Ordinanza cautelare 23 giugno 2025
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00549/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00707/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 707 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Perri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege a Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
- del provvedimento adottato in data 20.2.2025 n. -OMISSIS-, notificato il 13.3.2025, portante revoca del nulla osta all'ingresso rilasciato in favore del lavoratore odierno ricorrente;
- di ogni altro atto, presupposto, preparatorio, prodromico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2026 il dott. AR OG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
AT e TT
Con il ricorso è stato impugnato il provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale nell’ambito del cd. Decreto flussi.
L’impugnata revoca è stata motivata con rifermento al fatto che: i) l’asseverazione dei requisiti del datore di lavoro sarebbe stata effettuata da un professionista che non avrebbe effettuato la comunicazione ai sensi dell’art. 1 della L. 12/1979; ii) risultano alcuni “insoluti diffidabili” relativi alla regolarità contributiva; iii) non sussisterebbero i requisiti reddituali necessari per poter procedere all’ulteriore assunzione, atteso che il reddito del 2022 era di soli 38.182 euro e il volume d’affari per lo stesso anno ammontava a 44.370 euro.
Con il ricorso il ricorrente ha impugnato la revoca suddetta.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con richiesta di rigetto del ricorso.
All’udienza del 20.3.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Con l’unico articolato motivo il ricorrente ha contestato i presupposti e i profili motivazionali del provvedimento impugnato.
In primo luogo è stato dimostrato che il professionista asseverante ha regolarmente effettuato la comunicazione ai sensi dell’art. 1, della L. 12/1979.
In secondo luogo le inadempienze contributive rilevate a carico del datore di lavoro sono costituite da cd. “ insoluti diffidabili ”, ossia inadempienze contributive che non determinano l'automatica irregolarità del documento ma solo la possibilità di invito alla regolarizzazione ai sensi del DM del Ministero del Lavoro del 30.1.2015, con possibilità per il datore di lavoro di regolarizzazione.
Tali “insoluti diffidabili, pertanto, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del TU Immigrazione, costituiscono “ irregolarità amministrative sanabili ”, suscettibili di regolarizzazione da parte datoriale.
Infine il ricorrente ha dimostrato in giudizio che il datore di lavoro, negli anni 2023 e 2024, ha generato un reddito d’impresa rispettivamente di euro 829 mila e 582 mila, con notevole incremento rispetto al 2022 che l’Amministrazione resistente ha (correttamente) preso in esame.
Tale sopravvenuta capacità economica, per il suo valore assoluto, per l’entità dell’incremento verificatosi rispetto all’anno 2022 e per il fatto che si è protratta per almeno due anni (2023 e 2024), costituisce un nuovo elemento favorevole sopravvenuto che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 286/1998 (TU immigrazione) deve essere valutato al fine del rilascio del permesso di soggiorno.
Conclusivamente il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento della revoca impugnata.
Resta salvo il potere dell’Amministrazione di rivalutare la questione alla luce delle coordinate conformative enucleate con la presente pronuncia.
La particolarità della vicenda induce a ritenere sussistenti le giuste ragioni per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, pertanto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe SO, Presidente
AR OG, Primo Referendario, Estensore
Nicola Pistilli, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| AR OG | Giuseppe SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.