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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/09/2025, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2372/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
Dott.ssa Nicole Cefis Giudice relatore ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 ter, 337 quinquies c.c., relativo alle minori (nata il Per_1
25/09/2011) e (nata il [...]) , iscritto al numero 2372 del Ruolo Per_2 Per_3
Generale per l'anno 2024, promosso da:
nata a [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Angela Sidoni che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in Sassari, presso lo studio degli avv.ti Gerardo Pileci e Andrea Angius, che lo rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente per procura speciale in atti,
Resistente
1 Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica
Intervenuto per legge
****
Nel procedimento promosso ai sensi dell'art. 337 ter e quinquies del codice civile per la regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulle minori (nata Per_1
il 25/09/2011) e (nata il [...]) , riconosciute da entrambi i genitori. Per_2 Per_3
L'udienza è stata trattata in forma scritta senza comparizione personale delle parti.
I genitori hanno raggiunto un accordo, il cui contenuto, conforme agli interessi delle minori,
viene recepito dal Tribunale e riportato nella parte dispositiva della sentenza.
Le conclusioni conformi rassegnate dalle parti, realizzano i motivi previsti dall'art. 92 del c.p.c.
per la compensazione delle spese di questo procedimento.
Per questi motivi
Il Tribunale
così dispone:
1. affida le figlie minori e congiuntamente a entrambi i genitori, Per_1 Persona_4
con collocazione delle stesse presso il domicilio della madre;
2. dispone che le future decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2 3. il Sig. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, in ossequio al Controparte_1
diritto alla bigenitorialità e nel preminente diritto ed interesse delle figlie, avrà la facoltà
di tenere con sé e a settimane alterne, dalle ore 17,30 del venerdì alle ore Per_1 Per_2
17,30 della domenica;
4. fatto salvo quanto al punto 3), il padre potrà vedere le bambine nei giorni infrasettimanali,
quando vorrà e potrà, compatibilmente con le esigenze di studio e ricreative delle minori e previo accordo con l'altro genitore;
5. per quanto concerne le festività natalizie, il padre avrà la facoltà di trascorrere con le figlie,
alternativamente per ogni annualità, una settimana a Natale ed una settimana a
Capodanno;
6. relativamente alle vacanze pasquali, il padre avrà la facoltà di trascorrere con le figlie
Pasqua e Pasquetta, in modo che e possano trascorrere alternativamente Per_1 Per_2
un anno la Pasqua e la pasquetta con la madre e l'anno successivo con il padre;
7. in ordine alle vacanze estive, il sig. avrà la facoltà di trascorrere con le figlie Per_3
almeno 15 giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre,
entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del padre.
Per l'appunto, i genitori dovranno fornire, reciprocamente, l'indirizzo delle località di vacanza dove eventualmente porteranno le figlie;
8. in ogni caso, sia che le bambine stiano con l'uno che con l'altro genitore, ognuno di essi dovrà garantire all'altro il contatto e/o le richieste comunicazioni alla stessa concernenti;
9. pone in capo a l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie Controparte_1
minori con un assegno mensile pari a 700 euro, da versare a tramite Parte_1
3 bonifico bancario, somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici Istat, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie;
10. dispone che le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate con le modalità che seguono: la richiesta di spese straordinarie, dovrà essere comunicata da un genitore all'altro via pec, con specifica indicazione dell'esatto ammontare e delle ragioni dell'esigenza di effettuarle e in caso di mancato riscontro entro 6 giorni dalla comunicazione di cui sopra, la spesa si intenderà approvata;
11. per quanto attiene alle modalità di trasferimento delle figlie tra Cagliari e Sassari, in attuazione del diritto di visita stabilito nella comparsa di costituzione e risposta del resistente, le parti hanno convenuto di proseguire con la modalità già sperimentata positivamente dal settembre 2024, consistente nell'utilizzo del servizio di trasporto pubblico e/o pubbliche scelte da entrambi i genitori di comune accordo;
12. dichiara le spese compensate.
Così deciso in Cagliari il 25/09/2025 nella camera di Consiglio civile del Tribunale.
Il Giudice
Dott.ssa Nicole Cefis Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
Dott.ssa Nicole Cefis Giudice relatore ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 ter, 337 quinquies c.c., relativo alle minori (nata il Per_1
25/09/2011) e (nata il [...]) , iscritto al numero 2372 del Ruolo Per_2 Per_3
Generale per l'anno 2024, promosso da:
nata a [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Angela Sidoni che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in Sassari, presso lo studio degli avv.ti Gerardo Pileci e Andrea Angius, che lo rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente per procura speciale in atti,
Resistente
1 Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica
Intervenuto per legge
****
Nel procedimento promosso ai sensi dell'art. 337 ter e quinquies del codice civile per la regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulle minori (nata Per_1
il 25/09/2011) e (nata il [...]) , riconosciute da entrambi i genitori. Per_2 Per_3
L'udienza è stata trattata in forma scritta senza comparizione personale delle parti.
I genitori hanno raggiunto un accordo, il cui contenuto, conforme agli interessi delle minori,
viene recepito dal Tribunale e riportato nella parte dispositiva della sentenza.
Le conclusioni conformi rassegnate dalle parti, realizzano i motivi previsti dall'art. 92 del c.p.c.
per la compensazione delle spese di questo procedimento.
Per questi motivi
Il Tribunale
così dispone:
1. affida le figlie minori e congiuntamente a entrambi i genitori, Per_1 Persona_4
con collocazione delle stesse presso il domicilio della madre;
2. dispone che le future decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2 3. il Sig. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, in ossequio al Controparte_1
diritto alla bigenitorialità e nel preminente diritto ed interesse delle figlie, avrà la facoltà
di tenere con sé e a settimane alterne, dalle ore 17,30 del venerdì alle ore Per_1 Per_2
17,30 della domenica;
4. fatto salvo quanto al punto 3), il padre potrà vedere le bambine nei giorni infrasettimanali,
quando vorrà e potrà, compatibilmente con le esigenze di studio e ricreative delle minori e previo accordo con l'altro genitore;
5. per quanto concerne le festività natalizie, il padre avrà la facoltà di trascorrere con le figlie,
alternativamente per ogni annualità, una settimana a Natale ed una settimana a
Capodanno;
6. relativamente alle vacanze pasquali, il padre avrà la facoltà di trascorrere con le figlie
Pasqua e Pasquetta, in modo che e possano trascorrere alternativamente Per_1 Per_2
un anno la Pasqua e la pasquetta con la madre e l'anno successivo con il padre;
7. in ordine alle vacanze estive, il sig. avrà la facoltà di trascorrere con le figlie Per_3
almeno 15 giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre,
entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del padre.
Per l'appunto, i genitori dovranno fornire, reciprocamente, l'indirizzo delle località di vacanza dove eventualmente porteranno le figlie;
8. in ogni caso, sia che le bambine stiano con l'uno che con l'altro genitore, ognuno di essi dovrà garantire all'altro il contatto e/o le richieste comunicazioni alla stessa concernenti;
9. pone in capo a l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie Controparte_1
minori con un assegno mensile pari a 700 euro, da versare a tramite Parte_1
3 bonifico bancario, somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici Istat, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie;
10. dispone che le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate con le modalità che seguono: la richiesta di spese straordinarie, dovrà essere comunicata da un genitore all'altro via pec, con specifica indicazione dell'esatto ammontare e delle ragioni dell'esigenza di effettuarle e in caso di mancato riscontro entro 6 giorni dalla comunicazione di cui sopra, la spesa si intenderà approvata;
11. per quanto attiene alle modalità di trasferimento delle figlie tra Cagliari e Sassari, in attuazione del diritto di visita stabilito nella comparsa di costituzione e risposta del resistente, le parti hanno convenuto di proseguire con la modalità già sperimentata positivamente dal settembre 2024, consistente nell'utilizzo del servizio di trasporto pubblico e/o pubbliche scelte da entrambi i genitori di comune accordo;
12. dichiara le spese compensate.
Così deciso in Cagliari il 25/09/2025 nella camera di Consiglio civile del Tribunale.
Il Giudice
Dott.ssa Nicole Cefis Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
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