Articolo 29 della Costituzione
Articolo 28Articolo 30
Versione
1 gennaio 1948
Art. 29.
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come societa' naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio e' ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unita' familiare.



Entrata in vigore il 1 gennaio 1948
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