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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/06/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2225/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Concetta Serino Presidente Est. dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2225/2024 promossa da:
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. PAONESSA MARIA ANGELINA
E
), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avv. PAONESSA MARIA ANGELINA
PARTE RICORRENTE
e con la partecipazione del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta delle parti MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
All'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta innanzi al Presidente
Relatore e all'esito del deposito delle note delle parti, i coniugi confermavano la loro richiesta sicchè la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle stesse, preso atto della volontà di non riconciliarsi.
Tanto premesso a parere del Collegio l'esame degli atti esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia di separazione che avvalora l'irrimediabilità della crisi coniugale.
La domanda di separazione consensuale deve, pertanto, essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Le condizioni concordate appaiono congrue rispetto alle esigenze delle parti e conformi agli interessi della prole sicchè gli accordi intervenuti vanno omologati.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.T.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:
in accoglimento del ricorso dichiara la separazione delle parti coniugate in
NAPOLI il 14/01/1989 (matrimonio trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 2 atti di matrimonio, parte
II A dell'anno 1989) omologa gli accordi intervenuti tra le parti;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza come per legge.
Nulla sulle spese.
LATINA, 04/06/2025
Il Presidente Estensore dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Concetta Serino Presidente Est. dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2225/2024 promossa da:
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. PAONESSA MARIA ANGELINA
E
), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avv. PAONESSA MARIA ANGELINA
PARTE RICORRENTE
e con la partecipazione del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta delle parti MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
All'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta innanzi al Presidente
Relatore e all'esito del deposito delle note delle parti, i coniugi confermavano la loro richiesta sicchè la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle stesse, preso atto della volontà di non riconciliarsi.
Tanto premesso a parere del Collegio l'esame degli atti esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia di separazione che avvalora l'irrimediabilità della crisi coniugale.
La domanda di separazione consensuale deve, pertanto, essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Le condizioni concordate appaiono congrue rispetto alle esigenze delle parti e conformi agli interessi della prole sicchè gli accordi intervenuti vanno omologati.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.T.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:
in accoglimento del ricorso dichiara la separazione delle parti coniugate in
NAPOLI il 14/01/1989 (matrimonio trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 2 atti di matrimonio, parte
II A dell'anno 1989) omologa gli accordi intervenuti tra le parti;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza come per legge.
Nulla sulle spese.
LATINA, 04/06/2025
Il Presidente Estensore dott.ssa Concetta Serino