TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/06/2025, n. 2926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2926 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1166/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Oliva ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1166/2018 promossa da:
[ ], in persona del legale rapp.te p.t., con Parte_1 P.IVA_1
sede legale in ROMA al VIALE DEL CAMPO BOARIO N. 56/D, rappresentata e difesa dagli avv.ti BERTI ARNOALDI ALESSANDRO [ ], D'ARAGONA C.F._1
MARCO [ ] e LEONE ARTURO [ ] ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata in SALERNO al CORSO VITTORIO EMANUELE N. 58
APPELLANTE contro
[ ], nato a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._4
PONTECAGNANO FAIANO alla VIA BRESCIA N. 6, rappresentato e difeso dagli avv.ti
SINISCALCO PAOLO [ ] e MUSIO ANTONIO C.F._5
[ ] ed elettivamente domiciliato in SALERNO alla VIA VELIA N. 47 C.F._6
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 10 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società proponeva Parte_1 impugnazione avverso la sentenza n. 3612/2017 emessa dal Giudice di Pace di Salerno all'esito del giudizio R.G. N. 9709/2016 e depositata in data 30.06.2017 (non notificata), con la quale il
Giudice di prime cure, in accoglimento della domanda avanzata dall'allora attore sig.
[...]
dichiarava la nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c. dei contratti di partecipazione alle CP_1 lotterie istantanee denominate “20 X”, “€ 500 Milioni Super Cash”, “Super Settimana € 1.500”,
“Turista per Sempre” e “Doppia Sfida”, conclusi dallo stesso con la CP_1 Parte_1
mediante l'acquisto dei tagliandi di partecipazione offerti in allegato alla citazione in
[...] primo grado, declaratoria dalla quale discendeva, in dispositivo, la condanna della società convenuta alla restituzione della somma di € 2.795,00, pari al prezzo complessivo dei tagliandi
(oltre alla condanna alle spese di lite).
La domanda suddetta, condivisa dal giudice di primo grado, trovava la propria ratio giustificatrice nella condotta tenuta dalla società venditrice dei tagliandi di partecipazione, la quale ometteva, secondo la ricostruzione attorea, di indicare sul lato verso di questi ultimi le probabilità di vincita dei premi posti in palio sulle lotterie istantanee, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 co. 5 D.L. n. 158/2012 (c.d. “Decreto Balduzzi”).
Avverso la statuizione di accoglimento emanata dal Giudice di Pace di Salerno e in riforma di essa, l'allora convenuta proponeva il presente appello insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del Sig. con conseguente inammissibilità e/o infondatezza delle sue CP_1 domande;
- in via principale: salva la suddetta eccezione, disporre l'integrale rigetto di tutte;
conseguentemente, condannare il Sig. alla restituzione in favore di CP_1 [...] dell'importo di Euro 3.834,31 percepito dal primo in forza della sentenza Parte_1
appellata; ed in ogni caso di quanto ricevuto in forza della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese e competenze tutte del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali”.
Si costituiva regolarmente in giudizio il sig. il quale contestava punto per CP_1 punto le avverse allegazioni e gli avversi motivi di gravame, insistendo per il rigetto di questi ultimi e l'integrale conferma della sentenza impugnata, nonché riproponendo, in via pagina 2 di 10 subordinata all'accoglimento delle avverse deduzioni, le proprie originarie domande di annullabilità dei contratti di acquisto per vizio del consenso e di responsabilità precontrattuale della società concessionaria del servizio ai sensi dell'art. 1337 c.c.
Nel corso del giudizio non veniva svolta attività istruttoria, e all'udienza dell'11.03.2025 il
Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava la stessa a sentenza previa concessione dei termini di legge.
MOTIVAZIONE
In via preliminare, assume rilievo il primo motivo di impugnazione articolato dalla società appellante, mediante il quale essa sollevava doglianze avverso la decisione del primo Giudice nella parte in cui veniva rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'allora attore , per non avere questi dimostrato e provato di aver acquistato i tagliandi CP_2 della lotteria prodotti nel corso del giudizio di primo grado, in tal modo incorrendo in violazione del principio dell'onere della prova di cui all'articolo 2697 c.c.
Tale motivo deve ritenersi infondato, osservandosi in proposito quanto segue.
In termini generali, va premesso che la lotteria istantanea va ricondotta nell'ambito del contratto di lotteria autorizzata disciplinato dall'art. 1935 c.c., il quale si caratterizza per il fatto che la vincita non è subordinata all'evento futuro e incerto dell'estrazione di un numero vincente, bensì si lega al possesso di tagliandi, immessi in commercio dall'Amministrazione finanziaria, alcuni dei quali permettono di vincere una determinata somma in base a meccanismi che mutano per ogni diverso tipo di lotteria. Sotto il profilo giuridico, il tagliando di partecipazione alla lotteria predetta non è riconducibile ai titoli di credito di cui all'articolo
1992 c.c. e non ne condivide, quindi, le caratteristiche di fondo, ivi compresi i requisiti della letteralità e dell'autonomia del titolo;
pertanto, esso non incorpora il diritto in esso indicato ma piuttosto si limita unicamente ad attestare la partecipazione al gioco del possessore, costituendo in tal modo un titolo di legittimazione in senso ampio ex art. 2002 c.c., atto ad individuare l'avente diritto alla prestazione e quindi idoneo, tra l'altro, a legittimare il possessore della ricevuta a richiedere il pagamento della vincita.
In conformità ai principi generali sopra esposti, lo stesso D.M. n. 183/1991, nel dettare la disciplina specifica del settore delle lotterie nazionali istantanee, all'art. 5 testualmente statuisce che “Il pagamento delle vincite delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea è
pagina 3 di 10 effettuato dal venditore al portatore del biglietto vincente…”, in tal modo riconoscendo al giocatore, che sia in possesso del tagliando di partecipazione risultato vincente, il diritto ad ottenere la prestazione ad esso associata, e ciò in forza della sua natura di titolo di legittimazione non coincidente con lo schema tipico dei titoli di credito.
Sempre ai sensi della normativa citata, l'opposizione al pagamento della vincita da parte della società concessionaria può ritenersi valida solo a fronte di specifici vizi del biglietto, quali la sua contraffazione o manomissione;
se, invece, la società si limita, come avvenuto nel caso di specie, a contestare in termini generali che il soggetto portatore dei biglietti ne sia anche l'effettivo acquirente (senza poi fornire alcuna prova specifica in tal senso), la relativa eccezione non potrà che cadere dinanzi al mero factum del possesso dei biglietti da parte del soggetto che si presume titolare degli stessi, con conseguente piena conferma della legittimazione attiva di quest'ultimo ai fini del giudizio.
Svolte le suddette considerazioni a titolo di premessa, e procedendosi perciò alla disamina dei motivi di gravame concernenti il merito della controversia, appare comunque necessario, prima di esaminare i profili di censura avverso la sentenza n. 3612/2017 sollevati da parte appellante e su cui veniva ad incardinarsi nel corso del giudizio il contraddittorio tra le odierne parti in causa, soffermarsi brevemente sulla vicenda fattuale dalla quale scaturiva il giudizio incardinato dal innanzi al Giudice di Pace di Salerno e conclusosi con l'impugnata CP_1 statuizione di accoglimento delle domande da questi formulate.
Come già anticipato in premessa, l'allora attore (odierno appellato) agiva nel precedente grado di giudizio deducendo di aver acquistato, presso le ricevitorie autorizzate di Salerno e provincia, 434 tagliandi di partecipazione alla lotteria istantanee “20 X”, “€ 500 Milioni Super
Cash”, “Super Settimana € 1.500”, “Turista per Sempre” e “Doppia Sfida”, indette dall' ed organizzata quale concessionaria dalla Controparte_3
società e di aver perciò stipulato, per il tramite dell'acquisto di essi, Parte_1 una serie di contratti di partecipazione alle suddette lotterie istantanee di cui veniva dedotta in sede giurisdizionale la nullità ovvero l'annullabilità per violazione dell'obbligo di cui all'art. 7 co. 5 D.L. n. 158/2012 (c.d. “Decreto Balduzzi”). La norma in commento, infatti, testualmente recita: «Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono altresì figurare sulle schedine ovvero pagina 4 di 10 sui tagliandi di tali giochi. Qualora l'entità dei dati da riportare sia tale da non potere essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, dell CP_3
dogane monopoli, nonché' dei singoli concessionari e disponibili presso i punti di raccolta CP_3 dei giochi».
Posto il quadro normativo di riferimento, riteneva il che le concrete modalità di CP_1
predisposizione ed offerta sui tagliandi delle informazioni obbligatorie per legge fosse tale da integrare una condotta contrattuale illegittima a carico della in Parte_1
considerazione del fatto che, sebbene le dimensioni dei tagliandi posti in commercio da quest'ultima (e presenti agli atti del giudizio di primo grado) fossero idonee a consentire l'inserimento sul retro di essi dell'indicazione per esteso delle formule di avvertimento e delle probabilità di vincita, la società comunque includeva unicamente il rinvio al sito web istituzionale nel quale sarebbe possibile, per i fruitori del servizio, acquisire tutte le informazioni sulle probabilità di vincita.
Orbene, tali considerazioni, sostanzialmente accolte dal Giudice di prime cure che in proposito rilevava – seppur succintamente – la contrarietà dei tagliandi rispetto agli obblighi di cui all'art. 7 co. 5 D.L. n. 158/2012, appaiono anche a questo Giudice fondate e meritevoli di condivisione, sicché sotto questo profilo non potrà rilevarsi alcun error in iudicando commesso dal primo decidente.
Valga considerare sul punto che, a fronte della statuizione in sentenza secondo cui i tagliandi acquistati dal «non contengono l'indicazione della probabilità di vincita con palese CP_1 violazione della norma imperativa di cui all'art. 7, comma 5 del decreto – legge n° 158/2012 convertito nella legge n° 189/2012», non ci si può esimere dal rilevare che, se da un lato non può revocarsi in dubbio come l'indicazione, sul retro del singolo tagliando, del sito istituzionale presso il quale ricavare le probabilità di vincita costituisca effettivamente una modalità di adempimento dell'onere informativo imposto dal decreto Balduzzi, dall'altro appare altrettanto indubbio, e ciò sulla base di una lettura del semplice dato letterale dell'art. 7 co. 5, che la norma in oggetto pone la condotta suddetta in termini non di mera alternatività bensì di pagina 5 di 10 sussidiarietà rispetto alla diversa condotta consistente nell'indicazione delle probabilità di vincita direttamente sul retro del tagliando stesso, come può evincersi dall'impiego, da parte del Legislatore, della formula “Qualora l'entità dei dati da riportare sia tale da non potere essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi…”.
In considerazione del fatto che, nel corso del giudizio di primo grado, la società convenuta nulla dimostrava in merito all'oggettiva impossibilità, a causa delle dimensioni dei tagliandi di partecipazione alle lotterie “20 X”, “€ 500 Milioni Super Cash”, “Super Settimana € 1.500”,
“Turista per Sempre” e “Doppia Sfida”, di inserire per esteso su di essi le informazioni imposte dalla normativa di riferimento, non potrà perciò ritenersi che i tagliandi portati in documentazione dall'attore fossero conformi alle disposizioni di legge vigenti e che, pertanto, la loro predisposizione grafica da parte della società convenuta non fosse tale da integrare una violazione degli obblighi di corretta informazione degli utenti di cui all'art. 7 co. 5 D.L. n.
158/2012.
Accertata nei termini suddetti la condotta inadempiente posta in essere dalla Parte_1
per quanto attualmente di interesse in questa sede va tuttavia osservato come da essa non
[...]
possano affatto farsi discendere le conseguenze dedotte in primo grado dal e fatte proprie CP_1 in sentenza dal Giudice di Pace, in termini di nullità dei contratti stipulati tra le parti e di obbligo per la società concessionaria di restituzione delle somme percepite a titolo di corrispettivo, tanto potendosi affermare in considerazione delle ragioni che si andranno ora ad evidenziare.
Con il quarto motivo di impugnazione, infatti, parte appellante rilevava l'incorrettezza dell'accoglimento, da parte del Giudice di Pace, della domanda di declaratoria di nullità dei contratti di partecipazione alla lotteria istantanea ex art. 1418 co. 1 c.c., avanzata in primo grado dal e giustificata sulla base della natura dell'art. 7 co. 5 D.L. n. 158/2012 come CP_1
norma imperativa di ordine pubblico recante un precetto chiaro e univoco, la cui violazione sarebbe stata perciò idonea a viziare l'intero accordo contrattuale intercorso tra le parti.
Ebbene, tale motivo deve ritenersi fondato e perciò meritevole di accoglimento, e ciò pur a fronte della già rilevata inadempienza a carico di parte appellante.
In primo luogo, non può tacersi come l'art. 7 co. 5 D.L. n. 158/2012, nel prevedere l'obbligo di indicazione nel contenuto dei tagliandi dei dati sulle probabilità di vincita, sotto altro verso non pagina 6 di 10 contempla espressamente la conseguenza della nullità quale effetto giuridico della violazione del suddetto obbligo: in tal senso depone infatti il successivo comma 7 il quale, nel prevedere che «L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila euro irrogata nei confronti del concessionario», espressamente riconduce alla violazione della norma citata l'irrogazione di una sanzione di tipo amministrativo, tale da escludere - stando all'orientamento espresso a più riprese dalla Suprema Corte - l'operatività rispetto ad essa anche dell'ulteriore sanzione civilistica della nullità virtuale la quale invece «presuppone l'assenza di esplicita sanzione dell'atto o della condotta, e la possibilità di affermare la nullità come sanzione, per così dire, implicitamente prevista dalla disposizione violata» (cfr. Cass. civ. n. 25222/2010 e Cass. civ. n.
525/2020).
In secondo luogo, dalla corretta ricostruzione della natura giuridica della disposizione normativa violata emerge come la stessa, ponendo a carico della società concessionaria dei servizi di lotteria l'obbligo di ottemperare a specifici obblighi informativi stabiliti a tutela degli utenti dei servizi medesimi (e nell'ottica pubblicistica del contrasto ai fenomeni di ludopatia), integra a tutti gli effetti una regola di condotta avente ad oggetto la prescrizione di determinati comportamenti che le parti del contratto sono tenute a seguire nell'ambito del rapporto negoziale, e non, invece, una norma inderogabilmente prevista ai fini della validità del contratto medesimo, la cui violazione potrebbe perciò ritenersi suscettibile di determinarne la nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c.. La distinzione nei termini suddetti tra regole di validità del contratto e regole di condotta delle parti costituisce infatti un dato interpretativo ormai acquisito in giurisprudenza, la cui condivisibilità e pertinenza rispetto al caso di specie, contrariamente a quanto argomentato da parte appellante, trova conferme anche nella prevalente giurisprudenza di legittimità la quale ha a più riprese ribadito il principio di diritto enunciato con la nota pronuncia a Sezioni Unite n. 26724/2007 espandendone la portata applicativa oltre lo specifico ambito in cui questa veniva alla luce (vedasi a tal proposito l'ordinanza Cass. Civ. n. 26999/2021, avente ad oggetto una vicenda sotto più profili sovrapponibile a quella posta all'attenzione di questo Giudice).
Pertanto, alla luce delle considerazioni suddette deve rilevarsi l'error in iudicando in cui incorreva il Giudice di Pace, erroneamente interpretando la norma in commento alla stregua di pagina 7 di 10 una norma imperativa di interesse pubblico, formulava sulla base di tale interpretazione la declaratoria di nullità dei contratti di acquisto di tutti i tagliandi prodotti in giudizio dall'allora attore ai sensi dell'art. 1418 c.c.
Venendo, poi, alle ulteriori domande concernenti le altre possibili conseguenze sull'efficacia e validità del contratto derivanti dall'inadempimento imputabile alla società concessionaria, le stesse venivano riproposte dall'appellato in via subordinata rispetto all'accoglimento dei motivi di censura articolati da controparte, ragion per cui, non essendo esse state affrontate in alcun modo dal Giudice di prime cure, se ne impone a questo punto l'esame nel presente grado di giudizio. Orbene, al punto IV.1 del proprio atto di comparsa l'appellato riproponeva la domanda di annullamento dei contratti di partecipazione ex art. 1439 c.c., evidenziando come il primo Giudice non avesse valutato la circostanza che la società concessionaria, omettendo di fornire all'acquirente le informazioni dovute, avesse posto in essere una condotta dolosamente preordinata a trarre in inganno l'acquirente e ad invogliarlo all'acquisto dei tagliandi, tale perciò da integrare gli estremi della figura codicistica del c.d. dolus causam dans costituente causa di annullamento del contratto ai sensi del comma 1 dell'art. 1439 c.c.
A tale proposito, ritiene invece questo Giudice che le argomentazioni fornite dall'appellato non siano plausibili e condivisibili in ragione di una lettura complessiva della vicenda negoziale oggetto del presente giudizio: se da un lato è vero che, come già precedentemente affermato, la condotta tenuta dalla si poneva in contrasto con il rapporto di Parte_1
sussidiarietà che lega le due modalità adempitive degli obblighi di cui all'art. 7 co. 5 D.L. n.
158/2012, dall'altro non vi è dubbio che, in un'ottica sostanziale e finalistica che tenga conto degli obiettivi perseguiti dalla normativa in oggetto, l'appellata abbia comunque fornito alla propria controparte gli strumenti utili ai fini della piena presa di conoscenza delle possibilità di vincita dei premi posti in palio (non essendo mai stata contestata l'adeguatezza delle informazioni fornite sui siti istituzionali), sicché era nelle possibilità dell'acquirente, attraverso uno sforzo diligente, acquisire la conoscenza esatta dell'alea del contratto che questi si apprestava a stipulare mediante l'acquisto dei tagliandi, acquisizione che ove mancante non potrà essere posta a carico della società a titolo di dolo.
Giova ancora ricordare come, per costante giurisprudenza di merito e di legittimità, ai fini della declaratoria di annullamento del contratto per dolo ex art. 1439 c.c. non è sufficiente la sola pagina 8 di 10 dimostrazione della condotta contra ius della propria controparte negoziale, dovendosi quest'ultima inserire in un contesto più ampio di volontà artificiosa e raggirante, strumentalmente finalizzato all'altrui induzione in errore, la cui prova in concreto grava su colui che agisca per l'annullamento anche sotto il profilo della natura determinante del inganno subito, ossia della sua idoneità ad indurre alla stipula di un contratto a cui altrimenti non si avrebbe prestato il proprio consenso (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 1585/2017, nonché Cass, Civ.
n. 11605/2022 e Cass. Civ. n. 20231/2022); prova che, nel caso di specie, non è stata fornita dal preteso deceptus all'infuori della generica contestazione dell'incorretto adempimento degli obblighi di informazione previsti in proprio favore dalla legge.
Né può ritenersi valevole, in senso contrario, l'ulteriore richiamo alla disciplina di favore prevista dalla normativa consumeristica, posto che l'art. 22 del D.lgs. 206/2005 (citato da parte appellante) qualifica come ingannevole solo quella condotta del professionista che si traduca in un'omissione delle informazioni rilevanti ai fini di una scelta consapevole del consumatore;
ragion per cui tale norma non può trovare asilo nel caso di specie, essendo state le informazioni dovute fornite correttamente ed integralmente dal soggetto a tanto obbligato, sebbene con modalità non pienamente corrispondenti a quelle imposte in concreto dalla normativa di settore.
Infine, le argomentazioni sopra svolte consentono di rilevare l'infondatezza anche dell'ulteriore motivo incidentale di appello formulato dal , concernente la violazione delle regole di CP_2 correttezza e buona fede contemplate dall'art. 1337 c.c. e la conseguente richiesta di condanna dell'appellante al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale. Si ribadisce, infatti, che, attraverso l'indicazione sui tagliandi del sito web istituzionale, le informazioni oggetto della previsione di cui all'art. 7 co. 5 D.L. n. 158/2012 venivano poste nella piena disponibilità dell'acquirente dei tagliandi medesimi il quale ben avrebbe potuto attivare gli strumenti posti a sua disposizione per rendersi edotto delle probabilità di vincita, di modo che, non avendo egli provveduto a tanto, lo stesso non potrà addebitare le conseguenze della propria condotta al soggetto che abbia comunque assolto, seppur in modo difforme sotto il profilo formale rispetto alle previsioni di settore, agli obblighi di informazione posti a proprio carico, dovendosi perciò escludere che nel fornire le informazioni dovute questi abbia agito contrariamente alle regole di buona fede e correttezza.
pagina 9 di 10 Conclusivamente, dal rigetto dei motivi di gravame articolati in via subordinata dall'appellato discende l'integrale accoglimento dell'appello formulato dalla avverso Parte_1 la sentenza n. 3612/2017 del Giudice di Pace di Salerno, con conseguente revoca delle statuizioni formulate nel dispositivo di quest'ultima e condanna dell'appellato alla restituzione delle somme eventualmente percepite in forza di essa (trattandosi di sentenza con declaratoria di provvisoria esecutività).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, per ambedue i gradi di giudizio, ai sensi del D.M. 55/14 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) In accoglimento dell'appello proposto dalla avverso la sentenza n. Parte_1
3612/2017, emessa dal Giudice di Pace di Salerno all'esito del giudizio R.G. N. 9709/2016
e depositata in data 30.06.2017 (non notificata), REVOCA le statuizioni di nullità dei contratti di acquisto dei tagliandi di partecipazione alle lotterie istantanee elencati nella motivazione della sentenza gravata;
2) Per l'effetto, ON il sig. a restituire alla le CP_1 Parte_1
somme da lui percepite in forza della sentenza predetta, indicate dall'appellante in
€ 3.814,75;
3) ON a versare in favore della le spese di CP_1 Parte_1
lite del primo grado di giudizio, che si quantificano in complessivi € 1.200,00, oltre IVA,
CPA e rimborso spese forfettario come per legge;
4) ON a versare in favore della le spese di CP_2 Parte_1
lite del presente grado di giudizio, che si quantificano in complessivi € 2.900,00 oltre IVA,
CPA e rimborso spese forfettario come per legge;
Si comunichi.
Salerno, 30 giugno 2025
Il Giudice
dott. Daniela Oliva
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Oliva ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1166/2018 promossa da:
[ ], in persona del legale rapp.te p.t., con Parte_1 P.IVA_1
sede legale in ROMA al VIALE DEL CAMPO BOARIO N. 56/D, rappresentata e difesa dagli avv.ti BERTI ARNOALDI ALESSANDRO [ ], D'ARAGONA C.F._1
MARCO [ ] e LEONE ARTURO [ ] ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata in SALERNO al CORSO VITTORIO EMANUELE N. 58
APPELLANTE contro
[ ], nato a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._4
PONTECAGNANO FAIANO alla VIA BRESCIA N. 6, rappresentato e difeso dagli avv.ti
SINISCALCO PAOLO [ ] e MUSIO ANTONIO C.F._5
[ ] ed elettivamente domiciliato in SALERNO alla VIA VELIA N. 47 C.F._6
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 10 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società proponeva Parte_1 impugnazione avverso la sentenza n. 3612/2017 emessa dal Giudice di Pace di Salerno all'esito del giudizio R.G. N. 9709/2016 e depositata in data 30.06.2017 (non notificata), con la quale il
Giudice di prime cure, in accoglimento della domanda avanzata dall'allora attore sig.
[...]
dichiarava la nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c. dei contratti di partecipazione alle CP_1 lotterie istantanee denominate “20 X”, “€ 500 Milioni Super Cash”, “Super Settimana € 1.500”,
“Turista per Sempre” e “Doppia Sfida”, conclusi dallo stesso con la CP_1 Parte_1
mediante l'acquisto dei tagliandi di partecipazione offerti in allegato alla citazione in
[...] primo grado, declaratoria dalla quale discendeva, in dispositivo, la condanna della società convenuta alla restituzione della somma di € 2.795,00, pari al prezzo complessivo dei tagliandi
(oltre alla condanna alle spese di lite).
La domanda suddetta, condivisa dal giudice di primo grado, trovava la propria ratio giustificatrice nella condotta tenuta dalla società venditrice dei tagliandi di partecipazione, la quale ometteva, secondo la ricostruzione attorea, di indicare sul lato verso di questi ultimi le probabilità di vincita dei premi posti in palio sulle lotterie istantanee, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 co. 5 D.L. n. 158/2012 (c.d. “Decreto Balduzzi”).
Avverso la statuizione di accoglimento emanata dal Giudice di Pace di Salerno e in riforma di essa, l'allora convenuta proponeva il presente appello insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del Sig. con conseguente inammissibilità e/o infondatezza delle sue CP_1 domande;
- in via principale: salva la suddetta eccezione, disporre l'integrale rigetto di tutte;
conseguentemente, condannare il Sig. alla restituzione in favore di CP_1 [...] dell'importo di Euro 3.834,31 percepito dal primo in forza della sentenza Parte_1
appellata; ed in ogni caso di quanto ricevuto in forza della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese e competenze tutte del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali”.
Si costituiva regolarmente in giudizio il sig. il quale contestava punto per CP_1 punto le avverse allegazioni e gli avversi motivi di gravame, insistendo per il rigetto di questi ultimi e l'integrale conferma della sentenza impugnata, nonché riproponendo, in via pagina 2 di 10 subordinata all'accoglimento delle avverse deduzioni, le proprie originarie domande di annullabilità dei contratti di acquisto per vizio del consenso e di responsabilità precontrattuale della società concessionaria del servizio ai sensi dell'art. 1337 c.c.
Nel corso del giudizio non veniva svolta attività istruttoria, e all'udienza dell'11.03.2025 il
Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava la stessa a sentenza previa concessione dei termini di legge.
MOTIVAZIONE
In via preliminare, assume rilievo il primo motivo di impugnazione articolato dalla società appellante, mediante il quale essa sollevava doglianze avverso la decisione del primo Giudice nella parte in cui veniva rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'allora attore , per non avere questi dimostrato e provato di aver acquistato i tagliandi CP_2 della lotteria prodotti nel corso del giudizio di primo grado, in tal modo incorrendo in violazione del principio dell'onere della prova di cui all'articolo 2697 c.c.
Tale motivo deve ritenersi infondato, osservandosi in proposito quanto segue.
In termini generali, va premesso che la lotteria istantanea va ricondotta nell'ambito del contratto di lotteria autorizzata disciplinato dall'art. 1935 c.c., il quale si caratterizza per il fatto che la vincita non è subordinata all'evento futuro e incerto dell'estrazione di un numero vincente, bensì si lega al possesso di tagliandi, immessi in commercio dall'Amministrazione finanziaria, alcuni dei quali permettono di vincere una determinata somma in base a meccanismi che mutano per ogni diverso tipo di lotteria. Sotto il profilo giuridico, il tagliando di partecipazione alla lotteria predetta non è riconducibile ai titoli di credito di cui all'articolo
1992 c.c. e non ne condivide, quindi, le caratteristiche di fondo, ivi compresi i requisiti della letteralità e dell'autonomia del titolo;
pertanto, esso non incorpora il diritto in esso indicato ma piuttosto si limita unicamente ad attestare la partecipazione al gioco del possessore, costituendo in tal modo un titolo di legittimazione in senso ampio ex art. 2002 c.c., atto ad individuare l'avente diritto alla prestazione e quindi idoneo, tra l'altro, a legittimare il possessore della ricevuta a richiedere il pagamento della vincita.
In conformità ai principi generali sopra esposti, lo stesso D.M. n. 183/1991, nel dettare la disciplina specifica del settore delle lotterie nazionali istantanee, all'art. 5 testualmente statuisce che “Il pagamento delle vincite delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea è
pagina 3 di 10 effettuato dal venditore al portatore del biglietto vincente…”, in tal modo riconoscendo al giocatore, che sia in possesso del tagliando di partecipazione risultato vincente, il diritto ad ottenere la prestazione ad esso associata, e ciò in forza della sua natura di titolo di legittimazione non coincidente con lo schema tipico dei titoli di credito.
Sempre ai sensi della normativa citata, l'opposizione al pagamento della vincita da parte della società concessionaria può ritenersi valida solo a fronte di specifici vizi del biglietto, quali la sua contraffazione o manomissione;
se, invece, la società si limita, come avvenuto nel caso di specie, a contestare in termini generali che il soggetto portatore dei biglietti ne sia anche l'effettivo acquirente (senza poi fornire alcuna prova specifica in tal senso), la relativa eccezione non potrà che cadere dinanzi al mero factum del possesso dei biglietti da parte del soggetto che si presume titolare degli stessi, con conseguente piena conferma della legittimazione attiva di quest'ultimo ai fini del giudizio.
Svolte le suddette considerazioni a titolo di premessa, e procedendosi perciò alla disamina dei motivi di gravame concernenti il merito della controversia, appare comunque necessario, prima di esaminare i profili di censura avverso la sentenza n. 3612/2017 sollevati da parte appellante e su cui veniva ad incardinarsi nel corso del giudizio il contraddittorio tra le odierne parti in causa, soffermarsi brevemente sulla vicenda fattuale dalla quale scaturiva il giudizio incardinato dal innanzi al Giudice di Pace di Salerno e conclusosi con l'impugnata CP_1 statuizione di accoglimento delle domande da questi formulate.
Come già anticipato in premessa, l'allora attore (odierno appellato) agiva nel precedente grado di giudizio deducendo di aver acquistato, presso le ricevitorie autorizzate di Salerno e provincia, 434 tagliandi di partecipazione alla lotteria istantanee “20 X”, “€ 500 Milioni Super
Cash”, “Super Settimana € 1.500”, “Turista per Sempre” e “Doppia Sfida”, indette dall' ed organizzata quale concessionaria dalla Controparte_3
società e di aver perciò stipulato, per il tramite dell'acquisto di essi, Parte_1 una serie di contratti di partecipazione alle suddette lotterie istantanee di cui veniva dedotta in sede giurisdizionale la nullità ovvero l'annullabilità per violazione dell'obbligo di cui all'art. 7 co. 5 D.L. n. 158/2012 (c.d. “Decreto Balduzzi”). La norma in commento, infatti, testualmente recita: «Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono altresì figurare sulle schedine ovvero pagina 4 di 10 sui tagliandi di tali giochi. Qualora l'entità dei dati da riportare sia tale da non potere essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, dell CP_3
dogane monopoli, nonché' dei singoli concessionari e disponibili presso i punti di raccolta CP_3 dei giochi».
Posto il quadro normativo di riferimento, riteneva il che le concrete modalità di CP_1
predisposizione ed offerta sui tagliandi delle informazioni obbligatorie per legge fosse tale da integrare una condotta contrattuale illegittima a carico della in Parte_1
considerazione del fatto che, sebbene le dimensioni dei tagliandi posti in commercio da quest'ultima (e presenti agli atti del giudizio di primo grado) fossero idonee a consentire l'inserimento sul retro di essi dell'indicazione per esteso delle formule di avvertimento e delle probabilità di vincita, la società comunque includeva unicamente il rinvio al sito web istituzionale nel quale sarebbe possibile, per i fruitori del servizio, acquisire tutte le informazioni sulle probabilità di vincita.
Orbene, tali considerazioni, sostanzialmente accolte dal Giudice di prime cure che in proposito rilevava – seppur succintamente – la contrarietà dei tagliandi rispetto agli obblighi di cui all'art. 7 co. 5 D.L. n. 158/2012, appaiono anche a questo Giudice fondate e meritevoli di condivisione, sicché sotto questo profilo non potrà rilevarsi alcun error in iudicando commesso dal primo decidente.
Valga considerare sul punto che, a fronte della statuizione in sentenza secondo cui i tagliandi acquistati dal «non contengono l'indicazione della probabilità di vincita con palese CP_1 violazione della norma imperativa di cui all'art. 7, comma 5 del decreto – legge n° 158/2012 convertito nella legge n° 189/2012», non ci si può esimere dal rilevare che, se da un lato non può revocarsi in dubbio come l'indicazione, sul retro del singolo tagliando, del sito istituzionale presso il quale ricavare le probabilità di vincita costituisca effettivamente una modalità di adempimento dell'onere informativo imposto dal decreto Balduzzi, dall'altro appare altrettanto indubbio, e ciò sulla base di una lettura del semplice dato letterale dell'art. 7 co. 5, che la norma in oggetto pone la condotta suddetta in termini non di mera alternatività bensì di pagina 5 di 10 sussidiarietà rispetto alla diversa condotta consistente nell'indicazione delle probabilità di vincita direttamente sul retro del tagliando stesso, come può evincersi dall'impiego, da parte del Legislatore, della formula “Qualora l'entità dei dati da riportare sia tale da non potere essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi…”.
In considerazione del fatto che, nel corso del giudizio di primo grado, la società convenuta nulla dimostrava in merito all'oggettiva impossibilità, a causa delle dimensioni dei tagliandi di partecipazione alle lotterie “20 X”, “€ 500 Milioni Super Cash”, “Super Settimana € 1.500”,
“Turista per Sempre” e “Doppia Sfida”, di inserire per esteso su di essi le informazioni imposte dalla normativa di riferimento, non potrà perciò ritenersi che i tagliandi portati in documentazione dall'attore fossero conformi alle disposizioni di legge vigenti e che, pertanto, la loro predisposizione grafica da parte della società convenuta non fosse tale da integrare una violazione degli obblighi di corretta informazione degli utenti di cui all'art. 7 co. 5 D.L. n.
158/2012.
Accertata nei termini suddetti la condotta inadempiente posta in essere dalla Parte_1
per quanto attualmente di interesse in questa sede va tuttavia osservato come da essa non
[...]
possano affatto farsi discendere le conseguenze dedotte in primo grado dal e fatte proprie CP_1 in sentenza dal Giudice di Pace, in termini di nullità dei contratti stipulati tra le parti e di obbligo per la società concessionaria di restituzione delle somme percepite a titolo di corrispettivo, tanto potendosi affermare in considerazione delle ragioni che si andranno ora ad evidenziare.
Con il quarto motivo di impugnazione, infatti, parte appellante rilevava l'incorrettezza dell'accoglimento, da parte del Giudice di Pace, della domanda di declaratoria di nullità dei contratti di partecipazione alla lotteria istantanea ex art. 1418 co. 1 c.c., avanzata in primo grado dal e giustificata sulla base della natura dell'art. 7 co. 5 D.L. n. 158/2012 come CP_1
norma imperativa di ordine pubblico recante un precetto chiaro e univoco, la cui violazione sarebbe stata perciò idonea a viziare l'intero accordo contrattuale intercorso tra le parti.
Ebbene, tale motivo deve ritenersi fondato e perciò meritevole di accoglimento, e ciò pur a fronte della già rilevata inadempienza a carico di parte appellante.
In primo luogo, non può tacersi come l'art. 7 co. 5 D.L. n. 158/2012, nel prevedere l'obbligo di indicazione nel contenuto dei tagliandi dei dati sulle probabilità di vincita, sotto altro verso non pagina 6 di 10 contempla espressamente la conseguenza della nullità quale effetto giuridico della violazione del suddetto obbligo: in tal senso depone infatti il successivo comma 7 il quale, nel prevedere che «L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila euro irrogata nei confronti del concessionario», espressamente riconduce alla violazione della norma citata l'irrogazione di una sanzione di tipo amministrativo, tale da escludere - stando all'orientamento espresso a più riprese dalla Suprema Corte - l'operatività rispetto ad essa anche dell'ulteriore sanzione civilistica della nullità virtuale la quale invece «presuppone l'assenza di esplicita sanzione dell'atto o della condotta, e la possibilità di affermare la nullità come sanzione, per così dire, implicitamente prevista dalla disposizione violata» (cfr. Cass. civ. n. 25222/2010 e Cass. civ. n.
525/2020).
In secondo luogo, dalla corretta ricostruzione della natura giuridica della disposizione normativa violata emerge come la stessa, ponendo a carico della società concessionaria dei servizi di lotteria l'obbligo di ottemperare a specifici obblighi informativi stabiliti a tutela degli utenti dei servizi medesimi (e nell'ottica pubblicistica del contrasto ai fenomeni di ludopatia), integra a tutti gli effetti una regola di condotta avente ad oggetto la prescrizione di determinati comportamenti che le parti del contratto sono tenute a seguire nell'ambito del rapporto negoziale, e non, invece, una norma inderogabilmente prevista ai fini della validità del contratto medesimo, la cui violazione potrebbe perciò ritenersi suscettibile di determinarne la nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c.. La distinzione nei termini suddetti tra regole di validità del contratto e regole di condotta delle parti costituisce infatti un dato interpretativo ormai acquisito in giurisprudenza, la cui condivisibilità e pertinenza rispetto al caso di specie, contrariamente a quanto argomentato da parte appellante, trova conferme anche nella prevalente giurisprudenza di legittimità la quale ha a più riprese ribadito il principio di diritto enunciato con la nota pronuncia a Sezioni Unite n. 26724/2007 espandendone la portata applicativa oltre lo specifico ambito in cui questa veniva alla luce (vedasi a tal proposito l'ordinanza Cass. Civ. n. 26999/2021, avente ad oggetto una vicenda sotto più profili sovrapponibile a quella posta all'attenzione di questo Giudice).
Pertanto, alla luce delle considerazioni suddette deve rilevarsi l'error in iudicando in cui incorreva il Giudice di Pace, erroneamente interpretando la norma in commento alla stregua di pagina 7 di 10 una norma imperativa di interesse pubblico, formulava sulla base di tale interpretazione la declaratoria di nullità dei contratti di acquisto di tutti i tagliandi prodotti in giudizio dall'allora attore ai sensi dell'art. 1418 c.c.
Venendo, poi, alle ulteriori domande concernenti le altre possibili conseguenze sull'efficacia e validità del contratto derivanti dall'inadempimento imputabile alla società concessionaria, le stesse venivano riproposte dall'appellato in via subordinata rispetto all'accoglimento dei motivi di censura articolati da controparte, ragion per cui, non essendo esse state affrontate in alcun modo dal Giudice di prime cure, se ne impone a questo punto l'esame nel presente grado di giudizio. Orbene, al punto IV.1 del proprio atto di comparsa l'appellato riproponeva la domanda di annullamento dei contratti di partecipazione ex art. 1439 c.c., evidenziando come il primo Giudice non avesse valutato la circostanza che la società concessionaria, omettendo di fornire all'acquirente le informazioni dovute, avesse posto in essere una condotta dolosamente preordinata a trarre in inganno l'acquirente e ad invogliarlo all'acquisto dei tagliandi, tale perciò da integrare gli estremi della figura codicistica del c.d. dolus causam dans costituente causa di annullamento del contratto ai sensi del comma 1 dell'art. 1439 c.c.
A tale proposito, ritiene invece questo Giudice che le argomentazioni fornite dall'appellato non siano plausibili e condivisibili in ragione di una lettura complessiva della vicenda negoziale oggetto del presente giudizio: se da un lato è vero che, come già precedentemente affermato, la condotta tenuta dalla si poneva in contrasto con il rapporto di Parte_1
sussidiarietà che lega le due modalità adempitive degli obblighi di cui all'art. 7 co. 5 D.L. n.
158/2012, dall'altro non vi è dubbio che, in un'ottica sostanziale e finalistica che tenga conto degli obiettivi perseguiti dalla normativa in oggetto, l'appellata abbia comunque fornito alla propria controparte gli strumenti utili ai fini della piena presa di conoscenza delle possibilità di vincita dei premi posti in palio (non essendo mai stata contestata l'adeguatezza delle informazioni fornite sui siti istituzionali), sicché era nelle possibilità dell'acquirente, attraverso uno sforzo diligente, acquisire la conoscenza esatta dell'alea del contratto che questi si apprestava a stipulare mediante l'acquisto dei tagliandi, acquisizione che ove mancante non potrà essere posta a carico della società a titolo di dolo.
Giova ancora ricordare come, per costante giurisprudenza di merito e di legittimità, ai fini della declaratoria di annullamento del contratto per dolo ex art. 1439 c.c. non è sufficiente la sola pagina 8 di 10 dimostrazione della condotta contra ius della propria controparte negoziale, dovendosi quest'ultima inserire in un contesto più ampio di volontà artificiosa e raggirante, strumentalmente finalizzato all'altrui induzione in errore, la cui prova in concreto grava su colui che agisca per l'annullamento anche sotto il profilo della natura determinante del inganno subito, ossia della sua idoneità ad indurre alla stipula di un contratto a cui altrimenti non si avrebbe prestato il proprio consenso (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 1585/2017, nonché Cass, Civ.
n. 11605/2022 e Cass. Civ. n. 20231/2022); prova che, nel caso di specie, non è stata fornita dal preteso deceptus all'infuori della generica contestazione dell'incorretto adempimento degli obblighi di informazione previsti in proprio favore dalla legge.
Né può ritenersi valevole, in senso contrario, l'ulteriore richiamo alla disciplina di favore prevista dalla normativa consumeristica, posto che l'art. 22 del D.lgs. 206/2005 (citato da parte appellante) qualifica come ingannevole solo quella condotta del professionista che si traduca in un'omissione delle informazioni rilevanti ai fini di una scelta consapevole del consumatore;
ragion per cui tale norma non può trovare asilo nel caso di specie, essendo state le informazioni dovute fornite correttamente ed integralmente dal soggetto a tanto obbligato, sebbene con modalità non pienamente corrispondenti a quelle imposte in concreto dalla normativa di settore.
Infine, le argomentazioni sopra svolte consentono di rilevare l'infondatezza anche dell'ulteriore motivo incidentale di appello formulato dal , concernente la violazione delle regole di CP_2 correttezza e buona fede contemplate dall'art. 1337 c.c. e la conseguente richiesta di condanna dell'appellante al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale. Si ribadisce, infatti, che, attraverso l'indicazione sui tagliandi del sito web istituzionale, le informazioni oggetto della previsione di cui all'art. 7 co. 5 D.L. n. 158/2012 venivano poste nella piena disponibilità dell'acquirente dei tagliandi medesimi il quale ben avrebbe potuto attivare gli strumenti posti a sua disposizione per rendersi edotto delle probabilità di vincita, di modo che, non avendo egli provveduto a tanto, lo stesso non potrà addebitare le conseguenze della propria condotta al soggetto che abbia comunque assolto, seppur in modo difforme sotto il profilo formale rispetto alle previsioni di settore, agli obblighi di informazione posti a proprio carico, dovendosi perciò escludere che nel fornire le informazioni dovute questi abbia agito contrariamente alle regole di buona fede e correttezza.
pagina 9 di 10 Conclusivamente, dal rigetto dei motivi di gravame articolati in via subordinata dall'appellato discende l'integrale accoglimento dell'appello formulato dalla avverso Parte_1 la sentenza n. 3612/2017 del Giudice di Pace di Salerno, con conseguente revoca delle statuizioni formulate nel dispositivo di quest'ultima e condanna dell'appellato alla restituzione delle somme eventualmente percepite in forza di essa (trattandosi di sentenza con declaratoria di provvisoria esecutività).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, per ambedue i gradi di giudizio, ai sensi del D.M. 55/14 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) In accoglimento dell'appello proposto dalla avverso la sentenza n. Parte_1
3612/2017, emessa dal Giudice di Pace di Salerno all'esito del giudizio R.G. N. 9709/2016
e depositata in data 30.06.2017 (non notificata), REVOCA le statuizioni di nullità dei contratti di acquisto dei tagliandi di partecipazione alle lotterie istantanee elencati nella motivazione della sentenza gravata;
2) Per l'effetto, ON il sig. a restituire alla le CP_1 Parte_1
somme da lui percepite in forza della sentenza predetta, indicate dall'appellante in
€ 3.814,75;
3) ON a versare in favore della le spese di CP_1 Parte_1
lite del primo grado di giudizio, che si quantificano in complessivi € 1.200,00, oltre IVA,
CPA e rimborso spese forfettario come per legge;
4) ON a versare in favore della le spese di CP_2 Parte_1
lite del presente grado di giudizio, che si quantificano in complessivi € 2.900,00 oltre IVA,
CPA e rimborso spese forfettario come per legge;
Si comunichi.
Salerno, 30 giugno 2025
Il Giudice
dott. Daniela Oliva
pagina 10 di 10