Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 17/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 692/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Giusy Ciampa ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 692 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2051 - 2052 c.c.
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 come da procura in atti, dall'Avv. CANALE BARBARA (c.f.
) e dall'Avv. SPINOLO PAOLA (c.f. C.F._2
), da ritenersi elettivamente domiciliata presso i relativi C.F._3
indirizzi p.e.c.: e Email_1
Email_2
ATTRICE
E
IN PROPRIO E QUALE TITOLARE E LEG. RAPP. Controparte_1
DELLA DITTA (c.f. p. iva. CP_2 C.F._4
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. ALLOCCO P.IVA_1
MIRELLA (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._5
studio legale in Saluzzo (CN), Corso Roma n. 4;
CONVENUTA
NONCHÈ
1
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in C.F._5
Saluzzo (CN), Corso Roma n. 4;
CONVENUTO - TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 24/07/2024. In particolare:
- Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cuneo, contrariis rejectis,
NEL RITO
- Rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta;
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
- Accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 cc o, in subordine, ex art. 2043 cc, della IG.ra , in proprio e quale legale Controparte_1
rappresentante della omonima ditta individuale, in ordine alla produzione del sinistro in oggetto occorso alla IG.ra , Parte_1
- Accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale ex artt. 2052 e/o 2051 cc del IG. in ordine alla produzione del sinistro in oggetto occorso Controparte_3 alla IG.ra e per l'effetto Parte_1
- Dichiarare tenuti e condannare in solido la convenuta IG.ra e Controparte_1
il terzo chiamato IG. al pagamento in favore della IG.ra Controparte_3 [...]
dell'importo di € 26.179,51, ovvero della veriore somma – maggiore o Parte_1
minore – che sarà accertata all'esito dell'istruttoria, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali dal sinistro alla domanda, ed interessi di mora ex Cass. Civ. ord. n.
15856/19;
- condannare la convenuta al pagamento di una somma equitativamente determinata
a titolo di risarcimento ex art. 96 cpc, per il mancato riscontro all'invito alla negoziazione assistita;
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese, onorari di causa, oltre IVA e CPA e il 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali, del presente giudizio.
2 Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre, articolare capitoli di prova per interrogatorio formale e testi, in materia diretta e contraria, anche indiretta”
- Per la convenuta ed il terzo chiamato: “Contrariis rejectis,
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- respinta ogni diversa domanda, istanza, eccezione e conclusione;
- dichiarando di non accettare il contradditorio su nuove e/o diverse domande e/o eccezioni;
In via preliminare e/o pregiudiziale e di principalità:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della sig.ra _1
e/o la carenza di titolarità passiva del diritto azionato e, in ogni caso,
[...]
respingere le domande ex adverso formulate nei confronti della sig.ra _1
, assolvendo la conchiudente da ogni domanda nei suoi confronti
[...]
formulata, con ogni consequenziale pronuncia;
In via istruttoria:
- senza accettazione del contraddittorio e senza rinuncia all'eccezione preliminare di cui sopra relativa alla sola parte di carattere assorbente rispetto Controparte_1 ad ogni altra eccezione, senz'animo di inversione dell'onere della prova, previa e solo occorrendo ammissione dei capi di prova per testi e per interpello (solo qualora non abbia da intendersi implicitamente rinunciato come da Ordinanza del
18.06.2024) e delle altre prove dedotte nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. del
11.05.2022 e memoria ex art. 183 co. 6 n. 3) c.p.c. del 31.05.2022, e non ammessi dall'Ill.mo Tribunale;
- opponendosi all'ammissione dei capi di prova dedotti dall'attrice nella memoria ex art. 186 co. 6 n. 2) c.p.c. del 09.05.2022 e nella memoria ex art. 186 co. 6 n. 3) c.p.c. del 27.05.2022, per i motivi di cui alla terza memoria istruttoria di parte convenuta nonché nelle note scritte per l'udienza del 22.09.2022;
- previa ammissione di prova contraria, con i testi indicati in materia diretta, sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi, nonostante l'opposizione.
- previo ogni altro incombente che si renderà necessario in relazione alle avversarie difese;
Nel merito,
3 - sempre senza accettazione del contraddittorio e senza rinuncia all'eccezione preliminare di cui sopra riferita alla sola parte di carattere Controparte_1
assorbente rispetto ad ogni altra eccezione, accertare e conseguentemente dichiarare, per le ragioni indicate nel presente atto, l'assenza di responsabilità ex art. 2052 c.c. e/o ad altro titolo in capo alla sig.ra ed al sig. Controparte_1
in relazione al sinistro per cui vi è causa, e Controparte_3
conseguentemente rigettare le domande formulate nei confronti dei convenuti, mandandoli conseguentemente assolti da ogni avversaria pretesa,
- accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa ex adverso formulata in punto an e quantum e rigettare la domanda proposta nei confronti dei convenuti, mandandoli conseguentemente assolti da ogni avversaria pretesa, anche in punto spese;
- sempre senza accettazione del contraddittorio e senza rinuncia all'eccezione preliminare di cui sopra riferita alla sola parte di carattere Controparte_1
assorbente rispetto ad ogni altra eccezione, accertare e dichiarare il concorso colposo della sig.ra nella causazione del sinistro ex art. 1227 Parte_1
c.c. e conseguentemente escludere e/o diminuire il risarcimento dei danni richiesti dall'attrice;
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Premessa
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 5.3.2021, ha Parte_1
evocato in giudizio , in proprio e quale titolare e legale Controparte_1 rappresentante della ditta individuale , per ottenerne la condanna al CP_2
risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 31.10.2018, quantificati in Euro 39.486,28 ovvero nella “veriore somma che verrà accertata in corso di causa, maggiorata di rivalutazione monetaria
4 dal fatto al soddisfo e di interessi legali, con la medesima decorrenza, sulla somma annualmente rivalutata”; il tutto con vittoria delle spese di lite e condanna della convenuta, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per mancato riscontro all'invito alla partecipazione alla procedura di negoziazione assistita.
In particolare, l'attrice ha esposto che il 31.10.2018, alle ore 11.00 circa del mattino, si era recata presso l'attività commerciale Casa dei Fiori di Chiappero Barbara in
Bagnolo Piemonte, 31.10.2018 (nello specifico, “come di consueto nel caso di acquisto di vasi ingombranti, avendo già provveduto a fare l'ordine nei giorni precedenti, la signora ed il marito si recavano con la macchina sul retro del Pt_1 negozio per caricare i vasi. Invero il negozio è comunicante, dall'interno sul retro, con un capannone - in cui vengono immagazzinati i vasi di grandi dimensioni - accessibile ai clienti con la macchina”) e che, in detto frangente, era stata aggredita dal cane di proprietà della convenuta (“Percorrendo il vialetto che conduce al capannone, stante l'ingombro di una carriola che bloccava il passaggio, la signora scendeva dalla macchina per spostarla e consentire il passaggio del veicolo, Pt_1
guidato dal marito. Non appena scesa dal veicolo, giusto il tempo di spostare la cariola, la signora veniva aggredita dal cane di proprietà della signora Pt_1
, ed azzannata sul polpaccio della gamba sinistra”). Controparte_1
Con comparsa depositata in data 20.7.2021, si è costituita la convenuta, in proprio “e quale titolare dell'omonima impresa individuale”, eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione/titolarità passiva rispetto all'azione promossa, non essendo la stessa proprietaria/custode del cane in questione né titolare della ditta individuale (facente capo ad e cancellata dal Registro CP_2 CP_4
delle Imprese in data 9.1.2020), evidenziando, nel merito, l'infondatezza delle pretese avversarie sia in merito all' an sia al quantum ed eccependo, in ogni caso, il concorso colposo dell'attrice nella causazione del sinistro ex art. 1227 c.c.
Alla prima udienza del 9.9.2021, a fronte della richiesta di parte attrice di estensione del contraddittorio nei confronti di (indicato dalla convenuta Controparte_3
quale effettivo proprietario del cane), il Giudice ne ha autorizzato la chiamata e quest'ultimo si è regolarmente costituito con comparsa depositata in data 18.2.2022,
5 contestando la fondatezza delle pretese attoree e sostanzialmente associandosi alle difese in merito già svolte dalla convenuta.
Concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. ed espletata l'istruttoria orale, il Giudice ha disposto CTU medico-legale.
Depositata la perizia, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed assunta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Difetto di legittimazione (rectius: titolarità) passiva della convenuta
1. In via preliminare, va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta.
La stessa dev'essere rigettata, afferendo la stessa piuttosto al profilo della titolarità passiva.
Sul punto, la giurisprudenza è oramai costante nel ritenere che, laddove la questione investa non già la “titolarità affermata” ma la “titolarità effettiva” del diritto sostanziale si è in presenza di questione di merito afferente ad un elemento costitutivo della domanda che richiede, laddove l'attore non abbia fornito la relativa prova, non già una pronuncia di inammissibilità ma il “rigetto” della domanda (in tal senso,
Cass. Sez. Un., sent. n. 2951, 16.2.2016).
La legittimazione passiva, cioè, costituisce una condizione dell'azione che si risolve nel mero accertamento della circostanza che, secondo la prospettazione dell'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale, attenendo invece al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Orbene, nel caso di specie, la domanda formulata da nei Parte_1
confronti della sig.ra è stata fondata, in sede di citazione, Controparte_1
sull'ipotesi di cui all'art. 2052 c.c. (individuandola l'attrice come “proprietaria” dell'animale) e, in sede di prima memoria – tenuto conto delle contestazioni svolte dalla convenuta – sull'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c. (individuandola quale “custode” dell'area su cui è avvenuto il sinistro nonché titolare della ditta presso cui è stato effettuato l'acquisto per il cui ritiro l'attrice si era recata in quel luogo) e, in subordine, sulla responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., deduzioni che
6 risultano, ex se, astrattamente idonee a fondare la legittimazione a contraddire in capo alla convenuta.
2. Ad ogni modo, considerato che il presupposto per l'addebito di responsabilità
è individuato dall'attrice nella circostanza, pacificamente risultante dagli atti, che il cane si trovasse effettivamente all'interno di un'area limitrofa a quella in cui si svolgeva l'attività commerciale gestita dalla convenuta (v. visura sub doc. 103 produzione attorea), delimitata da una carriola ivi posta dalla stessa
[...]
, l'eccezione – anche sotto il diverso angolo prospettico della titolarità _1
passiva – risulta infondata, risultando la convenuta astrattamente idonea a rispondere dell'addebito in virtù del rapporto di custodia con l'area, asseritamente pericolosa, in cui sarebbe avvenuto il sinistro.
Com' è noto, infatti, l'art. 2051 c.c. configura un'eccezionale ipotesi di responsabilità oggettiva, presuppone la sussistenza del c.d. “rapporto di custodia” tra il bene che concretamente causa il danno e il soggetto chiamato a ristorare il patrimonio del creditore danneggiato. In relazione a detto profilo, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che “Il presupposto della custodia va inteso quale relazione meramente fattuale con il bene, a prescindere dalla corrispondenza di tale relazione con un determinato diritto reale o personale di godimento, sicché custode della cosa deve ritenersi anche il professionista incaricato di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, il quale ha un potere che consiste, non nel suo materiale utilizzo, bensì nell'astratta possibilità di intervenire sulla medesima in qualsiasi momento, al fine di impedire che essa faccia danno a terzi” (ex multis, Cass. civ. n. 12796/2024).
Pertanto, alla luce delle coordinate ermeneutiche appena richiamate, passivamente legittimato a contraddire, a fronte di una domanda ex art. 2051 c.c., è il soggetto che, de facto, intrattiene una relazione con il bene che causa il sinistro.
Merito
3. Nel merito, la domanda proposta è infondata e dev'essere rigettata.
Com'è noto, gli artt. 2051 e 2052 c.c. configurano peculiari ipotesi di responsabilità cd. oggettiva, in cui – diversamente rispetto alla generale fattispecie di responsabilità contrattuale ex art. 2043 c.c., che postula altresì la prova dell'elemento soggettivo in capo al danneggiante – il danneggiato è tenuto unicamente a provare la dinamica del
7 sinistro, il rapporto di “custodia” (art. 2051 c.c.) o di “proprietà” (o di “uso”) dell'animale (art. 2052 c.c.) e l'esistenza del nesso causale tra la “res” (art. 2051 c.c.)
o l'animale (art. 2052 c.c.) ed il danno subito, mentre grava sul danneggiante l'onere di dimostrare, per andare esente da responsabilità, la ricorrenza del caso fortuito ovvero l'incidenza causale – esclusiva o concorrente – della condotta del danneggiato nella verificazione del sinistro.
3.1. Nello specifico, l'odierna attrice fonda la propria domanda risarcitoria nei confronti della sig.ra sul disposto di cui all'art. 2051 c.c. o, in Controparte_1 subordine, sulla norma generale in materia di responsabilità contrattuale, l'art. 2043
c.c.
Orbene, per quanto rileva in questa sede, come anticipato, l'art. 2051 c.c. contempla una singolare fattispecie di responsabilità oggettiva, in cui il diritto di credito del danneggiato sorge in conseguenza della duplice prova della sussistenza del rapporto di custodia tra debitore e res e sull'esistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno. Il custode, da par suo, va esente da responsabilità qualora provi che il sinistro si sia verificato per caso fortuito ovvero che la condotta del danneggiato abbia eliso il nesso causale tra la res in custodia e l'evento dannoso.
È pertanto onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, mentre grava sul danneggiante il dovere di dimostrare, per andare esente da responsabilità, alternativamente la ricorrenza del caso fortuito ovvero l'incidenza causale – esclusiva o concorrente – della condotta del danneggiato nella verificazione del sinistro.
In merito a tale fattispecie, infatti, la giurisprudenza – da tempo ormai risalente – ha chiarito che “la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., di natura oggettiva e basata sul nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, può essere esclusa dalla prova del caso fortuito o dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, delle condotte del danneggiato o di terzi, con la colpa ex art. 1227 cod. civ.” (Cass. civ. n. 28057/2024).
3.2. Per quanto concerne, invece, la domanda spiegata nei confronti del sig.
essa risulta proposta sia ex art. 2051 c.c. (“quale proprietario ed Controparte_3 effettivo detentore della zona in questione, in concorso con la figlia”) sia ai sensi
8 dell'art. 2052 c.c., che disciplina la responsabilità per il danno cagionato da animali.
Tale ultima norma – al pari dell'art. 2051 c.c. – prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che sorge, alternativamente, in capo al proprietario dell'animale o a colui che se ne serve per il periodo in cui l'ha in uso, non già in virtù di un suo comportamento omissivo o commissivo ma esclusivamente in virtù della relazione intercorrente tra il proprietario e l'animale (Cass. civ. n. 5664/2010).
Pertanto, anche con riferimento a questa fattispecie, grava sul danneggiato l'onere di provare il fatto dannoso e il nesso di causalità mentre il danneggiante potrà andare esente da responsabilità qualora dimostri il caso fortuito ovvero l'elisione del nesso causale in conseguenza della condotta del danneggiato.
4. Ebbene, nella specie, va premesso che non è stata fornita adeguata prova della dinamica del sinistro.
E infatti, a tal proposito, non può sottacersi come tutti i testimoni intimati dall'odierna attrice non abbiano avuto diretta percezione del sinistro occorso, essendo qualificabili come “de relato actoris”: gli stessi, infatti, hanno dichiarato di aver avuto contezza dei fatti di causa unicamente a seguito del racconto della medesima sig.ra Pt_1
In merito al valore di tale mezzo di prova, la giurisprudenza di legittimità è granitica nel sostenere che “In tema di prova testimoniale, i testimoni “de relato actoris” sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni “de relato” in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità.” (ex multis, Cass. civ., n. 569/2015).
Pertanto, il valore delle dichiarazioni di questi soggetti non può condurre a ritenere fornita di prova la dinamica dell'evento dannoso, risultando quindi inadempiuto l'onere probatorio che l'art. 2697 c.c. pone in capo all'attore.
9 5. In ogni caso, ad assumere rilievo dirimente ai fini dell'infondatezza dell'azione è la rilevanza eziologica assorbente della condotta tenuta da parte attrice nel caso de quo.
Con riguardo a tale ultimo profilo, infatti, deve evidenziarsi come sia stata la stessa a dichiarare, nel proprio atto introduttivo, che, in data 31.10.2018, in Pt_1
compagnia del marito, si era recata presso l'attività commerciale della convenuta “per ritirare dei vasi di fiori ordinati per la festività di ognissanti. Come di consueto nel caso di acquisto di vasi ingombranti, avendo già provveduto a fare l'ordine nei giorni precedenti, la signora ed il marito si recavano con la macchina sul Pt_1 retro del negozio per caricare i vasi” e che, in tale circostanza di tempo e di luogo,
“Percorrendo il vialetto che conduce al capannone, stante l'ingombro di una carriola che bloccava il passaggio, la signora scendeva dalla macchina per Pt_1
spostarla e consentire il passaggio del veicolo, guidato dal marito. Non appena scesa dal veicolo, giusto il tempo di spostare la cariola, la signora veniva Pt_1
aggredita dal cane di proprietà della signora , ed azzannata sul Controparte_1
polpaccio della gamba sinistra” (cfr. pag. 2 atto di citazione, grassetto aggiunto).
Orbene, premesso che la convenuta ed il terzo hanno fermamente contestato che fosse uso comune per i clienti dell'attività recarsi sul retro del negozio per caricare i vasi più pesanti, tale ricostruzione si pone in insanabile contrasto con la possibilità di un addebito di responsabilità in capo ai signori . _1
Infatti, secondo l'ormai consolidato orientamento della SU Corte (che prende le mosse dall'insegnamento, affermatosi a partire dall'ordinanza n. 2482/2018), “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia [ma analoghe considerazioni possono essere svolte per quanto concerne la responsabilità per danni cagionati da animali, ndr], la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in
10 rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino
a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”(Cass. civ. n. 35966/2023).
Nello stesso senso la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (Cass., civ., n. 11152/2023, nel solco di quanto affermato dalle Sezioni Unite con pronuncia n. 20943 del 2022).
Alla luce delle coordinate ermeneutiche appena richiamate, si reputa che la condotta imprudente della sig.ra abbia costituito antecedente causale esclusivo nella Pt_1
verificazione del sinistro in esame: la stessa, infatti, accedendo senza alcuna preventiva autorizzazione alla proprietà privata (violando, pertanto, lo ius excludendi alios, fondamentale corollario al diritto di proprietà), si è consapevolmente esposta ai rischi che tale condotta comporta.
Ciò vale, a maggior ragione, considerando gli esiti dell'espletata istruttoria orale.
A tal proposito, infatti, il teste (indifferente) ha dichiarato che “il Testimone_1 vialetto è interdetto alla clientela, che io mi ricordi c'è sempre stata una sbarra, prima era manuale, era una sbarra basculante apribile […], quando mi sono recato dietro ero sempre accompagnato dai signori ” e, altresì, che “il cartello _1
attenti al cane è sempre stato presente, ed era presente nel 2018, è anche sempre stato presente un cane, io ho un ricordo specifico, una volta in cui Bagnolo
11 Piemonte sono andato a prendere le misure il signor mi disse «aspetta ti _1 accompagno, perché c'è il cane»” (cfr. verbale di udienza del 02/05/2023, grassetto aggiunto). Analogamente, la teste (indifferente e “cliente da oltre 30 Testimone_2 anni del negozio della signora ”) ha dichiarato che “l'accesso dal vialetto è _1
interdetto alla clientela per tutto l'anno, anche nel periodo di Ognissanti, sia a piedi che in auto” e di ricordare “precisamente la presenza dei cartelli con la scritta
“attenti al cane” e “proprietà privata”; questo almeno da 15 anni. Ricordo anche la presenza di un cane”. Nello stesso senso si è espresso il teste MO
(cugino dei proprietari del negozio), il quale ha dichiarato di aver “sempre utilizzato una sola porta sia per l'entrata, sia per l'uscita”, di non essere mai stato invitato a recarsi sul retro e di non aver mai utilizzato il vialetto, ricordando la presenza di un cartello di divieto di accesso (“forse c'è scritto proprietà privata”) e di “attenti al cane” (questo “almeno da una decina di anni”) oltre alla presenza del cane (cfr. verbale dell'8.6.2023).
Orbene, a prescindere dal fatto, di per sé plausibile (considerata anche la gestione
“familiare” dell'attività) che, al fine di agevolare il ritiro degli acquisti, talora ai clienti venisse consentito l'accesso dal retro del negozio (dichiarazione della teste
, figlia dell'attrice: “siamo stati invitati [in altre occasioni, in quanto Testimone_4
la testimone non era presente al momento dei fatti per cui è causa, n.d.r.] a recarci sul retro come indicato dal capo, dall'addetto vendita presente in quel momento”, verbale di udienza del 24.3.2023), in questo caso la sig.ra ha dichiaratamente Pt_1
agito di propria iniziativa (come da lei stessa ammesso in citazione), accendendo alla proprietà privata posta dietro all'ingresso del locale commerciale, senza previa richiesta né espresso consenso del titolare del diritto e, addirittura, facendosi lecito di spostare dal vialetto una carriola, esteriorizzazione indiscutibile del fatto che l'accesso fosse interdetto a terzi.
Proprio in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c. e con specifico riguardo all'ipotesi di accesso al fondo altrui, la SU Corte ha affermato che “Il fondamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia è costituito dalla violazione dell'obbligo di sorveglianza, il quale presuppone, però, che il terzo danneggiato abbia un titolo per entrare in
12 legittima relazione con la cosa. […]. Pertanto, nel caso in cui taluno abusivamente acceda all'altrui proprietà, esula la responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia ex art. 2051 c.c., mentre sussisterebbe la generale responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., ove sia configurabile la esistenza sul fondo di un pericolo imprevedibile dal quale il proprietario dello stesso, che non lo abbia chiuso, non abbia adempiuto l'obbligo di preservare l'incolumità dei passanti” (Cass. civ. n.
8997/1999).
Nella specie, l'imprudenza della sig.ra è ancora più evidente se si considerati Pt_1
che la stessa ha deliberatamente ignorato i cartelli segnalanti il pericolo dato dalla presenza del cane, la cui sussistenza sui luoghi al momento del sinistro può ritenersi dimostrata alla luce delle plurime e collimanti testimonianze sopra riportate.
Sotto tale aspetto va evidenziata l'inattendibilità delle deposizioni di segno contrario rese sul punto dai testi di parte attrice, tenuto conto, da un lato, dello stretto rapporto di parentela con l'attrice della teste (nipote) e, dall'altro, della Testimone_5
intrinseca contraddittorietà della deposizione del teste (indifferente, Tes_6
anch'egli de relato actoris), il quale, dopo aver dichiarato “Nel 2018 non era presente una sbarra automatica per l'accesso si accedeva liberamente e non vi era un cartello di “attenti al cane””, interrogato in prova contraria ha riferito di non ricordare se vi fosse un simile cartello (“Non ho mai fatto attenzione alla presenza dei cartelli, inoltre sono passati 5 anni, non posso ricorda[re] se vi fossero [o] non vi fossero”).
In definitiva, considerato che il cane che avrebbe morso l'attrice era pacificamente legato ad una catena e posto all'interno di un viale privato, la condotta della sig.ra la quale, ignorando i cartelli di pericolo, ha deciso di spostare l'ostacolo ivi Pt_1
posto al dichiarato fine di accedere al retro del negozio, senza neppure previamente farne richiesta ai diretti interessati, risulta idonea a elidere il nesso di causalità materiale, in conformità ai richiamati principi espressi dalla SU Corte.
6. A fortiori, deve escludersi l'applicabilità dell'art. 2043 c.c., non essendovi peraltro neppure i presupposti di un addebito colposo in capo alla sig.ra _1
ignara della decisione autonomamente assunta dall'attrice di procedere al
[...]
ritiro del proprio ordine passando sul retro del vivaio.
Da tutti gli esposti motivi deriva che l'azione proposta risulta infondata e va rigettata.
13 Spese
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano unitariamente in favore di e (aventi la stessa posizione Controparte_1 Controparte_3
processuale di convenuto e patrocinati dal medesimo difensore) come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, applicando i valori medi per la fase istruttoria ed i valori minimi per le ulteriori fasi, tenuto conto del valore della causa, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale concretamente svolta e con aumento del 30 % ex art. 4 co. 2 D.M. cit., avendo l'adempimento al mandato difensivo comportato l'esame di distinte questioni di diritto (Cass. civ., n. 10367/2024).
8. In applicazione del medesimo principio, peraltro, devono essere definitivamente poste a carico di le spese della compiuta CTU. Parte_1
9. Non si reputa che sussistano i presupposti per la richiesta di condanna della convenuta anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., posto che, per Controparte_1
giurisprudenza di merito che si condivide (ex plurimis, Tribunale Torino, sez. III civile, sentenza 18/01/2017 n. 214), la sanzione processuale in oggetto va applicata
“In caso di mancato riscontro all'invito alla negoziazione assistita della parte risultata in giudizio del tutto soccombente” o, comunque, quando chi ignora l'invito risulti manifestamente responsabile, ipotesi che non ricorrono nel caso di specie, alla luce di quanto anzidetto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'azione;
2. pone definitivamente a carico di le spese della CTU, Parte_1
liquidate in favore del nominato CTU con separato decreto;
3. condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione Parte_1
ed in favore di e delle spese di lite, che si Controparte_1 Controparte_3
liquidano ex D.M. 55/2014 in € 6.125,60 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cuneo il 13/01/2025 Il Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa
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