Articolo 4 della Legge 8 luglio 1950, n. 538
Articolo 3
Versione
16 agosto 1950
Art. 4.
In dipendenza del nuovo inquadramento previsto dagli articoli precedenti, cessano di spiegare effetto, nei confronti del salariati ivi indicati, le disposizioni relative al trattamento giuridico-economico proprio degli incaricati stabili, in genere e quelle gia' riguardanti detti salariati, in particolare.
Alla maggiore spesa, derivante dall'applicazione del precedente art. 2, verra' provveduto nei limiti dello stanziamento del capitolo n. 62 del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1949-50 e del capitolo corrispondente dello stesso bilancio per gli esercizi successivi.

Entrata in vigore il 16 agosto 1950