ogni ragione creditoria, la SInora Persona_16
si obbliga di cancellarle nel più breve termine”.
[...]
Quanto invece ai TITOLI DI ACQUISTO DI PARTE CONVENUTA E DEI SUOI
DANTI CAUSA l'arch. ha descritto nella sua relazione quanto segue : Per_8 11
1) Il SI. (parte convenuta) con atto di compravendita per Notaio Controparte_1
del 25.10.2016 rep. 22210 raccolta 13288 trascritto presso la Persona_3
Conservatoria dei RR.II. di OL 1 il 23.11.2016 Registro Generale 30300 Registro
Particolare 22928 acquista dalla SI.ra “appartamento ubicato al quarto CP_2
piano … Costituisce pertinenza del detto appartamento il locale cantinato ubicato nel
piano seminterrato, nei confini con proprietà della ditta Lo Schiano, intercapedine,
proprietà ditta e con proprietà via Aniello Falcone n.72. Il tutto è riportato nel Per_14
Catasto dei Fabbricati del detto Comune, regolarmente intestato alla venditrice, per i
diritti spettanti, con i seguenti dati: AVV, Foglio 14, particella 50 sub 10, via Aniello
Falcone n.72, piano S1-T-4, zona censuaria 6, categoria A/2, classe 7, consistenza vani
4,5, Rendita catastale euro 848,28”. Nell'atto viene inoltre precisato, riguardo al
possesso del cantinato “quanto al possesso materiale del locale cantinato la parte
acquirente prende atto che non ne riceverà la consegna da parte della venditrice la
quale non ne ha attualmente il possesso. A tal uopo la parte acquirente si obbliga, a
propria cura e spese, a recuperare tale possesso del locale cantinato, ritenendo la parte
venditrice manlevata da ogni e qualsivoglia responsabilità nel merito e rinunciando fin
da ora ad ogni azione volta alla riduzione del prezzo di vendita come sopra pattuito,
così come a qualsivoglia pretesa risarcitoria”.
Per quanto la SI.ra dichiari che pertinenza dell'appartamento al quarto CP_2
piano trasferito sia il locale cantinato ubicato nel piano seminterrato, la SI.ra CP_2
chiarisce di non avere il possesso di tale pertinenza.
Si chiarisce che per quanto, sulla planimetria catastale, il sub 10 includa anche il
deposito al piano seminterrato, quest'ultimo non è stato oggetto di trasferimento al
convenuto SI. , in quanto la SI.ra , de cuius della SI.ra CP_1 Parte_3
ha acquistato, con l'atto del 1979 di cui al successivo punto 3), CP_2 12
esclusivamente l'appartamento al quarto piano e non anche la cantina al piano
seminterrato.
2) Alla SI.ra esclusivamente l'appartamento al quarto piano e non il CP_2
deposito al piano seminterrato per cui si controverte, era pervenuto in virtù di:
relativamente ad una quota di piena proprietà pari a 1/2, in virtù della successione
in morte della SI.ra , dichiarazione di successione registrata presso Parte_3
l'Ufficio Registro Successioni di OL in data 18 maggio 2000 al n. 3601 del Volume
4212, trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di OL 1 il 5 gennaio 2009 ai nn.
466/401;
per la restante quota pari a 1/2, in virtù della successione in morte del SI. ER
, dichiarazione di successione registrata presso l'Ufficio Registro Successioni di
[...]
OL in data 19 aprile 2012 al n. 654 del Volume 9990, trascritta presso la
Conservatoria dei RR.II. di OL 1 il 28 maggio 2012 ai nn. 14152/10603 e successiva
dichiarazione di successione rettificativa registrata presso l'Ufficio Registro
Successioni di OL in data 26 gennaio 2016 al n.119 del Volume 9990, trascritta a
OL il 29 gennaio 2016 ai nn. 2180/1732.
Per quanto nella trascrizione delle successioni venga indicato il sub 10 che,
catastalmente, include anche la cantina al piano seminterrato, la SI.ra , Parte_3
de cuius della SI.ra non era proprietaria della cantina, ma solo CP_2
dell'appartamento al quarto piano acquistato con atto di vendita di cui al successivo
punto 3).
3) Alla SI.ra , il solo appartamento al quarto piano, era pervenuto in Parte_3
virtù di atto di compravendita per Notaio del 15.1.1979 rep. 15054 Persona_18
raccolta 2424 trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di OL 1 il 24.1.1979
Registro Generale 1496 Registro Particolare 1218 dalla SI.ra e dai Persona_6 13
germani e (tutti eredi del SI. CP_4 CP_5 Per_7 CP_6 [...]
. Con tale atto, la SI.ra acquistava “la seguente Persona_19 Parte_3
porzione di fabbricato in OL con accesso dal secondo portone nel vialetto distinto
con il civico 72 di via Aniello Falcone: quartino di quattro camere ed accessori al
quarto piano segnato col numero interno dieci. E' censito nel NCEU di OL …fol. 14
n. 50/10 – cat. A/3 – vani 4,5 – r.c. Lire 2.295. Confina con il ripiano di scala, con il
vialetto di accesso, con il quartino interno 9, con il giardino aggregato al quartino
interno due”.
In tale atto viene dunque descritto e confinato esclusivamente l'appartamento al
quarto piano e non si fa menzione della cantina al piano seminterrato. Per quanto
nell'atto si citi il sub 10 che, catastalmente, comprende anche la cantina, gli eredi del
SI. trasferivano esclusivamente l'appartamento al quarto piano. Persona_19
Con l'atto di vendita di cui al successivo punto 5) infatti, al SI. , de Persona_19
cuius, veniva trasferito solo l'immobile al quarto piano e non la cantina al piano
seminterrato.
4) Ai germani , per la quota di 3/4 ed alla SI.ra per la quota di PE Persona_6
1/4, il quartino al quarto piano pervenne in virtù della successione in morte del SI.
[...]
dichiarazione di successione registrata presso l'Ufficio Registro Persona_19
Successioni di Roma in data 20.11.1978 al n.18 del Volume 8236 trascritta presso la
Conservatoria dei RR.II. di OL 1 il 1 giugno 1981 ai nn. 8385/6469, con successiva
dichiarazione di successione integrativa registrata presso l'Ufficio Registro Successioni
di Roma in data 17.11.1981 al n. 39 del Volume 9336, trascritta presso la
Conservatoria dei RR.II. di OL 1 il 22.6.1982 ai nn.11640/8875. 14
Nella dichiarazione di successione, al punto 4) viene descritto “appartamento in
OL, via Aniello Falcone n.72, piano 4-S1, int.10, di vani catastali 4,5, foglio 14
principale 50 sub 10…”.
5) Al SI. il solo appartamento al quarto piano pervenne con atto di Persona_19
compravendita per Notaio del 29.7.1941 rep. 2031 trascritto presso la Per_20
Conservatoria dei RR.II. di OL 3 il 30.7.1941 Registro Generale 13258 Registro
Particolare 8434 dalla SI.ra . Con tale atto, il SI. Persona_16 PE
acquistava “i due quartini al quarto e quinto piano con sovrastante terrazza
[...]
segnati coi numeri interni 10 e 12 nel fabbricato in OL alla via Aniello Falcone
n.72… riportati nel catasto fabbricati di OL – sezione Avvocata alla partita 4400
del Registro fabbricati esenti fra maggiore consistenza mappa 714/44…”.
Nell'atto si legge inoltre “Sui quartini in parola e su altri beni gravano le seguenti
iscrizioni ipotecarie: a) 30 luglio 1940 n.17092 a favore del costituito SI. PE
… In virtù di detto atto fu anche trascritto il divieto di cedere e delegare le
[...]
vendite dei beni sottoposti ad ipoteca, addì 20 agosto 1940 n. 18351…; b) 26 novembre
1940 n.24190 a favore della SI.ra . La costituita SI.ra Parte_4 Parte_4
consente che …il conservatore delle ipoteche di OL annoti di
[...]
cancellazione l'iscrizione pubblicata in favore di essa…limitatamente ai due quartini
siti rispettivamente al quarto e quinti piano del fabbricato…L'iscrizione medesima deve
rimanere ferma sulla residua consistenza…Desiderando la SI.ra Persona_16
estinguere il mutuo col SI. ha deciso di vendere una parte degli immobili PE
sottoposti ad ipoteca e propriamente i due quartini siti al quarto e quinto piano con
terrazza”. Inoltre, la SI.ra “consente che il conservatore delle ipoteche di Per_16
OL pubblichi in favore del SI. iscrizione ipotecaria sopra i Persona_19
seguenti immobili di sua proprietà: due quartini siti in OL al secondo e terzo piano 15
del fabbricato alla via Aniello Flacone n.72, segnati con i numeri interni sei e otto…e
scantinato sottostante”.
Riguardo alla trascrizione di divieto di vendere, la scrivente ha provveduto a visionarne
la trascrizione del 20.8.1940 ai nn. 18351/12170, prendendo atto che gli immobili
sottoposti a divieto erano i seguenti “la SI.ra si obbligava per la durata Parte_5
del mutuo di anni 3 a non cedere, delegare, svincolare o riscuotere in anticipo le
rendite dei cespiti sottoposti a ipoteca: quartini in OL alla via Aniello Falcone 72 al
2°, 3°, 4°, 5° piano, nn. Interni 6, 8, 10, 12 … di scantinato sottostante e di terrazza
sovrastante”.
Il C.T.U. ha concluso nel senso che con l'atto di vendita del 1941 venivano trasferiti a
(dante causa nella catena delle provenienze di parte convenuta) Persona_19
esclusivamente gli appartamenti al quarto e quinto piano con la terrazza sovrastante,
mentre non veniva trasferito lo scantinato per cui è causa, immobile quest'ultimo che,
unitamente ai quartini nn. 6 e 8, rimaneva oggetto delle ipoteche citate nello stesso atto.
Il quartino int. 6 e lo scantinato, furono poi oggetto dell'atto di vendita del 18/12/1954,
di cui al punto 5) nella catena delle provenienze di parte attrice.
Quanto alla l'arch. ha precisato quanto Controparte_10 Per_21
segue:
Immobile al quarto piano alla Sez. AVV foglio 14 p.lla 50 sub 10.
In data 31.1.1940 veniva depositata la planimetria catastale del sub 10 (dato catastale
citato, a partire dall'atto di vendita del 1979, nella catena delle provenienze di parte
resistente) in cui veniva rappresentato l'appartamento al quarto piano unitamente allo
scantinato al piano seminterrato costituito da un unico ambiente accessibile mediante
alcuni gradini. 16
L'immobile alla Sez. AVV foglio 14 p.lla 50 sub 10, a partire dall'impianto
meccanografico del 30.6.1987, è stato sempre identificato con gli stessi dati (quanto a
foglio, p.lla e sub) ed all'attualità, è censito in NCEU del comune di OL come
segue:
Sez. AVV foglio 14 p.lla 50 sub 10 z.c. 6 Categoria A/2 classe 7 Consistenza 4,5 vani
Superficie catastale 100 mq Rendita € 848,28 Indirizzo catastale via Aniello Falcone
n.72 piano S1-T-4 intestato nato a [...] il [...] Controparte_1
per la proprietà della quota di 1/1. CodiceFiscale_3
Deposito alla Sez. AVV foglio 14 p.lla 50 sub 101
Il dato catastale Sez. AVV foglio 14 p.lla 50 sub 101 (dato catastale citato, a partire
dall'atto di vendita del 2003, nella catena delle provenienze di parte attrice), viene
costituito con COSTITUZIONE del 06/03/1997 in atti dal 06/03/1997 UNITA'
EDIFICATE IN SOPRAELEVAZIONE AFFERENTI A AVV/14/50/1 AVV/14/50/2 (n.
1724.1/1997) e la planimetria ad esso associata, rappresenta un locale al piano
seminterrato costituito da due ambienti accessibili da alcuni gradini.
In seguito alle indagini catastali svolte dalla scrivente, si è constatato che, nel corpo di
fabbrica (in NCT foglio 129 p.lla 145) in cui è ubicato il cespite per cui è causa (sub
101), vi è un solo locale deposito scantinato, coincidente con l'immobile che ci occupa,
i cui confini reali coincidono con quelli citati nell'atto di vendita a favore del SI.
, dante causa nella catena delle provenienze di parte attrice SI. CP_7 [...]
. Parte_1
In particolare, il deposito, come riscontrato sui luoghi, confina con viale condominiale,
casa del portiere, proprietà o suoi aventi causa, muro dell'androne. Per_14
E' evidente dunque che entrambi i locali scantinati rappresentati uno, unitamente
all'appartamento al quarto piano al sub 10, l'altro rappresentato quale unità 17
autonoma ed associato al sub 101, rappresentino il medesimo immobile ovvero, che lo
scantinato al sub 101 costituito nel 1997 sia un doppione catastale dello scantinato
associato all'appartamento al sub 10.
Erroneamente dunque, non è stata effettuata una “divisione” catastale che stralciasse
l'appartamento al sub 10 dal locale cantina, in maniera da attribuire a quest'ultimo, un
autonomo identificativo catastale.
Di qui la conclusione, per il C.T.U., che il bene per cui si controverte, costituito da un
locale deposito al piano seminterrato ubicato nel fabbricato in OL alla via Aniello
Falcone n.72, censito in NCEU del comune di OL Sez. Avv -foglio 14 - p.lla 50 - sub
101, è di proprietà del SI. (parte attrice) che lo acquisiva in virtù Parte_1
di atto di donazione per Notaio del 14.7.2015 rep. 2666 raccolta Persona_9
1990, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di OL 1 il 23.7.2015 Registro
Generale 17572-17573 Registro Particolare 13688-13689.
In sintesi, dal raffronto tra le planimetrie catastali e la catena dei titoli di acquisto dei rispettivi danti causa delle due parti contrapposte nell'ambito del presente giudizio si evince che per quanto riguarda il convenuto ad un certo punto mancò Controparte_1
nella catena degli acquisti a titolo derivativo la continuità dei titoli di proprietà del cantinato per cui è causa, in quanto a con l'atto di compravendita del Persona_19
29/7/1941 venne trasferito solo l'appartamento, e lo stesso avvenne con il contratto di compravendita per Notaio del 15/1/1979, che trasferì a Persona_18 Parte_3
tale bene, senza fare menzione alcuna del cantinato, che pure era catastalmente unito all'appartamento. In tale catena di acquisti il locale deposito apparve per la prima volta nel titolo traslativo della proprietà in favore di con dante causa Controparte_1
stipulato il 25/10/2016. CP_2 18
In proposito va evidenziato che ciò che viene riportato nei pubblici registri immobiliari,
i quali fanno fede quanto alla opponibilità ai terzi della titolarità del diritto dominicale, è
la nota di trascrizione, che ripete il suo contenuto dall'atto traslativo della proprietà.
Ora, la nota di trascrizione è stata informatizzata per la prima volta con la legge
27/2/1985 n. 52, nel senso che solo da tale data essa identifica l'immobile unicamente per il tramite della sua natura, del Comune in cui è ubicato e dei dati di individuazione catastale di cui agli artt. 2659 n. 4 e 2826 c.c., mentre questi ultimi dati a loro volta rinviano – per gli immobili censiti al catasto fabbricati – ad una determinata scheda planimetrica depositata e – per gli immobili censiti al catasto terreni – ad una determinata mappa ). Prima del 1985 la nota di trascrizione era invece descrittiva, per cui ciò che rilevava, ai fini della opponibilità ai terzi e quindi ai fini del consolidamento dell'acquisto, era la descrizione dell'immobile in essa contenuta. Per quanto riguarda la fattispecie in esame, in definitiva, la mancata indicazione e descrizione dello scantinato nei titoli di acquisto dei danti causa del precedenti a e quindi pure CP_1 CP_2
nelle relative note di trascrizione riportate nei registri della Conservatoria, faceva sì che la proprietà del locale deposito non si trasferisse in loro favore, a differenza di quanto accadeva per l'appartamento, nonostante i due immobili in questione fossero uniti nella planimetria catastale. Del resto, quando vendette il cantinato al CP_2 CP_1
diede esplicitamente atto di non avere il possesso di tale immobile, il che impedisce il maturare della usucapione in favore del resistente, ed anzi comprova che tale possesso faceva capo ai danti causa dell'attore.
Quanto alla rivendica attorea, trattasi di azione che di per sé, in linea generale, come già
evidenziato, comporta un onere probatorio particolarmente gravoso, perché, se si tratta di acquisto derivativo, non è sufficiente la produzione in giudizio del titolo di acquisto,
in quanto l'alienante potrebbe non essere stato il proprietario del bene e quindi 19
legittimato a trasferirne la proprietà all'acquirente ( v. Cass. civ. sez. III, 9/9/2013, n.
20641 ). Pertanto il rivendicante deve dare la prova non solo del suo titolo, ma anche del titolo di acquisto dei precedenti titolari, fino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario ( cfr. Corte di Cassazione civile, 30 aprile 2014, n. 9523 ).
Al fine di mitigare le difficoltà derivanti da tale gravoso onere probatorio ove si tratti di beni immobili o mobili registrati, occorre che l'attore dimostri che anche se avesse acquistato a non domino, avrebbe comunque acquistato la proprietà del bene per usucapione ex art. 1158 c.c., avendone avuto il possesso continuato - in via diretta o attraverso i propri danti causa - per il tempo necessario al maturare della stessa.
In altri termini, gli atti di acquisto a titolo derivativo, in sé e per sé considerati, quale che sia il periodo di tempo che essi coprano, non sono sufficienti a fornire la prova richiesta, se non si perviene ad un acquisto a titolo originario;
in alternativa a detta prova, che è estremamente difficile fornire (e per questo è denominata probatio
diabolica), vi è la dimostrazione del possesso, "uti dominus", del bene rivendicato,
durato per il tempo necessario al compimento della usucapione, calcolato anche cumulando il possesso del rivendicante a quello dei suoi danti causa ( cfr., in esatti termini, in motivazione, Cass. n. 5114/1993 ).
Per l'appunto nella fattispecie in esame risulta proprietario dello Parte_1
scantinato in quanto la catena degli acquisti a titolo derivativo dei suoi danti causa,
quale ricostruita dal C.T.U., risale ad un primo atto di compravendita del 7/3/1957,
laddove a lo scantinato fu acquistato con atto di compravendita dal dante Persona_12
causa a sua volta divenuto proprietario sia del locale deposito che di un CP_7
appartamento in virtù di atto di compravendita del 18/12/1954. Purtroppo nel 1957,
come chiarito dal C.T.U., non fu effettuato il frazionamento dell'appartamento al sub 10
dal locale cantina, in maniera da attribuire a quest'ultimo un autonomo identificativo 20
catastale. In verità sarebbe dovuto avvenire il contrario, nel senso che il frazionamento avrebbe dovuto riguardare proprio il locale deposito, in modo da staccarlo anche nelle planimetrie catastali dall'appartamento e attribuirgli un identificativo autonomo. Certo è
che i due beni rimasero uniti, come da planimetria di impianto originaria, dal punto di vista catastale, ma ciò non toglie che rimane coperto il periodo ventennale richiesto per la maturazione dell'usucapione ventennale di cui all'art. 1158 c.c. in favore dell' Pt_1
e comunque la costituzione del nuovo dato catastale autonomo identificativo nel 1997,
che lo ha individuato come bene separato dall'appartamento pur senza modificare la planimetria d'impianto di tale ultimo bene alla Agenzia del Territorio e quindi costituendo un doppione dello stesso bene al catasto, consente di ricostruire una catena sufficiente alla maturazione della cosiddetta usucapione abbreviata decennale almeno a partire dal 2003, perché il principio dell'accessione del possesso è applicabile non solo all'usucapione di cui all'art. 1158 c.c., ma anche a quella decennale di cui all'art. 1159
c.c. In quest'ultimo caso, ai fini della maturazione dell'usucapione abbreviata in favore di chi abbia acquistato da meno di dieci anni e unisca al proprio il possesso del suo autore per goderne gli effetti, il decennio "ad usucapionem" decorre dalla data della trascrizione del titolo di acquisto del suo autore ( v. Cass. civ. sez. II, 1/3/2022, n. 6728
), che in concreto è la madre alla quale il locale deposito era stato Parte_2
venduto il 6/10/2005.
La conclusione cui è giunto il C.T.U. nella sua relazione depositata nel corso del presente giudizio è dunque corretta e, tenuto conto che la continuità degli acquisti a titolo derivativo del locale deposito nonché del possesso sussiste a favore dell'attore per il tempo sufficiente alla maturazione dell'usucapione, va accolta Parte_1
la domanda di rivendica proposta da quest'ultimo . Di qui la dichiarazione della 21
proprietà del cantinato in capo all'attore e la condanna del resistente alla restituzione con effetto immediato dell'immobile per cui è causa in favore dell' Pt_1
Parimenti fondata è la domanda risarcitoria formulata da , dovendo Parte_1
presumersi il danno ingiusto, nel momento in cui il ha ammesso di aver iniziato CP_1
a detenere il bene almeno a partire dal mese di febbraio 2020, allorquando era stato contattato da , il quale si era dichiarato legittimo proprietario del Parte_1
locale cantinato e lo aveva invitato a rimuovere il lucchetto e la serratura di chiusura dello stesso. Infatti, in materia di occupazione senza titolo di bene immobile, anche a non voler ritenere che si sia in presenza di un danno in re ipsa , tale locuzione va sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato ( v. Cass. civ. sez. un., 15/11/2022, n. 33645 ).
Ricorre, in altri termini, una presunzione iuris tantum circa l'esistenza di un danno connesso alla perdita di disponibilità del bene ed all'impossibilità di conseguirne la relativa utilità ( cfr., tra le altre, Cass. civ. sez. I, 20/11/2018, n. 29990 ).
Lo specifico pregiudizio subìto, quale allegato dall'attore, consiste nel fatto che, in mancanza dell'occupazione del bene da parte del , egli avrebbe potuto CP_1
concedere l'immobile per cui è causa in godimento a terzi a titolo oneroso. La
liquidazione del danno da occupazione illegittima ben può essere operata dal Giudice
sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cd. danno figurativo, quale il valore locativo del bene, o meglio ancora, con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato ( cfr. Cass. civ. 33645/2022 cit. ),
e in proposito il C.T.U. ha indicato, con motivazione congrua e immune da vizi logici,
che questo Giudice fa propria, tale valore nella misura di euro 160 al mese. Tenuto
conto che la data certa di inizio dell'occupazione illegittima è quella del febbraio 2020 e 22
che il risarcimento da illecito extracontrattuale, consistendo in un debito di valore, va liquidato alla attualità per avere un effetto di reintegrazione completa del patrimonio del danneggiato, e che l'immobile non è ancora stato restituito, per quanto risulta dal verbale dell'udienza dell'8/7/2024, laddove la riconsegna delle chiavi offerta dal non risulta essere stata accettata dall' in mancanza del pagamento delle CP_1 Pt_1
spese legali, la domanda risarcitoria va accolta nella misura di euro 4.960 ( euro 160 x
31 mesi ), corrispondente al mancato guadagno nel periodo che va dal febbraio 2020
fino al gennaio 2025, ma con l'esclusione dell'intervallo tra il 7/10/2020 e il 9/3/2022,
durante il quale l' si era riappropriato del bene tramite spoglio . Pt_1
Non può essere risarcito invece il danno subìto dall' in relazione alle spese al cui Pt_1
rimborso è stato condannato all'esito del procedimento possessorio intentato vittoriosamente nei suoi confronti dal , in quanto non si tratta di un danno CP_1
ingiusto, ma di una spesa che è stata accollata all' in separato giudizio per avere Pt_1
egli arbitrariamente spogliato del possesso la controparte senza rivolgersi prima al
Giudice. Pertanto la domanda risarcitoria proposta nella presente sede va accolta solo parzialmente.
Le spese del presente processo, ivi compresa quella relativa al contributo unificato ed ai costi vivi della mediazione obbligatoria anticipati dall'attore, seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 ss. del D.M. 10/3/2014 n.
55 , come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147 , da applicare ex art. 6 di tale ultimo regolamento alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, e 15 comma 1 c.p.c. , e coincide con la somma di euro 53.402 ( 267,01 x 200 =
rendita catastale moltiplicata per il coefficiente previsto dalla norma per le cause relative alla proprietà ) per la domanda di rivendica, cui va aggiunta la cifra di euro 23
4.960 per la domanda risarcitoria, che è la somma in concreto attribuita alla parte vincitrice con riguardo a tale azione ( v. sul punto Cass. civ. sez. III, 22/3/2022, n. 9237
; Cass. civ. sez. III, 27/2/2014, n. 4696 ), dovendo il Giudice considerare il contenuto effettivo della sua decisione sul punto ( cd. criterio del decisum ), e non il "petitum",
come stabilito dall'art. 5, comma 1, terzo periodo, del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 .
Quest'ultima norma, in particolare, stabilisce che nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soccombente si ha riguardo di regola alla somma attribuita alla parte vincitrice anziché a quella domandata .
Dalla somma del valore delle due domande, che vanno cumulate ai sensi dell'art. 10
comma 2 c.p.c., si ottiene il valore complessivo della controversia, che è di euro 58.362.
La liquidazione va effettuata per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale sulla base di tale valore complessivo e con l'applicazione per i compensi dei livelli medi previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma 1, che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione ( nel senso che il Giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, con apposita e specifica motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI, 13/5/2022, n. 15392 ; Cass. civ.
sez. VI, 25/5/2020, n. 9542 e Cass. civ. sez. III, 7/1/2021, n. 89 ) .
Sul punto va pure evidenziato che, in tema di spese processuali, solo la compensazione,
totale o parziale, deve essere sorretta da motivazione, non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il Giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex 24
art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta ( v. sul punto Cass. civ. sez. VI,
28/4/2014, n. 9368 ) .
A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonchè il
15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n.
55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153 ).
Deve essere poi disposta l'attribuzione delle spese ai due difensori della parte attrice ex art. 93 c.p.c. per anticipo fattone e giusta apposita richiesta di distrazione in loro favore formulata in tal senso.
Peraltro, vanno definitivamente poste a carico della parte soccombente, sia pure solo nei rapporti interni, le spese della compiuta consulenza tecnica di ufficio già liquidate in favore dell'ausiliario con decreto di pagamento emesso ex artt. 8 comma 1 D.P.R.
30/5/2002 n. 115, 52 e 53 disp. att. c.p.c. e provvisoriamente poste -in detta circostanza-
a carico di tutte le parti in solido tra loro. Invero il consulente tecnico di ufficio, anche dopo l'emissione della sentenza che ponga definitivamente le spese di causa a carico della parte soccombente, conserva il diritto di azionare pure nei confronti della parte risultata vittoriosa l'anteriore decreto di liquidazione che le abbia poste a carico solidale delle parti ( v. sul punto Tribunale Milano, 13/7/2015 ), trattandosi di un titolo
esecutivo efficace nei confronti di tutte le parti ai sensi del combinato disposto degli artt. 168 comma 2 D.P.R. 30/5/2002 n. 115 e 53 disp. att. c.p.c. . Ciò in quanto egli non
è parte del giudizio e non è destinatario della sentenza. Al contrario, la sua attività viene svolta nell'interesse superiore della giustizia e dunque di tutte le parti. 25
Ne consegue che l'obbligo di pagare la prestazione eseguita dal C.T.U. ha natura solidale e che l'ausiliario del Giudice può agire autonomamente nei confronti di ognuna delle parti, trovando applicazione il principio della soccombenza solo nei rapporti interni tra le parti e non all'esterno, nel senso che al consulente d'ufficio non è
opponibile la pronuncia sulle spese contenuta nella sentenza che abbia definito il giudizio nel quale egli ha esercitato la sua funzione in virtù di un mandato neutrale ( v.
sul punto Cass. civ. sez. II, 12/11/2015, n. 23133 ; Cass. civ., sez. VI, 05/11/2014, n.
23522 ; Cass. civ. sez. VI, 8/11/2013, n. 25179 ; Cass. civ. sez. sez. II, 30/12/2009, n.
28094; Cass. civ. sez. sez. II, 15/9/2008, n. 23586; Cass. civ. sez. sez. I, 8/7/1996, n.
6199 ).
Premesso che la circostanza che la sentenza abbia posto il pagamento delle spese di lite a carico di una sola delle parti non è opponibile al C.T.U., il quale non è destinatario di detta decisione e non può qualificarsi parte del giudizio, e che il decreto di liquidazione delle spese non può considerarsi revocato dalla sentenza che conclude la controversia,
va rilevato che con il titolo costituito dalla sentenza la parte vittoriosa potrà agire in via di regresso nei confronti della parte soccombente, per l'intero, ivi compreso l'acconto già versato, con l'esclusione della sola quota dell'acconto versata dalla parte soccombente all'ausiliario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :
a ) accoglie la domanda attorea di rivendica e per l'effetto dichiara la proprietà in capo ad del locale deposito sito in OL alla via Aniello Falcone n. 72, Parte_1
costituito da un immobile della consistenza catastale di metri quadrati ventidue (22) al piano primo sottostrada, confinante con beni condominiali per più lati, con CP_2 26
e con , salvo se altri, riportato nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune CP_3
al foglio 14, particella 50, subalterno 101, sezione urbana AVV, zona censuaria 6, via
Aniello Falcone n. 72, piano SI, categoria C/2, classe 7, mq. 22, rendita catastale euro
267,01, e condanna alla immediata restituzione di tale bene, libero da Controparte_1
persone e cose, in favore di;
Parte_1
b ) accoglie parzialmente la domanda attorea risarcitoria e per l'effetto condanna al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1 Parte_1
4.960;
c ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna al rimborso in favore di Controparte_1
delle spese di giudizio nonché dei costi vivi di mediazione, che si Parte_1
liquidano in complessivi euro 14.803, di cui euro 14.103 per compensi ed euro 700 per esborsi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi, con attribuzione in favore dell'avv. Carlo de Miro con codice fiscale ) e dell'avv. Fulvia de Miro con codice fiscale C.F._4
quali distrattari;
C.F._5
d ) pone definitivamente a carico di nei rapporti interni tra le parti, le Controparte_1
spese della consulenza tecnica di ufficio già liquidate in favore dell'ausiliario con decreto di pagamento emesso ex artt. 8 comma 1 D.P.R. 30/5/2002 n. 115, 52 e 53 disp.
att. c.p.c.
OL, 2/1/2025
Il G.U.
Felice Angelo Pizzi