Trib. Genova, sentenza 22/12/2025, n. 1314
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Sentenza 22 dicembre 2025

Argomenti

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  • Accolto
    Accordi conformi all'interesse della prole

    Il Tribunale ha ritenuto che le condizioni concordate dalle parti siano integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole.

  • Accolto
    Assegnazione casa familiare alla madre con i figli

    La casa familiare viene assegnata alla signora Parte_1 affinché possa continuare a risiedervi unitamente ai figli minori.

  • Accolto
    Affidamento condiviso e collocazione prevalente presso la madre

    I figli minori restano affidati con modalità condivisa ad entrambi i genitori, mantenendo la loro collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre nella casa familiare.

  • Accolto
    Regime di frequentazione padre-figli

    Le parti concordano un regime di frequentazione che include tre weekend al mese, un pomeriggio infrasettimanale con pernotto, alternanza nelle festività principali e due settimane di vacanze estive con ciascun genitore, con possibilità di ulteriori accordi.

  • Accolto
    Pagamento contributo mensile per mantenimento figli

    Il signor CP_1 versa alla signora Parte_1 la somma complessiva di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascuno), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla sottoscrizione del ricorso.

  • Accolto
    Ripartizione spese straordinarie

    I genitori parteciperanno al 50% ciascuno alle spese straordinarie dei figli di natura sanitaria ed extrascolastica, mentre quelle di natura scolastica resteranno integralmente a carico del padre. Specifiche pattuizioni sono previste per le spese dentistiche e il percorso scolastico.

  • Accolto
    Reciproco consenso per rilascio documenti di espatrio

    Le parti si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o della carta d'identità e/o di qualsivoglia altro documento necessario ai fini dell'espatrio dei figli minori.

  • Accolto
    Estinzione delle pretese reciproche

    Le parti riconoscono espressamente che con l'esatto adempimento di quanto previsto nelle presenti condizioni non avranno più nulla a che pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo, ragione e causa, anche sino ad ora mai esplicitata.

  • Accolto
    Compensazione spese legali

    Le spese della presente procedura sono compensate tra le parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Genova, sentenza 22/12/2025, n. 1314
    Giurisdizione : Trib. Genova
    Numero : 1314
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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