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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/12/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.4159/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada CA Presidente rel.
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]8, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Simona Pastorino (C.F. ), che la rappresenta e la C.F._2 difende, come da procura in atti
E
(C.F. ), nato a [...], il [...], CP_1 C.F._3 residente in [...]8, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Caterina Cuneo (C.F. ), che lo rappresenta e lo C.F._4 difende, come da procura in atti
Con intervento ex lege Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto che venissero recepiti gli accordi tra loro intercorsi in punto affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento dei figli minori nato a [...] il Persona_1
30/11/2016; nata a [...] il [...], avuti nel corso della Persona_2 loro relazione sentimentale e regolarmente riconosciuti da entrambi i genitori.
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Visto le conclusioni del PM
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.
OMOLOGA
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex conviventi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) La casa familiare, sita in Chiavari (GE) Via Marsala 9/8, di proprietà del padre del signor già concessa in comodato alla signora con CP_1 Parte_1 contratto allegato al ricorso introduttivo, resta assegnata alla signora affinchè Parte_1 possa continuare a risiedervi unitamente ai figli minori e . Per_1 Per_2
2) I figli minori e restano affidati con modalità condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, mantenendo la loro collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre nella casa familiare. Si dà atto che il signor ha già lasciato detta abitazione, CP_1 portando con sè tutti i propri beni ed effetti personali, e si è trasferito temporaneamente presso i propri genitori;
si dà atto altresì che è in corso la procedura per il trasferimento della residenza anagrafica del signor CP_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 I genitori si impegnano vicendevolmente a prestarsi una pronta e leale collaborazione e ad assumere nell'accordo le decisioni di maggior rilevanza che riguardano i figli minori quali quelle riguardanti la residenza abituale, la salute, l'educazione e l'istruzione nonchè eventuali attività parascolastiche e scolastiche.
3) Quanto alla regolamentazione dei rapporti padre-figli, le parti concordano che -salvo diversi accordi che potranno essere raggiunti di volta in volta tra i genitori per imprevisti o desideri e volontà manifestati dai minori- e potranno trascorrere con il Per_1 Per_2 padre:
- tre week end al mese: dal sabato mattina -quando la nonna paterna si recherà a prenderli presso il domicilio materno oppure la madre li porterà presso la nonna paterna, previo accordo tra le parti- sino alle 19.00 della domenica quando la madre si recherà a riprendere i figli presso il domicilio paterno, restando in ogni caso salva la possibilità che i genitori assumano diversi accordi relativamente ai predetti orari e/o alle concordate modalità di prelievo dei minori.
La madre avrà diritto a trascorrere con i bambini un week end al mese comprensivo del sabato. Il padre si impegna ad indicare alla madre, entro il 30 di ogni mese, i tre week end prescelti da trascorrere con i figli, tenuto conto delle sue esigenze lavorative;
- un pomeriggio infrasettimanale (il mercoledì o altro giorno da concordarsi con un preavviso di almeno 48 ore) dall'uscita della scuola/dell'asilo, con pernotto presso il domicilio paterno ed onere dello stesso di riaccompagnarli a scuola la mattina dopo. Nella settimana che finisce con il week end di spettanza materna, i bambini resteranno con il padre dal mercoledì dall'uscita della scuola/dell'asilo sino al venerdì mattina quando verranno dallo stesso riaccompagnati a scuola/all'asilo. La madre non si oppone a che in caso di impossibilità da parte del padre di tenerli il mercoledì i bambini vengano affidati ai familiari paterni o a babysitter, con spese a suo carico;
- eventuali ulteriori incontri pomeridiani padre-figli potranno aver luogo, ove richiesto dal padre, salvo preavviso di almeno 24 ore alla madre.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 Le principali festività (Natale/Santo Stefano, Capodanno/Befana e Pasqua/Pasquetta) seguiranno il rito dell'alternanza tra i genitori, con possibilità di concordare più ampi tempi di permanenza dei figli presso il padre durante il periodo di fermo scolastico.
Durante le vacanze estive, e potranno trascorrere, due settimane, anche Per_1 Per_2 non consecutive, con ciascun genitore. A tal fine le parti si impegnano a comunicarsi i rispettivi piani ferie entro il 31/05 di ogni anno;
ulteriori vacanze con il padre, anche durante il periodo invernale, potranno essere concordate tra i genitori, pur nel rispetto degli impegni scolastici dei minori.
4) Il signor entro il giorno 10 di ogni mese, verserà alla signora CP_1 Parte_1
a mezzo bonifico bancario (IBAN: [...]), quale contributo al mantenimento dei due figli, la somma complessiva di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascuno), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge, con decorrenza a far data dalla sottoscrizione del ricorso.
Il signor presta sin d'ora assenso affinché la signora continui a percepire CP_1 Parte_1 in misura integrale l'assegno unico ed universale.
5) I genitori parteciperanno al 50% ciascuno alle spese straordinarie dei figli di natura sanitaria ed extrascolastica, mentre quelle di natura scolastica resteranno integralmente a carico del padre. Le parti concordano espressamente che nelle spese scolastiche rientrino, oltre al corredo di inizio anno, i grembiuli e le tute dell'istituto privato che entrambi i minor attualmente frequentano e che le spese dentistiche resteranno a carico integrale del padre sino a che lo stesso resterà a vivere presso i propri genitori;
quando avrà reperito idoneo immobile per trasferirsi a vivere in autonomia e comincerà ad essere gravato dei relativi oneri abitativi le spese dentistiche dei figli torneranno ad essere suddivise al 50% tra i genitori.
I genitori si impegnano ad osservare, per quanto attiene al regime del preventivo consenso, il verbale ex art. 47 OG del 15/09/2016 della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova, di cui dichiarano di aver ricevuto copia dai rispettivi legali.
Il padre presta fin d'ora il proprio consenso a che e proseguano il proprio Per_1 Per_2
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 percorso scolastico, fino al termine delle scuole elementari, presso la Scuola Privata Santa
Marta, autorizzando pertanto sin d'ora l'iscrizione di presso tale istituto per le Per_2 scuola elementare per l'anno scolastico 2026/2027.
6) Le parti danno atto che i contributi economici di cui ai punti 4 e 5 sono stati pattuiti tenuto conto che il signor si è impegnato a reperire altro immobile ove CP_1 trasferirsi a vivere in autonomia e che sarà gravato da oneri abitativi;
detti oneri pertanto, permanendo per il signor le attuali condizioni di reddito-patrimoniali, non CP_1 costituiranno giustificato motivo per chiedere la riduzione dei contributi economici in oggi concordati in favore dei due figli minori, fatto salvo quanto sopra pattuito al punto
5 in relazione alla ripartizione delle loro spese dentistiche.
7) Le parti si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o della carta d'identità e/o di qualsivoglia altro documento necessario ai fini dell'espatrio dei figli minori.
8) Le parti infine riconoscono espressamente che con l'esatto adempimento di quanto previsto nelle presenti condizioni non avranno più nulla a che pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo, ragione e causa, anche sino ad ora mai esplicitata.
9) Spese e competenze integralmente compensate, fermo il fatto che la signora Parte_1
è ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Le spese della presente procedura sono compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge
Genova, lì 19/12/2025
La Presidente est.
Dott.ssa Ada CA
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV
Pagina 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada CA Presidente rel.
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]8, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Simona Pastorino (C.F. ), che la rappresenta e la C.F._2 difende, come da procura in atti
E
(C.F. ), nato a [...], il [...], CP_1 C.F._3 residente in [...]8, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Caterina Cuneo (C.F. ), che lo rappresenta e lo C.F._4 difende, come da procura in atti
Con intervento ex lege Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto che venissero recepiti gli accordi tra loro intercorsi in punto affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento dei figli minori nato a [...] il Persona_1
30/11/2016; nata a [...] il [...], avuti nel corso della Persona_2 loro relazione sentimentale e regolarmente riconosciuti da entrambi i genitori.
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Visto le conclusioni del PM
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.
OMOLOGA
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex conviventi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) La casa familiare, sita in Chiavari (GE) Via Marsala 9/8, di proprietà del padre del signor già concessa in comodato alla signora con CP_1 Parte_1 contratto allegato al ricorso introduttivo, resta assegnata alla signora affinchè Parte_1 possa continuare a risiedervi unitamente ai figli minori e . Per_1 Per_2
2) I figli minori e restano affidati con modalità condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, mantenendo la loro collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre nella casa familiare. Si dà atto che il signor ha già lasciato detta abitazione, CP_1 portando con sè tutti i propri beni ed effetti personali, e si è trasferito temporaneamente presso i propri genitori;
si dà atto altresì che è in corso la procedura per il trasferimento della residenza anagrafica del signor CP_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 I genitori si impegnano vicendevolmente a prestarsi una pronta e leale collaborazione e ad assumere nell'accordo le decisioni di maggior rilevanza che riguardano i figli minori quali quelle riguardanti la residenza abituale, la salute, l'educazione e l'istruzione nonchè eventuali attività parascolastiche e scolastiche.
3) Quanto alla regolamentazione dei rapporti padre-figli, le parti concordano che -salvo diversi accordi che potranno essere raggiunti di volta in volta tra i genitori per imprevisti o desideri e volontà manifestati dai minori- e potranno trascorrere con il Per_1 Per_2 padre:
- tre week end al mese: dal sabato mattina -quando la nonna paterna si recherà a prenderli presso il domicilio materno oppure la madre li porterà presso la nonna paterna, previo accordo tra le parti- sino alle 19.00 della domenica quando la madre si recherà a riprendere i figli presso il domicilio paterno, restando in ogni caso salva la possibilità che i genitori assumano diversi accordi relativamente ai predetti orari e/o alle concordate modalità di prelievo dei minori.
La madre avrà diritto a trascorrere con i bambini un week end al mese comprensivo del sabato. Il padre si impegna ad indicare alla madre, entro il 30 di ogni mese, i tre week end prescelti da trascorrere con i figli, tenuto conto delle sue esigenze lavorative;
- un pomeriggio infrasettimanale (il mercoledì o altro giorno da concordarsi con un preavviso di almeno 48 ore) dall'uscita della scuola/dell'asilo, con pernotto presso il domicilio paterno ed onere dello stesso di riaccompagnarli a scuola la mattina dopo. Nella settimana che finisce con il week end di spettanza materna, i bambini resteranno con il padre dal mercoledì dall'uscita della scuola/dell'asilo sino al venerdì mattina quando verranno dallo stesso riaccompagnati a scuola/all'asilo. La madre non si oppone a che in caso di impossibilità da parte del padre di tenerli il mercoledì i bambini vengano affidati ai familiari paterni o a babysitter, con spese a suo carico;
- eventuali ulteriori incontri pomeridiani padre-figli potranno aver luogo, ove richiesto dal padre, salvo preavviso di almeno 24 ore alla madre.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 Le principali festività (Natale/Santo Stefano, Capodanno/Befana e Pasqua/Pasquetta) seguiranno il rito dell'alternanza tra i genitori, con possibilità di concordare più ampi tempi di permanenza dei figli presso il padre durante il periodo di fermo scolastico.
Durante le vacanze estive, e potranno trascorrere, due settimane, anche Per_1 Per_2 non consecutive, con ciascun genitore. A tal fine le parti si impegnano a comunicarsi i rispettivi piani ferie entro il 31/05 di ogni anno;
ulteriori vacanze con il padre, anche durante il periodo invernale, potranno essere concordate tra i genitori, pur nel rispetto degli impegni scolastici dei minori.
4) Il signor entro il giorno 10 di ogni mese, verserà alla signora CP_1 Parte_1
a mezzo bonifico bancario (IBAN: [...]), quale contributo al mantenimento dei due figli, la somma complessiva di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascuno), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge, con decorrenza a far data dalla sottoscrizione del ricorso.
Il signor presta sin d'ora assenso affinché la signora continui a percepire CP_1 Parte_1 in misura integrale l'assegno unico ed universale.
5) I genitori parteciperanno al 50% ciascuno alle spese straordinarie dei figli di natura sanitaria ed extrascolastica, mentre quelle di natura scolastica resteranno integralmente a carico del padre. Le parti concordano espressamente che nelle spese scolastiche rientrino, oltre al corredo di inizio anno, i grembiuli e le tute dell'istituto privato che entrambi i minor attualmente frequentano e che le spese dentistiche resteranno a carico integrale del padre sino a che lo stesso resterà a vivere presso i propri genitori;
quando avrà reperito idoneo immobile per trasferirsi a vivere in autonomia e comincerà ad essere gravato dei relativi oneri abitativi le spese dentistiche dei figli torneranno ad essere suddivise al 50% tra i genitori.
I genitori si impegnano ad osservare, per quanto attiene al regime del preventivo consenso, il verbale ex art. 47 OG del 15/09/2016 della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova, di cui dichiarano di aver ricevuto copia dai rispettivi legali.
Il padre presta fin d'ora il proprio consenso a che e proseguano il proprio Per_1 Per_2
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 percorso scolastico, fino al termine delle scuole elementari, presso la Scuola Privata Santa
Marta, autorizzando pertanto sin d'ora l'iscrizione di presso tale istituto per le Per_2 scuola elementare per l'anno scolastico 2026/2027.
6) Le parti danno atto che i contributi economici di cui ai punti 4 e 5 sono stati pattuiti tenuto conto che il signor si è impegnato a reperire altro immobile ove CP_1 trasferirsi a vivere in autonomia e che sarà gravato da oneri abitativi;
detti oneri pertanto, permanendo per il signor le attuali condizioni di reddito-patrimoniali, non CP_1 costituiranno giustificato motivo per chiedere la riduzione dei contributi economici in oggi concordati in favore dei due figli minori, fatto salvo quanto sopra pattuito al punto
5 in relazione alla ripartizione delle loro spese dentistiche.
7) Le parti si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o della carta d'identità e/o di qualsivoglia altro documento necessario ai fini dell'espatrio dei figli minori.
8) Le parti infine riconoscono espressamente che con l'esatto adempimento di quanto previsto nelle presenti condizioni non avranno più nulla a che pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo, ragione e causa, anche sino ad ora mai esplicitata.
9) Spese e competenze integralmente compensate, fermo il fatto che la signora Parte_1
è ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Le spese della presente procedura sono compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge
Genova, lì 19/12/2025
La Presidente est.
Dott.ssa Ada CA
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