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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/08/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. 296/2025 P.U.CCI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE V - CONCORSUALE
Il Tribunale composto dai sig.ri Magistrati:
Dott.ssa Maria Novella Legnaioli Presidente
Dott.ssa Rosa Selvarolo Giudice
Dott. Cristian Soscia Giudice rel.
Ha pronunciato in Camera di Consiglio, la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 296/2025 per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in proprio della società con sede legale in Scandicci (FI), Via di Porto n. CP_1
2/a – 2/b.
Con istanza depositata il 4.8.2025 la società in epigrafe, rilevando di non essere in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, ha chiesto in proprio l'apertura della liquidazione giudiziale.
*******
Deve procedersi alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in proprio della
CP_1
Premesso che:
- nel vigore della legge fallimentare, l'istanza di fallimento in proprio doveva essere presentata dall'organo dotato di rappresentanza legale «senza necessità della preventiva
autorizzazione dell'assemblea o dei soci, non trattandosi di un atto negoziale né di un atto di
1 straordinaria amministrazione, ma di una dichiarazione di scienza, peraltro doverosa, in quanto
l'omissione risulta penalmente sanzionata» (Cass., sent. n. 19983/2009)
- tale orientamento può essere confermato anche nel caso di apertura di liquidazione giudiziale;
- nel caso di specie l'istanza è stata presentata dalla sig.ra legale Parte_1
rappresentante della società.
Venendo al merito, sono accertati in primo luogo:
− la natura di impresa commerciale della società, avente ad oggetto l'attività di produzione e lavorazione di calzature, borse, valigie, cinture e cappelli.
− il superamento del limite stabilito dall'art. 49, ultimo comma C.C.I., tenuto conto della sussistenza di debiti verso dipendenti per 57.328,20;
− il superamento delle soglie dimensionali negli esercizi rilevanti.
Quanto alla sussistenza del presupposto dello stato d'insolvenza, secondo il prevalente orientamento della dottrina e della giurisprudenza, la valutazione dello stesso va compiuta in modo oggettivo (attraverso una molteplicità di fatti esteriori idonei a dimostrare l'incapacità
dell'imprenditore a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), indipendentemente dall'accertamento delle cause e dell'imputabilità delle stesse all'imprenditore (Cass. SS.UU., sent.
n. 115/2001, Cass., sent. n. 4789/2005).
Come è noto, ai fini della configurazione dell'insolvenza l'imprenditore deve trovarsi nella situazione di non essere “più in grado” di soddisfare le proprie obbligazioni, e cioè
nell'impossibilità di ottemperare agli obblighi negozialmente assunti e di estinguere i rapporti obbligatori in corso;
l'impotenza così delineata deve impedire il soddisfacimento delle obbligazioni in maniera “regolare”, ossia tale da permanere per un apprezzabile periodo di tempo e, quindi,
strutturalmente e non temporaneamente, viceversa non ravvisandosi insolvenza laddove la situazione di impotenza patrimoniale sia solo transitoria.
Nel caso di specie, dell'impossibilità di far fronte alla situazione debitoria sono indice l'interruzione dell'attività produttiva a seguito del recesso del contratto di subfornitura con il proprio committente e il conseguente licenziamento di tutti i dipendenti, la sussistenza di decreti ingiuntivi e di pignoramenti in danno della società (docc.
5-6 ricorso), una perdita di esercizio al
31.7.2025 pari a € 81.477,24.
2 Alla luce di tali circostanze è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per conto desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni e di soddisfare integralmente il ceto creditorio.
Ricorrono pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa in epigrafe.
Quanto alla richiesta di applicazione delle misure protettive, la stessa è assorbita.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 E 121, C.C.I.,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di con sede legale in Scandicci CP_1
(FI), Via di Porto n. 2/a – 2/b, n. REA FI – 625047, P.IVA e, per l'effetto: P.IVA_1
nomina
giudice delegato il dott. Cristian Soscia e curatore il dott. , che alla luce Persona_1
dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130
u.c., CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la
3 documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce
il giorno 8 gennaio 2026, ore 11,00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società
sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria,
saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà
altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115;
dispone
4 che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale,
comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 7 agosto 2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Cristian Soscia Maria Novella Legnaioli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE V - CONCORSUALE
Il Tribunale composto dai sig.ri Magistrati:
Dott.ssa Maria Novella Legnaioli Presidente
Dott.ssa Rosa Selvarolo Giudice
Dott. Cristian Soscia Giudice rel.
Ha pronunciato in Camera di Consiglio, la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 296/2025 per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in proprio della società con sede legale in Scandicci (FI), Via di Porto n. CP_1
2/a – 2/b.
Con istanza depositata il 4.8.2025 la società in epigrafe, rilevando di non essere in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, ha chiesto in proprio l'apertura della liquidazione giudiziale.
*******
Deve procedersi alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in proprio della
CP_1
Premesso che:
- nel vigore della legge fallimentare, l'istanza di fallimento in proprio doveva essere presentata dall'organo dotato di rappresentanza legale «senza necessità della preventiva
autorizzazione dell'assemblea o dei soci, non trattandosi di un atto negoziale né di un atto di
1 straordinaria amministrazione, ma di una dichiarazione di scienza, peraltro doverosa, in quanto
l'omissione risulta penalmente sanzionata» (Cass., sent. n. 19983/2009)
- tale orientamento può essere confermato anche nel caso di apertura di liquidazione giudiziale;
- nel caso di specie l'istanza è stata presentata dalla sig.ra legale Parte_1
rappresentante della società.
Venendo al merito, sono accertati in primo luogo:
− la natura di impresa commerciale della società, avente ad oggetto l'attività di produzione e lavorazione di calzature, borse, valigie, cinture e cappelli.
− il superamento del limite stabilito dall'art. 49, ultimo comma C.C.I., tenuto conto della sussistenza di debiti verso dipendenti per 57.328,20;
− il superamento delle soglie dimensionali negli esercizi rilevanti.
Quanto alla sussistenza del presupposto dello stato d'insolvenza, secondo il prevalente orientamento della dottrina e della giurisprudenza, la valutazione dello stesso va compiuta in modo oggettivo (attraverso una molteplicità di fatti esteriori idonei a dimostrare l'incapacità
dell'imprenditore a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), indipendentemente dall'accertamento delle cause e dell'imputabilità delle stesse all'imprenditore (Cass. SS.UU., sent.
n. 115/2001, Cass., sent. n. 4789/2005).
Come è noto, ai fini della configurazione dell'insolvenza l'imprenditore deve trovarsi nella situazione di non essere “più in grado” di soddisfare le proprie obbligazioni, e cioè
nell'impossibilità di ottemperare agli obblighi negozialmente assunti e di estinguere i rapporti obbligatori in corso;
l'impotenza così delineata deve impedire il soddisfacimento delle obbligazioni in maniera “regolare”, ossia tale da permanere per un apprezzabile periodo di tempo e, quindi,
strutturalmente e non temporaneamente, viceversa non ravvisandosi insolvenza laddove la situazione di impotenza patrimoniale sia solo transitoria.
Nel caso di specie, dell'impossibilità di far fronte alla situazione debitoria sono indice l'interruzione dell'attività produttiva a seguito del recesso del contratto di subfornitura con il proprio committente e il conseguente licenziamento di tutti i dipendenti, la sussistenza di decreti ingiuntivi e di pignoramenti in danno della società (docc.
5-6 ricorso), una perdita di esercizio al
31.7.2025 pari a € 81.477,24.
2 Alla luce di tali circostanze è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per conto desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni e di soddisfare integralmente il ceto creditorio.
Ricorrono pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa in epigrafe.
Quanto alla richiesta di applicazione delle misure protettive, la stessa è assorbita.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 E 121, C.C.I.,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di con sede legale in Scandicci CP_1
(FI), Via di Porto n. 2/a – 2/b, n. REA FI – 625047, P.IVA e, per l'effetto: P.IVA_1
nomina
giudice delegato il dott. Cristian Soscia e curatore il dott. , che alla luce Persona_1
dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130
u.c., CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la
3 documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce
il giorno 8 gennaio 2026, ore 11,00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società
sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria,
saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà
altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115;
dispone
4 che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale,
comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 7 agosto 2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Cristian Soscia Maria Novella Legnaioli
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