TRIB
Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 04/09/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 305/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 305/2024 R.G., avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio concordatario promossa da ato a Enna (EN) il 07/02/1974 (C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso - sia congiuntamente che disgiuntamente - dagli avv.ti Alessandro Sabella (C.F.:
e (C.F.: ed elettivamente C.F._2 Parte_2 CodiceFiscale_3
domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Enna Via Aidone n. 43.
-RICORRENTE-
CONTRO
pagina 1 di 12 nata a [...] il [...], (C.F. ), _1 C.F._4
elettivamente domiciliata a Enna in Via Libertà n. 38 presso lo studio dell'avv. Orazio Marazzotta,
(C.F.: ), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti. C.F._5
-RESISTENTE-
con l'intervento del pubblico ministero che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 9 aprile 2025, ove le parti,
personalmente comparse hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e ai successivi scritti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04 aprile 2024, il sig. ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1
cessazione effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in data 15/09/1999 a _1
AL (EN), trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del suddetto Comune nel registro degli atti di matrimonio al n. 15 P. II S. A dell'anno 1999.
Il ricorrente ha rappresentato che dall'unione coniugale sono nate a Enna le figlie (nata il Per_1
14/07/2000), maggiorenne ed economicamente indipendente, e nata il [...]. Per_2
Al riguardo, il ricorrente ha dedotto che, con sentenza del Tribunale di Enna n. 424/2018, depositata il
09/10/2018, pubblicata in pari data, resa all'esito del giudizio iscritto al numero 53/2015 R.G., il
Tribunale di Enna aveva pronunciato la separazione dei coniugi, statuendo: l'affidamento condiviso a entrambi i genitori della FI con collocazione presso la madre e disciplina del diritto di Per_2
visita; l'assegnazione della casa familiare, sita in AL ( EN ) Via Pietro d'Aragona n. 35, alla moglie, quale genitore collocatario;
fissato, a carico del l'obbligo _1 Parte_1
di corrispondere a la somma complessiva di € 500,00, di cui € 150,00 per il _1
pagina 2 di 12 mantenimento della stessa ed € 350,00 per il mantenimento di entrambe le figlie ( in ragione di metà
ciascuna ), oltre il 50% delle spese straordinarie.
Il ricorrente nel rappresentare di non essersi più riconciliato con la moglie e che, dunque, era trascorso,
dall'epoca della separazione, il termine prescritto dalla legge, nel corpo del ricorso ha chiesto la cessazione effetti civili del matrimonio concordatario, unitamente alla riduzione dell'assegno mensile di mantenimento ad € 175,00 da disporsi in favore della sola FI , atteso che la FI Per_2
maggiore si è resa economicamente indipendente, trasferendosi all'estero. Per_1
Con riferimento all'assegno a favore dell'ex coniuge, il ricorrente ha rilevato che “ _1
percepisce delle somme mensili - che possono certamente presumersi più che dignitose e pienamente
sufficienti - derivanti dalla prestazione di lavoro già assolta in favore della Casa di Riposo “ Maria
SS. della Visitazione “ sita in Enna Via Villarosa n. 22 ed in atto sussistente presso La Casa di Risposo
“ Boccone del Povero “ sita in Via Monastero n. 39 AL ( EN )” ( cfr. pag. 5 ricorso introduttivo).
A fondamento della predetta richiesta, il ricorrente ha inoltre rilevato di versare in uno stato di grave disagio economico, essendo un artigiano (barbiere) con redditi molto bassi ( reddito annuo tra €
1.349,00 e € 2.265,00 negli anni 2020-2022); lo stesso ha riferito altresì di avere un'esposizione debitoria con l'Agenzia delle Entrate per oltre € 14.000,00, oltre a dover sostenere spese fisse (affitto,
utenze, spese personali) e di essere pertanto costretto a chiedere l'aiuto economico della madre,
pensionata, anche per contribuire al mutuo della casa coniugale (€ 375,00 mensili); infine, lo stesso ricorrente ha riferito di aver subito diversi interventi chirurgici e di soffrire di un'insufficienza renale cronica.
A fronte della grave situazione economica rappresentata, il ricorrente ha rilevato che di contro la moglie, oltre, come sopra rappresentato, a prestare la propria attività lavorativa presso _1
pagina 3 di 12 una casa di riposo, può contare anche sull'indennità di accompagnamento INPS, pari a € 531,76
mensili, riconosciuta alla FI . Per_2
La resistente, costituitasi in giudizio, mentre ha aderito alla domanda di divorzio, si è opposta alla richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento formulata dal ricorrente, evidenziando il sistematico mancato rispetto degli obblighi economici da parte del coniuge, il quale è giunto ad accumulare un debito superiore a € 27.000,00.
Parte resistente, ha inoltre evidenziato che, nonostante la FI , affetta da disabilità, Per_2
percepisce un'indennità di accompagnamento, le spese familiari restano comunque elevate;
a ciò si aggiunge che la resistente ha rinunciato alla carriera lavorativa per potersi dedicare alla cura delle figlie, con conseguente condizione di precarietà economica.
Alla luce delle suesposte premesse, parte resistente ha chiesto di “2) confermare il contenuto della
sentenza n. 424/2018 emessa dal Tribunale di Enna depositata il 09 ottobre 2018 in seno alla
procedura R.G. 53/2015, e pubblicata in pari data, con la quale veniva disposto: a) L'affido condiviso
ad entrambi i genitori della FI minore , con stabile collocazione presso la Persona_3
madre; b) L'assegnazione della casa familiare, sita in AL (En), Via Pietro d'Aragona n. 35 a
c) Le modalità del diritto di visita della FI minore accordate a _1 Parte_1
secondo quanto in separazione sancito, qui da intendersi interamente trascritto;
3) rigettare
[...]
la richiesta di riduzione di mantenimento in relazione all'assegno di Euro 150,00 disposto nei
confronti di disponendo a carico di l'obbligo di _1 Parte_1
corresponsione della somma di Euro 325,00 pari a Euro 175,00 per la FI minore Per_3
ed Euro 150,00, quale assegno divorzile, per da corrispondere a
[...] _1
quest'ultima, oltre al 50% delle spese straordinarie.” (cfr. pag. 6 comparsa di costituzione e risposta).
pagina 4 di 12 Con ordinanza del 07/10/2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2.10.2024, ove le parti sono personalmente comparse, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria “anche in considerazione della circostanza che il sostanziale accordo tra le
parti con riferimento all'affidamento, collocazione, diritto di vista e misura dell'assegno di
mantenimento in favore della FI minorenne fa ritenere manifestamente Persona_3
superfluo l'ascolto di quest'ultima”, ha , ai sensi dell'art. 473-bis.4, comma II c.p.c.; visto l'art. 473-
bis.22, comma IV c.p.c., invitato le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa fissando,
all'uopo, l'udienza del giorno 9 aprile 2025, all'esito della quale la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
All'esito dell'udienza predetta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio. Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto, infatti,
risulta dimostrato dalla produzione della copia della sentenza del Tribunale di Enna n. 424/2018,
depositata il 09/10/2018, pubblicata in pari data, resa all'esito del giudizio iscritto al numero 53/2015
R.G., mentre la protrazione di tale regime, per un periodo stabilito dalla legge deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione. L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
In merito agli aspetti economici della causa, il ricorrente ha contestato la debenza dell'assegno di mantenimento a favore della resistente.
pagina 5 di 12 Giova sul punto richiamare quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui
“Ai sensi dell'art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la legge n.
74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale
ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o
comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri
di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la
relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle
condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente
alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno
degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (così Cass. civ.,
Sez. Un. 11/07/2018, n. 18287).
Come ulteriormente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la concessione dell'assegno di divorzio trova dunque presupposto nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente o nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, restando a carico del coniuge richiedente l'onere di provare che eventuali differenze reddituali, all'epoca del divorzio, sono direttamente causate dalle vecchie scelte comuni di vita (cfr. Cass. civ., sez. I, 17/04/2019, n.10781).
In particolare, poi, alla stregua dei parametri indicati da Cass., sez. un., n. 18287/18, sopra citata, nel determinare l'assegno divorzile, il giudice deve, con riferimento all'ex coniuge richiedente: a) procedere ad un giudizio prognostico "controfattuale", sulle aspettative da questo sacrificate rispetto alla situazione che si crea con il divorzio;
b) valutare precipuamente, considerata la fondamentale funzione perequativa-compensativa dell'assegno, il contributo dato dal medesimo all'altro coniuge e alla famiglia, anche con riferimento alla durata del matrimonio;
c) considerare, come fattori di moderazione o anche di esclusione dell'assegno, i contributi e in generale i vantaggi che lo stesso ha ricevuto pagina 6 di 12 dall'altro, nel corso della vita matrimoniale;
d) considerare altresì il parametro delle ragioni della decisione, inteso come rilevanza delle condotte dell'uno o dell'altro nella dissoluzione del matrimonio,
sempre che la separazione giudiziale sia stata pronunciata con addebito (cfr, Corte appello Napoli sez.
famiglia, 10/01/2019, n. 52); inoltre, deve tenersi a mente che, in base al principio acquisitivo gli elementi utili al convincimento del giudice possono derivare da qualsiasi risultanza processuale, quale che sia la parte o la fonte che li fornisca.
Riguardo alle condizioni di vita pregressa può certamente farsi riferimento all'assetto economico relativo alla separazione, nella misura in cui appaia idoneo a fornire elementi utili per la valutazione delle condizioni dei coniugi e dell'entità dei loro redditi (Cass. civ., Sez. I, 09/05/2002, n.6641).
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, ritiene il Collegio che non ricorrano, nel caso di specie, i presupposti per porre a carico del ricorrente un assegno divorzile in favore della sig.ra
_1
Invero, come riferito dalla stessa resistente, la stessa presta la propria attività lavorativa presso una
Casa di riposo.
Orbene, nonostante i redditi percepiti non siano elevati “Inoltre, la stessa pur _1
lavorando con assiduità dall'autunno 2022, percepisce uno stipendio esiguo e atto solo a garantire il
minimo per un'esistenza dignitosa, come da 730 che si produce (all. 5 – unica dichiarazione in essere
in quanto quella del 2023 deve ancora essere presentata entro il termine del 30 settembre 2024)” ( cfr.
pag.3 comparsa di costituzione e risposta ), considerato che la separazione di fatto tra i coniugi risale all'anno 2015, appare quantomeno inverosimile che la resistente nel corso di questi lunghi dieci anni non abbia ricercato una diversa e più proficua collocazione nel mondo del lavoro, nonostante la stessa,
all'epoca della separazione, avesse solo 40 anni e nessuna invalidità accertata.
pagina 7 di 12 Alla luce di quanto sopra esposto unitamente all'insussistenza dell'impossibilità di procurarsi un reddito per ragioni oggettive, deve rigettarsi la domanda svolta da parte resistente in ordine al diritto all'assegno di mantenimento in proprio favore.
In merito all'affidamento, al collocamento e alle modalità di esercizio del diritto di visita da parte dei genitori della FI , nulla deve disporre questo Collegio essendo la stessa divenuta Per_2
maggiorenne nelle more del giudizio.
In ordine all'assegno di mantenimento a favore della FI , maggiorenne ma non Per_2
economicamente indipendente, la giurisprudenza ritiene che “In tema
di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle
condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla
circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale
o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se
il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di
specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa,
per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la
prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato
conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” ( cfr. Cassazione civile sez. I, 20/09/2023,
n.26875).
Orbene, nel caso di specie, la FI ha da poco raggiunto la maggiore età, la stessa, come Per_2
concordemente riferito dalle parti, non è economicamente indipendente, percependo una mera indennità di accompagnamento INPS, pari a € 531,76 mensili, pertanto, va previsto a suo favore un assegno di mantenimento.
pagina 8 di 12 In ordine al quantum del predetto assegno il ricorrente ha chiesto la conferma dell'assegno mensile pari a € 175,00 previsto in sede di separazione per ciascuna FI.
Per la determinazione dell'assegno in favore della prole, va ricordato che, in linea di principio, “in
seguito alla separazione o al divorzio la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un
tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile,
a quello goduto in precedenza” (così Cass. 1993 n. 3363); è noto, poi, che “il dovere di provvedere al
mantenimento, istruzione ed educazione, secondo il precetto citato, impone ai genitori, anche in caso
di separazione o divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al
solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario,
sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione - fin quando la loro età lo
richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di
educazione” (così Cass. 1997 n. 11025 e, in motivazione, Cass. 15065/2000).
Nel caso specifico, considerato che dalle risultanze processuali entrambe le parti concordano sul
quantum dell'assegno da disporsi in favore della FI , va previsto a favore di quest'ultima la Per_2
somma pari ad € 175,00, da corrispondere alla resistente entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al concorso alle spese straordinarie che si rendessero necessarie nella misura del 50%.
Anche con riferimento alla domanda di assegnazione della casa familiare le parti concordano che la stessa venga assegnata alla resistente, quale genitore convivente con la FI . Per_2
Sul punto occorre evidenziare che l'assegnazione della casa coniugale è una misura, prevista dall'art. 337-sexies c.c., che risponde all'unica esigenza di tutelare l'interesse della prole a conservare l'habitat
pagina 9 di 12 domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
L'obiettivo dell'assegnazione è, infatti, solo quello di tutelare la prole e rendere meno traumatico il cambiamento della loro vita causato dalla cessazione del rapporto tra i genitori.
Alla luce delle superiori considerazioni la casa coniugale sita in AL (EN) Via Pietro
d'Aragona n. 35, deve essere assegnata alla resistente considerato che la FI _1
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, convive con la stessa. Per_2
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
P. Q. M.
Il Tribunale, definendo il giudizio n. 305/2024 R.G., pronuncia la cessazione effetti civili del matrimonio concordatario tra nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
e nata a [...] il [...], (C.F. C.F._1 _1
), contratto in data 15/09/1999 a AL (EN), trascritto presso l'Ufficio C.F._4
dello Stato Civile del suddetto Comune nel registro degli atti di matrimonio al n. 15 P. II S. A dell'anno
1999;
- ORDINA al competente Ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- RIGETTA la domanda di assegno di mantenimento in proprio favore svolta da _1
- PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della FI Parte_1
versando a un assegno di importo complessivo pari ad € 175,00 da Per_2 _1
pagina 10 di 12 corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT,
oltre al 50% delle spese straordinarie;
- ASSEGNA la casa coniugale sita in AL (EN) Via Pietro d'Aragona n. 35 alla resistente
_1
- COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 11 di 12 pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 305/2024 R.G., avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio concordatario promossa da ato a Enna (EN) il 07/02/1974 (C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso - sia congiuntamente che disgiuntamente - dagli avv.ti Alessandro Sabella (C.F.:
e (C.F.: ed elettivamente C.F._2 Parte_2 CodiceFiscale_3
domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Enna Via Aidone n. 43.
-RICORRENTE-
CONTRO
pagina 1 di 12 nata a [...] il [...], (C.F. ), _1 C.F._4
elettivamente domiciliata a Enna in Via Libertà n. 38 presso lo studio dell'avv. Orazio Marazzotta,
(C.F.: ), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti. C.F._5
-RESISTENTE-
con l'intervento del pubblico ministero che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 9 aprile 2025, ove le parti,
personalmente comparse hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e ai successivi scritti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04 aprile 2024, il sig. ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1
cessazione effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in data 15/09/1999 a _1
AL (EN), trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del suddetto Comune nel registro degli atti di matrimonio al n. 15 P. II S. A dell'anno 1999.
Il ricorrente ha rappresentato che dall'unione coniugale sono nate a Enna le figlie (nata il Per_1
14/07/2000), maggiorenne ed economicamente indipendente, e nata il [...]. Per_2
Al riguardo, il ricorrente ha dedotto che, con sentenza del Tribunale di Enna n. 424/2018, depositata il
09/10/2018, pubblicata in pari data, resa all'esito del giudizio iscritto al numero 53/2015 R.G., il
Tribunale di Enna aveva pronunciato la separazione dei coniugi, statuendo: l'affidamento condiviso a entrambi i genitori della FI con collocazione presso la madre e disciplina del diritto di Per_2
visita; l'assegnazione della casa familiare, sita in AL ( EN ) Via Pietro d'Aragona n. 35, alla moglie, quale genitore collocatario;
fissato, a carico del l'obbligo _1 Parte_1
di corrispondere a la somma complessiva di € 500,00, di cui € 150,00 per il _1
pagina 2 di 12 mantenimento della stessa ed € 350,00 per il mantenimento di entrambe le figlie ( in ragione di metà
ciascuna ), oltre il 50% delle spese straordinarie.
Il ricorrente nel rappresentare di non essersi più riconciliato con la moglie e che, dunque, era trascorso,
dall'epoca della separazione, il termine prescritto dalla legge, nel corpo del ricorso ha chiesto la cessazione effetti civili del matrimonio concordatario, unitamente alla riduzione dell'assegno mensile di mantenimento ad € 175,00 da disporsi in favore della sola FI , atteso che la FI Per_2
maggiore si è resa economicamente indipendente, trasferendosi all'estero. Per_1
Con riferimento all'assegno a favore dell'ex coniuge, il ricorrente ha rilevato che “ _1
percepisce delle somme mensili - che possono certamente presumersi più che dignitose e pienamente
sufficienti - derivanti dalla prestazione di lavoro già assolta in favore della Casa di Riposo “ Maria
SS. della Visitazione “ sita in Enna Via Villarosa n. 22 ed in atto sussistente presso La Casa di Risposo
“ Boccone del Povero “ sita in Via Monastero n. 39 AL ( EN )” ( cfr. pag. 5 ricorso introduttivo).
A fondamento della predetta richiesta, il ricorrente ha inoltre rilevato di versare in uno stato di grave disagio economico, essendo un artigiano (barbiere) con redditi molto bassi ( reddito annuo tra €
1.349,00 e € 2.265,00 negli anni 2020-2022); lo stesso ha riferito altresì di avere un'esposizione debitoria con l'Agenzia delle Entrate per oltre € 14.000,00, oltre a dover sostenere spese fisse (affitto,
utenze, spese personali) e di essere pertanto costretto a chiedere l'aiuto economico della madre,
pensionata, anche per contribuire al mutuo della casa coniugale (€ 375,00 mensili); infine, lo stesso ricorrente ha riferito di aver subito diversi interventi chirurgici e di soffrire di un'insufficienza renale cronica.
A fronte della grave situazione economica rappresentata, il ricorrente ha rilevato che di contro la moglie, oltre, come sopra rappresentato, a prestare la propria attività lavorativa presso _1
pagina 3 di 12 una casa di riposo, può contare anche sull'indennità di accompagnamento INPS, pari a € 531,76
mensili, riconosciuta alla FI . Per_2
La resistente, costituitasi in giudizio, mentre ha aderito alla domanda di divorzio, si è opposta alla richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento formulata dal ricorrente, evidenziando il sistematico mancato rispetto degli obblighi economici da parte del coniuge, il quale è giunto ad accumulare un debito superiore a € 27.000,00.
Parte resistente, ha inoltre evidenziato che, nonostante la FI , affetta da disabilità, Per_2
percepisce un'indennità di accompagnamento, le spese familiari restano comunque elevate;
a ciò si aggiunge che la resistente ha rinunciato alla carriera lavorativa per potersi dedicare alla cura delle figlie, con conseguente condizione di precarietà economica.
Alla luce delle suesposte premesse, parte resistente ha chiesto di “2) confermare il contenuto della
sentenza n. 424/2018 emessa dal Tribunale di Enna depositata il 09 ottobre 2018 in seno alla
procedura R.G. 53/2015, e pubblicata in pari data, con la quale veniva disposto: a) L'affido condiviso
ad entrambi i genitori della FI minore , con stabile collocazione presso la Persona_3
madre; b) L'assegnazione della casa familiare, sita in AL (En), Via Pietro d'Aragona n. 35 a
c) Le modalità del diritto di visita della FI minore accordate a _1 Parte_1
secondo quanto in separazione sancito, qui da intendersi interamente trascritto;
3) rigettare
[...]
la richiesta di riduzione di mantenimento in relazione all'assegno di Euro 150,00 disposto nei
confronti di disponendo a carico di l'obbligo di _1 Parte_1
corresponsione della somma di Euro 325,00 pari a Euro 175,00 per la FI minore Per_3
ed Euro 150,00, quale assegno divorzile, per da corrispondere a
[...] _1
quest'ultima, oltre al 50% delle spese straordinarie.” (cfr. pag. 6 comparsa di costituzione e risposta).
pagina 4 di 12 Con ordinanza del 07/10/2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2.10.2024, ove le parti sono personalmente comparse, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria “anche in considerazione della circostanza che il sostanziale accordo tra le
parti con riferimento all'affidamento, collocazione, diritto di vista e misura dell'assegno di
mantenimento in favore della FI minorenne fa ritenere manifestamente Persona_3
superfluo l'ascolto di quest'ultima”, ha , ai sensi dell'art. 473-bis.4, comma II c.p.c.; visto l'art. 473-
bis.22, comma IV c.p.c., invitato le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa fissando,
all'uopo, l'udienza del giorno 9 aprile 2025, all'esito della quale la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
All'esito dell'udienza predetta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio. Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto, infatti,
risulta dimostrato dalla produzione della copia della sentenza del Tribunale di Enna n. 424/2018,
depositata il 09/10/2018, pubblicata in pari data, resa all'esito del giudizio iscritto al numero 53/2015
R.G., mentre la protrazione di tale regime, per un periodo stabilito dalla legge deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione. L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
In merito agli aspetti economici della causa, il ricorrente ha contestato la debenza dell'assegno di mantenimento a favore della resistente.
pagina 5 di 12 Giova sul punto richiamare quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui
“Ai sensi dell'art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la legge n.
74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale
ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o
comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri
di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la
relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle
condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente
alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno
degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (così Cass. civ.,
Sez. Un. 11/07/2018, n. 18287).
Come ulteriormente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la concessione dell'assegno di divorzio trova dunque presupposto nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente o nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, restando a carico del coniuge richiedente l'onere di provare che eventuali differenze reddituali, all'epoca del divorzio, sono direttamente causate dalle vecchie scelte comuni di vita (cfr. Cass. civ., sez. I, 17/04/2019, n.10781).
In particolare, poi, alla stregua dei parametri indicati da Cass., sez. un., n. 18287/18, sopra citata, nel determinare l'assegno divorzile, il giudice deve, con riferimento all'ex coniuge richiedente: a) procedere ad un giudizio prognostico "controfattuale", sulle aspettative da questo sacrificate rispetto alla situazione che si crea con il divorzio;
b) valutare precipuamente, considerata la fondamentale funzione perequativa-compensativa dell'assegno, il contributo dato dal medesimo all'altro coniuge e alla famiglia, anche con riferimento alla durata del matrimonio;
c) considerare, come fattori di moderazione o anche di esclusione dell'assegno, i contributi e in generale i vantaggi che lo stesso ha ricevuto pagina 6 di 12 dall'altro, nel corso della vita matrimoniale;
d) considerare altresì il parametro delle ragioni della decisione, inteso come rilevanza delle condotte dell'uno o dell'altro nella dissoluzione del matrimonio,
sempre che la separazione giudiziale sia stata pronunciata con addebito (cfr, Corte appello Napoli sez.
famiglia, 10/01/2019, n. 52); inoltre, deve tenersi a mente che, in base al principio acquisitivo gli elementi utili al convincimento del giudice possono derivare da qualsiasi risultanza processuale, quale che sia la parte o la fonte che li fornisca.
Riguardo alle condizioni di vita pregressa può certamente farsi riferimento all'assetto economico relativo alla separazione, nella misura in cui appaia idoneo a fornire elementi utili per la valutazione delle condizioni dei coniugi e dell'entità dei loro redditi (Cass. civ., Sez. I, 09/05/2002, n.6641).
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, ritiene il Collegio che non ricorrano, nel caso di specie, i presupposti per porre a carico del ricorrente un assegno divorzile in favore della sig.ra
_1
Invero, come riferito dalla stessa resistente, la stessa presta la propria attività lavorativa presso una
Casa di riposo.
Orbene, nonostante i redditi percepiti non siano elevati “Inoltre, la stessa pur _1
lavorando con assiduità dall'autunno 2022, percepisce uno stipendio esiguo e atto solo a garantire il
minimo per un'esistenza dignitosa, come da 730 che si produce (all. 5 – unica dichiarazione in essere
in quanto quella del 2023 deve ancora essere presentata entro il termine del 30 settembre 2024)” ( cfr.
pag.3 comparsa di costituzione e risposta ), considerato che la separazione di fatto tra i coniugi risale all'anno 2015, appare quantomeno inverosimile che la resistente nel corso di questi lunghi dieci anni non abbia ricercato una diversa e più proficua collocazione nel mondo del lavoro, nonostante la stessa,
all'epoca della separazione, avesse solo 40 anni e nessuna invalidità accertata.
pagina 7 di 12 Alla luce di quanto sopra esposto unitamente all'insussistenza dell'impossibilità di procurarsi un reddito per ragioni oggettive, deve rigettarsi la domanda svolta da parte resistente in ordine al diritto all'assegno di mantenimento in proprio favore.
In merito all'affidamento, al collocamento e alle modalità di esercizio del diritto di visita da parte dei genitori della FI , nulla deve disporre questo Collegio essendo la stessa divenuta Per_2
maggiorenne nelle more del giudizio.
In ordine all'assegno di mantenimento a favore della FI , maggiorenne ma non Per_2
economicamente indipendente, la giurisprudenza ritiene che “In tema
di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle
condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla
circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale
o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se
il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di
specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa,
per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la
prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato
conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” ( cfr. Cassazione civile sez. I, 20/09/2023,
n.26875).
Orbene, nel caso di specie, la FI ha da poco raggiunto la maggiore età, la stessa, come Per_2
concordemente riferito dalle parti, non è economicamente indipendente, percependo una mera indennità di accompagnamento INPS, pari a € 531,76 mensili, pertanto, va previsto a suo favore un assegno di mantenimento.
pagina 8 di 12 In ordine al quantum del predetto assegno il ricorrente ha chiesto la conferma dell'assegno mensile pari a € 175,00 previsto in sede di separazione per ciascuna FI.
Per la determinazione dell'assegno in favore della prole, va ricordato che, in linea di principio, “in
seguito alla separazione o al divorzio la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un
tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile,
a quello goduto in precedenza” (così Cass. 1993 n. 3363); è noto, poi, che “il dovere di provvedere al
mantenimento, istruzione ed educazione, secondo il precetto citato, impone ai genitori, anche in caso
di separazione o divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al
solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario,
sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione - fin quando la loro età lo
richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di
educazione” (così Cass. 1997 n. 11025 e, in motivazione, Cass. 15065/2000).
Nel caso specifico, considerato che dalle risultanze processuali entrambe le parti concordano sul
quantum dell'assegno da disporsi in favore della FI , va previsto a favore di quest'ultima la Per_2
somma pari ad € 175,00, da corrispondere alla resistente entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al concorso alle spese straordinarie che si rendessero necessarie nella misura del 50%.
Anche con riferimento alla domanda di assegnazione della casa familiare le parti concordano che la stessa venga assegnata alla resistente, quale genitore convivente con la FI . Per_2
Sul punto occorre evidenziare che l'assegnazione della casa coniugale è una misura, prevista dall'art. 337-sexies c.c., che risponde all'unica esigenza di tutelare l'interesse della prole a conservare l'habitat
pagina 9 di 12 domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
L'obiettivo dell'assegnazione è, infatti, solo quello di tutelare la prole e rendere meno traumatico il cambiamento della loro vita causato dalla cessazione del rapporto tra i genitori.
Alla luce delle superiori considerazioni la casa coniugale sita in AL (EN) Via Pietro
d'Aragona n. 35, deve essere assegnata alla resistente considerato che la FI _1
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, convive con la stessa. Per_2
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
P. Q. M.
Il Tribunale, definendo il giudizio n. 305/2024 R.G., pronuncia la cessazione effetti civili del matrimonio concordatario tra nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
e nata a [...] il [...], (C.F. C.F._1 _1
), contratto in data 15/09/1999 a AL (EN), trascritto presso l'Ufficio C.F._4
dello Stato Civile del suddetto Comune nel registro degli atti di matrimonio al n. 15 P. II S. A dell'anno
1999;
- ORDINA al competente Ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- RIGETTA la domanda di assegno di mantenimento in proprio favore svolta da _1
- PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della FI Parte_1
versando a un assegno di importo complessivo pari ad € 175,00 da Per_2 _1
pagina 10 di 12 corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT,
oltre al 50% delle spese straordinarie;
- ASSEGNA la casa coniugale sita in AL (EN) Via Pietro d'Aragona n. 35 alla resistente
_1
- COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 11 di 12 pagina 12 di 12