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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/11/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1632/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. EO PU ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al R.G. n. 1632/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. FALCONE ALESSANDRO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall'Avv. SPAGNOLI FERRUCCIO e dall'Avv. CIANFANELLI CHIARA
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente rileva di aver prestato lavoro domestico, con differenti gradi di mansioni e inquadramento dal 1° aprile 1997 al marzo 2022, alle dipendenze della resistente, senza formale assunzione.
pagina 1 di 7 Sostiene, inoltre, la sig.ra di aver percepito, nel corso Pt_1
degli anni, una retribuzione congrua per il lavoro svolto, ma nessun importo a titolo di compensi differiti.
In conseguenza dell'accoglimento delle relative domande di accertamento chiedeva al giudice di «Accertare e dichiarare che la sig.ra ha prestato attività lavorativa a favore della Parte_1
sig.ra in qualità di colf/badante/collaboratrice Controparte_1
domestica, con le modalità indicate in parte narrativa dall'aprile
1997 al marzo 2022 o per un diverso periodo che risulterà accertato in corso di causa, e per l'effetto: - condannare la sig.ra CP_1
(C.F.: ) nata a [...] il [...] al
[...] C.F._2
pagamento in favore della ricorrente, per tutti i titoli dedotti in parte narrativa ed indicati nel conteggio allegato, dell'importo lordo complessivo di €. 24.787,43 o il diverso importo, maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre rivalutazione e interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo».
Si costituiva la sig.ra , contestando in via di fatto CP_2
e diritto la domanda, rilevando, nel merito, come nessun rapporto di lavoro subordinato sarebbe intercorso tra le parti, che, in realtà, la ricorrente avrebbe prestato il suo aiuto come amica della ricorrente e, al più, come collaboratrice autonoma, titolare di impresa individuale.
Il ricorso non è stato accolto sulla base delle seguenti considerazioni:
1. Nel merito, al fine di valutare la natura subordinata di una prestazione lavorativa, il nucleo principale risiede sempre nell'accertamento della sussistenza di poteri direttivi della parte datoriale e del corrispondente obbligo conformativo del prestatore di lavoro, in quanto, comunque, questo profilo, resta sempre il preminente indice per verificare la natura di un rapporto lavorativo
(cfr., Tribunale Brescia, sez. lav., 05/05/2022, n. 283: «Elementi caratterizzanti del vincolo di subordinazione sono l'assoggettamento pagina 2 di 7 del lavoratore al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, nonché l'esercizio da parte di questi dei poteri di vigilanza e controllo sull'esecuzione delle prestazioni lavorative. In via subordinata rispetto a tali elementi vanno poi menzionati ulteriori indici sussidiari, quali la continuità delle prestazioni, l'osservanza di un orario determinato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo del datore di lavoro»).
A seconda delle caratteristiche specifiche e concrete, poi, intervengono ulteriori indici di subordinazione, capaci, come tali, di rafforzare il quadro probatorio o di definirlo in modo completo, nel caso in cui, ad esempio, le direttive del datore non abbiano una necessaria continuità durante lo svolgimento delle prestazioni
(cfr., Cassazione civile sez. lav., 13/10/2022, n.29973: «Ai fini della qualificazione in termini di autonomia o di subordinazione dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio lavoratore di una società cooperativa stabilisca con la propria adesione o successivamente, il nomen iuris attribuito in linea generale ed astratta nel regolamento di organizzazione e la peculiarità del rapporto mutualistico connesso a quello di lavoro, pur configurandosi quali elementi necessari di valutazione, non rivestono portata dirimente, dovendosi piuttosto dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro;
al riguardo, quando la prestazione lavorativa sia estremamente elementare e ripetitiva, così che l'assoggettamento del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel contesto, significativo, è possibile dare rilievo ad elementi sussidiari (ad es. modalità di erogazione del compenso, orario di lavoro, presenza di una sia pure minima organizzazione e l'assunzione di un rischio di impresa), da valutarsi nella loro vicendevole interazione»).
pagina 3 di 7 2. Considerando, allora, che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, a dimostrazione dei caratteri propri della subordinazione che deve essere fornita in maniera estremamente rigida (cfr., ad esempio, Tribunale, Catania, sez. lav., 06/11/2019, n. 4846: «Con riferimento alla prova della subordinazione, requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo, è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Tale potere deve manifestarsi -sia pure con differente graduazione in dipendenza della peculiarità concreta della tipologia mansionistica- nell'emanazione di ordini specifici (potendo le direttive generali connotare anche la collaborazione autonoma nell'impresa altrui), oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione della prestazione lavorative, anche al fine dell'eventuale esercizio del potere disciplinare. Al fine della distinzione tra lavoro subordinato e autonoma collaborazione assumono invece carattere meramente sussidiario e non decisivo altri indici fattuali, quali la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro, la cadenza fissa della retribuzione», nonché
Tribunale Genova, sez. V, 03/03/2009, n. 69: «Il fondamentale principio di carattere generale di cui all'art. 2697 c.c., secondo il quale è onere di colui che intende far valere in giudizio un diritto provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento, non subisce deroga in materia di controversie di lavoro, laddove è onere del lavoratore che agisca in giudizio per il soddisfacimento dei crediti di lavoro conseguenti alla dedotta natura subordinata della prestazione fornire la prova, seria e rigorosa, della sussistenza di tutti gli elementi necessari a far qualificare il rapporto come subordinato, nonché del superamento del normale orario di lavoro al fine di ottenere il pagamento del relativo compenso. Alla stregua di tale principio, nella specie il giudice del lavoro ha rigettato la pagina 4 di 7 domanda proposta dal lavoratore, diretta a ottenere l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato, nonché le maggiorazioni retributive dovute per l'insufficienza del trattamento economico ricevuto, ritenendo insufficiente, all'assolvimento dell'onere probatorio suddetto, le scarne, generiche e tutt'altro che favorevoli deposizioni testimoniali assunte in istruttoria») e può essere apprezzata in maniera maggiormente ampia e meno stringente, considerando che proprio la subordinazione, per le mansioni di ordine, risulta la caratterizzazione principale nel panorama lavorativo.
Ma, nel caso di specie, se le allegazioni appaiono appena sufficienti per sostenere la domanda, non vi sono prove specifiche e circostanziate che permettano di ritenere fondata la domanda.
3. Infatti, l'unico testimone che, in qualche modo, è stato capace di riferire su fatti specifici, non ha dichiarato nulla sui primi quattro anni del preteso rapporto di lavoro, mentre, per il resto, ha esposto fatti episodici e non circostanziati, in quanto, da un lato ha confermato un rapporto amicale tra le parti, dall'altro non ha certo permesso di dimostrare la quantità di ore lavorate (cfr., teste – ud. 26.5.2025: «Queste mie visite periodiche sono Tes_1
iniziate a partire dal 2001 dopo la morte della mia mamma perché prima ero impegnata. Nel 2001 ho conosciuto la SI perché Pt_1
si occupava della SI . Andava da lei più o meno due o CP_1
tre volte a settimana. Io quando andavo a trovare la mia amica, di solito il giovedì o il mercoledì pomeriggio, la trovavo lì. So che si occupava di perché trovavo sempre quest'ultima ben CP_1
pulita e ordinata. Premetto che non era autosufficiente. CP_1
All'inizio nel 2001 era più attiva ma poi man mano ha cominciato a perdere di autonomia. La era molto presente e la Pt_1 CP_1
chiamava “il mio angelo” e ho avuto l'impressione che la si Pt_1
sia presa cura della mia amica come se fosse un suo familiare. La
quindi si occupava non solo della pulizia della casa ma anche Pt_1
pagina 5 di 7 della cura della persona. Si occupava addirittura di tagliarle i capelli e di farle la pedicure»).
Vi è, dunque, un generico riferimento a due o tre giornate
(peraltro, in parte contrastando con le allegazioni), ma senza precisa specificazione in quanto la stessa testimone dichiara di esseri recata una volta alla settimana, o una volta ogni dieci giorni, con la conseguenza che l'indicazione pare più un sentito dire, che una diretta conoscenza del fatto.
Non vi è alcuna precisazione di orari di lavoro e, soltanto genericamente delle mansioni svolte.
In questo contesto, poi, deve rilevarsi come le pretese ore svolte in favore di un terzo soggetto, non parte del presente giudizio, si presentano come non imputabili all'odierna resistente, in difetto di una prova (del tutto mancante) dell'ordine e direttiva datoriale circa l'effettuazione di prestazioni in favore del fratello della resistente.
Ancora, è pacifico, provato per testimoni (cfr., testi Tes_2
e – ud. 26.5.2025) e documentato (cfr., doc. 1, 2 e 3, Tes_3
fasc. resistente) che la resistente sia stata ricoverata alla metà del 2021, con presa in carico dei servizi, circostanza che rende inverosimile la ricostruzione operata dalla ricorrente (peraltro non dimostrata).
Dalle considerazioni svolte, le prestazioni della ricorrente
(che senza dubbio per un periodo vi sono state), in difetto di durata, quantità e qualità, non possono farsi rientrare nell'accertamento della subordinazione, anche perché, da un lato, la stessa ricorrente a decorrere dal 2010 risulta titolare di una impresa individuale di pulizie e, da un altro lato, anche INPS, interessato della vicenda, dopo un primo accoglimento sulla base delle dichiarazioni della ricorrente e una prima istruttoria, ha ritenuto non sussistenti gli estremi del rapporto di lavoro subordinato (cfr., doc. 6, 7 e 8, fasc. resistente).
pagina 6 di 7 Il ricorso, dunque, non può trovare accoglimento.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) respinge il ricorso;
B) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 3.550,00 oltre spese generali, IVA e
CAP, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, over richiesta in atti.
Firenze, il 14/11/2025
Il Giudice
EO PU
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. EO PU ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al R.G. n. 1632/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. FALCONE ALESSANDRO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall'Avv. SPAGNOLI FERRUCCIO e dall'Avv. CIANFANELLI CHIARA
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente rileva di aver prestato lavoro domestico, con differenti gradi di mansioni e inquadramento dal 1° aprile 1997 al marzo 2022, alle dipendenze della resistente, senza formale assunzione.
pagina 1 di 7 Sostiene, inoltre, la sig.ra di aver percepito, nel corso Pt_1
degli anni, una retribuzione congrua per il lavoro svolto, ma nessun importo a titolo di compensi differiti.
In conseguenza dell'accoglimento delle relative domande di accertamento chiedeva al giudice di «Accertare e dichiarare che la sig.ra ha prestato attività lavorativa a favore della Parte_1
sig.ra in qualità di colf/badante/collaboratrice Controparte_1
domestica, con le modalità indicate in parte narrativa dall'aprile
1997 al marzo 2022 o per un diverso periodo che risulterà accertato in corso di causa, e per l'effetto: - condannare la sig.ra CP_1
(C.F.: ) nata a [...] il [...] al
[...] C.F._2
pagamento in favore della ricorrente, per tutti i titoli dedotti in parte narrativa ed indicati nel conteggio allegato, dell'importo lordo complessivo di €. 24.787,43 o il diverso importo, maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre rivalutazione e interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo».
Si costituiva la sig.ra , contestando in via di fatto CP_2
e diritto la domanda, rilevando, nel merito, come nessun rapporto di lavoro subordinato sarebbe intercorso tra le parti, che, in realtà, la ricorrente avrebbe prestato il suo aiuto come amica della ricorrente e, al più, come collaboratrice autonoma, titolare di impresa individuale.
Il ricorso non è stato accolto sulla base delle seguenti considerazioni:
1. Nel merito, al fine di valutare la natura subordinata di una prestazione lavorativa, il nucleo principale risiede sempre nell'accertamento della sussistenza di poteri direttivi della parte datoriale e del corrispondente obbligo conformativo del prestatore di lavoro, in quanto, comunque, questo profilo, resta sempre il preminente indice per verificare la natura di un rapporto lavorativo
(cfr., Tribunale Brescia, sez. lav., 05/05/2022, n. 283: «Elementi caratterizzanti del vincolo di subordinazione sono l'assoggettamento pagina 2 di 7 del lavoratore al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, nonché l'esercizio da parte di questi dei poteri di vigilanza e controllo sull'esecuzione delle prestazioni lavorative. In via subordinata rispetto a tali elementi vanno poi menzionati ulteriori indici sussidiari, quali la continuità delle prestazioni, l'osservanza di un orario determinato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo del datore di lavoro»).
A seconda delle caratteristiche specifiche e concrete, poi, intervengono ulteriori indici di subordinazione, capaci, come tali, di rafforzare il quadro probatorio o di definirlo in modo completo, nel caso in cui, ad esempio, le direttive del datore non abbiano una necessaria continuità durante lo svolgimento delle prestazioni
(cfr., Cassazione civile sez. lav., 13/10/2022, n.29973: «Ai fini della qualificazione in termini di autonomia o di subordinazione dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio lavoratore di una società cooperativa stabilisca con la propria adesione o successivamente, il nomen iuris attribuito in linea generale ed astratta nel regolamento di organizzazione e la peculiarità del rapporto mutualistico connesso a quello di lavoro, pur configurandosi quali elementi necessari di valutazione, non rivestono portata dirimente, dovendosi piuttosto dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro;
al riguardo, quando la prestazione lavorativa sia estremamente elementare e ripetitiva, così che l'assoggettamento del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel contesto, significativo, è possibile dare rilievo ad elementi sussidiari (ad es. modalità di erogazione del compenso, orario di lavoro, presenza di una sia pure minima organizzazione e l'assunzione di un rischio di impresa), da valutarsi nella loro vicendevole interazione»).
pagina 3 di 7 2. Considerando, allora, che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, a dimostrazione dei caratteri propri della subordinazione che deve essere fornita in maniera estremamente rigida (cfr., ad esempio, Tribunale, Catania, sez. lav., 06/11/2019, n. 4846: «Con riferimento alla prova della subordinazione, requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo, è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Tale potere deve manifestarsi -sia pure con differente graduazione in dipendenza della peculiarità concreta della tipologia mansionistica- nell'emanazione di ordini specifici (potendo le direttive generali connotare anche la collaborazione autonoma nell'impresa altrui), oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione della prestazione lavorative, anche al fine dell'eventuale esercizio del potere disciplinare. Al fine della distinzione tra lavoro subordinato e autonoma collaborazione assumono invece carattere meramente sussidiario e non decisivo altri indici fattuali, quali la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro, la cadenza fissa della retribuzione», nonché
Tribunale Genova, sez. V, 03/03/2009, n. 69: «Il fondamentale principio di carattere generale di cui all'art. 2697 c.c., secondo il quale è onere di colui che intende far valere in giudizio un diritto provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento, non subisce deroga in materia di controversie di lavoro, laddove è onere del lavoratore che agisca in giudizio per il soddisfacimento dei crediti di lavoro conseguenti alla dedotta natura subordinata della prestazione fornire la prova, seria e rigorosa, della sussistenza di tutti gli elementi necessari a far qualificare il rapporto come subordinato, nonché del superamento del normale orario di lavoro al fine di ottenere il pagamento del relativo compenso. Alla stregua di tale principio, nella specie il giudice del lavoro ha rigettato la pagina 4 di 7 domanda proposta dal lavoratore, diretta a ottenere l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato, nonché le maggiorazioni retributive dovute per l'insufficienza del trattamento economico ricevuto, ritenendo insufficiente, all'assolvimento dell'onere probatorio suddetto, le scarne, generiche e tutt'altro che favorevoli deposizioni testimoniali assunte in istruttoria») e può essere apprezzata in maniera maggiormente ampia e meno stringente, considerando che proprio la subordinazione, per le mansioni di ordine, risulta la caratterizzazione principale nel panorama lavorativo.
Ma, nel caso di specie, se le allegazioni appaiono appena sufficienti per sostenere la domanda, non vi sono prove specifiche e circostanziate che permettano di ritenere fondata la domanda.
3. Infatti, l'unico testimone che, in qualche modo, è stato capace di riferire su fatti specifici, non ha dichiarato nulla sui primi quattro anni del preteso rapporto di lavoro, mentre, per il resto, ha esposto fatti episodici e non circostanziati, in quanto, da un lato ha confermato un rapporto amicale tra le parti, dall'altro non ha certo permesso di dimostrare la quantità di ore lavorate (cfr., teste – ud. 26.5.2025: «Queste mie visite periodiche sono Tes_1
iniziate a partire dal 2001 dopo la morte della mia mamma perché prima ero impegnata. Nel 2001 ho conosciuto la SI perché Pt_1
si occupava della SI . Andava da lei più o meno due o CP_1
tre volte a settimana. Io quando andavo a trovare la mia amica, di solito il giovedì o il mercoledì pomeriggio, la trovavo lì. So che si occupava di perché trovavo sempre quest'ultima ben CP_1
pulita e ordinata. Premetto che non era autosufficiente. CP_1
All'inizio nel 2001 era più attiva ma poi man mano ha cominciato a perdere di autonomia. La era molto presente e la Pt_1 CP_1
chiamava “il mio angelo” e ho avuto l'impressione che la si Pt_1
sia presa cura della mia amica come se fosse un suo familiare. La
quindi si occupava non solo della pulizia della casa ma anche Pt_1
pagina 5 di 7 della cura della persona. Si occupava addirittura di tagliarle i capelli e di farle la pedicure»).
Vi è, dunque, un generico riferimento a due o tre giornate
(peraltro, in parte contrastando con le allegazioni), ma senza precisa specificazione in quanto la stessa testimone dichiara di esseri recata una volta alla settimana, o una volta ogni dieci giorni, con la conseguenza che l'indicazione pare più un sentito dire, che una diretta conoscenza del fatto.
Non vi è alcuna precisazione di orari di lavoro e, soltanto genericamente delle mansioni svolte.
In questo contesto, poi, deve rilevarsi come le pretese ore svolte in favore di un terzo soggetto, non parte del presente giudizio, si presentano come non imputabili all'odierna resistente, in difetto di una prova (del tutto mancante) dell'ordine e direttiva datoriale circa l'effettuazione di prestazioni in favore del fratello della resistente.
Ancora, è pacifico, provato per testimoni (cfr., testi Tes_2
e – ud. 26.5.2025) e documentato (cfr., doc. 1, 2 e 3, Tes_3
fasc. resistente) che la resistente sia stata ricoverata alla metà del 2021, con presa in carico dei servizi, circostanza che rende inverosimile la ricostruzione operata dalla ricorrente (peraltro non dimostrata).
Dalle considerazioni svolte, le prestazioni della ricorrente
(che senza dubbio per un periodo vi sono state), in difetto di durata, quantità e qualità, non possono farsi rientrare nell'accertamento della subordinazione, anche perché, da un lato, la stessa ricorrente a decorrere dal 2010 risulta titolare di una impresa individuale di pulizie e, da un altro lato, anche INPS, interessato della vicenda, dopo un primo accoglimento sulla base delle dichiarazioni della ricorrente e una prima istruttoria, ha ritenuto non sussistenti gli estremi del rapporto di lavoro subordinato (cfr., doc. 6, 7 e 8, fasc. resistente).
pagina 6 di 7 Il ricorso, dunque, non può trovare accoglimento.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) respinge il ricorso;
B) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 3.550,00 oltre spese generali, IVA e
CAP, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, over richiesta in atti.
Firenze, il 14/11/2025
Il Giudice
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