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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/09/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. 53/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
in qualità di titolare della ditta individuale BF Parte_1
SERVICE DI BA IA rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Ravarini e dall'avv. Elena Rossi (entrambe del foro di Brescia)
- RICORRENTE contro
- sede di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Mineo (foro di Brescia)
- RESISTENTE
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria (opposizione avviso di addebito).
All'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti scritti tempestivamente depositati. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (depositato telematicamente in Cancelleria il 12 gennaio 2023) , in qualità della ditta individuale BF SERVICE di Parte_1
, adiva il Tribunale di Brescia - Sezione Lavoro per opporsi Parte_1 all'avviso di addebito n. 322 2022 00030723 55 000 formato dall - sede CP_1 di Brescia in data 24 novembre 2022 e a lei notificato a mezzo P.E.C. in data 5 dicembre 2022, con il quale le si ingiungeva il pagamento della somma di €
7.554,48 a titolo di contributi I.V.S. sul reddito eccedente il minimale per la
Gestione Commercianti, relativi al periodo gennaio - dicembre 2015, oltre a somme aggiuntive, interessi di mora e spese di notifica, sulla base dell'Accertamento Unificato dell'Agenzia delle Entrate per l'anno d'imposta 2015,
n. T9H013502607/2019 del 16 ottobre 2019.
Più precisamente, essa deduceva che:
- in data 24 ottobre 2019 l'opponente aveva ricevuto la notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Brescia dell'avviso di accertamento n. T9H013502607/2019 per IRPEF periodo di imposta 2015
(doc. 1);
- la pretesa si basava sul fatto che l'Agenzia delle Entrate, nel corso di alcuni controlli, aveva ritenuto che:
• le società e erano risultate Controparte_2 Controparte_3 coinvolte in un complesso sistema fraudolento concernente l'emissione di fatture inesistenti;
• B.F. Service nell'anno 2015 aveva avuto rapporti con e CP_2 [...]
in forza di contratti di sponsorizzazione che prevedevano il CP_3 pagamento di un corrispettivo annuo pari ad € 30.000,00, oltre IVA;
• le predette società sottoposte a controllo erano soggettivamente inesistenti e, come tali, impossibilitate a fornire il servizio di cui ai contratti di sponsorizzazione;
• con riferimento alla specifica posizione della ditta BF Service risultava che le prestazioni fossero state effettivamente erogate, come peraltro
2 comprovato dalla documentazione fotografica e contabile offerta dalla ricorrente;
• da asserite e non specificate indagini l'Agenzia delle Entrate riteneva che i corrispettivi medi per contratti pubblicitari come quello sottoscritto da BF
Service fossero pari a € 15.000,00/20.000,00 + I.V.A. e non € 30.000,00
+ I.V.A.;
- per queste ragioni l'Agenzia delle Entrate aveva erroneamente accertato un asserito maggior reddito imponibile a carico della BF Service, un preteso maggior valore della produzione e l'indetraibilità dell'I.V.A., sicché aveva comminato alla ricorrente le relative imposte e sanzioni;
- avverso detto avviso di accertamento OG presentava ricorso alla
Commissione Provinciale di Brescia (doc. 2), la quale con sentenza n.
593/2021 del 24 giugno 2021, depositata in data 21 dicembre 2021 (doc.
3), decideva di respingere il ricorso, compensando le spese di lite tra le parti in causa;
- detta sentenza era tempestivamente impugnata con atto di appello (doc.
4), donde iscrizione del giudizio avente R.G. 1423/2022 avanti alla Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia (doc. 5). assumeva l'illegittimità della pretesa dell'ente convenuto, per diversi Pt_1 ordini di ragioni.
Innanzitutto, eccepiva la violazione dell'art. 24 d. lgs. n. 46/1999, poiché l'avviso di addebito opposto era stato emesso dall'ente previdenziale in pendenza del contenzioso tributario, senza attenderne l'esito.
In secondo luogo, assumeva l'inesistenza del credito.
In terzo luogo, eccepiva la prescrizione dei crediti per decorso del termine quinquennale.
Infine, lamentava la rideterminazione al ribasso dei costi riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate.
La ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
3 in via preliminare: sospendersi l'esecutorietà dell'avviso di debito n.
322.2022.00030723.55.000 notificato in data 05.12.2022 per l'importo di €
7.554,48 stante i gravi motivi e le ragioni sopra esposte;
in via principale e nel merito: dichiarare illegittimo, nullo e/o comunque annullare l'avviso di debito n. 322.2022.00030723.55.000 notificato in data
05.12.2022 per l'importo di € 7.554,48 per i motivi e le ragioni sopra esposte;
in ogni caso: spese di lite rifuse>.
2. Si costituiva in giudizio con memoria depositata su l'1 giugno CP_1 Pt_2
2023, in cui in primo luogo rilevava l'inopponibilità a sé del giudizio intrapreso da avanti alla giustizia tributaria, dal momento che non erano stati notificati Pt_1 all'ente previdenziale il ricorso introduttivo del procedimento di primo grado, né alcun atto del giudizio.
Si sottolineava che, all'esito del processo di primo grado, erano state confermate la fondatezza e la legittimità dell'accertamento fiscale svolto nei confronti della ricorrente, che era idoneo a fondare la pretesa contributiva dell di cui CP_1 all'avviso di addebito opposto.
Era invocato l'art. 1 d. lgs. n. 462/1997, donde rilevanza a ogni effetto di legge di tutti gli atti compiuti dall'Agenzia delle Entrate ai fini della liquidazione e dell'accertamento del reddito di impresa, che costituisce la base imponibile della contribuzione in esame (art. 3 bis d.l. n. 384/1992, convertito in l. n. 438/92).
Inoltre, alla notificazione dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate andava riconosciuta efficacia interruttiva della prescrizione dei contributi ex art. 2943 c.c.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
In via pregiudiziale/preliminare:
- accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine al merito degli accertamenti fiscali, nonché in ordine agli asseriti vizi di legittimità dello stesso;
- nel merito: dichiarare inammissibile e comunque respingere il ricorso avverso
e tutte le domande ivi contenute e, per l'effetto, confermare l'avviso di addebito
4 opposto e dichiarare dovuto il credito ivi indicato, integralmente o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
- in ogni caso: con vittoria delle spese di lite>.
3. Con il decreto di fissazione della prima udienza datato 17 gennaio 2023 era accolta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto, in quanto ricorrevano sia il fumus boni iuris, sia il periculum in mora.
4. Alla prima udienza le parti si riportavano al contenuto degli atti introduttivi e insistevano per la decisione della vertenza.
Indi il Giudice, ritenuta la causa documentale, rinviava per discussione.
Per l'udienza 8 settembre 2025, che era svolta in trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c., entrambe le parti costituite compiegavano tempestivamente note scritte, in cui ribadivano gli argomenti svolti negli atti introduttivi e insistevano per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
5. Stima la Giudice che il ricorso non meriti accoglimento e vada respinto, per le ragioni di cui si dirà.
La presente sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4,
c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
6. Un primo rilievo: l'art. 24 d. lgs. 46/1999 invocato da parte ricorrente è stato abrogato dal d. lgs. n. 33 del 24 marzo 2025, denominato “Testo unico in materia di versamenti e di riscossione”, entrato in vigore il 27 marzo 2025.
Tuttavia, stante la previsione finale dell'art. 243, secondo cui Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026>, resta allo stato invariata la disciplina della materia, regolata dalla normativa preesistente.
7. Ciò posto, osserva la Decidente che la prima doglianza contenuta nel ricorso attiene alla violazione, da parte dell'ente previdenziale convenuto, dell'art. 24 d. lgs. 46/99.
Com'è noto, questa disposizione prescrive al comma 3 che, nell'ipotesi di impugnazione innanzi all'A.G. dell'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo sia eseguita solo in pendenza di provvedimento esecutivo del giudice.
5 Nel caso di specie, soccorre il documento 5 fasc. ricorrente, da cui risulta che il 15 settembre 2022 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia
- Sezione Staccata di Brescia emetteva l'ordinanza collegiale, depositata il 20 settembre 2022, con cui respingeva l'istanza cautelare della ricorrente nel procedimento di appello n. 1423/2022, di impugnazione della sentenza n.
593/2021 del 21 dicembre 2021 della Commissione Tributaria di Brescia, che aveva confermato l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate n.
T9H013502607/2019 emesso nei confronti della ditta individuale BF di Pt_1
[...]
Segnatamente, questo provvedimento amministrativo aveva riconosciuto un maggior reddito, donde originava la pretesa previdenziale per cui è causa.
Si rammenta che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 2 d. lgs.
546/92, 282, 283 e 337 c.p.c., le sentenze emesse nell'ambito del processo tributario sono provvisoriamente esecutive, salvo sospensione disposta - per quanto di interesse in questa sede - dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, che nel caso di specie non vi è stata.
Ne consegue che il vizio lamentato, riferito all'avviso di addebito dell' CP_1 notificato a parte ricorrente il 5 dicembre 2022, non risulta integrato, giacché emesso in presenza di sentenza esecutiva di primo grado.
L'eccezione di nullità e/o annullabilità svolta da è quindi infondata. Pt_1
8. I patroni della ricorrente agitavano l'ulteriore tema dell'inesistenza della pretesa tributaria.
Infatti, lamentavano che l' non avesse svolto alcuna preliminare verifica CP_1
d'ufficio a monte dell'emissione dell'avviso di addebito opposto, onde accertare mancati versamenti di contributi da parte della ditta individuale BF Service di
OG BA per l'anno 2015.
In altri termini, contestavano che l'ente previdenziale avesse assolto l'onere probatorio posto a suo carico e versavano documentazione dimostrativa dell'integrale adempimento dell'obbligo contributivo per l'esercizio 2015 (modelli di versamento F24, doc. 7 fasc. ricorrente).
Ritiene la Giudice che l'obiezione sia destituita di fondamento.
6 Si rammenta che, come anche affermato dalla Suprema Corte, è innegabile il valore probatorio - perlomeno presuntivo - nella valutazione della sussistenza del credito previdenziale connesso al maggior reddito: degli atti di natura fiscale;
delle eventuali statuizioni degli organi tributari competenti;
dell'assenza di specifici elementi prodotti a prova contraria dal contribuente.
Perciò, come si legge in Cass. Civ., Sez. Lav., n. 4564 del 19 febbraio 2021, è infatti parimenti consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui dalla portata presuntiva dell'accertamento tributario deriva la necessità che lo stesso venga resistito dal contribuente che intenda evitarne il consolidamento mediante prova contraria>.
Questa pronuncia si richiama alla precedente sentenza Cass. Civ., Sez. Lav., n.
21541 del 20 agosto 2019 (Rv. 654816 - 01), che ha scandagliato a fondo il tema.
Innanzitutto, riallacciandosi ad altri precedenti (fra le altre, Cass. n. 13463 del
2017 e n. 19640 del 2018), ha affermato che l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate costituisce, anche in riferimento all'obbligazione contributiva, un atto amministrativo di ricognizione del loro avveramento, posto che
l'accertamento interviene dopo che il contribuente ha adempiuto alla propria obbligazione nella misura che egli ritiene dovuta e gli uffici competenti intervengono con un procedimento amministrativo di secondo grado per verificare la correttezza dell'importo pagato>.
Dunque, come già chiarito dalla Corte (v. Cass. n. 17769 del 2015), ai sensi del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, è compito dell'Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione delle imposte, contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, provvedere al controllo formale e sostanziale dei dati in esse contenuti.
Inoltre, l'art. 1 d. lgs. n. 462/1997, emanato in attuazione della legge delega n. 662 del 1996, al fine di attuare l'unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso [art. 3 comma 134, lett. b) l.
n. 662/1996] ha disposto che: Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che ... devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi>.
7 Ciò significa che a partire dalla dichiarazione 1999 (per i redditi 1998), l'Agenzia delle Entrate svolge un'attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi da trasmettere successivamente all' CP_1
In caso di mancato pagamento l'ente previdenziale procede, sulla base dei dati forniti dalla Agenzia delle Entrate, alla iscrizione a ruolo dei contributi totalmente o parzialmente insoluti (ai sensi del d. lgs. n. 462/1997).
Perciò, secondo la Suprema Corte, Si è dunque in presenza di un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale
e tributario in cui gli atti di accertamento disposti dall'Agenzia delle Entrate costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale, rispondendo al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme
a qualunque titolo dovute all' nonché di assicurare l'unitarietà nella CP_1 gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all' CP_4
(cfr. anche d.l. n. 70 del 2011 conv., con modificazioni, in I. n. 106 del 2011, art. 7, comma 2, lett. t)>.
Questa conclusione è conforme alla precedente decisione Cass. n. 8379/2014, in cui si era affermato che in materia di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali (art. 24, comma 3 d. lgs. n. 46/1999) l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle Entrate.
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre statuito, in ordine alla valenza probatoria degli accertamenti tributari (v., fra le tante, Cass. n. 14237/2017), che in tema di accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta, sia all'I.V.A., la legge - rispettivamente art. 39, primo comma d.P.R. n. 600/1973
(richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) e art. 54 d.P.R. n. 633/1972
- dispone che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
Ne consegue che Pertanto, il giudice di merito (tributario od ordinario, nel caso della contribuzione previdenziale), investito della controversia sulla
8 legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto, in motivazione, dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione solo per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli articoli 2727 e ss. e 2697, secondo comma, cod. civ. (v., fra le altre,
Cass. n. 9784 del 2010)>.
Va anche ricordato, per completezza, che in tema di prova per presunzioni, il giudice, posto che deve esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che sì articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile, in sede di legittimità, la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento> (così Cass. n. 9108 del
2012).
In definitiva, la Corte di Cassazione ha ritenuto che dalla portata presuntiva dell'accertamento tributario si desume la necessità che lo stesso venga in qualche
9 modo resistito dal contribuente che intenda, invece, evitare il consolidamento dell'accertamento stesso e ciò può avvenire con qualsiasi mezzo.
In mancanza di tale resistenza di segno negativo offerta dall'obbligato, evidentemente l'atto di accertamento dovrà ritenersi idoneo a rendere definitivo l'avveramento del fatto nello stesso contenuto.
Pertanto, una volta che l' abbia invocato tale accertamento (del quale a CP_1 quanto detto va aggiunto che, diversamente dai verbali ispettivi - frutto ed espressione di attività investigativa - costituisce applicazione di parametri matematici volti a verificare l'esistenza di redditi ulteriori), esso può essere sufficiente a suffragare la pretesa contributiva, ove non resistita da prove di segno contrario.
Facendo applicazione di questi principi al caso di specie, si osserva l'odierna ricorrente non ha in alcun modo contestato l'idoneità degli apprezzamenti posti a base dell'atto di accertamento tributario che ha fondato l'avviso di addebito notificato dall' dal momento che si è limitata a invocare a proprio favore CP_1 la regola di riparto dell'onere probatorio.
Nemmeno va sottaciuto che l'accertamento ha trovato conferma nel giudizio di primo grado avanti al giudice tributario e che, per effetto del diniego di sospensiva in secondo grado, al momento dell'emissione dell'avviso di addebito opposto si era consolidato, con consequenziale riflesso sull'obbligazione contributiva.
Vale rimarcare che la produzione documentale ostesa dalla ricorrente non inficia la bontà delle conclusioni cui perveniva l'Agenzia delle Entrate, siccome nella vicenda che occupa non è imputata a BF Service di OG BA un'omissione contributiva totale o parziale, sulla scorta dell'autoliquidazione dei redditi per l'esercizio 2015 compiuta nella dichiarazione fiscale del 2016; è inconfutabile, invero, che la titolare provvedeva al pagamento dei contributi in misura corrispondente, tempestivamente, ossia negli anni 2015 e 2016, man mano che maturavano le scadenze trimestrali.
Al contrario, con l'avviso di addebito si è richiesto alla donna di sanare un debito riconosciuto solo in epoca successiva, nel 2019, all'esito dell'indagine dell'Agenzia
10 delle Entrate, allorché era accertato un maggior reddito da assoggettare a tassazione ai fini dell'imposta sul reddito e dell'I.R.AP. di euro 18.499,97, con rettifica del reddito di impresa da euro 41.742,00 a euro 60.242,00.
Nessun elemento, anche indiziario, è stato dedotto per confutare la debenza della somma aggiuntiva di contributi, sulla base del presupposto che fosse stato commesso un errore in sede di approfondimento istruttorio.
9. La ricorrente ha altresì eccepito la prescrizione dei versamenti aggiuntivi richiesti con l'avviso di addebito, siccome risalenti al 2015.
Reputa la Decidente che la censura sia priva di pregio.
Com'è noto, la notificazione dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate ha efficacia interruttiva della prescrizione dei contributi ex art. 2943 c.c., secondo quanto insegna in modo costante la giurisprudenza di legittimità - sul punto si veda Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza n. 17769 dell'8 settembre 2015 (Rv. 637024 -
01), così massimata: In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza dell'art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, l'Agenzia delle entrate svolge, a norma dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi
e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all' sicché ove il CP_1 maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia delle entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell' . Nello stesso senso, si veda più di recente Cass. Civ., Sez. Lav., n. CP_1
18140 del 31 agosto 2020 (Rv. 658644 - 01), che così stabilisce: In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, in forza dell'art. 1 del d.lgs.
n. 462 del 1997, all'esito della unificazione delle procedure di accertamento e riscossione dei contributi e delle imposte sui redditi l'Agenzia delle entrate svolge un'attività di controllo e richiede anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, sicché la notifica dell'avviso di accertamento dei contributi previdenziali compiuto dalla Guardia di Finanza - che, ai sensi dell'art. 33 del
d.P.R. n. 600 del 1973, coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il
11 reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette - costituisce idoneo atto di interruzione della prescrizione anche in favore dell' . CP_1
L'eccezione è rigettata.
10. Infine, in merito all'ultima questione agitata di rideterminazione al ribasso del costo delle prestazioni pubblicitarie acquistate da BF di OG BA, non può sottacersi che la domanda è irricevibile, in quanto non solo del tutto generica, ma anche del tutto priva di riscontri documentali a suffragio, che consentano una migliore determinazione puntuale delle spese da essa sostenute.
Ne discende il rigetto della domanda di parte ricorrente.
11. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (cfr., tra le tante, Cass. Civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
Nella fattispecie, è da dichiararsi soccombente parte ricorrente.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto della modesta difficoltà della controversia, priva di contestazioni in punto di fatto e incentrata su una sola questione in diritto, si applicano i parametri forensi prossimi al minimo di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale, limitatamente alle prime due fasi (studio, euro 465,00 e introduttiva, euro 389,00), atteso che non è stata svolta istruttoria e che non va considerata la fase decisionale, dal momento che i difensori delle parti si limitavano a richiamare le argomentazioni pregresse.
Pertanto, le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 854,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente costituita
12 le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 854,00, CP_1 oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 9 settembre 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
in qualità di titolare della ditta individuale BF Parte_1
SERVICE DI BA IA rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Ravarini e dall'avv. Elena Rossi (entrambe del foro di Brescia)
- RICORRENTE contro
- sede di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Mineo (foro di Brescia)
- RESISTENTE
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria (opposizione avviso di addebito).
All'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti scritti tempestivamente depositati. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (depositato telematicamente in Cancelleria il 12 gennaio 2023) , in qualità della ditta individuale BF SERVICE di Parte_1
, adiva il Tribunale di Brescia - Sezione Lavoro per opporsi Parte_1 all'avviso di addebito n. 322 2022 00030723 55 000 formato dall - sede CP_1 di Brescia in data 24 novembre 2022 e a lei notificato a mezzo P.E.C. in data 5 dicembre 2022, con il quale le si ingiungeva il pagamento della somma di €
7.554,48 a titolo di contributi I.V.S. sul reddito eccedente il minimale per la
Gestione Commercianti, relativi al periodo gennaio - dicembre 2015, oltre a somme aggiuntive, interessi di mora e spese di notifica, sulla base dell'Accertamento Unificato dell'Agenzia delle Entrate per l'anno d'imposta 2015,
n. T9H013502607/2019 del 16 ottobre 2019.
Più precisamente, essa deduceva che:
- in data 24 ottobre 2019 l'opponente aveva ricevuto la notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Brescia dell'avviso di accertamento n. T9H013502607/2019 per IRPEF periodo di imposta 2015
(doc. 1);
- la pretesa si basava sul fatto che l'Agenzia delle Entrate, nel corso di alcuni controlli, aveva ritenuto che:
• le società e erano risultate Controparte_2 Controparte_3 coinvolte in un complesso sistema fraudolento concernente l'emissione di fatture inesistenti;
• B.F. Service nell'anno 2015 aveva avuto rapporti con e CP_2 [...]
in forza di contratti di sponsorizzazione che prevedevano il CP_3 pagamento di un corrispettivo annuo pari ad € 30.000,00, oltre IVA;
• le predette società sottoposte a controllo erano soggettivamente inesistenti e, come tali, impossibilitate a fornire il servizio di cui ai contratti di sponsorizzazione;
• con riferimento alla specifica posizione della ditta BF Service risultava che le prestazioni fossero state effettivamente erogate, come peraltro
2 comprovato dalla documentazione fotografica e contabile offerta dalla ricorrente;
• da asserite e non specificate indagini l'Agenzia delle Entrate riteneva che i corrispettivi medi per contratti pubblicitari come quello sottoscritto da BF
Service fossero pari a € 15.000,00/20.000,00 + I.V.A. e non € 30.000,00
+ I.V.A.;
- per queste ragioni l'Agenzia delle Entrate aveva erroneamente accertato un asserito maggior reddito imponibile a carico della BF Service, un preteso maggior valore della produzione e l'indetraibilità dell'I.V.A., sicché aveva comminato alla ricorrente le relative imposte e sanzioni;
- avverso detto avviso di accertamento OG presentava ricorso alla
Commissione Provinciale di Brescia (doc. 2), la quale con sentenza n.
593/2021 del 24 giugno 2021, depositata in data 21 dicembre 2021 (doc.
3), decideva di respingere il ricorso, compensando le spese di lite tra le parti in causa;
- detta sentenza era tempestivamente impugnata con atto di appello (doc.
4), donde iscrizione del giudizio avente R.G. 1423/2022 avanti alla Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia (doc. 5). assumeva l'illegittimità della pretesa dell'ente convenuto, per diversi Pt_1 ordini di ragioni.
Innanzitutto, eccepiva la violazione dell'art. 24 d. lgs. n. 46/1999, poiché l'avviso di addebito opposto era stato emesso dall'ente previdenziale in pendenza del contenzioso tributario, senza attenderne l'esito.
In secondo luogo, assumeva l'inesistenza del credito.
In terzo luogo, eccepiva la prescrizione dei crediti per decorso del termine quinquennale.
Infine, lamentava la rideterminazione al ribasso dei costi riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate.
La ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
3 in via preliminare: sospendersi l'esecutorietà dell'avviso di debito n.
322.2022.00030723.55.000 notificato in data 05.12.2022 per l'importo di €
7.554,48 stante i gravi motivi e le ragioni sopra esposte;
in via principale e nel merito: dichiarare illegittimo, nullo e/o comunque annullare l'avviso di debito n. 322.2022.00030723.55.000 notificato in data
05.12.2022 per l'importo di € 7.554,48 per i motivi e le ragioni sopra esposte;
in ogni caso: spese di lite rifuse>.
2. Si costituiva in giudizio con memoria depositata su l'1 giugno CP_1 Pt_2
2023, in cui in primo luogo rilevava l'inopponibilità a sé del giudizio intrapreso da avanti alla giustizia tributaria, dal momento che non erano stati notificati Pt_1 all'ente previdenziale il ricorso introduttivo del procedimento di primo grado, né alcun atto del giudizio.
Si sottolineava che, all'esito del processo di primo grado, erano state confermate la fondatezza e la legittimità dell'accertamento fiscale svolto nei confronti della ricorrente, che era idoneo a fondare la pretesa contributiva dell di cui CP_1 all'avviso di addebito opposto.
Era invocato l'art. 1 d. lgs. n. 462/1997, donde rilevanza a ogni effetto di legge di tutti gli atti compiuti dall'Agenzia delle Entrate ai fini della liquidazione e dell'accertamento del reddito di impresa, che costituisce la base imponibile della contribuzione in esame (art. 3 bis d.l. n. 384/1992, convertito in l. n. 438/92).
Inoltre, alla notificazione dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate andava riconosciuta efficacia interruttiva della prescrizione dei contributi ex art. 2943 c.c.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
In via pregiudiziale/preliminare:
- accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine al merito degli accertamenti fiscali, nonché in ordine agli asseriti vizi di legittimità dello stesso;
- nel merito: dichiarare inammissibile e comunque respingere il ricorso avverso
e tutte le domande ivi contenute e, per l'effetto, confermare l'avviso di addebito
4 opposto e dichiarare dovuto il credito ivi indicato, integralmente o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
- in ogni caso: con vittoria delle spese di lite>.
3. Con il decreto di fissazione della prima udienza datato 17 gennaio 2023 era accolta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto, in quanto ricorrevano sia il fumus boni iuris, sia il periculum in mora.
4. Alla prima udienza le parti si riportavano al contenuto degli atti introduttivi e insistevano per la decisione della vertenza.
Indi il Giudice, ritenuta la causa documentale, rinviava per discussione.
Per l'udienza 8 settembre 2025, che era svolta in trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c., entrambe le parti costituite compiegavano tempestivamente note scritte, in cui ribadivano gli argomenti svolti negli atti introduttivi e insistevano per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
5. Stima la Giudice che il ricorso non meriti accoglimento e vada respinto, per le ragioni di cui si dirà.
La presente sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4,
c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
6. Un primo rilievo: l'art. 24 d. lgs. 46/1999 invocato da parte ricorrente è stato abrogato dal d. lgs. n. 33 del 24 marzo 2025, denominato “Testo unico in materia di versamenti e di riscossione”, entrato in vigore il 27 marzo 2025.
Tuttavia, stante la previsione finale dell'art. 243, secondo cui Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026>, resta allo stato invariata la disciplina della materia, regolata dalla normativa preesistente.
7. Ciò posto, osserva la Decidente che la prima doglianza contenuta nel ricorso attiene alla violazione, da parte dell'ente previdenziale convenuto, dell'art. 24 d. lgs. 46/99.
Com'è noto, questa disposizione prescrive al comma 3 che, nell'ipotesi di impugnazione innanzi all'A.G. dell'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo sia eseguita solo in pendenza di provvedimento esecutivo del giudice.
5 Nel caso di specie, soccorre il documento 5 fasc. ricorrente, da cui risulta che il 15 settembre 2022 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia
- Sezione Staccata di Brescia emetteva l'ordinanza collegiale, depositata il 20 settembre 2022, con cui respingeva l'istanza cautelare della ricorrente nel procedimento di appello n. 1423/2022, di impugnazione della sentenza n.
593/2021 del 21 dicembre 2021 della Commissione Tributaria di Brescia, che aveva confermato l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate n.
T9H013502607/2019 emesso nei confronti della ditta individuale BF di Pt_1
[...]
Segnatamente, questo provvedimento amministrativo aveva riconosciuto un maggior reddito, donde originava la pretesa previdenziale per cui è causa.
Si rammenta che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 2 d. lgs.
546/92, 282, 283 e 337 c.p.c., le sentenze emesse nell'ambito del processo tributario sono provvisoriamente esecutive, salvo sospensione disposta - per quanto di interesse in questa sede - dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, che nel caso di specie non vi è stata.
Ne consegue che il vizio lamentato, riferito all'avviso di addebito dell' CP_1 notificato a parte ricorrente il 5 dicembre 2022, non risulta integrato, giacché emesso in presenza di sentenza esecutiva di primo grado.
L'eccezione di nullità e/o annullabilità svolta da è quindi infondata. Pt_1
8. I patroni della ricorrente agitavano l'ulteriore tema dell'inesistenza della pretesa tributaria.
Infatti, lamentavano che l' non avesse svolto alcuna preliminare verifica CP_1
d'ufficio a monte dell'emissione dell'avviso di addebito opposto, onde accertare mancati versamenti di contributi da parte della ditta individuale BF Service di
OG BA per l'anno 2015.
In altri termini, contestavano che l'ente previdenziale avesse assolto l'onere probatorio posto a suo carico e versavano documentazione dimostrativa dell'integrale adempimento dell'obbligo contributivo per l'esercizio 2015 (modelli di versamento F24, doc. 7 fasc. ricorrente).
Ritiene la Giudice che l'obiezione sia destituita di fondamento.
6 Si rammenta che, come anche affermato dalla Suprema Corte, è innegabile il valore probatorio - perlomeno presuntivo - nella valutazione della sussistenza del credito previdenziale connesso al maggior reddito: degli atti di natura fiscale;
delle eventuali statuizioni degli organi tributari competenti;
dell'assenza di specifici elementi prodotti a prova contraria dal contribuente.
Perciò, come si legge in Cass. Civ., Sez. Lav., n. 4564 del 19 febbraio 2021, è infatti parimenti consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui dalla portata presuntiva dell'accertamento tributario deriva la necessità che lo stesso venga resistito dal contribuente che intenda evitarne il consolidamento mediante prova contraria>.
Questa pronuncia si richiama alla precedente sentenza Cass. Civ., Sez. Lav., n.
21541 del 20 agosto 2019 (Rv. 654816 - 01), che ha scandagliato a fondo il tema.
Innanzitutto, riallacciandosi ad altri precedenti (fra le altre, Cass. n. 13463 del
2017 e n. 19640 del 2018), ha affermato che l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate costituisce, anche in riferimento all'obbligazione contributiva, un atto amministrativo di ricognizione del loro avveramento, posto che
l'accertamento interviene dopo che il contribuente ha adempiuto alla propria obbligazione nella misura che egli ritiene dovuta e gli uffici competenti intervengono con un procedimento amministrativo di secondo grado per verificare la correttezza dell'importo pagato>.
Dunque, come già chiarito dalla Corte (v. Cass. n. 17769 del 2015), ai sensi del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, è compito dell'Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione delle imposte, contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, provvedere al controllo formale e sostanziale dei dati in esse contenuti.
Inoltre, l'art. 1 d. lgs. n. 462/1997, emanato in attuazione della legge delega n. 662 del 1996, al fine di attuare l'unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso [art. 3 comma 134, lett. b) l.
n. 662/1996] ha disposto che: Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che ... devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi>.
7 Ciò significa che a partire dalla dichiarazione 1999 (per i redditi 1998), l'Agenzia delle Entrate svolge un'attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi da trasmettere successivamente all' CP_1
In caso di mancato pagamento l'ente previdenziale procede, sulla base dei dati forniti dalla Agenzia delle Entrate, alla iscrizione a ruolo dei contributi totalmente o parzialmente insoluti (ai sensi del d. lgs. n. 462/1997).
Perciò, secondo la Suprema Corte, Si è dunque in presenza di un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale
e tributario in cui gli atti di accertamento disposti dall'Agenzia delle Entrate costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale, rispondendo al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme
a qualunque titolo dovute all' nonché di assicurare l'unitarietà nella CP_1 gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all' CP_4
(cfr. anche d.l. n. 70 del 2011 conv., con modificazioni, in I. n. 106 del 2011, art. 7, comma 2, lett. t)>.
Questa conclusione è conforme alla precedente decisione Cass. n. 8379/2014, in cui si era affermato che in materia di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali (art. 24, comma 3 d. lgs. n. 46/1999) l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle Entrate.
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre statuito, in ordine alla valenza probatoria degli accertamenti tributari (v., fra le tante, Cass. n. 14237/2017), che in tema di accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta, sia all'I.V.A., la legge - rispettivamente art. 39, primo comma d.P.R. n. 600/1973
(richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) e art. 54 d.P.R. n. 633/1972
- dispone che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
Ne consegue che Pertanto, il giudice di merito (tributario od ordinario, nel caso della contribuzione previdenziale), investito della controversia sulla
8 legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto, in motivazione, dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione solo per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli articoli 2727 e ss. e 2697, secondo comma, cod. civ. (v., fra le altre,
Cass. n. 9784 del 2010)>.
Va anche ricordato, per completezza, che in tema di prova per presunzioni, il giudice, posto che deve esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che sì articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile, in sede di legittimità, la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento> (così Cass. n. 9108 del
2012).
In definitiva, la Corte di Cassazione ha ritenuto che dalla portata presuntiva dell'accertamento tributario si desume la necessità che lo stesso venga in qualche
9 modo resistito dal contribuente che intenda, invece, evitare il consolidamento dell'accertamento stesso e ciò può avvenire con qualsiasi mezzo.
In mancanza di tale resistenza di segno negativo offerta dall'obbligato, evidentemente l'atto di accertamento dovrà ritenersi idoneo a rendere definitivo l'avveramento del fatto nello stesso contenuto.
Pertanto, una volta che l' abbia invocato tale accertamento (del quale a CP_1 quanto detto va aggiunto che, diversamente dai verbali ispettivi - frutto ed espressione di attività investigativa - costituisce applicazione di parametri matematici volti a verificare l'esistenza di redditi ulteriori), esso può essere sufficiente a suffragare la pretesa contributiva, ove non resistita da prove di segno contrario.
Facendo applicazione di questi principi al caso di specie, si osserva l'odierna ricorrente non ha in alcun modo contestato l'idoneità degli apprezzamenti posti a base dell'atto di accertamento tributario che ha fondato l'avviso di addebito notificato dall' dal momento che si è limitata a invocare a proprio favore CP_1 la regola di riparto dell'onere probatorio.
Nemmeno va sottaciuto che l'accertamento ha trovato conferma nel giudizio di primo grado avanti al giudice tributario e che, per effetto del diniego di sospensiva in secondo grado, al momento dell'emissione dell'avviso di addebito opposto si era consolidato, con consequenziale riflesso sull'obbligazione contributiva.
Vale rimarcare che la produzione documentale ostesa dalla ricorrente non inficia la bontà delle conclusioni cui perveniva l'Agenzia delle Entrate, siccome nella vicenda che occupa non è imputata a BF Service di OG BA un'omissione contributiva totale o parziale, sulla scorta dell'autoliquidazione dei redditi per l'esercizio 2015 compiuta nella dichiarazione fiscale del 2016; è inconfutabile, invero, che la titolare provvedeva al pagamento dei contributi in misura corrispondente, tempestivamente, ossia negli anni 2015 e 2016, man mano che maturavano le scadenze trimestrali.
Al contrario, con l'avviso di addebito si è richiesto alla donna di sanare un debito riconosciuto solo in epoca successiva, nel 2019, all'esito dell'indagine dell'Agenzia
10 delle Entrate, allorché era accertato un maggior reddito da assoggettare a tassazione ai fini dell'imposta sul reddito e dell'I.R.AP. di euro 18.499,97, con rettifica del reddito di impresa da euro 41.742,00 a euro 60.242,00.
Nessun elemento, anche indiziario, è stato dedotto per confutare la debenza della somma aggiuntiva di contributi, sulla base del presupposto che fosse stato commesso un errore in sede di approfondimento istruttorio.
9. La ricorrente ha altresì eccepito la prescrizione dei versamenti aggiuntivi richiesti con l'avviso di addebito, siccome risalenti al 2015.
Reputa la Decidente che la censura sia priva di pregio.
Com'è noto, la notificazione dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate ha efficacia interruttiva della prescrizione dei contributi ex art. 2943 c.c., secondo quanto insegna in modo costante la giurisprudenza di legittimità - sul punto si veda Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza n. 17769 dell'8 settembre 2015 (Rv. 637024 -
01), così massimata: In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza dell'art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, l'Agenzia delle entrate svolge, a norma dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi
e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all' sicché ove il CP_1 maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia delle entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell' . Nello stesso senso, si veda più di recente Cass. Civ., Sez. Lav., n. CP_1
18140 del 31 agosto 2020 (Rv. 658644 - 01), che così stabilisce: In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, in forza dell'art. 1 del d.lgs.
n. 462 del 1997, all'esito della unificazione delle procedure di accertamento e riscossione dei contributi e delle imposte sui redditi l'Agenzia delle entrate svolge un'attività di controllo e richiede anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, sicché la notifica dell'avviso di accertamento dei contributi previdenziali compiuto dalla Guardia di Finanza - che, ai sensi dell'art. 33 del
d.P.R. n. 600 del 1973, coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il
11 reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette - costituisce idoneo atto di interruzione della prescrizione anche in favore dell' . CP_1
L'eccezione è rigettata.
10. Infine, in merito all'ultima questione agitata di rideterminazione al ribasso del costo delle prestazioni pubblicitarie acquistate da BF di OG BA, non può sottacersi che la domanda è irricevibile, in quanto non solo del tutto generica, ma anche del tutto priva di riscontri documentali a suffragio, che consentano una migliore determinazione puntuale delle spese da essa sostenute.
Ne discende il rigetto della domanda di parte ricorrente.
11. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (cfr., tra le tante, Cass. Civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
Nella fattispecie, è da dichiararsi soccombente parte ricorrente.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto della modesta difficoltà della controversia, priva di contestazioni in punto di fatto e incentrata su una sola questione in diritto, si applicano i parametri forensi prossimi al minimo di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale, limitatamente alle prime due fasi (studio, euro 465,00 e introduttiva, euro 389,00), atteso che non è stata svolta istruttoria e che non va considerata la fase decisionale, dal momento che i difensori delle parti si limitavano a richiamare le argomentazioni pregresse.
Pertanto, le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 854,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente costituita
12 le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 854,00, CP_1 oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 9 settembre 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
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