Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 28/03/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 659/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 659/2025 promossa congiuntamente da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. SIMONE VALENTINI Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio posto in Arezzo, Viale Giotto, n. 11;
e da
( , rappresentata e difesa dall'avv. SIMONE Parte_2 C.F._2
VALENTINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio posto Arezzo, Viale Giotto, n. 11;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da ricorso congiunto depositato in data 10/03/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “1) Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente presso l'abitazione della madre sita in Via Alpe della Luna n°25, 52100
Arezzo (AR); 2) I genitori, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale, ma adotteranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse. Nel pieno rispetto della lettera e dello spirito dell'art. 337 ter c.c., i sig.ri e intendono garantire al figlio pienezza di rapporti con entrambi i genitori, Pt_1 Pt_2
considerata anche la tenerissima età di In particolare, il padre potrà vedere il figlio: - il Per_1
martedì dalle ore 13,00 alle ore 19,00. Inoltre poiché la casa del padre è idonea ad ospitare un bambino in tenera età, i genitori di comune accordo convengono che il figlio pernotterà Per_1
presso di lui: - un giorno a settimana e precisamente il giovedì dalle ore 13:00 sino alle ore 8:00 del giorno seguente. Ciò salvo diversi ed ulteriori accordi presi tra i genitori. Tale regime di visita si protrarrà sino ai 24 mesi di età di Dopo tale data, se le condizioni lo permetteranno, Per_1 Per_1
potrà pernottare nella casa del Padre un fine settimana alternato dalle ore 16,00 del sabato alle ore
14,00 della domenica. Ulteriori o diversi periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche dei loro impegni lavorativi, avendo cura di stabilirne modalità ed orari con almeno 48 ore di anticipo. Durante le vacanze estive, solo dopo il raggiungimento dei due anni di età di il padre potrà trascorrere con il figlio una settimana, da concordare Per_1
previamente tra i genitori entro il 15 maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio. Durante le festività
Natalizie e Pasquali o il Primo dell'anno, trascorrerà con l'uno o con l'altro genitore Per_1 alternativamente il giorno di Natale, di Pasqua, o il Primo dell'anno, salvo diversi ed ulteriori accordi. 3) Entrambi i genitori si obbligano reciprocamente, appianando ogni eventuale contrasto tra di loro, a concordare periodicamente le linee guida della crescita del figlio e della sua educazione ed a risolvere ogni eventuale conflitto che insorga tra di loro senza mai coinvolgerlo. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'altro alla presenza del figlio. 4) Il sig. corrisponderà mensilmente alla Parte_1 sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento del figlio la somma di € Parte_2 Per_1
200,00 da versarsi anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, nel conto corrente intestato a acceso presso BPER Banca S.p.A., Parte_2 codice IBAN [...]. L'assegno unico e universale per i figli a carico CP_ corrisposto dall' verrà interamente incassato dalla sig.ra Le spese straordinarie Pt_2
verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% a carico del padre, e, del 50% a carico della madre, che dovranno essere previamente concertate, eccetto quelle relative a spese mediche ritenute necessarie dal medico curante ed a spese relative alla frequentazione scolastica (nido, asilo, tasse d'iscrizione alla scuola pubblica, libri di testo, abbonamento autobus). A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono considerarsi straordinarie le spese di seguito individuate: spese mediche, sanitarie, odontoiatriche e farmaceutiche, ivi compresi i tickets che dovranno essere intestati ai minori per consentire la detraibilità fiscale;
spese scolastiche quali rette di nido ed asilo, tasse di iscrizione, mensa scolastica, pre e post scuola, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, scuolabus, gite scolastiche e viaggi di istruzione, centri estivi e ripetizioni;
spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago;
spese di custodia del figlio minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori o in caso di malattia della prole, in mancanza di parenti disponibili ad accudire il bambino. Dette spese dovranno essere previamente concordate tra i genitori ed il rimborso dovrà avvenire immediatamente a seguito di semplice esibizione di ricevuta fiscale da parte del genitore che l'ha sostenuta. Per quanto non previsto si applicherà il protocollo del Tribunale di Arezzo del 22/12/2022. 5) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere ripartito tra loro ogni bene comune, di aver definito concordemente tra loro ogni altro rapporto patrimoniale e di non avere nulla da chiedere e/o pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo alla data del 10/03/2025. 6) I genitori prestano, sin d'ora, reciproco consenso/assenso per l'espatrio autorizzandosi reciprocamente per il rilascio/rinnovo del passaporto e di altri documenti validi per l'espatrio, per se stessi e per il figlio minore.”.
Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473- bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 10/03/2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 26.03.2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni