Art. 1. Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Venezia, il contratto collettivo integrativo 30 marzo 1960, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso di olii e vini, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso di olii e vini della provincia di Venezia.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Venezia, il contratto collettivo integrativo 30 marzo 1960, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso di olii e vini, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso di olii e vini della provincia di Venezia.