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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 26/02/2026, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 652/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CIGNA MARIO, Presidente
CAVALLONE LUCIANO, Relatore
GRAZIANO RAFFAELE, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1430/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Leporano - V 74020 Leporano TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1272/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 1 e pubblicata il 20/06/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10569 IMU 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 438/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento IMU 2012 n. 10569 del 1.9.2017, provv. n. 102/2012 del 21.8.2017, notificato il 14.9.2017, il Comune di Leporano accertava nei confronti di Ricorrente_1 un parziale pagamento dell'imposta, escludendo l'agevolazione per abitazione principale sull'immobile sito in Leporano, Indirizzo_1
(fg. 9, p.lla 1047, sub 1), ritenendo non ricorrenti i requisiti di cui all'art. 13, comma 10, D.L. 201/2011.
L'ente fondava l'atto sull'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011, nella formulazione allora vigente, che richiedeva la dimora abituale e la residenza anagrafica sia del possessore sia del suo “nucleo familiare”, evidenziando che il contribuente era coniugato e che i suoi familiari (moglie e figlia) dimoravano e risiedevano in un immobile diverso, sito nel Comune di Taranto.
Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, deducendo, in sintesi, di avere adibito l'immobile di Leporano a propria abitazione principale sin dall'acquisto, con residenza anagrafica ivi trasferita dal 16.1.2006, l'insussistenza di qualsiasi intento elusivo, il difetto di motivazione dell'avviso in ordine all'identificazione dei “familiari” richiamati e la violazione dei principi dello Statuto del contribuente.
Si costituiva il Comune di Leporano, ribadendo la legittimità dell'atto in applicazione dell'art. 13, comma 2,
D.L. 201/2011 e sostenendo che l'agevolazione IMU spettava soltanto se nella stessa unità immobiliare dimoravano abitualmente e risiedevano anagraficamente sia il contribuente sia il suo nucleo familiare, richiamando il concetto di “residenza della famiglia” desumibile dall'art. 144 c.c.
La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, con sentenza n. 1272/2018, accoglieva il ricorso ed annullava l'atto, compensando le spese, rilevando in particolare che dalle difese del Comune non risultava provata una doppia applicazione delle agevolazioni previste per la prima casa, mancando il riscontro che anche la moglie del ricorrente avesse beneficiato della medesima esenzione.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, con sentenza n. 2094/2024, depositata il 4.6.2024, accoglieva l'appello del Comune, compensando le spese, ritenendo che la dimora di entrambi i coniugi e dell'intero nucleo familiare nel medesimo immobile rappresentasse la condizione essenziale per accedere al trattamento agevolato e sottolineando l'assenza di prova della separazione legale tra i coniugi.
Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per Cassazione.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 9799/2025, accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. La Suprema Corte rigettava l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune, prendeva atto dell'intervento manipolativo della Corte costituzionale n. 209/2022, qualificato come ius superveniens applicabile ai giudizi pendenti, e stabiliva che, ai fini dell'agevolazione IMU per l'abitazione principale, è sufficiente che nell'immobile risieda e dimori abitualmente il possessore, anche se il coniuge risiede stabilmente altrove, salvo il caso di condotte elusive, demandando al giudice di rinvio la verifica «in ordine alla sussistenza dei requisiti di legge per beneficiare dell'esenzione, il cui onere probatorio incombe sulla parte contribuente».
A seguito della riassunzione del giudizio da parte del contribuente, il Comune di Leporano si costituiva in sede di rinvio, sostenendo che la Corte di cassazione avrebbe errato nell'applicare la sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022 al caso di specie, invocando la formazione di un giudicato sostanziale interno sulla questione di diritto, in quanto il contribuente non avrebbe devoluto in primo grado la specifica questione della possibilità di doppia agevolazione in presenza di residenze disgiunte, e richiamando, a sostegno, la giurisprudenza in tema di limiti all'efficacia retroattiva delle sentenze di incostituzionalità.
Il contribuente, con memoria, contestava tali eccezioni, ribadendo l'operatività dello ius superveniens e il vincolo del giudice di rinvio al principio di diritto enunciato dalla Cassazione ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ.
Pertanto, all'esito dell'intervento rescindente, l'unico profilo rimasto oggetto di verifica in questo giudizio concerne l'accertamento fattuale della sussistenza, nell'anno 2012, dei requisiti individuali del possessore – residenza anagrafica e dimora abituale – nell'immobile sito in Leporano, nonché dell'eventuale presenza di condotte elusive, al fine di applicare il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sul vincolo derivante dall'ordinanza di cassazione e sulle eccezioni del Comune.
Il presente giudizio di rinvio si svolge ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. 546/1992, in combinato disposto con l'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., a mente del quale il giudice di rinvio «deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte» e, più in generale, a quanto statuito nella pronuncia rescindente.
La giurisprudenza di legittimità, ha chiarito che il giudice di rinvio è vincolato non solo al principio di diritto espresso, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione di Cassazione e non può rimettere in discussione le questioni già decise, né riesaminare profili coperti dalla statuizione rescindente: «In ipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla
"regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, e attenersi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa» (Cass. Sez. 1, 03/03/2022, n. 7091, Rv. 664121-01).
Nel caso di specie, la Corte di cassazione:
- ha ritenuto applicabile al presente giudizio l'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, che ha espunto il riferimento al “nucleo familiare”;
- ha qualificato tale intervento come ius superveniens, operante sui rapporti non esauriti;
- ha escluso che sussistano limiti derivanti da giudicato interno tali da impedire l'applicazione dello ius superveniens alla fattispecie in esame;
- ha cassato la sentenza di appello proprio perché ancorata al requisito della dimora congiunta del nucleo familiare e alla mancata prova della separazione legale, demandando al giudice di rinvio la sola verifica fattuale dei requisiti soggettivi del possessore e di eventuali condotte elusive.
Ne consegue che le eccezioni sollevate in questa fase dal Comune di Leporano – volte a sostenere la formazione di un giudicato sostanziale sulla disciplina originaria e la conseguente inapplicabilità del principio di diritto desumibile dalla sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022 e dall'ordinanza di cassazione n.
9799/2025 – si risolvono in una critica alla stessa pronuncia rescindente e sono, pertanto, inammissibili in questa sede. Questa Corte non può sovrapporre alla valutazione della Cassazione una diversa lettura delle preclusioni processuali, dovendo attenersi, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., al quadro normativo e ai limiti del thema decidendum come definiti dalla Suprema Corte.
2. Disciplina applicabile all'esenzione IMU per abitazione principale.
Dunque, per quanto statuito dalla sentenza di annullamento, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, l'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 va interpretato nel senso che, ai fini dell'esenzione IMU per abitazione principale, è sufficiente che il possessore dell'immobile vi abbia la residenza anagrafica e la dimora abituale. Il riferimento al “nucleo familiare” del possessore, contenuto nel testo originario, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo ed è quindi espunto dall'ordinamento; la posizione del coniuge e degli altri componenti del nucleo familiare rileva soltanto in presenza di comportamenti elusivi, quali una artificiosa duplicazione del beneficio su più immobili.
L'ordinanza n. 9799/2025 si colloca nel solco di un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la mera scelta dei coniugi di stabilire residenze anagrafiche diverse, anche in Comuni differenti, non è di per sé idonea ad escludere l'agevolazione, essendo compatibile con il quadro codicistico degli artt. 143 e 144 c.c., e non potendo essere elevata, in assenza di ulteriori elementi, a indice di abuso o elusione.
Alla luce di tali principi, l'errore della sentenza pregressa sentenza di questa Corte n. 2094/2024 – già censurato dalla Cassazione – consisteva nell'aver negato l'agevolazione sul duplice presupposto della mancata coabitazione dell'intero nucleo familiare nel medesimo immobile e dell'assenza di prova della separazione legale, requisiti non previsti dalla disciplina come risultante dallo ius superveniens costituzionale.
3. Onere della prova, principio di non contestazione e verifica in concreto.
La Corte di cassazione ha ribadito che l'onere di provare i presupposti dell'esenzione IMU grava sul contribuente che intende avvalersene. Tale principio deve, tuttavia, coordinarsi con l'art. 115 cod. proc. civ.,
e con il principio di non contestazione, come delineato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui i fatti allegati da una parte e non specificamente contestati dall'altra devono ritenersi pacifici e non richiedono ulteriore prova (Cass., Sez. U, 23 gennaio 2002, n. 761; Cass., Sez. U, 9 giugno 2014, n. 12065; Cass. Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 8973 del 15/05/2020, Rv. 657936-02).
Nel caso in esame, il thema probandum residuo, per come tracciato dall'ordinanza n. 9799/2025, concerne:
- la sussistenza, nell'anno 2012, della residenza anagrafica e della dimora abituale del contribuente nell'immobile di Leporano;
- l'eventuale presenza di condotte elusive, in particolare una duplicazione del beneficio in capo al nucleo familiare.
Quanto al primo profilo, dagli atti emerge che il contribuente ha sin dall'origine allegato di avere trasferito la propria residenza anagrafica presso l'immobile sito in Leporano, adibito ad abitazione principale sin dal
2006. Il Comune, sia nell'avviso, sia nelle proprie difese in primo e secondo grado, non ha mai contestato la residenza e la dimora del contribuente in tale immobile, avendo anzi riconosciuto che egli risiede in
Leporano alla Indirizzo_1, e fondato la pretesa esclusivamente sulla diversa residenza di moglie e figlia in Taranto.
Tale circostanza deve pertanto ritenersi pacifica ex art. 115 cod. proc. civ., con conseguente esonero del contribuente dall'onere di ulteriori allegazioni o produzioni documentali sul punto: il requisito soggettivo della residenza anagrafica e della dimora abituale del possessore nell'immobile oggetto di accertamento risulta integrato.
Quanto al possibile profilo di elusione, la Commissione Tributaria Provinciale di Taranto ha già rilevato la totale assenza di prova che la moglie del contribuente abbia beneficiato, per l'immobile di Taranto, della medesima agevolazione per abitazione principale, escludendo così la sussistenza di una doppia agevolazione;
l'appello del Comune non ha colmato tale lacuna, limitandosi a insistere sulla lettura letterale del previgente art. 13, comma 2, D.L. 201/2011.
Neppure in sede di rinvio l'ente impositore ha allegato o provato elementi concreti idonei a dimostrare un abuso del diritto o un uso distorto del regime di favore;
esso ha soltanto riproposto le proprie tesi in diritto, già superate dall'intervento della Corte costituzionale e dall'ordinanza di cassazione.
La sola circostanza che il coniuge e la figlia del contribuente risiedano in altro Comune non integra, di per sé, una condotta elusiva né giustifica, in assenza di prova di una duplicazione del beneficio, il disconoscimento dell'esenzione spettante al possessore che dimori e risieda abitualmente nell'immobile.
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi che, per l'anno 2012, ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi per il riconoscimento dell'esenzione IMU per abitazione principale secondo la disciplina applicabile e l'avviso di accertamento impugnato deve essere confermato nella sua illegittimità, come già ritenuto dal giudice di primo grado, con rigetto dell'appello proposto dal Comune di Leporano.
4. Sulle spese di tutti i gradi di giudizio.
La Corte di cassazione ha rimesso al giudice di rinvio anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Alla luce dell'esito complessivo della lite, il Comune di Leporano risulta parte integralmente soccombente.
Tuttavia, la compensazione delle spese di primo grado non è stata impugnata e risulta anch'essa, oramai, coperta da giudicato interno.
Per il resto, si reputa opportuno compensare per un terzo le residue spese, atteso che, allorché il primo giudizio d'appello è iniziato (nel 2018), nel vigore della disciplina anteriore alla sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, la resistenza del Comune si giustificava dall'assetto normativo previgente. Per contro, nessuna giustificazione ha la pervicace resistenza del detto ente pubblico innanzi alla Suprema
Corte e in questa sede di rinvio: sicché per tali gradi di giudizio si procede alla condanna del soccombente alla rifusione delle spese e compensi di lite, come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia – sezione XXVIII di Taranto, definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione R.G. 1430/2025, quale giudice del rinvio (a seguito di ordinanza della Cassazione n. 13746/2024) in relazione all'appello avverso la sentenza della Commissione
Tributaria Provinciale di Taranto n. 1272/2018, proposto dal Comune di Leporano nei riguardi di Ricorrente_1 così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. liquidate le spese d'appello e di legittimità in complessivi
€ 1.650,00 (di cui € 600,00 per il giudizio di legittimità, la restante parte per il primo processo d'appello e per quello di rinvio), oltre al rimborso forfettario delle spese generali ed agli altri oneri e spese di legge, condanna il Comune di Leporano alla rifusione, in favore del ricorrente, avv. Ricorrente_1, dei due terzi di esse, con compensazione per la restante parte. Taranto, 11/12/2025
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CIGNA MARIO, Presidente
CAVALLONE LUCIANO, Relatore
GRAZIANO RAFFAELE, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1430/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Leporano - V 74020 Leporano TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1272/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 1 e pubblicata il 20/06/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10569 IMU 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 438/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento IMU 2012 n. 10569 del 1.9.2017, provv. n. 102/2012 del 21.8.2017, notificato il 14.9.2017, il Comune di Leporano accertava nei confronti di Ricorrente_1 un parziale pagamento dell'imposta, escludendo l'agevolazione per abitazione principale sull'immobile sito in Leporano, Indirizzo_1
(fg. 9, p.lla 1047, sub 1), ritenendo non ricorrenti i requisiti di cui all'art. 13, comma 10, D.L. 201/2011.
L'ente fondava l'atto sull'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011, nella formulazione allora vigente, che richiedeva la dimora abituale e la residenza anagrafica sia del possessore sia del suo “nucleo familiare”, evidenziando che il contribuente era coniugato e che i suoi familiari (moglie e figlia) dimoravano e risiedevano in un immobile diverso, sito nel Comune di Taranto.
Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, deducendo, in sintesi, di avere adibito l'immobile di Leporano a propria abitazione principale sin dall'acquisto, con residenza anagrafica ivi trasferita dal 16.1.2006, l'insussistenza di qualsiasi intento elusivo, il difetto di motivazione dell'avviso in ordine all'identificazione dei “familiari” richiamati e la violazione dei principi dello Statuto del contribuente.
Si costituiva il Comune di Leporano, ribadendo la legittimità dell'atto in applicazione dell'art. 13, comma 2,
D.L. 201/2011 e sostenendo che l'agevolazione IMU spettava soltanto se nella stessa unità immobiliare dimoravano abitualmente e risiedevano anagraficamente sia il contribuente sia il suo nucleo familiare, richiamando il concetto di “residenza della famiglia” desumibile dall'art. 144 c.c.
La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, con sentenza n. 1272/2018, accoglieva il ricorso ed annullava l'atto, compensando le spese, rilevando in particolare che dalle difese del Comune non risultava provata una doppia applicazione delle agevolazioni previste per la prima casa, mancando il riscontro che anche la moglie del ricorrente avesse beneficiato della medesima esenzione.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, con sentenza n. 2094/2024, depositata il 4.6.2024, accoglieva l'appello del Comune, compensando le spese, ritenendo che la dimora di entrambi i coniugi e dell'intero nucleo familiare nel medesimo immobile rappresentasse la condizione essenziale per accedere al trattamento agevolato e sottolineando l'assenza di prova della separazione legale tra i coniugi.
Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per Cassazione.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 9799/2025, accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. La Suprema Corte rigettava l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune, prendeva atto dell'intervento manipolativo della Corte costituzionale n. 209/2022, qualificato come ius superveniens applicabile ai giudizi pendenti, e stabiliva che, ai fini dell'agevolazione IMU per l'abitazione principale, è sufficiente che nell'immobile risieda e dimori abitualmente il possessore, anche se il coniuge risiede stabilmente altrove, salvo il caso di condotte elusive, demandando al giudice di rinvio la verifica «in ordine alla sussistenza dei requisiti di legge per beneficiare dell'esenzione, il cui onere probatorio incombe sulla parte contribuente».
A seguito della riassunzione del giudizio da parte del contribuente, il Comune di Leporano si costituiva in sede di rinvio, sostenendo che la Corte di cassazione avrebbe errato nell'applicare la sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022 al caso di specie, invocando la formazione di un giudicato sostanziale interno sulla questione di diritto, in quanto il contribuente non avrebbe devoluto in primo grado la specifica questione della possibilità di doppia agevolazione in presenza di residenze disgiunte, e richiamando, a sostegno, la giurisprudenza in tema di limiti all'efficacia retroattiva delle sentenze di incostituzionalità.
Il contribuente, con memoria, contestava tali eccezioni, ribadendo l'operatività dello ius superveniens e il vincolo del giudice di rinvio al principio di diritto enunciato dalla Cassazione ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ.
Pertanto, all'esito dell'intervento rescindente, l'unico profilo rimasto oggetto di verifica in questo giudizio concerne l'accertamento fattuale della sussistenza, nell'anno 2012, dei requisiti individuali del possessore – residenza anagrafica e dimora abituale – nell'immobile sito in Leporano, nonché dell'eventuale presenza di condotte elusive, al fine di applicare il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sul vincolo derivante dall'ordinanza di cassazione e sulle eccezioni del Comune.
Il presente giudizio di rinvio si svolge ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. 546/1992, in combinato disposto con l'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., a mente del quale il giudice di rinvio «deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte» e, più in generale, a quanto statuito nella pronuncia rescindente.
La giurisprudenza di legittimità, ha chiarito che il giudice di rinvio è vincolato non solo al principio di diritto espresso, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione di Cassazione e non può rimettere in discussione le questioni già decise, né riesaminare profili coperti dalla statuizione rescindente: «In ipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla
"regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, e attenersi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa» (Cass. Sez. 1, 03/03/2022, n. 7091, Rv. 664121-01).
Nel caso di specie, la Corte di cassazione:
- ha ritenuto applicabile al presente giudizio l'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, che ha espunto il riferimento al “nucleo familiare”;
- ha qualificato tale intervento come ius superveniens, operante sui rapporti non esauriti;
- ha escluso che sussistano limiti derivanti da giudicato interno tali da impedire l'applicazione dello ius superveniens alla fattispecie in esame;
- ha cassato la sentenza di appello proprio perché ancorata al requisito della dimora congiunta del nucleo familiare e alla mancata prova della separazione legale, demandando al giudice di rinvio la sola verifica fattuale dei requisiti soggettivi del possessore e di eventuali condotte elusive.
Ne consegue che le eccezioni sollevate in questa fase dal Comune di Leporano – volte a sostenere la formazione di un giudicato sostanziale sulla disciplina originaria e la conseguente inapplicabilità del principio di diritto desumibile dalla sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022 e dall'ordinanza di cassazione n.
9799/2025 – si risolvono in una critica alla stessa pronuncia rescindente e sono, pertanto, inammissibili in questa sede. Questa Corte non può sovrapporre alla valutazione della Cassazione una diversa lettura delle preclusioni processuali, dovendo attenersi, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., al quadro normativo e ai limiti del thema decidendum come definiti dalla Suprema Corte.
2. Disciplina applicabile all'esenzione IMU per abitazione principale.
Dunque, per quanto statuito dalla sentenza di annullamento, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, l'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 va interpretato nel senso che, ai fini dell'esenzione IMU per abitazione principale, è sufficiente che il possessore dell'immobile vi abbia la residenza anagrafica e la dimora abituale. Il riferimento al “nucleo familiare” del possessore, contenuto nel testo originario, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo ed è quindi espunto dall'ordinamento; la posizione del coniuge e degli altri componenti del nucleo familiare rileva soltanto in presenza di comportamenti elusivi, quali una artificiosa duplicazione del beneficio su più immobili.
L'ordinanza n. 9799/2025 si colloca nel solco di un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la mera scelta dei coniugi di stabilire residenze anagrafiche diverse, anche in Comuni differenti, non è di per sé idonea ad escludere l'agevolazione, essendo compatibile con il quadro codicistico degli artt. 143 e 144 c.c., e non potendo essere elevata, in assenza di ulteriori elementi, a indice di abuso o elusione.
Alla luce di tali principi, l'errore della sentenza pregressa sentenza di questa Corte n. 2094/2024 – già censurato dalla Cassazione – consisteva nell'aver negato l'agevolazione sul duplice presupposto della mancata coabitazione dell'intero nucleo familiare nel medesimo immobile e dell'assenza di prova della separazione legale, requisiti non previsti dalla disciplina come risultante dallo ius superveniens costituzionale.
3. Onere della prova, principio di non contestazione e verifica in concreto.
La Corte di cassazione ha ribadito che l'onere di provare i presupposti dell'esenzione IMU grava sul contribuente che intende avvalersene. Tale principio deve, tuttavia, coordinarsi con l'art. 115 cod. proc. civ.,
e con il principio di non contestazione, come delineato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui i fatti allegati da una parte e non specificamente contestati dall'altra devono ritenersi pacifici e non richiedono ulteriore prova (Cass., Sez. U, 23 gennaio 2002, n. 761; Cass., Sez. U, 9 giugno 2014, n. 12065; Cass. Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 8973 del 15/05/2020, Rv. 657936-02).
Nel caso in esame, il thema probandum residuo, per come tracciato dall'ordinanza n. 9799/2025, concerne:
- la sussistenza, nell'anno 2012, della residenza anagrafica e della dimora abituale del contribuente nell'immobile di Leporano;
- l'eventuale presenza di condotte elusive, in particolare una duplicazione del beneficio in capo al nucleo familiare.
Quanto al primo profilo, dagli atti emerge che il contribuente ha sin dall'origine allegato di avere trasferito la propria residenza anagrafica presso l'immobile sito in Leporano, adibito ad abitazione principale sin dal
2006. Il Comune, sia nell'avviso, sia nelle proprie difese in primo e secondo grado, non ha mai contestato la residenza e la dimora del contribuente in tale immobile, avendo anzi riconosciuto che egli risiede in
Leporano alla Indirizzo_1, e fondato la pretesa esclusivamente sulla diversa residenza di moglie e figlia in Taranto.
Tale circostanza deve pertanto ritenersi pacifica ex art. 115 cod. proc. civ., con conseguente esonero del contribuente dall'onere di ulteriori allegazioni o produzioni documentali sul punto: il requisito soggettivo della residenza anagrafica e della dimora abituale del possessore nell'immobile oggetto di accertamento risulta integrato.
Quanto al possibile profilo di elusione, la Commissione Tributaria Provinciale di Taranto ha già rilevato la totale assenza di prova che la moglie del contribuente abbia beneficiato, per l'immobile di Taranto, della medesima agevolazione per abitazione principale, escludendo così la sussistenza di una doppia agevolazione;
l'appello del Comune non ha colmato tale lacuna, limitandosi a insistere sulla lettura letterale del previgente art. 13, comma 2, D.L. 201/2011.
Neppure in sede di rinvio l'ente impositore ha allegato o provato elementi concreti idonei a dimostrare un abuso del diritto o un uso distorto del regime di favore;
esso ha soltanto riproposto le proprie tesi in diritto, già superate dall'intervento della Corte costituzionale e dall'ordinanza di cassazione.
La sola circostanza che il coniuge e la figlia del contribuente risiedano in altro Comune non integra, di per sé, una condotta elusiva né giustifica, in assenza di prova di una duplicazione del beneficio, il disconoscimento dell'esenzione spettante al possessore che dimori e risieda abitualmente nell'immobile.
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi che, per l'anno 2012, ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi per il riconoscimento dell'esenzione IMU per abitazione principale secondo la disciplina applicabile e l'avviso di accertamento impugnato deve essere confermato nella sua illegittimità, come già ritenuto dal giudice di primo grado, con rigetto dell'appello proposto dal Comune di Leporano.
4. Sulle spese di tutti i gradi di giudizio.
La Corte di cassazione ha rimesso al giudice di rinvio anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Alla luce dell'esito complessivo della lite, il Comune di Leporano risulta parte integralmente soccombente.
Tuttavia, la compensazione delle spese di primo grado non è stata impugnata e risulta anch'essa, oramai, coperta da giudicato interno.
Per il resto, si reputa opportuno compensare per un terzo le residue spese, atteso che, allorché il primo giudizio d'appello è iniziato (nel 2018), nel vigore della disciplina anteriore alla sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, la resistenza del Comune si giustificava dall'assetto normativo previgente. Per contro, nessuna giustificazione ha la pervicace resistenza del detto ente pubblico innanzi alla Suprema
Corte e in questa sede di rinvio: sicché per tali gradi di giudizio si procede alla condanna del soccombente alla rifusione delle spese e compensi di lite, come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia – sezione XXVIII di Taranto, definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione R.G. 1430/2025, quale giudice del rinvio (a seguito di ordinanza della Cassazione n. 13746/2024) in relazione all'appello avverso la sentenza della Commissione
Tributaria Provinciale di Taranto n. 1272/2018, proposto dal Comune di Leporano nei riguardi di Ricorrente_1 così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. liquidate le spese d'appello e di legittimità in complessivi
€ 1.650,00 (di cui € 600,00 per il giudizio di legittimità, la restante parte per il primo processo d'appello e per quello di rinvio), oltre al rimborso forfettario delle spese generali ed agli altri oneri e spese di legge, condanna il Comune di Leporano alla rifusione, in favore del ricorrente, avv. Ricorrente_1, dei due terzi di esse, con compensazione per la restante parte. Taranto, 11/12/2025