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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 5407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5407 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - IL MA CC - 04/12/2025 R.G.N. 27405/2025 AR EU GE SENTENZA Sul ricorso proposto da: SH JA, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/07/2025 del Tribunale di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Antonio Balsamo, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 2 luglio 2025, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta di SH IA, finalizzata ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con sentenza del Tribunale di Roma del 27 aprile 2022, irrevocabile il 29.9.2023 e quelli giudicati con sentenza del 16 febbraio 2021, irrevocabile il 14.12.2023. Premessi i principi che sovraintendono al riconoscimento del vincolo della continuazione, osservava che i delitti giudicati con le menzionate sentenze erano stati commessi in due giorni diversi ovvero l’uno, quello di resistenza a pubblico ufficiale, il 15.2.2021 e l’altro, quello di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, il giorno successivo;
che non erano stati forniti elementi dai quali desumere l’identità del disegno criminoso, evincendosi, al contrario, dalla sentenza del 16 febbraio 2021, che SH, in sede di convalida dell'arresto, aveva escluso che la condotta di resistenza fosse collegata al reato di detenzione a fini di spaccio degli stupefacenti, avendo motivato il tentativo di fuga con la necessità di sottrarsi ai controlli in quanto privo di patente di guidae di copertura assicurativae deducendo che lo stupefacente era per uso personale. Concludeva, ritenendo che, in mancanza di ulteriori elementi evincibili dagli atti, non era ravvisabile una progettazione ab origine dei reati che, pertanto, non potevano ritenersi avvinti dal vincolo della continuazione.
2.Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione Caushai, tramite il proprio difensore, lamentando violazione di legge e, in particolare dell’art. 81 cod. pen., e vizio di motivazione sotto il profilo della illogicità ed astrattezza. Osserva che i due reati sono stati commessi nel medesimo contesto in quanto il reato di resistenza è stato perpetrato nel tentativo di sottrarsi al controllo, poiché AJ deteneva in auto sostanze stupefacenti;
che, pertanto, erronea è l’affermazione che i reati sono stati Penale Sent. Sez. 1 Num. 5407 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: MA IL Data Udienza: 04/12/2025 commessi in giorni diversi, unico essendo stato il contesto degli accadimenti e illogica e astratta la motivazione rispetto a quanto accertato e alla ricostruzione degli accadimenti quale effettuata in sentenza. Lamenta, altresì, che la mancanza di identità di disegno criminoso sia stata desunta dalle affermazioni fatte dall’imputato nel corso del processo, allorquando giustificava la fuga con la mancanza di patente di guida e motivava la detenzione di stupefacenti con l’uso personale, in tal modo egli stesso operando una cesura logica tra le condotte. Sul punto, osserva che la sentenza del 16 febbraio 2021 ha riconosciuto la finalità di spaccio della detenzione tanto da condannare il ricorrente e quella del 27 aprile 2022, relativa al delitto di resistenza, ha evidenziato che la condotta era finalizzata ad opporsi all’atto del pubblico ufficiale che doveva operare un controllo finalizzato al contrasto al traffico di stupefacenti. Evidenzia che è, quindi, illogico respingere la richiesta di continuazione sulla base di argomentazioni difensive rigettate dal Tribunale, e in contrasto con una ricostruzione dei fatti ormai consacrata in sentenze irrevocabili. Osserva, infine, la difesa del ricorrente che il Tribunale ha violato i principi espressi da questa Corte sui criteri da utilizzare per verificare la sussistenza di un disegno criminoso unitario, omettendo di compiere una approfondita verifica della sussistenza di concreti indici rivelatori quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Chiede, pertanto, l’annullamento della ordinanza impugnata.
3.Il Sostituto Procuratore generale concludeva chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, osservando che l’ordinanza non è rispettosa dei principi espressi da questa Corte in ordine all’art. 81 cod. pen. e in quanto la decisione è fondata su motivazione carente in quanto <<non ha compiuto una adeguata valutazione dell'unitarietà del contesto e della prossimità temporale tra i delitti che si è richiesto di riunire sotto il vincolo continuazione, la cui configurabilità stata esclusa essenzialmente sulla base contenuto dichiarazioni dell’istante che, al là loro funzione autodifensiva, evidenziano possesso sostanza stupefacente contemporaneamente alla pericolosa fuga soggetto a bordo sua autovettura>>. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il riconoscimento del vincolo della continuazione, cui consegue un trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale, postula la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegno criminoso. <<per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali da parte del soggetto agente, sì potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi valutazione ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (ex multis sez. i n. 40123 22.10.2010, rv 248862).>>( Sez. 1 n. 14463 del 17.1.2025, non massimata) Al fine del riconoscimento del vincolo della continuazione, anche in sede di esecuzione, occorre compiere una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e accertare che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino 2 comunque frutto di determinazione estemporanea (SU n. 28659 del 18/05/2017 Cc., Rv. 270074 – 01). Il giudice dell’esecuzione, inoltre << ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari per le finalità esecutive...>> (Sez. 1, n. 7512 del 31.1.2025, Rv 287559-01).
2.Nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione non si è attenuto ai principi enunciati. Il Tribunale ha evidenziato la contiguità temporale degli episodi, pur affermando essere intervenuti in giorni diversi, senza, tuttavia, soffermarsi sulla dinamica e lo sviluppo degli accadimenti, al fine di verificare, sia pure eventualmente per respingerlo, se sussistono elementi dai quali desumere una unicità nella ideazione criminosa. Peraltro, affermare che la resistenza a pubblico ufficiale e il reato in materia di stupefacenti sono condotte commesse in giorni diversi, quando, viceversa, sono state commesse nel medesimo contesto temporale e hanno dato luogo a due diversi procedimenti solo in ragione di una scelta processuale dell’imputato (il quale non ha dato il consenso alla trattazione unitaria con rito direttissimo), integra un travisamento del fatto emerso dal processo.
3.Si aggiunge che la decisione è fondata su motivazione illogica e in violazione di legge, laddove fonda l’assenza di unità di disegno criminoso sulla base di argomentazioni difensive, pacificamente superate dalla ricostruzione dei fatti quali compiuti in sentenza. Si allude alle dichiarazioni rese dall’interessato in sede di convalida di arresto in ordine alle ragioni della fuga e alla destinazione dello stupefacente ad uso personale. Non è consentito, infatti, recuperare argomenti fattuali disattesi in fase di cognizione, perché ritenuti non verosimili o superati da altre emergenze istruttorie, per utilizzarli in fase esecutiva, risolvendosi tale operazione in una violazione del giudicato, oltre che in una evidente incompatibilità logica rispetto a dati definitivamente acquisiti.
4.Alla luce di tali argomenti, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Roma, in diversa persona fisica (C. cost. 9 luglio 2013 n. 183), perché, libero nella determinazione finale, riesamini l’istanza alla luce dei principi enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IL MA FILIPPO CASA 3
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Antonio Balsamo, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 2 luglio 2025, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta di SH IA, finalizzata ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con sentenza del Tribunale di Roma del 27 aprile 2022, irrevocabile il 29.9.2023 e quelli giudicati con sentenza del 16 febbraio 2021, irrevocabile il 14.12.2023. Premessi i principi che sovraintendono al riconoscimento del vincolo della continuazione, osservava che i delitti giudicati con le menzionate sentenze erano stati commessi in due giorni diversi ovvero l’uno, quello di resistenza a pubblico ufficiale, il 15.2.2021 e l’altro, quello di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, il giorno successivo;
che non erano stati forniti elementi dai quali desumere l’identità del disegno criminoso, evincendosi, al contrario, dalla sentenza del 16 febbraio 2021, che SH, in sede di convalida dell'arresto, aveva escluso che la condotta di resistenza fosse collegata al reato di detenzione a fini di spaccio degli stupefacenti, avendo motivato il tentativo di fuga con la necessità di sottrarsi ai controlli in quanto privo di patente di guidae di copertura assicurativae deducendo che lo stupefacente era per uso personale. Concludeva, ritenendo che, in mancanza di ulteriori elementi evincibili dagli atti, non era ravvisabile una progettazione ab origine dei reati che, pertanto, non potevano ritenersi avvinti dal vincolo della continuazione.
2.Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione Caushai, tramite il proprio difensore, lamentando violazione di legge e, in particolare dell’art. 81 cod. pen., e vizio di motivazione sotto il profilo della illogicità ed astrattezza. Osserva che i due reati sono stati commessi nel medesimo contesto in quanto il reato di resistenza è stato perpetrato nel tentativo di sottrarsi al controllo, poiché AJ deteneva in auto sostanze stupefacenti;
che, pertanto, erronea è l’affermazione che i reati sono stati Penale Sent. Sez. 1 Num. 5407 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: MA IL Data Udienza: 04/12/2025 commessi in giorni diversi, unico essendo stato il contesto degli accadimenti e illogica e astratta la motivazione rispetto a quanto accertato e alla ricostruzione degli accadimenti quale effettuata in sentenza. Lamenta, altresì, che la mancanza di identità di disegno criminoso sia stata desunta dalle affermazioni fatte dall’imputato nel corso del processo, allorquando giustificava la fuga con la mancanza di patente di guida e motivava la detenzione di stupefacenti con l’uso personale, in tal modo egli stesso operando una cesura logica tra le condotte. Sul punto, osserva che la sentenza del 16 febbraio 2021 ha riconosciuto la finalità di spaccio della detenzione tanto da condannare il ricorrente e quella del 27 aprile 2022, relativa al delitto di resistenza, ha evidenziato che la condotta era finalizzata ad opporsi all’atto del pubblico ufficiale che doveva operare un controllo finalizzato al contrasto al traffico di stupefacenti. Evidenzia che è, quindi, illogico respingere la richiesta di continuazione sulla base di argomentazioni difensive rigettate dal Tribunale, e in contrasto con una ricostruzione dei fatti ormai consacrata in sentenze irrevocabili. Osserva, infine, la difesa del ricorrente che il Tribunale ha violato i principi espressi da questa Corte sui criteri da utilizzare per verificare la sussistenza di un disegno criminoso unitario, omettendo di compiere una approfondita verifica della sussistenza di concreti indici rivelatori quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Chiede, pertanto, l’annullamento della ordinanza impugnata.
3.Il Sostituto Procuratore generale concludeva chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, osservando che l’ordinanza non è rispettosa dei principi espressi da questa Corte in ordine all’art. 81 cod. pen. e in quanto la decisione è fondata su motivazione carente in quanto <<non ha compiuto una adeguata valutazione dell'unitarietà del contesto e della prossimità temporale tra i delitti che si è richiesto di riunire sotto il vincolo continuazione, la cui configurabilità stata esclusa essenzialmente sulla base contenuto dichiarazioni dell’istante che, al là loro funzione autodifensiva, evidenziano possesso sostanza stupefacente contemporaneamente alla pericolosa fuga soggetto a bordo sua autovettura>>. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il riconoscimento del vincolo della continuazione, cui consegue un trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale, postula la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegno criminoso. <<per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali da parte del soggetto agente, sì potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi valutazione ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (ex multis sez. i n. 40123 22.10.2010, rv 248862).>>( Sez. 1 n. 14463 del 17.1.2025, non massimata) Al fine del riconoscimento del vincolo della continuazione, anche in sede di esecuzione, occorre compiere una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e accertare che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino 2 comunque frutto di determinazione estemporanea (SU n. 28659 del 18/05/2017 Cc., Rv. 270074 – 01). Il giudice dell’esecuzione, inoltre << ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari per le finalità esecutive...>> (Sez. 1, n. 7512 del 31.1.2025, Rv 287559-01).
2.Nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione non si è attenuto ai principi enunciati. Il Tribunale ha evidenziato la contiguità temporale degli episodi, pur affermando essere intervenuti in giorni diversi, senza, tuttavia, soffermarsi sulla dinamica e lo sviluppo degli accadimenti, al fine di verificare, sia pure eventualmente per respingerlo, se sussistono elementi dai quali desumere una unicità nella ideazione criminosa. Peraltro, affermare che la resistenza a pubblico ufficiale e il reato in materia di stupefacenti sono condotte commesse in giorni diversi, quando, viceversa, sono state commesse nel medesimo contesto temporale e hanno dato luogo a due diversi procedimenti solo in ragione di una scelta processuale dell’imputato (il quale non ha dato il consenso alla trattazione unitaria con rito direttissimo), integra un travisamento del fatto emerso dal processo.
3.Si aggiunge che la decisione è fondata su motivazione illogica e in violazione di legge, laddove fonda l’assenza di unità di disegno criminoso sulla base di argomentazioni difensive, pacificamente superate dalla ricostruzione dei fatti quali compiuti in sentenza. Si allude alle dichiarazioni rese dall’interessato in sede di convalida di arresto in ordine alle ragioni della fuga e alla destinazione dello stupefacente ad uso personale. Non è consentito, infatti, recuperare argomenti fattuali disattesi in fase di cognizione, perché ritenuti non verosimili o superati da altre emergenze istruttorie, per utilizzarli in fase esecutiva, risolvendosi tale operazione in una violazione del giudicato, oltre che in una evidente incompatibilità logica rispetto a dati definitivamente acquisiti.
4.Alla luce di tali argomenti, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Roma, in diversa persona fisica (C. cost. 9 luglio 2013 n. 183), perché, libero nella determinazione finale, riesamini l’istanza alla luce dei principi enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IL MA FILIPPO CASA 3