Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SI - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Maria Militello Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3511 dell'anno 2024 V.G.
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, ivi residente in [...], C.F._1
rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. MAGAUDDA PAOLA
DORA (C.F.: ), fax: 090711906, pec: C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso lo Email_1
studio della stessa, sito in Messina, via Nicola Fabrizi, n. 121;
E
, nato a [...] il [...], Controparte_1
C.F.: residente in [...]
Margherita, n. 184, rappresentato e difeso, per procura, dall'avv. DE
DOMENICO MARIA (C.F.: ), fax: 090669397, C.F._4
pec: ed elettivamente domiciliata presso Email_2
lo studio della stessa, sito in Messina, Viale Cadorna Luigi, 2;
RICORRENTI
1
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .51 depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 23/10/2024, i coniugi Parte_1
nata a [...] il [...] e nato a Controparte_1
NO ES (Argentina) il 13/06/1960, premesso che in data 29.12.2023 avevano contratto nel Comune di Messina matrimonio civile iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 210, parte 1, anno 2023; che dall'unione non erano nati figli;
che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c.; tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni: “A) I coniugi e vivranno separati con Pt_1 CP_1
reciproco rispetto e ciascuno di essi potrà fissare, sin da oggi, la residenza, il domicilio e la dimora nel luogo che riterrà più opportuno;
B) La casa coniugale di proprietà della signora rimarrà nella disponibilità della Pt_1
stessa ed il sig. dovrà lasciarla al momento della sottoscrizione CP_1
della presente separazione consensuale. C) I coniugi dichiarano di non avere niente da pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione, causa o azione”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 07.01.2025. All'udienza del 21.01.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà
2 di non riconciliarsi ed il Giudice designato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Come è noto, il solo consenso delle parti alla separazione non è sufficiente di per sé a produrre quei particolari effetti giuridici connessi alla separazione legale, ma la separazione consensuale costituisce uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichi una situazione di intollerabilità della convivenza, anche rispetto ad un solo coniuge, questi ha diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183), ha attribuito al solo consenso prestato dai coniugi gli effetti conseguenti alla separazione personale quando all'accordo segua l'omologazione del Tribunale, che esercita un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi siano motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione sia nel ricorso introduttivo, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; d'altronde, le considerazioni prima svolte sul rilievo che assume l'autonomia privata nella separazione consensuale rende, quantomeno in linea di principio e
3 fatte salve eventuali difformi valutazioni di opportunità, superflua la personale comparizione delle parti in caso di presentazione di un ricorso congiunto. Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il Controparte_1
13/06/1960, alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo depositato il 23/10/2024 e trascritto in parte motiva;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio civile celebrato in data 29.12.2023 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 210, parte 1, anno 2023.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 22/01/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Giovanna Finocchio, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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