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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 05/09/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1461 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. GENTA MARCO, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. GENTA MARCO, giusta delega in atti CP_1
RICORRENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione della potestà genitoriale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo relativamente alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e ritenuto che tali condizioni paiono adeguate con riferimento al regime di affidamento e collocamento dei minori, nonché al loro mantenimento;
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Prende atto delle seguenti condizioni rassegnate dalle parti, alle quali conferisce vigore:
“1) Il figlio minorenne viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori e collocato Per_1
abitualmente presso la residenza della madre. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
2) La casa familiare sita in Savona, Via F.lli Grondona, 18/5 è assegnata alla sig.ra con tutti Pt_1
i mobili ed arredi;
il sig. s'impegna a trasferire altrove la propria residenza, cessando, così, CP_1
la convivenza di fatto.
3) Il padre potrà vedere il figlio quando lo vorrà, con semplice preavviso;
lo terrà con sé due Per_1
fine settimana alternati a partire dal venerdì sera dalle ore 18,00 sino alla domenica sera alle ore
21,00. La settimana successiva al fine settimana trascorso con il padre, il figlio rimarrà con lui anche il martedì e giovedì con pernottamento;
nella settimana in cui figlio ha trascorso il fine settimana con la madre, il padre lo terrà il martedì compreso il pernottamento. Eventuali modifiche potranno essere concordate di comune accordo tra i genitori, compatibilmente con impegni scolastici ed extrascolastici del figlio e lavorativi dei genitori. Nei giorni in cui ciascun genitore trascorrerà con il figlio, senza la presenza dell'altro, le decisioni di gestione ordinaria saranno prese in piena autonomia dal genitore stesso. In particolare, egli si occuperà di tutte le incombenze relative al figlio e si renderà responsabile del diligente adempimento dei tutti gli impegni del figlio (sportivi, di relazione, di salute ed altro). Per quanto riguarda le vacanze pasquali e natalizie, così come le festività a ponte ed i compleanni, ciascun genitore potrà tenere il figlio con sé in modo alternato,
previo accordo ed in base alle esigenze di e degli impegni dei genitori. Per il periodo estivo Per_1 il padre terrà con sé il figlio per un totale di 15 giorni anche non consecutivi in base alle esigenze del figlio ed agli impegni dei genitori.
4) Il Sig. s'impegna a contribuire alle spese per il mantenimento del figlio con CP_1 Per_1
l'importo di € 300,00= mensili sino alla sua autosufficienza. Somma che verrà pagata entro i primi
10 giorni di ogni mese e che sarà automaticamente rivalutata annualmente. Le spese straordinarie,
determinate nel rispetto della giurisprudenza, verranno divise tra i genitori al 50%. Il rimborso dall'uno all'altro genitore che avrà anticipato la spesa avverrà solo per quelle spese previamente concordate e dietro presentazione di fatture e/o scontrini e/o ricevute, salvo i casi di urgenza per le spese mediche. L'importo degli assegni familiari è a favore per intero della sig.ra . Pt_1
5) l'immobile di Via F.lli Grondona con le sue pertinenze (cantina e soffitta) rimane in comproprietà
tra i sig.ri e i quali s'impegnano a pagare il 50% delle rate del mutuo in essere CP_1 Pt_1
presso la banca Intesa San Paolo e delle spese straordinarie.
6) Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti.
7) I sig.ri e si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto CP_1 Pt_1
e degli altri documenti di espatrio con iscrizione del figlio minore.
8) Le spese legali per il presente procedimento vengono compensate tra le parti.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 04.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo