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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 30/06/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3924 dell'anno 2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in VIA FALCONE E BORSELLINO N. 79 TERMINI
IMERESE, presso lo studio dell'avv. BALDO SALVATORE, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con gli Avv.ti RIZZO ADRIANA GIOVANNA e CP_1
SPARACINO MARIA GRAZIA, che lo rappresentano e difendono per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito – reddito di cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 23/01/2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. (sostituita dal deposito di note scritte) parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/12/2022 parte ricorrente chiede l'annullamento per difetto di motivazione del provvedimento del 01/02/2022 con cui l CP_1
chiede la restituzione di € 5.998,49 per il periodo da dicembre 2020 a maggio
2021, in forza della revoca del reddito di cittadinanza comunicata in data
06/07/2021 per: “Accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”.
Deduce al riguardo che il provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza
è intervenuto solamente in data 6/7/2021 mentre le somme di cui si chiede la ripetizione sono state percepite dall'odierna ricorrente nelle mensilità che vanno da dicembre 2020 a maggio 2021.
L' si è costituito in giudizio e – rilevato preliminarmente che la CP_1
ricorrente aveva presentato la domanda RDC n. Controparte_2
del 18/04/2019 e successivamente domanda di rinnovo n. CP_3
3382193 del 03/11/2020 - ha contestato l'eccepito difetto di motivazione e ha dedotto che la revoca delle prestazioni oggetto di causa si fondava sulla segnalazione della Guardia di Finanza Compagnia di Termini Imerese che ha accertato che nelle DSU trasmesse nel 2019 e nel 2020, al fine di ottenere le attestazioni ISEE da utilizzare per la trasmissione delle domande di RDC di cui sopra, sono state omesse cospicue vincite al gioco realizzate dalla ricorrente nel 2017 e nel 2018 per complessivi € 107.392,71 (cfr. allegato
. CP_1
In mancanza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per discussione e decisione, con termine per note conclusive.
Parte ricorrente ha contestato che, nel corso del presente giudizio, il
2 procedimento penale di cui alle indagini preliminari richiamate da controparte
è stato definitivamente archiviato (cfr. allegati depositati il 23/05/2024) e che
è stato accertato che le somme effettivamente riscosse a seguito delle giocate sono risultate notevolmente inferiori rispetto alle ricariche dei conti gioco.
Il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente non è condivisibile l'eccepita carenza di motivazione, in quanto tutte le comunicazioni inviate dall' espressamente indicano quale CP_1
ragione della revoca “Accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”, con ciò individuando e delimitando l'ambito delle accertate irregolarità (“false dichiarazioni rese” o “omessa comunicazione di variazioni”) (cfr. allegati
. CP_1
In ogni caso va rilevato che il beneficiario non può, “in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su eventuali disfunzioni procedimentali addebitabili all'istituto o su una carente o insufficiente motivazione del provvedimento di diniego della prestazione, potendo semmai in tali casi, ricorrendone in concreto i presupposti, far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionatigli dal comportamento dell CP_1
medesimo” (in questi termini, espressamente, Cass. nn. 2804 del 2003 e 9986 del 2009, alle quali ha dato seguito Cass. n. 20604 del 2014 e, più recentemente, Cass. 31954/2019).
Pertanto, vertendosi in materia di accertamento negativo di un indebito e, dunque, in un giudizio sul rapporto e sui connessi diritti e obblighi e non già sull'atto adottato dall'amministrazione, risulta estranea ogni valutazione in merito ad eventuali irregolarità nella sequenza procedimentale.
3 Ciò posto, ai fini del decidere, giova richiamare la normativa di riferimento
(ormai abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2024 in virtù dell'art. 1 comma
318 della Legge di Bilancio 2023 - l. 29 dicembre 2022, n. 197).
Il reddito di cittadinanza è stato istituito dal D.L. n. 4/2019, conv. con mod. dalla L. n. 26/2019; in particolare, ai sensi dell'art. 1, c.1, del citato D.L., “E' istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili”.
Requisiti costitutivi del diritto al reddito di cittadinanza sono quello anagrafico (cfr. art. 1, comma 2 ai sensi del quale “Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane”), quello reddituale/patrimoniale (cfr. art. 2, comma 1, lett. b) nonché quello di cittadinanza e residenza.
Beneficiario della prestazione è il nucleo familiare in possesso, cumulativamente, dei requisiti richiesti per usufruire del beneficio, requisiti che devono sussistere al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione.
L' a ragione, deduce che la ricorrente sia incorsa nell'ipotesi CP_1
4 sanzionatoria di cui all'art. 7, comma 4, del D.L. n. 4/2019 - ai sensi del quale
“Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito” - in quanto la ricorrente, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza, ha omesso di dichiarare nell'istanze del RdC del 2019 e del
2020 informazioni necessarie in ordine alla reale consistenza del proprio patrimonio mobiliare, ovvero di avere percepito l'importo di € 107.392,71 a titolo di vincite al gioco.
Parte ricorrente non ha negato l'ammontare delle vincite contestate, ma deduce che la maggior parte delle somme sono state destinate a ricariche dei numerosi conti on-line alla stessa intestati.
È dunque pacifico che le vincite di gioco vi siano state e che la ricorrente non le abbia dichiarate.
L'art. 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi prevede che “Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: …..d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali”.
Le vincite di gioco sono, dunque, redditi imponibili e sono rilevanti ai fini
5 della concessione del reddito di cittadinanza;
il valore del reddito familiare è infatti determinato, ex art. 2, comma 6 DL n.4 /2019, - ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.C.M. n. 159 del 2013, ove alla lettera b) vengono indicati, quale elemento del reddito di ciascun componente del nucleo familiare, i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta.
Nessun rilievo assume la circostanza che la maggior parte delle vincite verificate non siano state prelevate dalla ricorrente e siano state destinate alle ricariche degli otto conti on-line di cui la stessa era titolare.
Il conseguimento o la percezione di un reddito, infatti, va intesa come acquisizione del relativo diritto, che può manifestarsi anche attraverso atti di disposizione diversi dal materiale incasso, che di fatto può anche mancare
(cfr. Cass. Sez. Civ. Sez. 5 n. 2082/2021).
Tanto premesso, la mancata comunicazione delle vincite conseguite dalla ricorrente costituisce una condotta omissiva atta a legittimare la revoca del beneficio ex art. 7, comma 4 del d.l. n. 4 del 2019, il quale prevede «[…]quando
l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito».
Ciò posto, va ricordato che nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero
6 l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (Cass. 11/02/2016, n. 2739; conf., tra le tante, Cass. n.
5059/2018; Cass. Sez. Unite 04/08/2010, n. 18046).
Parte ricorrente, pur avendone l'onere, nulla ha dedotto e/o ha provato in ordine alle vincite accertate, omettendo di contestare la riconducibilità delle stesse alla sua persona o che, comunque, non siano entrate nella sua disponibilità, con la conseguenza che la stessa è decaduta dalla prestazione erogata sulla scorta delle due domande sopra specificate e che le somme incassate a titolo di RdC integrino un indebito oggettivo ex art. 2033 cc, in quanto percepite sine titulo.
Nessun rilievo in questa sede assume l'intervenuta archiviazione del procedimento penale instaurato nei confronti della ricorrente.
Nel caso di specie deve osservarsi che nel corso delle indagini penale è stato accertato che “dall'analisi delle effettive movimentazioni finanziarie intervenute sul conto gioco risultava, pertanto, un saldo ricariche-prelevamenti sostanzialmente in negativo per il giocatore nonché movimenti di denaro del tutto irrisori rispetto agl'importi prima facie segnalati quali “vincite” per ben oltre 100.000 euro”.
Al riguardo, si osserva che, a differenza della sentenza, il decreto di archiviazione penale ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo a preclusioni di alcun genere.
La sopravvenienza di un decreto di archiviazione è insufficiente a fornire la prova della realtà. Ed invero, il decreto di impromuovibilità dell'azione penale
(adottato ai sensi dell'art. 408 c.p.p. e ss.), non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice civile, poiché, a differenza della sentenza, la quale presuppone un processo, il provvedimento
7 di archiviazione ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo a preclusioni di alcun genere (cfr., ex multis, Cassazione n. 1157/2021).
In tal caso, compete al giudice civile il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e quantificazioni non vincolate all'esito delle indagini penali.
Ne deriva, quindi, per le ragioni evidenziate, che l'archiviazione del procedimento penale instaurato nei confronti della ricorrente non rileva ai fini della risoluzione della controversia in materia di indebito, dovendo, invece, ritenersi sussistente il dolo omissivo della ricorrente, che non ha proceduto a comunicare le variazioni reddituali – peraltro di notevole entità (superiori ad €
100.000,00) e ciò indipendentemente dalle “effettive movimentazioni finanziarie intervenute sul conto gioco”, dall'eventuale “saldo ricariche-prelevamenti sostanzialmente in negativo per il giocatore” nonché dai “movimenti di denaro del tutto irrisori”.
Di qui il rigetto del ricorso.
Spese di lite compensate in quanto figura in ricorso la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa rigetta il ricorso;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese il 28/06/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in
8 conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
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IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3924 dell'anno 2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in VIA FALCONE E BORSELLINO N. 79 TERMINI
IMERESE, presso lo studio dell'avv. BALDO SALVATORE, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con gli Avv.ti RIZZO ADRIANA GIOVANNA e CP_1
SPARACINO MARIA GRAZIA, che lo rappresentano e difendono per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito – reddito di cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 23/01/2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. (sostituita dal deposito di note scritte) parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/12/2022 parte ricorrente chiede l'annullamento per difetto di motivazione del provvedimento del 01/02/2022 con cui l CP_1
chiede la restituzione di € 5.998,49 per il periodo da dicembre 2020 a maggio
2021, in forza della revoca del reddito di cittadinanza comunicata in data
06/07/2021 per: “Accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”.
Deduce al riguardo che il provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza
è intervenuto solamente in data 6/7/2021 mentre le somme di cui si chiede la ripetizione sono state percepite dall'odierna ricorrente nelle mensilità che vanno da dicembre 2020 a maggio 2021.
L' si è costituito in giudizio e – rilevato preliminarmente che la CP_1
ricorrente aveva presentato la domanda RDC n. Controparte_2
del 18/04/2019 e successivamente domanda di rinnovo n. CP_3
3382193 del 03/11/2020 - ha contestato l'eccepito difetto di motivazione e ha dedotto che la revoca delle prestazioni oggetto di causa si fondava sulla segnalazione della Guardia di Finanza Compagnia di Termini Imerese che ha accertato che nelle DSU trasmesse nel 2019 e nel 2020, al fine di ottenere le attestazioni ISEE da utilizzare per la trasmissione delle domande di RDC di cui sopra, sono state omesse cospicue vincite al gioco realizzate dalla ricorrente nel 2017 e nel 2018 per complessivi € 107.392,71 (cfr. allegato
. CP_1
In mancanza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per discussione e decisione, con termine per note conclusive.
Parte ricorrente ha contestato che, nel corso del presente giudizio, il
2 procedimento penale di cui alle indagini preliminari richiamate da controparte
è stato definitivamente archiviato (cfr. allegati depositati il 23/05/2024) e che
è stato accertato che le somme effettivamente riscosse a seguito delle giocate sono risultate notevolmente inferiori rispetto alle ricariche dei conti gioco.
Il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente non è condivisibile l'eccepita carenza di motivazione, in quanto tutte le comunicazioni inviate dall' espressamente indicano quale CP_1
ragione della revoca “Accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”, con ciò individuando e delimitando l'ambito delle accertate irregolarità (“false dichiarazioni rese” o “omessa comunicazione di variazioni”) (cfr. allegati
. CP_1
In ogni caso va rilevato che il beneficiario non può, “in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su eventuali disfunzioni procedimentali addebitabili all'istituto o su una carente o insufficiente motivazione del provvedimento di diniego della prestazione, potendo semmai in tali casi, ricorrendone in concreto i presupposti, far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionatigli dal comportamento dell CP_1
medesimo” (in questi termini, espressamente, Cass. nn. 2804 del 2003 e 9986 del 2009, alle quali ha dato seguito Cass. n. 20604 del 2014 e, più recentemente, Cass. 31954/2019).
Pertanto, vertendosi in materia di accertamento negativo di un indebito e, dunque, in un giudizio sul rapporto e sui connessi diritti e obblighi e non già sull'atto adottato dall'amministrazione, risulta estranea ogni valutazione in merito ad eventuali irregolarità nella sequenza procedimentale.
3 Ciò posto, ai fini del decidere, giova richiamare la normativa di riferimento
(ormai abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2024 in virtù dell'art. 1 comma
318 della Legge di Bilancio 2023 - l. 29 dicembre 2022, n. 197).
Il reddito di cittadinanza è stato istituito dal D.L. n. 4/2019, conv. con mod. dalla L. n. 26/2019; in particolare, ai sensi dell'art. 1, c.1, del citato D.L., “E' istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili”.
Requisiti costitutivi del diritto al reddito di cittadinanza sono quello anagrafico (cfr. art. 1, comma 2 ai sensi del quale “Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane”), quello reddituale/patrimoniale (cfr. art. 2, comma 1, lett. b) nonché quello di cittadinanza e residenza.
Beneficiario della prestazione è il nucleo familiare in possesso, cumulativamente, dei requisiti richiesti per usufruire del beneficio, requisiti che devono sussistere al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione.
L' a ragione, deduce che la ricorrente sia incorsa nell'ipotesi CP_1
4 sanzionatoria di cui all'art. 7, comma 4, del D.L. n. 4/2019 - ai sensi del quale
“Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito” - in quanto la ricorrente, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza, ha omesso di dichiarare nell'istanze del RdC del 2019 e del
2020 informazioni necessarie in ordine alla reale consistenza del proprio patrimonio mobiliare, ovvero di avere percepito l'importo di € 107.392,71 a titolo di vincite al gioco.
Parte ricorrente non ha negato l'ammontare delle vincite contestate, ma deduce che la maggior parte delle somme sono state destinate a ricariche dei numerosi conti on-line alla stessa intestati.
È dunque pacifico che le vincite di gioco vi siano state e che la ricorrente non le abbia dichiarate.
L'art. 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi prevede che “Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: …..d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali”.
Le vincite di gioco sono, dunque, redditi imponibili e sono rilevanti ai fini
5 della concessione del reddito di cittadinanza;
il valore del reddito familiare è infatti determinato, ex art. 2, comma 6 DL n.4 /2019, - ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.C.M. n. 159 del 2013, ove alla lettera b) vengono indicati, quale elemento del reddito di ciascun componente del nucleo familiare, i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta.
Nessun rilievo assume la circostanza che la maggior parte delle vincite verificate non siano state prelevate dalla ricorrente e siano state destinate alle ricariche degli otto conti on-line di cui la stessa era titolare.
Il conseguimento o la percezione di un reddito, infatti, va intesa come acquisizione del relativo diritto, che può manifestarsi anche attraverso atti di disposizione diversi dal materiale incasso, che di fatto può anche mancare
(cfr. Cass. Sez. Civ. Sez. 5 n. 2082/2021).
Tanto premesso, la mancata comunicazione delle vincite conseguite dalla ricorrente costituisce una condotta omissiva atta a legittimare la revoca del beneficio ex art. 7, comma 4 del d.l. n. 4 del 2019, il quale prevede «[…]quando
l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito».
Ciò posto, va ricordato che nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero
6 l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (Cass. 11/02/2016, n. 2739; conf., tra le tante, Cass. n.
5059/2018; Cass. Sez. Unite 04/08/2010, n. 18046).
Parte ricorrente, pur avendone l'onere, nulla ha dedotto e/o ha provato in ordine alle vincite accertate, omettendo di contestare la riconducibilità delle stesse alla sua persona o che, comunque, non siano entrate nella sua disponibilità, con la conseguenza che la stessa è decaduta dalla prestazione erogata sulla scorta delle due domande sopra specificate e che le somme incassate a titolo di RdC integrino un indebito oggettivo ex art. 2033 cc, in quanto percepite sine titulo.
Nessun rilievo in questa sede assume l'intervenuta archiviazione del procedimento penale instaurato nei confronti della ricorrente.
Nel caso di specie deve osservarsi che nel corso delle indagini penale è stato accertato che “dall'analisi delle effettive movimentazioni finanziarie intervenute sul conto gioco risultava, pertanto, un saldo ricariche-prelevamenti sostanzialmente in negativo per il giocatore nonché movimenti di denaro del tutto irrisori rispetto agl'importi prima facie segnalati quali “vincite” per ben oltre 100.000 euro”.
Al riguardo, si osserva che, a differenza della sentenza, il decreto di archiviazione penale ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo a preclusioni di alcun genere.
La sopravvenienza di un decreto di archiviazione è insufficiente a fornire la prova della realtà. Ed invero, il decreto di impromuovibilità dell'azione penale
(adottato ai sensi dell'art. 408 c.p.p. e ss.), non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice civile, poiché, a differenza della sentenza, la quale presuppone un processo, il provvedimento
7 di archiviazione ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo a preclusioni di alcun genere (cfr., ex multis, Cassazione n. 1157/2021).
In tal caso, compete al giudice civile il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e quantificazioni non vincolate all'esito delle indagini penali.
Ne deriva, quindi, per le ragioni evidenziate, che l'archiviazione del procedimento penale instaurato nei confronti della ricorrente non rileva ai fini della risoluzione della controversia in materia di indebito, dovendo, invece, ritenersi sussistente il dolo omissivo della ricorrente, che non ha proceduto a comunicare le variazioni reddituali – peraltro di notevole entità (superiori ad €
100.000,00) e ciò indipendentemente dalle “effettive movimentazioni finanziarie intervenute sul conto gioco”, dall'eventuale “saldo ricariche-prelevamenti sostanzialmente in negativo per il giocatore” nonché dai “movimenti di denaro del tutto irrisori”.
Di qui il rigetto del ricorso.
Spese di lite compensate in quanto figura in ricorso la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa rigetta il ricorso;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese il 28/06/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in
8 conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
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