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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/04/2025, n. 1788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1788 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona,
a seguito dell'udienza del 22 aprile 2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 10254/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
, C.F. , nato a [...] in Parte_1 C.F._1 data 20.05.1979 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso come da procura in atti, dall'avv. Elisa Maria Di Maggio;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del suo Controparte_1 presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò, giusta procura generale alle liti per atto del notaio di Roma Persona_1 del 22/03/2024 (rep n.37875 Raccolta n.7313 );
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8/2/2024, l'odierna parte ricorrente ha adito l'Intestato Tribunale al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., laddove il consulente, dopo avere accertato le patologie da cui la parte ricorrente è affetta, ha ritenuto che “…Tale complesso patologico rende, allo stato attuale, il ricorrente invalido nella misura del 74%”.
Chiede, pertanto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per la concessione della pensione di inabilità
(“invalido al 100% con attribuzione dei benefici previsti dalla legge”), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
L'udienza del 22/04/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
§§§§§
1 Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c.
Sempre in via preliminare, come già statuito in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, va precisato che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione, che non può, pertanto, sfociare in una pronuncia di condanna al pagamento dei relativi benefici economici.
In tal senso, si è espressa la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha ribadito che il procedimento per ATP ha ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario e, con specifico riferimento all'eventuale fase di opposizione, ha osservato che “….Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata
"solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente).….”
(cfr. C. Cass. 6084/2014, in motivazione).
Ciò detto, occorre evidenziare che, ai sensi dell'art. 445 bis co. 6 c.p.c., “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella fattispecie in esame, il CTU – come detto – ha concluso il suo giudizio ritenendo che il ricorrente è “…invalido nella misura del 74%..”, ritenendo invece non integrata una invalidità in misura pari al 100%.
Parte ricorrente ha contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario, chiedendo genericamente il riconoscimento delle condizioni sanitarie richieste per la pensione di inabilità (id est: “Dichiarare il diritto del ricorrente sig. a vedersi riconosciuto lo stato di invalido Parte_1 al 100% con attribuzione dei benefici previsti dalla legge, il tutto con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o dalla successiva data di maturazione del relativo diritto che verrà riconosciuto in base alle risultanze di causa oltre rivalutazione monetaria e interessi”).
A fronte delle ragioni che hanno indotto il CTU alle conclusioni sopra riportate, parte ricorrente non ha indicato specifici e precisi elementi tali da infirmare le suddette conclusioni, ciò che giustifica il rigetto della richiesta di farsi luogo a un nuovo accertamento.
In particolare, parte ricorrente ha affidato l'opposizione al mero – generico
– dissenso delle risultanze dell'accertamento svolto dal consulente nominato dall'ufficio, senza tuttavia indicare in modo puntuale i motivi della contestazione e gli specifici rilievo mossi alla valutazione del consulente, e
2 per tali ragioni la richiesta di disporsi un nuovo accertamento appare sorretta da finalità esplorative, specialmente avuto riguardo al dato che non è emersa alcuna precisa e circostanziata presa di posizione in relazione alle patologie valutate dal CTU (sulla necessità di specifica indicazione dei motivi di opposizione, cfr. C. Cass. 12165/2019, in parte motiva).
Nell'atto introduttivo della presente fase, infatti, parte ricorrente si è limitata genericamente a contestare le conclusioni cui è pervenuto il CTU della precedente fase, senza tuttavia neppure contestare la diagnosi del predetto
CTU né richiamare specificamente documenti sanitari già prodotti e non adeguatamente considerati o, ancora, produrre ulteriore e successiva documentazione medica, ma deducendo labilmente di avere diritto alla provvidenza richiesta in ricorso.
Ed invero, appaiono generiche le deduzioni attoree secondo cui “… Appare evidente che la situazione patologica del ricorrente è tale da rendere non accettabili le conclusioni formulate in sede di ATP ritenuta la gravità della patologia da cui è affetto lo stesso, consistente in “psicosi acuta con stato paranoide”” (cfr. pag. 2 del ricorso).
Al contrario, deve evidenziarsi che, nella propria relazione depositata in fase di ATP, il CTU nominato ha sufficientemente descritto i dati anamnestici relativi al ricorrente, la documentazione sanitaria valutata e gli esiti dell'esame obiettivo posto in essere, senza che invece parte ricorrente – come detto – abbia formulato specifiche e dettagliate contestazioni sul punto (anche con riguardo alle patologie riscontrate, ai distinti codici utilizzati e alle conseguenti percentuali assegnate dal consulente), né specificamente richiamato e allegato ulteriore e successiva documentazione medica significativa a tal fine.
Sotto tale profilo, in particolare, il CTU nominato in sede di ATP ha compiutamente esaminato la documentazione allegata, deducendo al riguardo che “…L'analisi comparativa dei dati anamnestici, clinici e strumentali allegati al fascicolo delle parti, con gli elementi obiettivi scaturiti nel corso dell'esame clinico attuale, mi permettono di giungere alle seguenti considerazioni diagnostiche e deduzioni medico-legali. Il sig. Parte_1
allo stato attuale, presenta, una patologia a carico dell'Apparato
[...] psichico (Psicosi paranoide con turbe comportamentali, in riferito trattamento farmacologico); a tale patologia, sulla scorta dei dati clinici attuali, secondo quanto previsto dal DM 5/2/92, va assegnata una percentuale invalidante compresa tra il range 71- 80 % (Codice 1204)…”.
Ha poi preso posizione rispetto al giudizio espresso in sede amministrativa così osservando “….A questo punto si ritiene di non condividere il giudizio valutativo espresso dalla Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile, delle condizioni visive e della sordità dell'ASL di
Catania la quale, in data 05/06/2023 definito in data 25/07/2023, a seguito di visita, riconosceva il sig. affetto da “psicosi paranoide Parte_1 con turbe comportamentali – Codice DM 5/2/92 1210 Codice ICD9
29532...La Commissione Medica riconosce l'interessato: INVALIDO con
3 riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13
L. 118/71 e art. 9 DL 509/88) – Percentuale: 71%. Data decorrenza:
07/04/2023. L'interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all'art.
4 D.L. 9 febbraio 2012 n.
5 - Revisione: SI anno 2025 mese 04” e “Portatore di handicap (comma 1 art. 3)”. Allo stato attuale il sig. Parte_1 presenta una compromissione di grado più elevato delle condizioni generali, tale da giustificare una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 74% . Per le suesposte motivazioni, vista la peculiarità di tutte le patologie, si è del parere di far decorrere tale stato dalla data di inoltro della domanda amministrativa (7/04/2023)..”(cfr
Relazione di CTU in ATP in atti che deve intendersi in questa sede integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante del presente provvedimento).
A fronte di ciò, come detto, parte ricorrente ha solo genericamente dedotto che “..Invero, la patologia riscontrata e certificata deve ritenersi di per sé sufficiente a determinare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta
l'invalidità in misura pari al 100% oltre gli ulteriori benefici previsti dalla legge;
7) E' stata presentata istanza d'accertamento tecnico preventivo presso il Tribunale di Catania Sez. Lavoro R.G. n° 2511/2024. Veniva all'uopo nominato C.T.U. la dott.ssa la quale concludeva Persona_2 ritenendo che a suo avviso non ricorressero i presupposti medico legali per il riconoscimento dell'invalidità in misura pari al 100%. Nelle proprie conclusioni infatti, il C.T.U. concludeva che: “Il sig. allo Parte_1 stato attuale presente una patologia a carico dell'apparato psichico…a tale patologia sulla scorta dei dati clinici attuali, secondo quanto previsto dal
D.M. 5.2.92, va assegnata una percentuale invalidante compresa tra il range
71-80%”, senza tuttavia neppure individuare e prospettare eventuali e ulteriori patologie rispetto a quelle – incontestate – riscontrate dal CTU, ovvero invocare e produrre ulteriore e successiva documentazione medica rilevante a tal fine.
Stante quanto sopra, in definitiva, parte ricorrente non ha indicato specifici elementi, neppure nuovi, in virtù dei quali ritenere che il diritto vantato dovesse esserle riconosciuto dal CTU, del quale ha sostanzialmente lamentato solo una riduttiva valutazione del quadro clinico riconosciuto, senza indicare specifici motivi per cui la valutazione dovesse ritenersi riduttiva.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda attorea è dunque inammissibile e comunque infondata per genericità e, per l'effetto, vanno confermate le conclusioni contenute nella CTU depositata in data 02/09/2024,
a firma della dott.ssa redatta in sede di giudizio di ATP ex Persona_2 art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 2511/2024.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., parte ricorrente non può CP_ essere condannata al pagamento delle spese del giudizio sostenute dall' che vanno dichiarate irripetibili con riguardo a entrambe le fasi del giudizio.
4 Parimenti, le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara inammissibile il ricorso e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU depositata in data 02/09/2024, a firma della dott.ssa redatta in sede di giudizio di ATP ex art. 445 bis c.p.c. Persona_2 iscritto al n. R.G. 2511/2024. CP_ dichiara irripetibili le spese del giudizio sostenute dall' con riguardo a entrambe le fasi processuali;
pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Così deciso in Catania, il 22 aprile 2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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