Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/06/2025, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 9675/2024 promossa da:
ass. avv.ti WALTER MICELI, FABIO GANCI, NICOLA ZAMPIERI Parte_1
e GIOVANNI RINALDI
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
ass. ex art. 417 bis c.p.c. dai dott. Controparte_1
TECLA RIVERSO e ANGELO MAURIZIO RAGUSA
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1. la ricorrente in epigrafe indicata ha evocato in giudizio il Controparte_1
e - premesso di lavorare con decorrenza dal 1 settembre 2018 alle dipendenze
[...]
dell'amministrazione convenuta in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in qualità di educatrice in servizio, presso il Convitto Nazionale Umberto I di
Torino - ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado istituita dalla l. n. 107/2015 per l'importo di € 500,00 per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024 per la complessiva somma di € 2.000; si è costituito in giudizio il convenuto chiedendo il rigetto della domanda proposta CP_1
dalla ricorrente in quanto infondata;
2. parte ricorrente ha sostenuto l'erroneità dell'interpretazione ministeriale dell'art. 1, comma
121 della l.n. 107/2015 volta a circoscrivere l'ambito di applicazione della norma al solo personale docente, in quanto in contrasto con il principio di equivalenza delle funzioni di educatore con quelle di docente sancito dalla normativa di settore e dalla disciplina contrattuale;
3.
l'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 che prevede: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_2
unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”; il successivo comma 122 il quale stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Controparte_3
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo
è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_3 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”; l'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2015, recante le
“Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, il quale prevede che: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che é nominativa, personale e con trasferibile.
4. La Carta é assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma
1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della
Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del CP_4 rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”; come affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 32.104/2022, il personale educativo, nonostante sia impegnato in funzioni differenti rispetto a quelle propriamente didattiche e di istruzione, tipiche del personale docente, nondimeno "ne partecipa i contenuti sul piano della formazione istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente;
la S.C. è giunta a tale conclusione sulla base della lettura coordinata delle disposizioni di legge e del C.C.N.L. di categoria di seguito riportate;
l'articolo 395 del dlgs 297/1994, rubricato "funzione docente", che, prevedendo che «La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità», consente di assimilare il personale docente e quello educativo sul piano funzionale;
l'art. 25 del c.c.n.l. Comparto Scuola 2016-2018, che include il personale educativo nell'area professionale del personale docente, stabilendo: " «1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili»;
l'articolo 127 del sopra richiamato contratto collettivo che prevede: " 1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive»; il successivo articolo 127 a mente del quale: " 1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento»;
l'articolo 129 del C.C.N.L., infine, il quale conferma che anche sul personale educativo grava un preciso obbligo formativo, stabilendo che rientra nell'attività funzionale all'attività educativa "la partecipazione di iniziative di formazione di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa";
4. tenuto conto della ratio dell'introduzione del beneficio della carta docenti, è ingiustificata una differenziazione di trattamento tra personale docente e personale educativo, trattandosi di figure professionali soggette a precisi oneri formativi, che giustificano l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio;
5. la Cassazione, nella già richiamata sentenza n. 32.104/2022, ha sostenuto che il disposto dell'articolo 398 del dlgs 297/1994 non supporta la tesi del ministero convenuto in ordine alla distinzione dei due profili professionali, in quanto nel comma 2 di tale disposizione si specifica chiaramente che al personale educativo «si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari», il che conferma l'equiparazione tra le due categorie in considerazione della complementarietà delle rispettive funzioni;
6. in conclusione, la carta docenti, anche alla luce della disposizione sopra richiamata, non può che essere attribuita anche agli appartenenti al ruolo degli educatori;
7. per tutto quanto sin qui esposto, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente “ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015”, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti;
8. il , pertanto, deve essere condannato ad accreditare Controparte_1
sulla carta docenti in favore della ricorrente l'importo di euro 500 per gli anni scolastici
2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024;
9. le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto dell'unicità della questione trattata, con la richiesta distrazione in favore dei procuratori antistatari;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.: accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente, con riferimento agli anni scolastici
2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
condanna il ad accreditare in favore della ricorrente Controparte_1
sulla carta elettronica del docente l'importo di euro 500,00 con riferimento a ciascuno dei sopraddetti anni scolastici;
condanna il alla rifusione delle spese di lite che Controparte_1
liquida in euro 1030,00, oltre spese forfettarie al 15%, iva, cpa, contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Torino, 12/06/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI