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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/05/2025, n. 1810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1810 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persona dei signori Magistrati
1) Dott. Luigi Bobbio Presidente
2) Dott.ssa Gisella Ciniglio Giudice
3) Dott. Stefano Riccio Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 333/2013 R.G.A.C. avente ad oggetto: Impugnazione di testamento;
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Vecchione Parte_1
presso il cui studio sito in Sarno, via G. Matteotti n. 75 elettivamente domicilia;
PARTE ATTRICE
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Vecchione, CP_1
presso il cui studio sito in Sarno, via G. Matteotti n. 75 elettivamente domicilia;
TERZO CHIAMATO IN GIUDIZIO
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Antonello Controparte_2
Manuel Rega e Filomena Annunziata ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Sarno, via
Bruto Fabricatore n. 23;
PARTE CONVENUTA CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Parte attrice esponeva che in data 26/05/2011 decedeva in Sarno la sig.ra nonna Persona_1 dell'attore, non coniugata, senza lasciare prole o ascendenti e senza eredi legittimari;
in data
19/07/2011 veniva pubblicato un testamento olografo – datato 09.03.2006 - in cui, tra l'altro, si leggeva: “1) lascio il terreno posto in Nocera Inferiore via degli Oliveri (sopra monte) a mia nipote
in quello appartenente a 2) lascio un altro appezzamento di CP_1 Per_2 Persona_1
terra posto in Nocera Inferiore appartenente a deceduta a mio nipote Persona_3 Pt_1
” (pag.
2-3 atto di citazione); venivano poi pubblicati tre ulteriori testamenti olografi (uno
[...]
recante la data 03/05/2008 e due datati il 10/10/2008), in cui la de cuius esprimeva la volontà di lasciare i due appezzamenti di terreno siti in Nocera Inferiore alla propria domestica, CP_2
e di non lasciare nulla ai nipoti e a causa dell'ingratitudine dimostratale;
[...] Pt_1 CP_1 sosteneva che tali ultimi tre testamenti olografi erano apocrifi, “non genuini e non rispettanti le volontà della sig.ra ” (pag. 5 atto di citazione), la quale era affetta da demenza senile Persona_1
a decorrere dal 09/01/2008 e, pertanto, incapace di intendere e di volere al momento della redazione dei testamenti.
Parte attrice proponeva, dunque, querela di falso dei testamenti olografi recanti le date 03/05/2008,
10/10/2008 e 10/10/2008, e concludeva al fine di dichiarare nulli ex artt. 602 e 606 c.c. i tre testamenti olografi;
in via subordinata, annullare, ex artt. 591 e 602 c.c. i tre testamenti olografi di cui in premessa per incapacità di intendere e di volere del testatore;
per effetto della pronuncia di nullità o annullamento dei tre testamenti olografi, dichiarare il sig. legatario dell'appezzamento Parte_1
di terreno sito in Nocera Inferiore, identificato in atti, previa pronuncia di validità e di efficacia del testamento olografo del 08/02/2006; ordinare a di rilasciare l'appezzamento di Controparte_2
terreno identificato in atti e di consegnarlo al sig. , compresi i frutti del bene dalla morte Parte_1
della de cuius o dalla domanda giudiziale e sino all'attualità, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio parte convenuta, la quale contestava l'affermata incapacità di intendere e di volere della sig.ra , la quale aveva sempre provveduto in autonomia Persona_1 all'amministrazione ordinaria e straordinaria dei propri beni, senza necessità di alcun ausilio;
chiedeva, dunque di rigettare la domanda attorea, con vittoria di spese ed attribuzione.
La domanda è infondata.
In relazione alla lamentata apocrifia dei testamenti impugnati, il CTU ha rilevato che “dall'indagine peritale svolta attraverso gli accertamenti compiuti con strumentazione specifica, non sono state rilevate anomalie rilevanti ai fini peritali;
non appaiono abrasioni o cancellature che possano far pensare ad una manomissione della scrittura.
Nella parola IO è stata evidenziata una sovrascrittura, che però non appare anomala, in quanto non sono state rilevate diversità di inchiostri, penne o presenza di diversa grafia.
Questo ctu Può riferire che non emergono da tali analisi, elementi che consentono di riferirne
l'apocrafia” (pag. 48, integrazione depositata in data 05/12/2019).
In relazione alla domanda di annullamento dei testamenti olografi impugnati, per incapacità di intendere e volere del testatore, la giurisprudenza di legittimità e di merito hanno chiarito che “in tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi;
peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 3934 del 19/02/2018; Sez. 2, Sentenza n. 27351 del 23/12/2014)” (Cass. n. 22974 del 2022; Cass., sent. n. 8690 del 2019 ricorda “il rigore probatorio richiesto per annullare un testamento per incapacità naturale del testatore ai sensi dell'art. 591 c.p.c.,”; Corte appello Venezia, n.1781 del
2023).
Si è inoltre già precisato che “La decisione gravata risulta essersi conformata a tali principi avendo pertanto appurato, con valutazione tipicamente in fatto, e come tale incensurabile in questa sede, che le condizioni di salute della testatrice, sebbene connotate da una patologia potenzialmente idonea a determinare un'incapacità naturale della de cuius nel senso sopra indicato, non erano però a carattere permanente, non potendosi quindi escludere che fosse del tutto elisa la capacità di autodeterminazione al momento del testamento, sicchè, in applicazione della suddetta regola di riparto dell'onere della prova, incombeva all'attore la dimostrazione che al momento del testamento le capacità psico - intellettive della S. fossero tali da escludere del tutto la capacità di autodeterminazione” (Cass., n.18042 del 2020).
Ebbene, l'onere probatorio gravante in capo a parte attrice non risulta soddisfatto nel caso di specie.
Nel fascicolo di parte attrice risultano depositati tre certificati ASL, di cui uno datato 09.01.08 e due successivi alla redazione dei testamenti impugnati, ovvero in data 25.05.2011 e 29.05.2010.
Nel certificato ASL del 09.01.08 – ovvero l'unico anteriore all'epoca di redazione dei testamenti impugnati – si accertava che risultava affetta da demenza senile su base vascolare, Persona_1
accertamento clinico che non dimostra una totale privazione, in capo al soggetto, della capacità di autodeterminarsi;
la stessa, peraltro, non emerge nemmeno dalla testimonianza resa dal dottor.
Cassano (udienza del 12.04.23) secondo il quale “la sig.ra era affetta da una forma Persona_1
avanzata di demenza vascolare con annesse turbe della ideazione, della senso-percezione del comportamento etero aggressività. Inoltre, il soggetto era incontinente e stava in una condizione di non autosufficienza (bisognevole di assistenza quotidiana) …era stata affetta da ictus…posso dire che quando ho visitato la era in una condizione di fragilità globale (psichica e somatica) Per_1
che rende il paziente completamente dipendente dalle cure e nella fattispecie del caregiver (colui che dà le cure). Vale a dire che si stabilisce una relazione esclusiva tra paziente e ammalata”.
Dal quadro probatorio in atti – documentale e dichiarativo – emerge dunque uno stato patologico della de cuius, ma non una chiara prova della presenza di una patologia tale da precludere in modo assoluto – per le sue caratteristiche ed al momento della redazione dei testamenti impugnati – la capacità di autodeterminarsi.
Né emerge, dalle ulteriori dichiarazioni testimoniali in atti, una chiara prova di una permanente incapacità della de cuius; in proposito il testimone (udienza del 20.09.2023) ha Testimone_1 dichiarato: “conosco in quanto è il marito di mia sorella;
era la badante di Pt_1 Controparte_2
casa e della signorina , sorella della madre di , peraltro amici di famiglia dei Pt_1 Per_1 Pt_1 miei genitori;”; “quando mi recavo a casa ho notato la presenza di;
la Per_1 Controparte_2
sig.ra lavorava presso la casa da oltre un decennio;
quando la signorina CP_2 Per_1
ha avuto dei problemi fisici, ebbe un ictus;
poco prima di tale evento la signorina si Per_1 presentava un po' stranita, inoltre di mese in mese sembrava impaurita di perdere l'affetto di chi la circondava, con mania del dare;
non si prendeva più cura di sé negli ultimi tempi;
dopo l'ictus questi comportamenti si accentuarono;
io andavo a trovarla all'incirca una volta la settimana, era vicino al mio posto di lavoro, trattenendomi circa una mezz'oretta;”; “non ho notato nessuno in particolare presso la casa quando andavo a trovarla, salvo una signora che mi è parso aiutasse la Per_1 signora , ma solo ogni tanto”; “non so dire quando la signorina ha subito l'ictus, CP_2 Per_1 ma posso dire che nell'anno 2007/08 ho notato condizioni particolarmente accentuate, lo ricordo in quanto si tratta di un periodo di tempo particolare a titolo personale”.
Non giova, dunque, a parte attrice dedurre che “era affetta da una forma molto grave di demenza senile su base vascolare. Tale patologia comporta un grave deficit del giudizio e della critica, con conseguente povertà del ragionamento. Il soggetto non si rende conto della sua malattia ed è facilmente suggestionabile da parte di chi gli sta vicino” (pagg. 9 e ss. nota per la discussione depositata in data 01.12.2023).
Infine, nemmeno giova a parte attrice richiamare il contenuto dei testamenti impugnati, seppur più sintetico rispetto a quello redatto in epoca precedente;
tale elemento, difatti, non disvela, di per sé,
l'incapacità della de cuius di disporre liberamente del proprio patrimonio, non rappresentando – quelli citati – sufficienti elementi probatori per soddisfare il rigoroso onere probatorio delineato dalla richiamata giurisprudenza.
La domanda, in conclusione, non risulta adeguatamente provata e pertanto non può trovare accoglimento.
Per quanto attiene alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza – anche in relazione alle domande proposte dal terzo chiamato in giudizio - e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., dr. Stefano Riccio, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 333/2013 R.G.A.C., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. pone definitivamente in capo a parte attrice ed al terzo chiamato in giudizio le spese di CTU, come liquidate con decreto del 30.07.2018;
3. condanna parte attrice ed il terzo chiamato in giudizio al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte convenuta, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi
€ 2.666,00 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore del difensore.
Così deciso in Nocera Inferiore, 19 maggio 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dr. Luigi Bobbio Dr. Stefano Riccio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persona dei signori Magistrati
1) Dott. Luigi Bobbio Presidente
2) Dott.ssa Gisella Ciniglio Giudice
3) Dott. Stefano Riccio Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 333/2013 R.G.A.C. avente ad oggetto: Impugnazione di testamento;
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Vecchione Parte_1
presso il cui studio sito in Sarno, via G. Matteotti n. 75 elettivamente domicilia;
PARTE ATTRICE
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Vecchione, CP_1
presso il cui studio sito in Sarno, via G. Matteotti n. 75 elettivamente domicilia;
TERZO CHIAMATO IN GIUDIZIO
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Antonello Controparte_2
Manuel Rega e Filomena Annunziata ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Sarno, via
Bruto Fabricatore n. 23;
PARTE CONVENUTA CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Parte attrice esponeva che in data 26/05/2011 decedeva in Sarno la sig.ra nonna Persona_1 dell'attore, non coniugata, senza lasciare prole o ascendenti e senza eredi legittimari;
in data
19/07/2011 veniva pubblicato un testamento olografo – datato 09.03.2006 - in cui, tra l'altro, si leggeva: “1) lascio il terreno posto in Nocera Inferiore via degli Oliveri (sopra monte) a mia nipote
in quello appartenente a 2) lascio un altro appezzamento di CP_1 Per_2 Persona_1
terra posto in Nocera Inferiore appartenente a deceduta a mio nipote Persona_3 Pt_1
” (pag.
2-3 atto di citazione); venivano poi pubblicati tre ulteriori testamenti olografi (uno
[...]
recante la data 03/05/2008 e due datati il 10/10/2008), in cui la de cuius esprimeva la volontà di lasciare i due appezzamenti di terreno siti in Nocera Inferiore alla propria domestica, CP_2
e di non lasciare nulla ai nipoti e a causa dell'ingratitudine dimostratale;
[...] Pt_1 CP_1 sosteneva che tali ultimi tre testamenti olografi erano apocrifi, “non genuini e non rispettanti le volontà della sig.ra ” (pag. 5 atto di citazione), la quale era affetta da demenza senile Persona_1
a decorrere dal 09/01/2008 e, pertanto, incapace di intendere e di volere al momento della redazione dei testamenti.
Parte attrice proponeva, dunque, querela di falso dei testamenti olografi recanti le date 03/05/2008,
10/10/2008 e 10/10/2008, e concludeva al fine di dichiarare nulli ex artt. 602 e 606 c.c. i tre testamenti olografi;
in via subordinata, annullare, ex artt. 591 e 602 c.c. i tre testamenti olografi di cui in premessa per incapacità di intendere e di volere del testatore;
per effetto della pronuncia di nullità o annullamento dei tre testamenti olografi, dichiarare il sig. legatario dell'appezzamento Parte_1
di terreno sito in Nocera Inferiore, identificato in atti, previa pronuncia di validità e di efficacia del testamento olografo del 08/02/2006; ordinare a di rilasciare l'appezzamento di Controparte_2
terreno identificato in atti e di consegnarlo al sig. , compresi i frutti del bene dalla morte Parte_1
della de cuius o dalla domanda giudiziale e sino all'attualità, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio parte convenuta, la quale contestava l'affermata incapacità di intendere e di volere della sig.ra , la quale aveva sempre provveduto in autonomia Persona_1 all'amministrazione ordinaria e straordinaria dei propri beni, senza necessità di alcun ausilio;
chiedeva, dunque di rigettare la domanda attorea, con vittoria di spese ed attribuzione.
La domanda è infondata.
In relazione alla lamentata apocrifia dei testamenti impugnati, il CTU ha rilevato che “dall'indagine peritale svolta attraverso gli accertamenti compiuti con strumentazione specifica, non sono state rilevate anomalie rilevanti ai fini peritali;
non appaiono abrasioni o cancellature che possano far pensare ad una manomissione della scrittura.
Nella parola IO è stata evidenziata una sovrascrittura, che però non appare anomala, in quanto non sono state rilevate diversità di inchiostri, penne o presenza di diversa grafia.
Questo ctu Può riferire che non emergono da tali analisi, elementi che consentono di riferirne
l'apocrafia” (pag. 48, integrazione depositata in data 05/12/2019).
In relazione alla domanda di annullamento dei testamenti olografi impugnati, per incapacità di intendere e volere del testatore, la giurisprudenza di legittimità e di merito hanno chiarito che “in tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi;
peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 3934 del 19/02/2018; Sez. 2, Sentenza n. 27351 del 23/12/2014)” (Cass. n. 22974 del 2022; Cass., sent. n. 8690 del 2019 ricorda “il rigore probatorio richiesto per annullare un testamento per incapacità naturale del testatore ai sensi dell'art. 591 c.p.c.,”; Corte appello Venezia, n.1781 del
2023).
Si è inoltre già precisato che “La decisione gravata risulta essersi conformata a tali principi avendo pertanto appurato, con valutazione tipicamente in fatto, e come tale incensurabile in questa sede, che le condizioni di salute della testatrice, sebbene connotate da una patologia potenzialmente idonea a determinare un'incapacità naturale della de cuius nel senso sopra indicato, non erano però a carattere permanente, non potendosi quindi escludere che fosse del tutto elisa la capacità di autodeterminazione al momento del testamento, sicchè, in applicazione della suddetta regola di riparto dell'onere della prova, incombeva all'attore la dimostrazione che al momento del testamento le capacità psico - intellettive della S. fossero tali da escludere del tutto la capacità di autodeterminazione” (Cass., n.18042 del 2020).
Ebbene, l'onere probatorio gravante in capo a parte attrice non risulta soddisfatto nel caso di specie.
Nel fascicolo di parte attrice risultano depositati tre certificati ASL, di cui uno datato 09.01.08 e due successivi alla redazione dei testamenti impugnati, ovvero in data 25.05.2011 e 29.05.2010.
Nel certificato ASL del 09.01.08 – ovvero l'unico anteriore all'epoca di redazione dei testamenti impugnati – si accertava che risultava affetta da demenza senile su base vascolare, Persona_1
accertamento clinico che non dimostra una totale privazione, in capo al soggetto, della capacità di autodeterminarsi;
la stessa, peraltro, non emerge nemmeno dalla testimonianza resa dal dottor.
Cassano (udienza del 12.04.23) secondo il quale “la sig.ra era affetta da una forma Persona_1
avanzata di demenza vascolare con annesse turbe della ideazione, della senso-percezione del comportamento etero aggressività. Inoltre, il soggetto era incontinente e stava in una condizione di non autosufficienza (bisognevole di assistenza quotidiana) …era stata affetta da ictus…posso dire che quando ho visitato la era in una condizione di fragilità globale (psichica e somatica) Per_1
che rende il paziente completamente dipendente dalle cure e nella fattispecie del caregiver (colui che dà le cure). Vale a dire che si stabilisce una relazione esclusiva tra paziente e ammalata”.
Dal quadro probatorio in atti – documentale e dichiarativo – emerge dunque uno stato patologico della de cuius, ma non una chiara prova della presenza di una patologia tale da precludere in modo assoluto – per le sue caratteristiche ed al momento della redazione dei testamenti impugnati – la capacità di autodeterminarsi.
Né emerge, dalle ulteriori dichiarazioni testimoniali in atti, una chiara prova di una permanente incapacità della de cuius; in proposito il testimone (udienza del 20.09.2023) ha Testimone_1 dichiarato: “conosco in quanto è il marito di mia sorella;
era la badante di Pt_1 Controparte_2
casa e della signorina , sorella della madre di , peraltro amici di famiglia dei Pt_1 Per_1 Pt_1 miei genitori;”; “quando mi recavo a casa ho notato la presenza di;
la Per_1 Controparte_2
sig.ra lavorava presso la casa da oltre un decennio;
quando la signorina CP_2 Per_1
ha avuto dei problemi fisici, ebbe un ictus;
poco prima di tale evento la signorina si Per_1 presentava un po' stranita, inoltre di mese in mese sembrava impaurita di perdere l'affetto di chi la circondava, con mania del dare;
non si prendeva più cura di sé negli ultimi tempi;
dopo l'ictus questi comportamenti si accentuarono;
io andavo a trovarla all'incirca una volta la settimana, era vicino al mio posto di lavoro, trattenendomi circa una mezz'oretta;”; “non ho notato nessuno in particolare presso la casa quando andavo a trovarla, salvo una signora che mi è parso aiutasse la Per_1 signora , ma solo ogni tanto”; “non so dire quando la signorina ha subito l'ictus, CP_2 Per_1 ma posso dire che nell'anno 2007/08 ho notato condizioni particolarmente accentuate, lo ricordo in quanto si tratta di un periodo di tempo particolare a titolo personale”.
Non giova, dunque, a parte attrice dedurre che “era affetta da una forma molto grave di demenza senile su base vascolare. Tale patologia comporta un grave deficit del giudizio e della critica, con conseguente povertà del ragionamento. Il soggetto non si rende conto della sua malattia ed è facilmente suggestionabile da parte di chi gli sta vicino” (pagg. 9 e ss. nota per la discussione depositata in data 01.12.2023).
Infine, nemmeno giova a parte attrice richiamare il contenuto dei testamenti impugnati, seppur più sintetico rispetto a quello redatto in epoca precedente;
tale elemento, difatti, non disvela, di per sé,
l'incapacità della de cuius di disporre liberamente del proprio patrimonio, non rappresentando – quelli citati – sufficienti elementi probatori per soddisfare il rigoroso onere probatorio delineato dalla richiamata giurisprudenza.
La domanda, in conclusione, non risulta adeguatamente provata e pertanto non può trovare accoglimento.
Per quanto attiene alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza – anche in relazione alle domande proposte dal terzo chiamato in giudizio - e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., dr. Stefano Riccio, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 333/2013 R.G.A.C., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. pone definitivamente in capo a parte attrice ed al terzo chiamato in giudizio le spese di CTU, come liquidate con decreto del 30.07.2018;
3. condanna parte attrice ed il terzo chiamato in giudizio al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte convenuta, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi
€ 2.666,00 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore del difensore.
Così deciso in Nocera Inferiore, 19 maggio 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dr. Luigi Bobbio Dr. Stefano Riccio