Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 04/04/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio iscritto al N. R. G. 3949/2023 promosso da
(C.F. ), con l'Avv. ROBERTO BASILICO, Parte_1 C.F._1
nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. TERESA EMILIA CP_1 C.F._2
MARTINO, con l'intervento del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come congiuntamente precisate all'udienza con trattazione scritta celebrata in data
03.04.2025.
Per le parti private:
“che il Tribunale adito voglia pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni che qui di seguito rassegnano
1. I figli minori e vengono affidatati a entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Per_1 Per_2
la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla loro vita, che verranno concordemente assunte rispettando le loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
2. I genitori si impegnano a collaborare nelle funzioni educative, di istruzione e di cura, nel prioritario interesse dei figli e ad avvicendarsi quando si renda necessario accompagnare i figli ai loro vari impegni.
3. La casa coniugale sita in Olgiate Olona (VA), Via Sempione n. 62, già di proprietà della moglie, rimane alla stessa esclusivamente assegnata con gli arredi e corredi che rimarranno di sua esclusiva proprietà,
4. e rimarranno collocati presso la madre nell'immobile sito in Olgiate Olona (VA), Via Per_1 Per_2
Sempione n. 62, di proprietà della signora dove sono residenti. CP_1
5. Il padre potrà vedere e tenere con sé e se i figli lo desidereranno, tenendo conto della loro età Per_1 Per_2
e dei loro impegni scolastici ed extra scolastici, della volontà, delle inclinazioni e aspirazioni, nonché della loro sensibilità, bisogni ed esigenze secondo il seguente calendario di massima da ritenersi flessibile:
i) a week end alternati, dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera;
pernotterà dal padre Per_1
solo se lo vorrà.
ii) un giorno infrasettimanale, dalle ore 17,30 circa alle ore 22 circa;
iii) il lunedì dopo il week end di spettanza materna, dalle ore 18:00 circa alle ore 22 circa;
iv) vacanze natalizie o ad anni alterni o alternando il periodo dal 23 fino al 30 dicembre e dal 31 dicembre sino al 7 gennaio (qualora le vacanze natalizie avessero durata diversa, saranno suddivise in due periodi di uguale durata);
v) vacanze pasquali o ad anni alterni o suddivise in due periodi di uguale durata;
carnevale e ulteriori festività giornaliere seguiranno il calendario di frequentazione o i week end cui accedono, i ponti seguiranno il week end cui accedono;
eventuale settimana bianca scolastica ad anni alterni;
vi) nel mese di agosto per due settimane consecutive da concordarsi tra i genitori entro il 28 febbraio di ciascun anno. In caso di mancato accordo, e trascorreranno con il padre le ultime due settimane di agosto Per_1 Per_2
negli anni con cifra finale dispari e le prime due settimane di agosto negli anni con cifra finale pari.
6. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli e corrispondendo alla madre l'importo mensile Per_1 Per_2
di € 900,00 (€ 450,00 ciascuno), importo da rivalutare annualmente mediante applicazione integrale degli indici
ISTAT di incremento costo vita FOI, come per legge (primo aggiornamento gennaio 2025 rispetto all'indice al gennaio 2024). Tale contributo dovrà essere corrisposto come segue: quanto ad € 700,00 mensili mediante bonifico bancario da versarsi mensilmente in via anticipata entro il 5 di ogni mese;
quanto agli ulteriori € 200,00 mensili -pari ad € 2.400,00 annuali- mediante gli incentivi del GSE generati dall'impianto fotovoltaico già volturato a favore della sig.ra Il signor provvederà a versare alla sig.ra entro il 05 luglio CP_1 Pt_1 CP_1
di ogni anno, l'importo pari alla differenza tra l'importo di € 2.400,00, rivalutato come per legge, e gli incentivi percepiti dal GSE nel corso dell'anno solare precedente, incentivi da cui detrarre preventivamente ogni spesa di gestione, di manutenzione ordinaria (biennale) o straordinaria (autorizzate), ed eventuali imposte e/o tasse riferibili all'impianto medesimo, sostenute dalla sig.ra nel medesimo periodo;
questo fino alla cessazione CP_1
Pag. 2 di 4 della convenzione GSE ovvero alla cessazione dell'erogazione degli incentivi. A partire da detto momento, il ricorrente verserà alla resistente a titolo di contributo al mantenimento ordinario indiretto dei figli l'importo mensile di € 900,00, rivalutato come per legge.
7. La spesa della polizza assicurativa relativa all'impianto fotovoltaico sarà sostenuta dalla sig.ra CP_1
8. Le Parti concordano di riconoscere mensilmente direttamente a favore dei figli, come paghetta mensile, quanto dagli stessi percepito a titolo di assegno unico dall'INPS o di altra forma di sostegno economico ai minori, versandolo su una carta prepagata a loro direttamente intestata;
a cessazione del contributo statale i genitori continueranno a versare personalmente ai figli il medesimo importo annualmente rivalutato.
9. Il padre parteciperà alle spese straordinarie per e nella misura del 50% come da protocollo Per_1 Per_2
vigente presso la C.d.A. di Milano;
10. Il padre terrà a proprio carico le polizze sanitarie per figli. Il padre potrà (se vorrà) riprendere ad alimentare “il fondo pensione per i minori”. Il ricorrente si impegna a proseguire il percorso suggerito dalla dott.ssa per il recupero della relazione con la figlia minorenne e ad avviare ogni eventuale percorso Per_3
suggeritogli dalla professionista.
11. I genitori danno assenso reciproco al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio, nonché di documento equipollente in favore dei figli minori.
12. Spese legali della presente procedura compensate (ad eccezione di quelle del giudizio di impugnazione dei provvedimenti provvisori già liquidate) e rinunzia dei difensori al beneficio della solidarietà professionale ex art. 13 L.P.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A mezzo della sentenza parziale n. 1045/2024 pubblicata in data 14.09.2024 (passata in giudicato) è stata dichiarata (rectius omologata) la separazione personale delle parti (giacché consensualizzata).
I coniugi hanno confermato la propria volontà di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto, secondo il rito concordatario, il 7 ottobre 2007 in
Scopa, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Scopa atto n. 4 parte II
Serie A Anno 2007.
Essendo stato ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre sei mesi e che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
01/12/1970 n. 898 per la pronuncia divorzile.
Pag. 3 di 4 Le condizioni concordate dalle parti per la regolamentazione dei loro rapporti da ex coniugi, ove puntualmente e scrupolosamente rispettate, appaiono idonee a contenere il pregiudizio derivato ai figli minorenni dalla disgregazione del nucleo familiare e a garantire loro il diritto a una crescita sana ed equilibrata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, secondo il rito concordatario, il 7 ottobre 2007 in Scopa, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Scopa atto n. 4 parte II Serie A Anno 2007, alle condizioni innanzi integralmente richiamate;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche.
MANDA all'uopo la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 03/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
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