TRIB
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/10/2025, n. 3745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3745 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott.ssa Gabriella Giammona Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 9521/2024 R.G.
TRA
nato a [...] l'[...] (con l'avv. Cellini Rita); Parte_1
E
nata a [...] il [...]; Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili).
Conclusioni: come da ricorso e note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
30/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , citata e non Controparte_1
costituitasi nel presente procedimento.
2. Venedo al merito, con ricorso depositato il 25/07/2024, premesso Parte_1 di avere contratto matrimonio con , a Palermo in data 24/06/1988, ha Controparte_1
rappresentato che l'unione coniugale non ha avuto esito felice e che la coppia vive separata già da molti anni.
Il ricorrente ha, infatti, rappresentato che i coniugi sono separati di fatto dal 2010 e che da quella data non si sono più incontrati o sentiti.
Ha, quindi, chiesto la pronuncia della separazione personale dal coniuge.
Con il medesimo ricorso ha, altresì, avanzato domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c.
*****
3. Merita senz'altro accoglimento la domanda di separazione avanzata da parte ricorrente.
Invero, l'imposibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza della resistente, il tenore degli atti difensivi del ricorrente e la circostanza secondo cui la coppia vive oramai separata dall'anno 2010, inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
4. Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per l'istruzione e trattazione della domanda di divorzio proposta contestualmente da parte ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio ex art. 473bis.49 c.p.c.
5. Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, nella contumacia di , ogni Controparte_1
diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
1. pronunzia la separazione personale dei coniugi di cui al matrimonio concordatario celebrato a Palermo il 24/06/1988, da nato a [...] Parte_1
l'8/04/1964 e nata a [...] il [...], trascritto nei Controparte_1 registro dello Stato civile di detto Comune al n. 249, parte 2, serie A, dell'anno 1988, alle condizioni in parte motiva;
2. dispone le rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
3. riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti;
4. dispone che la presente sentenza venga trasmessa, in copia autentica, al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369. Così deciso in Palermo, il 2/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Gabriella Giammona e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott.ssa Gabriella Giammona Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 9521/2024 R.G.
TRA
nato a [...] l'[...] (con l'avv. Cellini Rita); Parte_1
E
nata a [...] il [...]; Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili).
Conclusioni: come da ricorso e note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
30/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , citata e non Controparte_1
costituitasi nel presente procedimento.
2. Venedo al merito, con ricorso depositato il 25/07/2024, premesso Parte_1 di avere contratto matrimonio con , a Palermo in data 24/06/1988, ha Controparte_1
rappresentato che l'unione coniugale non ha avuto esito felice e che la coppia vive separata già da molti anni.
Il ricorrente ha, infatti, rappresentato che i coniugi sono separati di fatto dal 2010 e che da quella data non si sono più incontrati o sentiti.
Ha, quindi, chiesto la pronuncia della separazione personale dal coniuge.
Con il medesimo ricorso ha, altresì, avanzato domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c.
*****
3. Merita senz'altro accoglimento la domanda di separazione avanzata da parte ricorrente.
Invero, l'imposibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza della resistente, il tenore degli atti difensivi del ricorrente e la circostanza secondo cui la coppia vive oramai separata dall'anno 2010, inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
4. Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per l'istruzione e trattazione della domanda di divorzio proposta contestualmente da parte ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio ex art. 473bis.49 c.p.c.
5. Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, nella contumacia di , ogni Controparte_1
diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
1. pronunzia la separazione personale dei coniugi di cui al matrimonio concordatario celebrato a Palermo il 24/06/1988, da nato a [...] Parte_1
l'8/04/1964 e nata a [...] il [...], trascritto nei Controparte_1 registro dello Stato civile di detto Comune al n. 249, parte 2, serie A, dell'anno 1988, alle condizioni in parte motiva;
2. dispone le rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
3. riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti;
4. dispone che la presente sentenza venga trasmessa, in copia autentica, al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369. Così deciso in Palermo, il 2/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Gabriella Giammona e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.