Ordinanza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, ordinanza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
RG 2025 -1972
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA, PERSONE E IMMIGRAZIONE
La Corte di Appello di Roma, in persona del Giudice monocratico dr. Marco Ulzega,
A prosieguo dell'udienza di convalida odierna e all'esito della camera di consiglio del 11 aprile 2025 letti gli atti del procedimento nei confronti di Parte_1
Vista la richiesta di convalida del trattenimento ai sensi dell'art. 6 del dlgs 142-14 presso il CPR di Ponte Galeria, pervenuta in Cancelleria il giorno 10/04/2025 alle ore 10.04 , che è stata presentata dalla Questura di Roma, Ufficio immigrazione, ai sensi dell'art. 6 della legge 142/15; visto il decreto di espulsione dal territorio dello Stato emesso nei confronti dello straniero prima indicato dal Prefetto di Caserta il 7.4.2025;
Visto il decreto di trattenimento ai sensi dell'art. 14 TUI presso il CPR adottato emesso nei confronti dello straniero prima indicato dal Questore di Caserta il 7.4.2025, notificato all'interessato il giorno stesso alle ore 15.10; visto il verbale dell'udienza in data 9.4.2025 innanzi al GDP di Roma, di convalida del citato decreto ex art. 14 TUI, da cui risultano, tra l'altro, le seguenti dichiarazioni dello straniero: “ho fatto ingresso in Italia nel 2007; non sono in possesso di documenti;
vivo Napoli con amici non ricordo bene l'indirizzo; sono uscito dal carcere da un paio di giorni e condotto al CPR;
ho lavorato come elettricista;
Godo di buona salute .Non ho mai goduto di un permesso di soggiorno In Italia vive mia sorella che è regolare che vive a Napoli;
i miei genitori vivono in Ghana;
Non vorrei ritornare in Ghana” visto il decreto di convalida di detto trattenimento pronunciato in data 9.4.2025 dal Giudice di Pace di Roma, nel corpo del quale si reputa che “il decreto questorile che ha disposto il trattenimento adeguatamente motivato con il rischio di fuga che appare sussistere non avendo indicato il cittadino straniero l'esatto indirizzo di residenza, mancando di passaporto in corso di validità e, in particolare, non ha una attività lavorativa né ha dimostrato alcuna integrazione sociale”;
Vista la volontà dello straniero di accedere alla protezione internazionale, manifestata in data 9.4.2025;
Visto il decreto di trattenimento ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 142-15 emesso in data 9.4.2025 dal Questore di Roma e notificato allo straniero in data stessa, alle ore 12.00, che motiva la restrizione considerando che per le modalità di tempo e di luogo di presentazione della domanda di protezione internazionale, la stessa deve ritenersi strumentale;
lo straniero ha a suo carico dei precedenti penali ed è presente nel territorio nazionale dal 26.10.2007 (e perciò implicitamente è pericoloso)
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• Certificato medico
• Foglio dattiloscopico
• Posizione giuridica
• Nulla osta
Udita l'intervista dello straniero, svoltasi all'udienza odierna, in cui il richiedente ha riferito che è arrivato in Italia nel 2007 per esigenze economiche, via mare, partendo dalla Libia, dove aveva soggiornato circa un anno facendo l'elettricista; di avere una sorella a Napoli, a Mondragone, che soggiorna regolarmente in Italia;
di avere un figlio, di età di 18 anni, avuto da una donna che vive in Ghana e di mantenere con lui dei rapporti e di mandargli del denaro per aiutarlo;
di aver lavorato come bracciante agricolo a giornata, con un salario di circa 35/40 euro al giorno, e di aver vissuto alla ricerca di lavoro in Sicilia, a Foggia e nei dintorni di Napoli;
di avere una abitazione a Mondragone;
di avere fatto la domanda di protezione internazionale per ottenere dei documenti e potersi mettere in regola;
di temere, in caso di rimpatrio, di essere perseguitato da alcuni soggetti che gli avevano affidato della merce da vendere in un negozio che gestiva, merce andata distrutta a causa dell'incendio accidentale del negozio.
Viste le deduzioni rese a verbale dalla difesa.
Rilevato che l'audizione è stata compiuta con l'ausilio di un interprete
OSSERVA
Che, quanto alla pericolosità sociale dello straniero, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, la cognizione del Giudice deve avere ad oggetto l'effettiva esistenza dei presupposti di appartenenza dello straniero ad una delle categorie di pericolosità sociale indicate nell'art 1 del D.lvo n. 159/2011, tenendo conto del carattere oggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, dell'attualità della pericolosità, nonché della necessità di effettuare un esame globale della personalità del soggetto, quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita (Cass. 11 gennaio 2023 n. 498; Cass. 25 novembre 2015, n. 24084; in tema cfr. pure: Cass. 31 luglio 2019, n. 20692; Cass. 14 maggio 2013, n. 11466; Cass. 8 settembre 2011, n. 18482; Cass. 27 luglio 2010, n. 17585). Ebbene, dalla posizione giuridica in atti emerge che appena giunto Parte_1 in Italia, ha commesso una rapina aggravata e un tentativo di violenza sessuale, fatti per i quali è stato tratto in arresto il 25.12.2007 e condannato in via definitiva dalla Corte di Appello di Bari alla pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione, che ha interamente scontato in detenzione carceraria fino al 12.10.2009 (beneficiando di 135 gg. di liberazione anticipata); la Corte di Appello aveva anche disposto l'espulsione ex art. 235 c.p. a pena espiata, che evidentemente non è stata eseguita;
da allora non ha più commesso alcun reato e tutti i riscontri della banca dati AFIS risultano eseguiti con la motivazione “identificazione”; è stato nuovamente arrestato il 26.5.2024 per esecuzione della espulsione (si suppone la misura di sicurezza disposta dall'autorità giudiziaria con la precedente sentenza di condanna) e scarcerato il 7.4.2025, allorché è stato trattenuto ex art. 14 TUI dal Questore di Caserta. Egli dunque ha interamente scontato la pena per l'unico reato commesso nel 2007, ha beneficiato della liberazione anticipata (e dunque a partecipato all'opera di rieducazione
2 intramuraria) e si trova già dal 26.5.2024 in vinculis per esecuzione dell'ordine di espulsione. Egli ha riferito di aver vissuto mantenendosi coi proventi del proprio lavoro di bracciante agricolo dopo la scarcerazione del 2009 e ciò deve ritenersi vero, in assenza di qualsiasi riscontro di violazioni successive della legge penale. La pericolosità attuale del trattenuto è dunque esclusa.
Per quanto attiene la strumentalità domanda, la circostanza che sia stata proposta quando era già in corso il trattenimento non può in alcun modo farne presumere, di per sé, la strumentalità, non essendo un criterio riferibile al singolo individuo e alle ragioni che pone a fondamento (cfr. Cass. n. 12592/23). Il trattenuto ha dichiarato spontaneamente di aver fatto la domanda per mettersi in regola coi documenti e poter lavorare;
solo a seguito delle domande del difensore ha riferito di temere, in caso di rimpatrio, le ritorsioni da parte di soggetti che hanno visto distrutta la loro mercanzia a causa di un incendio che si era sviluppato in un negozio o magazzino gestito da lui;
al netto della inverosimiglianza di una tale paura, è evidente che si tratta di ragioni che non hanno nulla a che vedere con il riconoscimento di forme di protezione maggiori. Deve altresì escludersi che possa essere riconosciuta al trattenuto la protezione speciale, perché egli risulta essere privo di uno stabile radicamento sul territorio italiano: non ha significativi legami familiari (ha riferito di avere una sorella che vive a Napoli o a Mondragone, ma non è stato in grado di indicare l'indirizzo della sua abitazione, il che è sintomatico di una frequentazione per lo meno molto saltuaria); non ha una stabile occupazione né un'abitazione in un luogo definito;
neppure conosce la lingua italiana, ma si esprime a malapena in lingua inglese. Va dunque ritenuto che la domanda sia strumentale, non avendo prima facie alcuna chance di essere accolta.
P.Q.M.
convalida il trattenimento di , nel C.P.R. di Ponte Galeria;
Parte_1 manda alla cancelleria e alla Questura per quanto di rispettiva di competenza. Roma, 11 aprile 2025 alle ore 19:31 Il Giudice
Dr. Marco Ulzega
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